REGOLAMENTO
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PRINCIPI GENERALI Art. 1 Durante il servizio, la GEV si deve uniformare a principi di correttezza e di serietà, per il decoro proprio e del Corpo al quale appartiene. Art. 2 Oltre all'osservanza delle presenti norme, la GEV è tenuta a possedere una buona preparazione ambientale e di disponibilità al contatto con il pubblico. Essa ha il dovere di seguire tutti i corsi di aggiornamento proposti dal Corpo GEV e possedere una precisa conoscenza degli impegni convenzionali assunti dal Corpo. Art. 3 Il Servizio di Vigilanza non deve essere effettuato armato. Art. 4 Il servizio minimo di vigilanza programmato dal Corpo dovrà essere eseguito in divisa, e ogni qual volta il Consiglio lo richieda specificatamente Art. 5 Descrizione della divisa: Pantaloni verde-militare; Gillet pluritasche tipo pescatore dello stesso colore dei pantaloni; Cappello modello svedese di colore verde; Giacca a vento di colore bleu. Descrizione dei contrassegni: Tesserino regionale di riconoscimento con foto di colore marroncino (il tesserino una volta compilato i ogni sua parte dovrà essere plastificato); Bracciale verde con contrassegno della Regione e con indicazione della legge 23/89; Distintivo del Corpo, consiste in quattro foglie di acero stilizzate disposte a cerchio, i cui colori rappresentano i quattro elementi fondamentali per la vita: Rosso=Fuoco - Azzurro=Aria - Blu=Acqua - Marrone=Terra, in campi giallo e verde; la scritta circolare "CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE" è in giallo su campo blu, mentre la scritta "PARMA" è in blu su campo giallo; il giallo e il blu rappresentano i colori di Parma. Art. 6 L'espletamento del servizio di GEV non costituisce rapporto di pubblico impiego, di lavoro dipendente o autonomo; la sua attività è prestata a titolo gratuito. Art. 7 La GEV nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino personale rilasciato dalla Provincia. È inoltre tenuta ad indossare l'apposito bracciale. RAPPORTI CON IL CORPO G.E.V Art. 8 Di ogni attività svolta la GEV deve darne comunicazione al Consiglio direttivo mediante relazione scritta sugli appositi moduli. Art. 9 L'appartenenza al Corpo comporta per le GEV doveri di collaborazione e di rispetto nei riguardi del Consiglio Direttivo. Ogni GEV ha pertanto l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti e le documentazioni che le venissero richiesti. Art. 10 La GEV è tenuta a prendere parte alla vita del Corpo, a far parte dei Commissione di Studio o a quant'altro si rendesse necessario per il buon funzionamento dello stesso. Art. 11 La GEV che non partecipa alle Assemblee, alle riunioni di Gruppo e ai Servizi viene meno ad un preciso dovere morale. La sistematica assenza o ritardo alle Assemblee e dai Servizi costituisce grave violazione alle presenti norme. Art. 12 La GEV è tenuta ad osservare con disciplina tutte le decisioni generali o particolari emanate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. E' altresì tenuta a non divulgare progetti o iniziative in fase di discussione all'interno del Corpo. Art. 13 La GEV nominata a far parte di commissioni di varia natura, esterne al Corpo, deve attenersi, nell'espletamento del servizio, al pieno rispetto delle presenti norme nonché di quelle particolari eventualmente emanate in proposito dal Consiglio Direttivo. Art. 14 Alle G.E.V. appartenenti al Corpo è richiesto un impegno minimo mensile di 12 ore. · Queste 12 ore, saranno suddivise tra Assemblee e servizi coordinati dal corpo in base al Programma di Attività. · Le GEV che hanno incarichi di rappresentanza non sono dispensate dal servizio sul campo; ad esse è richiesto un minimo di n° 1 servizi di vigilanza al mese. · Le GEV sono tenute a partecipare alle Assemblee, alle riunioni ed ai Servizi almeno per il 70% delle volte. · Le assenze sono da giustificare mediante preventiva comunicazione al Consiglio. · Alla GEV che per un anno, per qualsiasi motivo, non raggiunga il 70% delle presenze, verrà data l'opportunità di rimettersi in pari nell'anno successivo; qualora la GEV continuasse nel suo atteggiamento assenteista, il Consiglio direttivo chiederà all'Amministrazione Provinciale di sospendere il suo decreto di Guardia Giurata per un anno, con l'obbligo di frequentare assiduamente, nel suddetto periodo, tutte le attività del Corpo; se, nonostante questo, la GEV continuasse ad ignorare le direttive del Corpo, Il Consiglio Direttivo chiederà all'Amministrazione Provinciale di non rinnovare il decreto alla suddetta GEV a tempo indeterminato, con l'obbligo di restituzione, da parte della ex GEV, di tutto il materiale consegnatogli dal Corpo per l'espletamento delle sue funzioni di Guardia Ecolocigica. RAPPORTI TRA LE GEV Art. 15 Ogni GEV ha il dovere di improntare i rapporti di lavoro con i colleghi alla massima lealtà e collaborazione al fine di acquisire una comune metodologia di intervento e di rapporto con il pubblico (Enti, Associazioni, Scuole, ecc.). RAPPORTI CON GLI ENTI CONVENZIONATI Art. 16 Il rapporto con l'ente convenzionato è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. La GEV deve meritare la fiducia dell'Ente eseguendo esattamente e diligentemente l'oggetto della convenzione nonché tutelandone nel migliore dei modi gli interessi, purché questi non contrastino con quelli più generali della salvaguardia ambientale, o con il prestigio della GEV o del Corpo di appartenenza. Il Servizio di Vigilanza deve essere svolto senza perseguire altre attività non attinenti o in contrasto con questo (es. Durante il servizio di vigilanza per la raccolta dei funghi la GEV non deve raccogliere funghi, ecc.). Art. 17 E' fatto assoluto divieto alla GEV di pretendere o accettare, dall'Ente convenzionante o da altri Enti, Associazioni o Privati, compensi personali USO DEL TITOLO Art. 18 E' fatto assoluto divieto alle GEV di usare il titolo di "Guardia Ecologica Giurata Volontaria" o dei contrassegni regionali e del Corpo per fini personali o per tutelare interessi privati. DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Le presenti norme devono essere osservate scrupolosamente; per ogni infrazione o abuso segnalato verranno presi adeguati provvedimenti disciplinari. Delle infrazioni si occupano i Probiviri e il Consiglio Direttivo. |