qrosso.gif (112 byte) Finta trasparenza: l'On. Michael Ebner promette una interrogazione al Parlamento Europeo
L'europarlamente Michael Ebner si prende a cuore il caso delle bollette mascherate dal D.L. 171/98. Questo il testo che gli abbiamo inviato, su sua richiesta, per un'interrogazione al Parlamento Europeo.

Alla cortese attenzione di
Karin Marmsoler
c/o On. Michael Ebner
Trento 12 gennaio 2000

Gentile On. Ebner,
Le invio come d'accordo la bozza del testo per l'interrogazione.

La problematica della scarsa trasparenza delle bollette telefoniche determinata dal D.L. 171/98 in attuazione della Direttiva Europea 97/66CE è stata segnalata a suo tempo tramite Difensore Civico di Trento il 17 marzo 1999 alla Commissione Europea, ricevendo risposta interlocutoria e promessa di accertamento, a firma del direttore Nicholas Argyris [Commissione Europea, Direzione Generale XIII - Rue de La Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, b-1049 Brussel Belgio - Ufficio BU31 1/59, telefono: linea diretta (+32-2)29.68855, centralino 299.11.11. Fax 29.68394. Direttore Nicholas Argyris].

Da allora nulla è accaduto, salvo una specie di "richiamo" della Direzione Generale XIII datato 21 maggio 1999, al quale il Garante della Privacy prof. Rodotà ha fatto seguire, il 5 ottobre 1999, una nota riservata indirizzata alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea BRUXELLES, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento affari giuridici e legislativi e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie-, al Ministero della giustizia Ufficio legislativo, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ROMA.

In questa nota (vedi allegato n. 3) il Garante si dichiara d'accordo con le osservazioni della Commissione Europea, ma fa capire tra le righe che i suggerimenti di quest'ultima (ovvero modificare il D.L. 171/98 in modo da rendere il mascheramento delle ultime tre cifre una libera scelta dell'abbonato e non un'imposizione) NON possono essere accolti. Il motivo? I gestori telefonici italiani NON hanno provveduto a rendere possibili misure alternative e anonime di pagamento. E così per gli abbonati la trasparenza delle bollette rimane un puro miraggio, nonostante le indicazioni della direttiva europea.

Ma quello che è più grave è una successiva e recente affermazione del Garante tramite la sua newsletter dell'ottobre 1999 con la quale, in sostanza, demanda totalmente ai gestori il rispetto del diritto alla trasparenza degli abbonati telefonici ("La misura del "mascheramento" delle ultime tre cifre può essere rivista dal legislatore solo se i gestori telefonici attivano modalità alternative di pagamento delle bollette" Newsletter 11-17 ottobre '99).
Il che è francamente inaccettabile.

RingraziandoLa per l'attenzione, rimango in attesa di conoscere eventuali sviluppi.

Alessandro Ghezzer
Via S. Pio X° 16 Trento 38100
e-mail: ghezzer@iquebec.com

Allegati:

1) Testo integrale del D.L. 171/98
2) testo integrale direttiva Europea 97/66/CE
3) nota del Garante Rodotà riguardo al "richiamo" della Commissione Europea
4) Estratto della newsletter del Garante della Privacy, Anno I - n.13 11-17 ottobre 1999

bozza dell'interrogazione

Scarsa trasparenza del Decreto legge n. 171/98
in attuazione della direttiva Europea 97/66/CE

Le disposizioni sulla protezione dei dati personali in tema di fatturazione dettagliata nei servizi di telecomunicazione, contenute nel decreto legislativo n. 171 del 1998, hanno attuato in modo gravemente restrittivo le norme comunitarie della direttiva 97/66/CE che disciplinano la materia.

Occorre ricordare che la direttiva europea non individua precise misure per conciliare i diritti degli abbonati con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati, e menziona unicamente alcune soluzioni esemplificative utilizzabili alternativamente a discrezione degli Stati membri. Tra gli esempi prospettati figurano sia le modalità di pagamento diverse dall’addebito nella fatturazione (carte di credito, carte telefoniche prepagate anche anonime, ecc.), sia, in alternativa, il "mascheramento" di alcune cifre.

Il Decreto Legge n. 171/98 ha previsto invece entrambe queste misure, in quanto ha introdotto sia il "mascheramento" obbligatorio delle ultime tre cifre, sia l'obbligo, per i fornitori, di far sì che "i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate" (art. 5, comma 1).

La scelta di obbligare i gestori telefonici a "mascherare" in ogni caso le ultime tre cifre dei numeri indicati nella fatturazione richiesta dagli abbonati (art. 5 d.lg. n. 171 cit.), rappresenta una limitazione eccessiva, specie in riferimento a numeri brevi (per esempio di 6 cifre) o al traffico locale, rendendo difficoltosa o addirittura impossibile la verifica degli addebiti e, conseguentemente, anche qualsivoglia contestazione degli stessi.

Risulta infatti assai ostico contestare un numero a cui mancano le ultime 3 o 4 cifre: nei piccoli centri abitati, inoltre, la numerazione iniziale è identica per tutti gli abbonati, che così non hanno alcun modo di distinguere le telefonate fatte nel proprio distretto telefonico. Ciò riduce gravemente la trasparenza delle fatturazioni a danno dei consumatori.

E quindi necessaria una modifica del Decreto Legge n. 171 in modo da consentire il "mascheramento" delle ultime tre cifre solo su esplicita richiesta dell’abbonato.

Il Decreto Legge n. 171/98 -almeno secondo il legislatore italiano- mirerebbe a contemperare il diritto dell’abbonato pagante di verificare la correttezza degli addebiti e il diritto alla riservatezza degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati.

Ma, per quanto riguarda la tutela della privacy dell’utente chiamato dall’abbonato, non si comprende quali diritti o quale lato della sua sfera individuale possa ritenersi violato, "svelando" nella fatturazione il suo numero telefonico al titolare dell’apparecchio dal quale quel numero è stato selezionato.

Se la sfera individuale che si intende tutelare è invece quella degli eventuali familiari dell’abbonato, che potrebbero avere interesse a mantenere nella stretta sfera personale le chiamate effettuate, la questione è esclusivamente un problema di rapporti interpersonali a livello privatistico, in quanto l’interesse primario da tutelare è quello della trasparenza negli addebiti a favore del titolare dell’abbonamento telefonico, che deve comunque pagare le bollette.

Non dimentichiamo poi i milioni di abbonati che sono unici utenti dell'apparecchio a loro intestato, e che non possono così verificare la correttezza degli addebiti; o il caso delle utenze "affari", in cui debbano distinguersi determinati tipi di chiamata…

Il Garante della Privacy sostiene che gli abbonati che intendano esercitare i propri diritti in relazione ad addebiti ad essi contestati o ritenuti controversi possono conoscere comunque la composizione integrale dei numeri in questione. Ma far valere questo diritto, nella realtà, si rivela impresa decisamente ardua: perché l'eventuale contestazione è ammessa -secondo le stesse parole del Garante- solo ed esclusivamente "laddove emergano concrete esigenze di reale controllo sulle somme addebitate, ispirate da un motivato reclamo propedeutico a un'azione giudiziaria o direttamente collegate a un'azione legale" [provvedimenti del Garante, Roma 5 ottobre 1998].

Non si comprende però come sia possibile "motivare" la contestazione di un numero a cui mancano le 3 cifre finali e che risulta pertanto assolutamente non identificabile, prestandosi a 1000 combinazioni possibili, senza contare infine che è il gestore stesso a decidere sulla legittimità della contestazione dell'abbonato! Si tratta quindi -evidentemente- di un tipico caso di "probatio diabolica".

Ma ciò che non è accettabile è che, in ultima analisi, la trasparenza delle bollette telefoniche sia totalmente demandata alla volontà o alla disponibilità dei gestori, come fa intendere il Garante della Privacy nella sua newsletter dell'ottobre 1999, richiamandosi alle osservazioni della Commissione Europea riguardo proprio all'eccessiva restrittitività del Decreto Legge 171/98. Egli scrive infatti:

"La misura del "mascheramento" delle ultime tre cifre può essere rivista dal legislatore solo se i gestori telefonici attivano modalità alternative di pagamento delle bollette" [Newsletter" n. 13, 11-17 ottobre 1999]

Si afferma quindi, in buona sostanza, che il diritto dell'abbonato alla piena trasparenza delle bollette non dipende dallo Stato che ha il dovere di IMPORRE delle regole (e magari anche di farle rispettare) ma dalla disponibilità dei gestori telefonici concessionari di un servizio pubblico! Tutto questo, in uno Stato di diritto, non è ammissibile.

Alessandro Ghezzer
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