La
materia è regolata sia dal codice civile sia dalla legge
sull'equo canone. In generale si può dire che sono a carico
dell'inquilino tutte le spese di piccola manutenzione che si rendono
necessario per mantenere l'immobile in buono stato di conservazione.
Definizione:
L'inquilino deve restituire l'immobile nello stato in cui era
al momento della consegna, salvo naturalmente il normale deterioramento
dovuto all'uso e al passare del tempo. Ciò implica che
debba farsi carico dei lavori di manutenzione corrente e delle
riparazioni di minore importanza, oltre che della sostituzione
degli elementi rovinati con l'uso.
In
nessun caso l'inquilino è tenuto ad effettuare le riparazioni
che si sono rese necessarie per l'invecchiamento dell'immobile,
o a causa di difetti o di vizi di costruzione. Così come
non è tenuto a riparare i danni che siano dovuti a caso
fortuito o forza maggiore, quando riguardino le strutture portanti
o fìsse.
Come
si vede, tutte le riparazioni
di maggior rilievo sono a carico del proprietario il quale ha
l'obbligo di mantenere l'immobile in condizioni tali da servire
all'uso a cui è destinato (abitazione, negozioo altro),
salvo che i danni non siano stati causati dall'inquilino stesso
o dalle persone che abitano con lui anche temporaneamente, coniuge,
convivente, figli, ma anche semplici ospiti o amici in visita.
Riparazioni a carico dell'inquilino:
In
linea generale è a carico dell'inquilino la piccola manutenzione,
ovvero tutte quelle riparazioni, di solito di modesta entità
economica, che dipendono
dal normale uso dell'immobile o degli impianti che lo corredano
- quindi la ritinteggiatura interna, la sostituzione di un vetro
rotto o di un rubinetto e così di seguito.
La
legge sull'equo canone, poi, pone a carico dell'inquilino anche
le spese per i servizi di pulizia, per il funzionamento e l'ordinaria
manutenzione dell'ascensore, lo spurgo di pozzi neri e latrine.
Gli obblighi:
Se
da una parte, quando l'inquilino entra nell'immobile ha il diritto
di esigere che sia in buono stato e che le installazioni funzionino
perfettamente, dal canto suo il proprietario al momento del rilascio
ha il diritto di trattenere sul deposito di garanzia la somma
necessaria per quelle riparazioni che l'inquilino non si è
curato di fare.
Questa
somma rappresenta le spese di rimessa a nuovo sostenute dal proprietario
e deve corrispondere esattamente alle spese che avrebbe dovuto
sostenere l'inquilino, tenuto conto dello stato di vetustà
dell'installazione: ad esempio, se un inquilino restituisce una
vasca da bagno incrinata, il proprietario dovrà dedurre
dal prezzo di una vasca da bagno nuova un ammontare corrispondente
alla vetustà della vasca sostituita. Va inoltre aggiunto
che, sempre sulla base della legge sull'equo canone, il proprietario
che abbia eseguito lavori di straordinaria manutenzione, può
richiedere all'inquilino un aumento del canone pari al 10% della
somma impiegata. Da parte sua, però, l'inquilino, qualora
i lavori si protraggano oltre i 20 giorni e non gli consentano
di usare liberamente e pienamente l'immobile, può pretendere
una riduzione del canone in proporzione al disturbo che ha dovuto
sopportare.
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