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Chi paga l'i.c.i.


Pagano l' i.c.i. i proprietari, o gli usufruttuari del bene, che può essere come dicevamo nella pagina iniziale una casa, un'area edificabile o un terreno agricolo.

Non pagano l'i.c.i. l'inquilino di una casa, in quanto è compito del proprietario, il nudo proprietario di un immobile in quanto paga l'usufruttuario, cioè colui che momentaneamente gode del bene; infine non spetta l'onere del versamento i.c.i. neanche al comodatario perchè al suo posto pagherà il comodante-proprietario.

Per capire più nel dettaglio quanto detto bisogna sapere anche ciò che significa usufruttuario, comodatario ecc. Di seguito vediamo tutti i termini sopra usati.

Chi è il proprietario

Il proprietario di una cosa o di un bene è colui che gode di tutti idiritti sul bene, ossia detiene la piena proprietà della cosa. Si può diventari proprietari a seguito di una stipula di compravendita o anche a seguito di una donazione o per eredità. Il proprietario è soggetto al pagamento i.c.i.

Chi è l'usufruttuario

L'usufruttuario è colui che gode del bene senza però esserne pienamente proprietario. In poche parole dispone del bene però ad esempio non può rivenderlo o apportare modifiche senza il consenso di colui che ha la nuda proprietà.

E' sovente il caso in cui un genitore lasci la nuda proprietà di una casa ad un figlio, riservandosi però il diritto di usufrutto sulla stessa fino alla morte. In tal caso il genitore potrà continuare tranquillamente ad abitare nella casa. Il nudo proprietario, ossia il figlio potrà ricingiungere sia l'usufrutto che la nuda proprietà al momento della morte della madre, diventando così pieno proprietario. L'usufruttuario è soggetto al pagamento i.c.i

Chi è l'inquilino

L'inquilino è colui che gode di un bene altrui, ad esempio una casa e per questo paga un canone d'affitto. L'inquilino non è soggetto al pagamento i.c.i.

Chi è il comodatario

Il comodatario è colui che riceve ad esempio una cosa in prestito e quindi il diritto di usare quella determinata cosa in modo gratuito. Il comodatario non è soggetto al pagamento i.c.i.

QUANDO SI DEVE PAGARE

L'i.c.i. va versata ogni anno e può essere pagata o in un unica rata o in due. Se si decide di pagare in un'unica soluzione bisognerà farlo entro il 30 Giugno di ogni anno; se invece si vuole pagare in due volte la prima rata si può versare a partire dal primo Giugno fino al trenta. La seconda rata andrà pagata a Dicembre da primo al venti.

Nel caso si voglia pagare in due volte ogni rata sarà calcolata per il 50% dell'i.c.i. totale; ad esempio se si è stabilito che l'i.c.i.i totale è di L. 400.000, ogni rata sarà di L. 200.000

A volte può capitare di entrare in possesso di un bene a metà anno; in tal caso l'i.c.i. dovrà essere calcolata solamente per i mesi effettivi di proprietà e non per tutto l'anno. Se ad esempio acquistate un appartamento al 1° di Maggio, l'i.c.i. sarà dovuta solamente per quei mesi nei quali si è goduto il bene; in questo caso sarebbero otto. Pertanto se l'imposta risultasse di L. 400.000 si dovrà dividere tale cifra per 12 e moltiplicarla poi per 8.

Ultimo aggiornamento: Martedì Febbraio 5, 2002 15:20