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Ruolo delle Guardie Ecologiche Volontarie
nella Protezione Civile
In base all'art.3 della L.R. 23/89
le Guardie Ecologiche Volontarie che operano sul territorio hanno
funzioni di vigilanza sugli incendi boschivi, attività che
viene svolta sul territorio provinciale con servizi di monitoraggio
in zone particolarmente vulnerabili e a rischio. Il servizio viene
svolto con una apposita convenzione con il Comitato Provinciale di
Protezione Civile.

Monitoraggio della zona del P.sso
del Bratello (PR)

Punto di osservazione sul M. Molinatico
(PR)
Nei mesi di luglio e agosto 2000
in base ad una convenzione regionale è stato istituito un servizio
H24 di intervento antincendio in supporto a VV.FF. e Corpo Forestale
Dello Stato. In base a tale convenzione si è creata una squadra
formata da 5-7 Guardie Ecologiche disponibili 24 ore su 24 a dare
supporto in caso di incendi di vaste proporzioni. Tale servizio è
coordinato dal C.O.R. (Centro Operativo Regionale) della Protezione
Civile a Bologna e si avvale della collaborazione dei Comitati Provinciali
di Protezione Civile di tutti i capoluoghi della Regione Emilia-Romagna.
Il servizio viene svolto anche nella centrale operativa (C.O.R.) di
Bologna con turni di 12 ore in cui le Guardie Ecologiche svolgono
attività di logistica e gestione di interventi di emergenza.
Le Guardie Ecologiche Volontarie
svolgono attività di Protezione Civile durante eventi di calamità
naturali come alluvioni, terremoti e situazioni di pericolo per la
popolazione e partecipano ad esercitazioni e corsi di aggiornamento.
Foto di un intervento con VV.FF.



Comitato Provinciale
di Protezione Civile
Art. 13 Legge 24.02.1992 n.225.
Articolo 1
Ai sensi dell'Articolo 13 della Legge 242.1992 n.
255 è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile,
con sede presso la Provincia.
Il Comitato, al fine di svolgere i compiti di cui
all'articolo della Legge citata nel precedente comma, è presieduto
e convocato dal Presidente della Provincia o Assessore delegato ed è
composto da:
· un rappresentante del Prefetto;
· un rappresentante per ciascuno dei seguenti
servizi provinciali: tecnico, ambiente, programmazione territoriale;
· sette membri della Giunta Esecutiva del
Comitato Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione
Civile.
Sono inoltre invitate a far parte del Comitato attraverso
un loro rappresentante, le seguenti Amministrazioni:
Università degli Studi di Parma, Genio Civile
- Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Magistrato del Po, Autorità
di Bacino, Corpo Forestale dello Stato, Servizio Idrografico e Mareografico
di Parma, Azienda Regionale per la Navigazione interna, Unità
Sanitarie Locali n. 4-5-6-7, Ferrovie dello Stato, ENEL, Autostrade.
Al Comitato l'Amministrazione Provinciale assegna
un dipendente, con funzioni di Segretario.
Articolo 2
Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio Provinciale
ed è nominato dalla Giunta previa comunicazione dei rappresentanti
delle Amministrazioni interessate, i rappresentanti degli uffici provinciali
e il segretario del Comitato sono proposti dal Segretario Generale.
Le adunanze sono convocate dal Presidente o Assessore
delegato con avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
La partecipazione alle adunanze è gratuita
Il Comitato può articolarsi in Commissioni
per materie con compiti di studio o di proposte da sottoporre all'adunanza
generale.
Qualora risulti utile o necessario il Presidente
sottopone alla conferenza permanente dei Sindaci di cui all'Articolo
21, comma 30 dello Statuto, le determinazioni del Comitato.
Articolo 3
Tutti gli atti di programmazione o pianificazione
del territorio provinciale, ivi compresi i pareri, le proposte che per
legge dello Stato della Regione o per autonoma determinazione l'Amministrazione
assume, sono comunicati al Comitato.
Il Comitato cura anche che tutti gli atti delle
Amministrazioni riguardanti la difesa del territorio o la sua modificazione
siano comunicati al Comitato stesso, fatta eccezione per quelli riservati
o segreti ai sensi delle vigenti nome.
Articolo 4
Al fine di assicurate il migliore svolgimento dei
compiti che la legge assegna al Comitato, la Giunta, con suo provvedimento,
può disporre forme di collaborazione con uffici o servizi della
Amministrazione, indicandone contestualmente le modalità e gli
aspetti organizzativi, ivi compresi l'utilizzo di particolari strumentazioni.
In relazione al precedente comma ed entro i limiti
delle risorse finanziarie assegnate all'uopo dallo Stato o dalla Regione,
l'Amministrazione può stipulare contratti di collaborazione esterna
con professionisti od esperti, cosi come previsto agli Articolo 31 comma
7A Legge n. 142/90 e decreto legislativo 3.2.993 n. 29.
Articolo 5
I programmi provinciali di previsione e prevenzione
e la loro realizzazione, elaborati dal Comitato, sono deliberati dal
Consiglio Provinciale, ai sensi dell'Articolo 32 Legge n. 142/90.
Disciplina
delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna
in materia di protezione civile
TITOLO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
TITOLO IV - ORG.REG.DELLA PROT. CIVILE
LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA Dl PROTEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO l
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina le funzioni regionali
in materia di protezione civile in attuazione della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nell'esercizio di tali funzioni la Regione promuove
forme di collaborazione
con le altre Regioni e con gli Enti locali e la partecipazione degli
Enti od Aziende pubbliche nonché delle organizzazioni del volontariato
all'attività di protezione civile.
3. La Regione assume la protezione sociale dei cittadini,
globale e
complessiva, quale finalità prevalente per la realizzazione dei
propri interventi volti alla tutela delle condizioni di salute e dell'incolumità
della popolazione, alla salvaguardia dell'ambiente, delle infrastrutture
pubbliche e delle
attività produttive dai danni derivanti da calamità naturali,
da catastrofi e da
altri eventi calamitosi.
Art. 2
Tipologia degli eventi calamitosi e degli interventi di protezione civile
1. Ai fini dell'attività di protezione civile
gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili
in via ordinaria dalla Regione o singolarmente dalle Province, dai Comuni,
dalle
Comunità Montane, utilizzando le risorse disponibili nell'ambito
delle competenze proprie o delegate;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per
loro natura ed
estensione, comportano l'intervento coordinato della Regione e di altri
Enti ed Amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità
ed estensione,
debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. Nell'ambito di propria competenza, la Regione
svolge interventi di carattere
previsionale, preventivo, di soccorso di superamento dell'emergenza.
Per gli interventi di soccorso e superamento
dell'emergenza la Regione svolge compiti di collaborazione e di concorso
con
gli organi centrali e periferici dello Stato.
3. Le attività di protezione civile di competenza
della Regione sono realizzate
ordinariamente attraverso il coordinamento degli interventi di tutte
le strutture organizzative regionali che svolgono competenze in ambito
di protezione civile, con particolare riguardo a quelle competenti in
materia di ambiente, lavori pubblici, agricoltura, sanità, servizi
sociali e trasporti. La presente legge disciplina le forme e le modalità
del coordinamento unitario degli interventi di competenza delle strutture
regionali.
Art. 3
Attività regionali di protezione civile
1. Sono attività regionali di protezione
civile quelle volte alla previsione e
prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni
sinistrate, nonché al superamento dell'emergenza esercitato mediante
la realizzazione delle opere urgenti di assistenza e la
riattivazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture essenziali.
2. Nell'ambito delle attività di previsione
e prevenzione, la Regione cura in
particolare:
a) la realizzazione di sistemi per la rilevazione
ed il controllo di fenomeni
naturali o derivanti da attività antropiche, e il convenzionamento
per farne uso;
b) le attività di censimento e di identificazione dei rischi
presenti sul territorio
regionale;
c) la realizzazione di mappe di pericolosità e di vulnerabilità
a scala regionale e
subregionale con redazione di piani di intervento mirati;
d) la predisposizione di programmi e progetti di intervento;
e) la formazione di una moderna coscienza di protezione civile attraverso
la
promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi
nonché la realizzazione di corsi di informazione, di formazione
e di aggiornamento professionale per il personale adibito istituzionalmente
ad attività di
protezione civile e per il personale proveniente dalle organizzazioni
di
volontariato di protezione civile.
3. Nell'ambito dell'attività di concorso
agli interventi di emergenza la Regione
cura in particolare:
a) la predisposizione di piani di intervento in armonia con la pianificazione
nazionale e provinciale di emergenza;
b) l'attivazione di collegamenti per radiocomunicazioni con frequenze
radio
dedicate;
c) l'approntamento di specifiche attrezzature, macchine ed equipaggiamenti
atti a garantire le attività di soccorso e prima assistenza.
4. La Regione favorisce il più efficace coordinamento
delle iniziative in materia
di protezione civile nel territorio regionale mediante la stipulazione
di apposite convenzioni con gli Enti locali, le Aziende municipalizzate
e consortili, i Consorzi di bonifica, le strutture operative di cui
all' art. 11 della Legge
225/92, e con soggetti pubblici e privati.
TITOLO II
COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art 4
Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti
del Servizio nazionale di protezione civile
1. Per il perseguimento delle finalità di
cui all'art. 1, la Regione instaura un
costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato,
con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione
ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale
con finalità di protezione civile.
2. La Regione, su richiesta e previa intesa con
i competenti organi statali e
delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di
protezione civile nel territorio di altre regioni.
3. La Regione può addivenire ad intese con
le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di protezione
civile di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.
Art. 5
Partecipazione delle Province
1. Le Province concorrono alla organizzazione e
alla realizzazione delle attività
di protezione civile nel rispetto della disciplina stabilita dall'art
13 della Legge 225/92 e fronteggianogli eventi di cui alla lettera a),
comma 1, dell'art. 2, con le proprie strutture.
2. Per tali finalità le Province possono
dotarsi di una struttura di protezione
civile ed assicurano,nell'ambito del proprio territorio, lo svolgimento
dei seguenti compiti:
a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento,
sulla base di uniformi
metodologie, dei dati di rischio, anche al fine di metterli a disposizione
della Regione per l'elaborazione e l'aggiornamento dei programmi regionali
di previsione e di prevenzione, nonché della Prefettura e dei
Comuni interessati per l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani provinciali
e comunali d'emergenza;
b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione
attraverso gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale
provinciale ovvero attraverso specifici piani di settore per le ipotesi
di rischio che non costituiscono oggetto degli stessi, in armonia con
i programmi nazionali e regionali, e relativa attuazione anche sulla
base di intese con la Regione;
c) collaborazione alla predisposizione del piano provinciale di emergenza
nell'ambito delle competenze demandate al Prefetto ai sensi dell'art.
14 della Legge 225/92;
d) costituzione di un Comitato provinciale di protezione civile con
funzioni
propositive e consultive.
3. Le metodologie per la rilevazione, raccolta,
elaborazione ed aggiornamento
dei dati, di cui alla lettera a) del comma 2, sono individuate con direttive
regionali da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Le Province in accordo con i Comuni interessati
e nel rispetto delle
competenze demandate al Prefetto possono promuovere piani di protezione
civile in ambiti sovracomunali.
5. Le Amministrazioni provinciali sono tenute a
presentare alla Giunta
regionale annualmente una relazione illustrativa atta a valutare i livelli
di organizzazione permanente previsti a livello provinciale, ivi compresi
quelli dei Comuni e delle Comunità Montane per i rispettivi territori.
Art 6
Partecipazione delle Comunità Montane
1. Le Comunità Montane concorrono alla realizzazione
delle attività di
protezione civile di competenza della Regione attraverso lo svolgimento
dei seguenti compiti:
a) raccolta dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione
e l'aggiornamento dei programmi e dei piani regionali e provinciali
di previsione, prevenzione ed emergenza, sulla base delle direttive
della Regione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
b) collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative
alla attuazione degli interventi previsti nei predetti programmi e piani,
con particolare riguardo alle attività rivolte alla previsione
e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici di valanghe e di incendi
boschivi.
2. Le Comunità Montane, in accordo con i
Comuni interessati e sentita la
Provincia territorialmente competente, predispongono piani intercomunali
di protezione civile.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2
le Comunità Montane possono dotarsi di
una struttura di protezione civile e stipulare apposite convenzioni
con Enti ed organismi pubblici.
Art. 7
Partecipazione dei Comuni
1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla
realizzazione delle attività
di protezione civile favorendo lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) I'approntamento dei mezzi e delle strutture operative
necessarie agli
interventi di protezione civile, di norma stipulando convenzioni tra
i Comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza ed agli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della Legge
225/92;
b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento
dei piani
regionali e provinciali di previsione e prevenzione, e di emergenza;
c) collaborazione, da parte delle competenti strutture organizzative
e tecniche
comunali, alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani,
secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente
con cordate e recepite nei piani medesimi;
d) la predisposizione del piano comunale o intercomunale di protezione
civile
in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione
a livello provinciale; per i Comuni montani provvedono
le rispettive Comunità Montane sulla base di quanto previsto
al comma 2
dell'art. 6.
2. La Regione, anche tramite le Province competenti
per territorio, assicura la
necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai Comuni rivolta
a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di
protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il
Comune può stipulare apposite
convenzioni con Enti od organismi pubblici e le organizzazioni di volontariato
secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 31 maggio 1993, n.
26.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 8
Programma regionale di previsione e prevenzione
1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione
dei programmi di
previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in stretto
raccordo con i piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.
183, nonché con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione
territoriale regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi
nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 225/92.
2. Il programma regionale di previsione si basa
sulle indicazioni
programmatiche del PTR (Piano territoriale regionale) e contiene in
particolare:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle
informazioni concernenti il
territorio regionale, rilevati dai competenti enti e strutture regionali
ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari
rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli
o procedure
previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
3. Il programma regionale di prevenzione, sulla
base dei programmi regionali di
settore, individua in particolare:
a) il fabbisogno di opere e di progetti
d'intervento per prevenire, mitigare e
fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;
b) gli studi e le ricerche e le opportune attività formative
ed informative.
4. I programmi di previsione e prevenzione sono
approvati, sentito il Comitato
regionale di protezione civile, con le modalità previste dall'art.
6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR
ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.
Art. 9
Piano regionale di concorso agli interventi di emergenza
1. La Regione, sulla base della mappa di pericolosità
dei principali rischi, delle
informazioni e dei dati previsionali utilizzati nell'ambito del programma
regionale di previsione e prevenzione, in conformità ai singoli
piani provinciali di emergenza predisposti dal Prefetto ai sensi dell'art.
14 della Legge 225/92,
sentite le Province, approva il Piano regionale di concorso agli interventi
di
emer- genza nei settori di competenza per fronteggiare gli eventi di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, nonché per
assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di
competenza di
organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c),
comma 1, dello stesso articolo.
2. La Regione emana gli indirizzi regionali ed i
principi direttivi in materia di
protezione civile cui devono attenersi gli Enti locali. A tal fine predispone
un modello di piano comunale o intercomunale di
protezione civile, in armonia con quello predisposto dalla Prefettura,
finalizzato
a definire omogenee procedure e metodologie, per il supporto ai Comuni
nella pianificazione degli interventi di emergenza.
3. Il Piano regionale di concorso agli interventi
di emergenza prevede in
particolare:
a) la definizione delle forme di collaborazione
e di concorso con gli organi
centrali e periferici dello Stato;
b) l'individuazione e l'organizzazione delle risorse umane e materiali
di cui
possono disporre la Regione, gli Enti locali e gli enti o organismi,
anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia
di protezione civile, da utilizzarsi per interventi di primo soccorso
ed assistenza;
c) la realizzazione di una rete di collegamenti ed il raccordo tra le
strutture
preposte alla protezione civile per la comunicazione e la trasmissione
di informazioni, favorendo la costituzione di apposite sale operative
presso gli Enti locali;
d) le modalità di raccordo organizzativo con le strutture sanitarie
regionali;
e) le modalità di raccordo organizzativo e di collaborazione
con le strutture
operative nazionali di cui all'art. 11 della Legge 225/92, operanti
a livello regionale;
f) le modalità per l'attuazione, da parte degli Enti ed organismi
pubblici preposti, degli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio,
delle
infrastrutture pubbliche di competenza regionale;
g) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche
provvisorio, delle
infrastrutture pubbliche di competenza regionale.
4. Il Piano regionale di concorso agli interventi
di emergenza è approvato dal
Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentito il Comitato regionale
di protezione civile, viene comunicato agli organi nazionali e locali
di protezione civile, ha durata quinquennale e viene sottoposto a verifiche
ed integrazioni ogni qualvolta ritenuto necessario.
Art. 10
Mappe di rischio
1. La Regione, sentite le Province, definisce, entro
un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le mappe dei rischi presenti
sul territorio regionale in base alla esposizione ed alla vulnerabilità
specifica delle zone stesse, anche attraverso lo sviluppo in un quadro
unitario delle previsioni degli specifici piani di settore.
2. Le mappe di rischio sono approvate dal Consiglio
regionale.
3. Le mappe di rischio che contengono prescrizioni
e vincoli, nonché indirizzi e
direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione
territoriale ed urbanistica da parte delle Province e dei Comuni, sono
approvate con le modalità previste all'art. 6 della L.R. 5 settembre
1988, n. 36, e
costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della
medesima
legge.
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Art. 11
Competenze della Giunta regionale e del suo Presidente
1. La Giunta regionale, oltre a predisporre i programmi,
i piani e le mappe di
rischio di cui alla presente legge, presenta periodicamente al Consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi regionali
di protezione civile.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
delegato cura la direzione
unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale
ed il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività
delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle
altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.
3. In caso di eventi calamitosi in atto interessanti
il territorio regionale, la
Giunta regionale può affidare al suo Presidente o all'Assessore
delegato il coordinamento delle strutture regionali
necessarie per l'effettuazione degli interventi di competenza regionale
in situazioni di emergenza, ivi compreso il Centro operativo regionale
per la protezione civile di cui all'art. 15, individuando altresì
i
servizi e gli uffici che, in deroga all'ordinario assetto delle competenze,
sono
posti direttamente alle sue dipendenze per lo svolgimento di tutti gli
interventi necessari. In tal caso il Presidente o l'Assessore delegato
può altresì essere autorizzato ad emettere decreti indirizzati
a tutti gli Enti o Aziende regionali per far fronte all'emergenza.
4. In tali ipotesi la Giunta può altresì
autorizzare il Presidente o l'Assessore
delegato a disporre la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo
per i compiti da svolgere, alle strutture impegnate nella realizzazione
degli interventi.
5. Il Presidente della Giunta regionale, qualora
ravvisi che l'evento calamitoso,
per intensità ed estensione debba essere fronteggiato con mezzi
e poteri straordinari, secondo quanto previsto alla lettera c) del comma
1 dell'art. 2, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione
dello stato
di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 del la Legge 225/92.
6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
de legato quando l'evento
calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalle lettere
b) e c) del comma 1 dell'art. 2 e sia richiesto il concorso della Regione
alle attività di protezione civile assicura l'immediata disponibilità
delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione
unitaria degli
interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità
statali competenti.
Art. 12
Comitato regionale di protezione civile
1. E' istituito il Comitato regionale di protezione
civile composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore
competente in materia di
protezione civile, ovvero un suo delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del Servizio regionale di protezione civile;
c) il direttore generale dell'Area regionale sanità e servizi
sociali o suo delegato;
d) il Commissario di Governo o suo delegato;
e) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna
o gli
assessori provinciali delegati;
f) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, nonchè i Sindaci
di altri cinque
Comuni designati dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
o rispettivi assessori delegati;
g) due Presidenti o loro delegati di Comunità Montane designati
dall'UNCEM
regionale;
h) l'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
i) l'Ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
l) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte
nel Registro
regionale, designati dal Comitato regionale del volontariato;
m) un rappresentante dei centri provinciali della CRI (associazione
italiana
della Croce Rossa) dell'Emilia-Romagna;
n) il responsabile regionale del Soccorso Alpino;
o) un rappresentante dei Consorzi di bonifica, designato dall'Unione
regionale
delle bonifiche;
p) un rappresentante delle Autorità di bacino.
2. Sono altresì invitati a partecipare alle
sedute del Comitato:
a) i Prefetti delle province dell'Emilia-Romagna
o loro delegati;
b) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile.
3. Il Presidente del Comitato regionale,di protezione
civile, tenendo conto degli
argomenti che devono essere discussi, può disporre la partecipazione
alle riunioni di esperti e, con voto consultivo, di rappresentanti di
altri Enti o organismi eventualmente interessati.
4. Il Comitato è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale e
dura in carica cinque anni.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte
da un funzionario del
Servizio regionale di protezione civile.
6. Il Comitato è organo consultivo permanente
della Regione per assicurare
l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione
civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni e
organismi operanti nella specifica materia. Esprime pareri consultivi
su:
a) i programmi regionali di previsione e prevenzione
e il Piano regionale di
concorso agli interventi di emergenza;
b) ogni altra questione che il Presidente del Comitato sottoponga al
suo
esame.
Art. 13
Struttura competente in materia di protezione civile
1. La struttura organizzativa competente in materia
di protezione civile è
adeguata al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati
dalla presente legge.
2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende
regionali che svolgono
interventi in ambito di protezione civile operano in collaborazione
con la struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione
civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti l'attività
di competenza.
Art. 14
Dirigente della struttura organizzativa regionale di protezione civile
1. Il dirigente della struttura organizzativa regionale
competente in materia di
protezione civile, per gli interventi indifferibili ed urgenza collegata
a singole situazioni di emergenza di competenza regionale, opera in
qualità di funzionario delegato.
2. Per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento
di un grave
stato di calamità, la Regione assicura la copertura della spesa
per le prestazioni di lavoro straordinario che si rendano necessarie.
3. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3 dell'art.
11, il Presidente della Giunta o
l'Assessore delegato può attribuire al dirigente preposto alla
struttura organizzativa competente in materia di protezione civile,
limitatamente alla durata della situazione eccezionale, la direzione
del personale degli altri
servizi e strutture regionali posti temporaneamente alle sue dirette
dipendenze. In tal caso detto dirigente è sovraordinato al personale
addetto alle strutture organizzative poste temporaneamente a disposizione.
.
Art. 15
Centro operativo regionale per la protezione civile (COR)
1. La Giunta regionale provvede ad istituire, a
norma dell'art. 13 della L.R. 18
agosto 1984, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni, un gruppo
di lavoro permanente costituente il "Centro operativo regionale
per la protezione civile" (COR) e provvede a dotarlo delle necessarie
attrezzature.
2. Il COR costituisce presidio continuativo della
Regione finalizzato a:
a) assicurare il raccordo funzionale ed operativo
in caso di emergenza con
l'attività del Prefetto e delle altre componenti istituzionali
di protezione civile;
b) acquisire tempestivamente notizie e dati circa le situazioni di pericolo
e di
danno, nonché la natura dell'evento calamitoso e fornire informazioni
circa la situazione di allarme ed emergenza seguendone l'andamento;
c) stabilire tempestivi contatti con i competenti organi nazionali della
protezione
civile e con i centri operativi e le varie componenti della protezione
civile a livello regionale e subregionale.
Art. 16
Convenzioni
1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi
definiti dalla presente legge
può stipulare apposite convenzioni con Istituti universitari
e di ricerca, con Enti od organi tecnici di natura pubblica, Aziende
pubbliche e private ed Istituzioni scientifiche.
2. La Regione può altresì stipulare
convenzioni con Enti pubblici, Aziende
pubbliche e private, con organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro regionale del volontariato al fine di assicurare la pronta
disponibilità di particolari attrezzature, mezzi, macchinari
e personale specializzato da
impiegare nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali
e locali di
protezione civile.
3. Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato
seguono la disciplina di
cui all'art. 10 della L.R. 26/93.
Art. 17
Accertamento situazioni di emergenza
1. Al verificarsi di una situazione di emergenza
nell'ambito del territorio
comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia
competente ed il Presidente della Giunta regionale.
2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere
qualificate come emergenze
in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione
civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il COR
ed assicura I'immediata disponibilità delle strutture organizzative
e dei mezzi regionali.
3. Il servizio regionale competente in materia di
protezione civile, avvalendosi
del COR e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione
e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione
degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.
Art. 18
Interventi urgenti
1. Al verificarsi di una situazione d'emergenza
qualora siano necessari
interventi o lavori urgenti ed indifferibili, il Presidente della Giunta
regionale, o l'Assessore delegato, è autorizzato ad adottare
tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi
impegni di spesa sugli appositi capitoli
stanziati nel bilancio regionale nella parte spesa dotati della necessaria
disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio a norma del comma 1 dell'art 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto concerne le spese
in conto capitale.
2. I lavori e le spese di cui al presente articolo
sono approvati dalla Giunta
regionale in sede di ratifica entro novanta giorni dall'adozione dei
relativi provvedimenti.
Art. 19
Rilevazione sistematica dei danni
1. La Regione provvede alla delimitazione degli
ambiti territoriali danneggiati di
norma entro trenta giorni dal verificarsi della situazione di emergenza.
2. Nel caso di eventi calamitosi che producano danni
di notevole vastità ed
entità, i Comuni, le Comunità Montane e le Province interessate,
sulla base delle direttive regionali, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in collaborazione
con le
strutture regionali competenti in materia e con le strutture tecniche
regionali
anche decentrate, procedono alla rilevazione sistematica dei danni intervenuti
con particolare riferimento ai seguenti settori:
a) opere, beni e servizi pubblici di competenza
regionale e degli Enti locali;
b) strutture e coltivazioni agricole;
c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali,
turistiche e della pesca;
d) altri beni privati.
3. Qualora l'ambito in cui sono intervenuti i danni
sia circoscritto ai singoli
comuni, alle attività di cui al comma 1 provvedono le rispettive
Amministrazioni comunali.
Art. 20
Volontariato di protezione civile
1. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni
di volontariato
di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione
e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione.
2. Le organizzazioni iscritte nel Registro regionale
del volontariato
costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile
e la Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di
predisposizione ed attuazione di programmi di protezione civile.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione
alle attività di cui ai commi 1 e
2 delle associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro che, pur
non iscritte al Registro regionale del volontariato, sono inserite negli
elenchi nazionali previsti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dai
provvedimenti attuativi
dell'art. 18 della Legge 225/92.
4. Il Comitato regionale di coordinamento delle
organizzazioni di volontariato di
protezione civile, di cui alla L.R. 26/93, costituisce lo strumento
di partecipazione delle organizzazioni alle scelte regionali di promozione
e sviluppo del volontariato di protezione civile.
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la
Regione Emilia-Romagna fa
fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa
del bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari
in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto
al
comma 1 dell'art 11 della L.R. 31/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 aprile 1995
PIER LUIGI BERSANI
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