Pagano
l' i.c.i. i proprietari, o gli usufruttuari del bene, che può
essere come dicevamo nella pagina iniziale una casa, un'area edificabile
o un terreno agricolo.
Non
pagano l'i.c.i. l'inquilino di una casa, in quanto è compito
del proprietario, il nudo proprietario di un immobile in quanto paga
l'usufruttuario, cioè colui che momentaneamente gode del bene;
infine non spetta l'onere del versamento i.c.i. neanche al comodatario
perchè al suo posto pagherà il comodante-proprietario.
Per
capire più nel dettaglio quanto detto bisogna sapere anche ciò
che significa usufruttuario, comodatario ecc. Di seguito vediamo tutti
i termini sopra usati.
Chi
è il proprietario
Il
proprietario di una cosa o di un bene è colui che gode di tutti
idiritti sul bene, ossia detiene la piena proprietà della cosa.
Si può diventari proprietari a seguito di una stipula di compravendita
o anche a seguito di una donazione o per eredità. Il proprietario
è soggetto al pagamento i.c.i.
Chi
è l'usufruttuario
L'usufruttuario
è colui che gode del bene senza però esserne pienamente
proprietario. In poche parole dispone del bene però ad esempio
non può rivenderlo o apportare modifiche senza il consenso di
colui che ha la nuda proprietà.
E'
sovente il caso in cui un genitore lasci la nuda proprietà di
una casa ad un figlio, riservandosi però il diritto di usufrutto
sulla stessa fino alla morte. In tal caso il genitore potrà continuare
tranquillamente ad abitare nella casa. Il nudo proprietario, ossia il
figlio potrà ricingiungere sia l'usufrutto che la nuda proprietà
al momento della morte della madre, diventando così pieno proprietario.
L'usufruttuario è soggetto al pagamento i.c.i
Chi
è l'inquilino
L'inquilino
è colui che gode di un bene altrui, ad esempio una casa e per
questo paga un canone d'affitto. L'inquilino non è soggetto al
pagamento i.c.i.
Chi
è il comodatario
Il
comodatario è colui che riceve ad esempio una cosa in prestito
e quindi il diritto di usare quella determinata cosa in modo gratuito.
Il comodatario non è soggetto al pagamento i.c.i.
QUANDO
SI DEVE PAGARE
L'i.c.i.
va versata ogni anno e può essere pagata o in un unica rata o
in due. Se si decide di pagare in un'unica soluzione bisognerà
farlo entro il 30 Giugno di ogni anno; se invece si vuole pagare in
due volte la prima rata si può versare a partire dal primo Giugno
fino al trenta. La seconda rata andrà pagata a Dicembre da primo
al venti.
Nel
caso si voglia pagare in due volte ogni rata sarà calcolata per
il 50% dell'i.c.i. totale; ad esempio se si è stabilito che l'i.c.i.i
totale è di L. 400.000, ogni rata sarà di L. 200.000
A
volte può capitare di entrare in possesso di un bene a metà
anno; in tal caso l'i.c.i. dovrà essere calcolata solamente per
i mesi effettivi di proprietà e non per tutto l'anno. Se ad esempio
acquistate un appartamento al 1° di Maggio, l'i.c.i. sarà
dovuta solamente per quei mesi nei quali si è goduto il bene;
in questo caso sarebbero otto. Pertanto se l'imposta risultasse di L.
400.000 si dovrà dividere tale cifra per 12 e moltiplicarla poi
per 8.
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aggiornamento:
Martedì Febbraio 5, 2002 15:20