I disciplinari dei prodotti tipici del Baldo
Il marrone di San Zeno

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Marrone di San Zeno"
Gazzetta Uufficiale n. 179 del 3-8-2001)

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta "Marrone di San Zeno", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'associazione castanicoltori del Monte Baldo Veronese, con sede in San Zeno di Montagna (Verona) e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "MARRONE DI SAN ZENO"
Art. 1.
Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta (DOP) "Marrone di San Zeno" è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La DOP "Marrone di San Zeno" è attribuita ai frutti prodotti da castagni corrispondenti ad una serie di ecotipi, appartenenti alla specie Castanea Sativa Mill, selezionatisi sotto l'influenza dell'ambiente benacense e riconducibili essenzialmente alla varietà locale Marrone, che è stata propagata nel tempo per via agamica.
I frutti che utilizzano la DOP "Marrone di San Zeno" provengono esclusivamente dalla varietà locale Marrone e debbono presentare le seguenti caratteristiche:
numero di frutti per riccio non superiore a tre; pezzatura variabile, ossia un numero di frutti per chilogrammo non superiore a 120, ma non inferiore a 50;
forma elissoidale con apice poco rilevato, facce laterali in prevalenza convesse, ma caratterizzate da diverso grado di convessità, cicatrice ilare simile ad un cerchio schiacciato tendente al rettangolo che non deborda sulle facce laterali, di colore più chiaro del pericarpo;
pericarpo sottile, lucido, di colore marrone chiaro con striature più scure, evidenziate in senso mediano;
episperma (pellicola) sottile lievemente penetrante nel seme, che si stacca con facilità alla pelatura;
seme di colore tendente al giallo paglierino, lievemente corrugato, pastoso e di gusto dolce.
Al momento dell'immissione al consumo i frutti, oltre a presentare le caratteristiche di forma ed aspetto sopra specificate, devono essere: interi, sani, puliti e asciutti.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e trasformazione del "Marrone di San Zeno" comprende parte del territorio situato fra il lago di Garda ed il fiume Adige dei comuni di Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, tutti compresi nella zona omogenea della comunità montana del Baldo.
La descrizione del confine è effettuata iniziando dall'estremo nord seguendo la rotazione oraria fino a rincontrare l'estremo nord, su carte dell'Istituto geografico militare (I.G.M.), in scala 1:25000.
Foglio n. 35 - Quadrante II - Orientamento Sud-Ovest Brenzone
La delimitazione parte a est della contrada Sommavilla dalla isoipsa 250m e sale lungo il confine comunale Brenzone - Malcesine fino alla isoipsa 900 m; da lì in avanti coincide verso sud con la
isoipsa 900 m, la quale corre parallelamente al lago di Garda passando sotto l'edificio di Malga Brioni e incrociando con un'ansa la valle Mezzana, la strada comunale Assenza - Prada, le valli delle Nogare, Trovai, Madonna dell'Aiuto, Fies, Senaga. Sotto la chiesa di S. Bartolomeo di Prada raggiunge il confine
comunale di Brenzone - San Zeno di Montagna e si cambia il foglio I.G.M.
Foglio n. 48 - Quadrante I - Orientamento Nord-Ovest Caprino Veronese
La isoipsa 900 m interseca il muro di cinta della tenuta I Cervi, segue per un tratto la strada interna alla tenuta che collega il palazzo con la chiesetta di S. Bartolomeo di Prada; si addentra, in alto, lungo la Val Sengello fino a superarla toccando e poi incrociando la strada provinciale n. 9 San Zeno di Montagna - Prada; si incurva e supera le valli I Fornei, Storta e Bruna; sul Dosso Ziloncello incrocia il confine comunale di San Zeno di Montagna - Caprino Veronese, attraversata la Malga Valdabin di Sotto transita lungo le pendici superiori del monte Creta e va a toccare l'edificio di Malga La Fabbrica; passa a nord dell'edificio di Malga Valmenon, attraversa Malga Tesi, supera la Val Brutta, passa sotto la contrada Pradonego, poi incrocia dapprima la Valle Salve Regina sopra la sorgente Bergola e successivamente il confine comunale Caprino Veronese - Ferrara di Monte Baldo; si cambia tavola I.G.M.
Foglio 48 - Quadrante I - Orientamento Nord-Est Dolcè
La isoipsa 900 m prosegue fino a toccare a nord la località Fenil dei Coltri, poco dopo gira verso sud, incrocia la strada comunale proveniente da Spiazzi e sopra la sorgente Carane, con due anse, la riprende rientrando in comune di Caprino Veronese; passa per la località Croce e poco dopo ritorna in comune di Ferrara di Monte Baldo; costeggia a ovest la strada provinciale n. 8 Spiazzi - Ferrara di Monte Baldo, la taglia in località Fraine di Sopra volgendo a sud e descrive sopra la contrada Peretti una rapida svolta a nord; incrocia il confine comunale Ferrara Monte Baldo - Brentino Belluno; avvolge la Valle di Ferrara di Monte Baldo e prosegue girando verso nord lungo le pendici del Monte Cor, svolta poi verso est a oriente del passo della Crocetta fino all'intersezione con la latidudine nord 45o 40' 06 . La delimitazione scende verso la Valle dell'Adige seguendo la latitudine nord sopra specificata fino a incrociare la isoipsa 250 m.
Segue verso sud lungo questa isoipsa la Valle dell'Adige; entrando con un meandro nella Valle del Rio Bissole interseca la condotta forzata sopra il fabbricato della centrale elettrica e successivamente il Rio Bissole stesso. La isoipsa 250 m curva verso Brentino, lambendone le case più in alto e tagliando il sentiero per il santuario della Madonna della Corona; essa transita a ovest della contrada Preabocco e continua fino all'incrocio con il confine comunale Brentino Belluno - Rivoli Veronese dove viene per il momento abbandonata. La delimitazione segue il confine dei due comuni sopramenzionati fino all'incontro con il confine di Caprino Veronese; prosegue lungo il confine comunale tra Caprino Veronese e Rivoli Veronese che lascia deviando verso ovest nei pressi della contrada Canale e riprende al cambio di foglio I.G.M. la isoipsa 250 m.
Foglio n. 48 - Quadrante I - Orientamento Nord-Ovest Caprino Veronese
Continuando verso ovest la isoipsa 250 m passa a nord della località Ruine, incrocia la strada provinciale n. 8 Rivoli Veronese - Ferrara di Monte Baldo, scorre a sud della località Zovo e interseca la carrareccia Zuane - Acque. Dopo tale incrocio la delimitazione abbandona la isoipsa 250 m e segue il confine comunale Rivoli Veronese - Caprino Veronese raggiungendo la strada comunale Zuane - Ceredello che percorre fino all'incrocio con la strada provinciale n. 29 Affi - Caprino; da qui riprende la isoipsa 250 m. La isoipsa 250 m prosegue verso nord tagliando la strada comunale Ceredello - Boi di Pesina, rientrando a Casoni di Sopra sulla strada provinciale n. 29 Affi - Caprino Veronese, lasciando di nuovo quest'ultima in località Scalette dove piega verso est e torna a incrociarla alla contrada Acque; transita a sud-ovest dell'abitato di Caprino Veronese fino ad intersecare la strada Caprino Veronese - Pesina al bivio con la comunale Dosso Berra. La isoipsa 250 m corre a nord della strada comunale Caprino Veronese - Pesina fino oltre l'abitato di Pesina dove incrocia la strada comunale Pesina - San Verolo. Prosegue verso ovest, taglia il confine comunale Costermano - Caprino Veronese, la strada provinciale n. 9 Costermano - San Zeno di Montagna; entra nella Valle Lesina, la interseca descrivendo uno stretto meandro, riesce lambendo a sud l'abitato di Campagnola, passa a ovest della Valle dei Molini, piega a ovest verso il lago di Garda, raggiunge il confine comunale Costermano - Garda sovrapponendosi per dei tratti ad esso e passando a sud di Marciaga. Lasciata la isoipsa 250 m la delimitazione curva verso nord parallelamente al lago di Garda e coincide con il confine comunale Costermano - Torri del Benaco, con il confine comunale San Zeno di Montagna - Torri del Benaco e con il confine comunale Brenzone - Torri del Benaco. Dalla Vall Cottarella la delimitazione comincia a riseguire rigorosamente in comune di Brenzone la isoipsa 250 m verso nord parallelamente al lago di Garda e poco prima della località Bosco cambia foglio I.G.M.
Foglio n. 35 - Quadrante II - Orientamento Sud-Ovest Brenzone
La delimitazione coincide con la isoipsa 250 m fino al confine comunale tra Brenzone e Malcesine intersecando le valli del Salto, Guarì, Larga, di Coria, passa a est della contrada Biazza, supera la Valle Senaga, lambisce a est le contrade Fazor Gainet e Campo; dopo la Valle Madonna dell'Aiuto passa a est della località Tormentaie, interseca le Valli di Boazzo, la strada comunale Assenza - Prada e la Valle Mezzana.
Si è così ritornati al punto di partenza della descrizione del confine della zona di produzione e trasformazione del "Marrone di San Zeno".
Art. 4.
Origine del prodotto
Testimonianze scritte sulla coltivazione del "Marrone di San Zeno" risalgono al XIII, XIV, XVII e XIX secolo; esse individuano le zone tipiche di produzione, anche attraverso gli estimi catastali, e descrivono il prosperoso sviluppo dei castagni, i metodi di raccolta e commercializzazione dei marroni sui mercati settimanali, la cui tradizione ha ripreso vigore nel secondo dopoguerra.
Art. 5.
Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto
I castagneti devono essere localizzati nella tradizionale fascia vegetazionale del Castanetum, vale a dire fra 250 e 900 m s.l.m.
Le forme di allevamento, nel rispettare il tradizionale inserimento del castagno nel pregevole paesaggio del sistema lago di Garda - monte Baldo, devono essere legate a sesti di impianto ed a sistemi di potatura adeguati a non modificare le caratteristiche di tipicità del "Marrone di San Zeno".
Il numero di piante in produzione per ettaro, tenendo conto delle caratteristiche pedoclimatiche e delle forme di allevamento, può variare da un minimo di 30 ad un massimo di 120 piante.
Le altre tecniche di coltivazione debbono ispirarsi alla consolidata tradizione che non prevede l'uso di prodotti di sintesi, nè pratiche di forzatura, a salvaguardia della naturalità della produzione.
La raccolta, seguendo la naturale deiscenza del frutto, potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità sia della pianta che dei frutti.
La resa produttiva massima è fissata in 30 kg di frutti per pianta e in 3,6 t per ettaro.
I frutti raccolti vanno sottoposti ad operazioni di cernita e calibratura volte a verificarne la rispondenza ai caratteri di tipicità individuati nel presente disciplinare di produzione.
I trattamenti di cura, prima della immissione dei frutti al consumo, vanno effettuati con le tradizionali tecniche fisiche, quali la "novena" e la "rissara". La "novena" consiste nel prolungare la "cura dell'acqua" per nove giorni avendo attenzione di cambiare parte o tutta l'acqua ogni due giorni, senza aggiunta di nessun additivo e secondo la corretta tecnica locale che consente di preservare e migliorare le caratteristiche di tipicità del "Marrone di San Zeno".
La "rissara" consiste nell'accumulare all'aperto i frutti e i ricci per 8-15 giorni.
Tutte le suddette operazioni compresa quella di confezionamento, che dovrà essere conforme alle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare di produzione, vanno effettuate dentro il territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
Art. 6.
Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente geografico e l'origine geografica
I frutti che possono utilizzare la DOP "Marrone di San Zeno" provengono solo dalla tradizionale varietà locale Marrone che si è selezionata nella zona di origine da castagni appartenenti ad ecotipi della specie Castanea Sativa Mill ed è stata propagata nel tempo dai produttori locali per via agamica.
La zona geografica di produzione, influenzata dall'ambiente benacense, è caratterizzata da clima temperato-umido, con terreni acidi, tendenzialmente sciolti, non superficiali sui quali il prodotto esprime i propri caratteri di tipicità.
La commercializzazione dei marroni avveniva già dalla fine del secolo XIX per via diretta, tramite negozianti, oppure sul mercato settimanale di Caprino Veronese, o su quello di Verona.
Sin dagli anni 20, nel comune di San Zeno di Montagna, si tiene, durante il mese di novembre, la tradizionale sagra del marrone che, dal secondo dopoguerra è divenuta la "Mostra Mercato del Marrone" e giunta quest'anno alla XXIX edizione.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture di controllo
I castanicoltori, i cui terreni ricadano nel territorio individuato nel precedente art. 3, e che intendano avvalersi della DOP "Marrone di San Zeno", devono iscrivere i castagneti all'apposito elenco tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo.
Il suddetto elenco deve contenere gli estremi catastali dei terreni coltivati a castagneto e, per ciascuna particella: la ditta proprietaria, la ditta del conduttore, la località, il numero delle piante, la produzione massima dei marroni, l'età del castagneto.
La presentazione delle domande di iscrizione all'elenco, o di eventuali modifiche da parte dei castanicoltori già iscritti, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende commercializzare il prodotto a DOP.
I produttori con i castagneti iscritti nell'elenco sono tenuti a dichiarare all'organismo di controllo la quantità di marroni a DOP effettivamente prodotta e che intendono esitare sul mercato; tale dichiarazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla fine della raccolta.
Art. 8.
Modalità di confezionamento ed etichettatura
Il "Marrone di San Zeno" va commercializzato, allo stato fresco, in sacchetti di materiale per alimenti, in confezioni da 0,3 kg, 0,5 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg; le confezioni di dimensioni più ampie (25 kg e 50 kg) dovranno essere commercializzate in sacchi di juta o altro materiale idoneo. Tutte le confezioni vanno sigillate in modo da impedire l'estrazione dei frutti senza la rottura del sigillo.
Ogni confezione dovrà essere provvista di un'etichetta con il logo.
Nel logo sono rappresentati due cerchi contenenti, l'uno San Zeno benedicente e, l'altro, due ricci stilizzati, accavallati e deiscenti con il marrone che esce. Esso include, nel cerchio di sinistra in basso, la scritta "San Zeno", e nel cerchio di destra la scritta "Marrone" in alto e "di San Zeno" in basso. La scritta DOP viene collocata in una fascia araldica, fra i due cerchi e alla loro base.
I due cerchi hanno un diametro di 26 mm ciascuno. L'altezza della fascia araldica è di 2,5 mm mentre la sua massima estensione orizzontale è di 20 mm.
Nel cerchio di sinistra, su campo bianco, San Zeno benedicente con la pelle di colore marrone (pantone 478 C) e immerso fino a poco sotto il torace nell'acqua di colore bleu (pantone 299 C), presenta il copricapo di color rosso (pantone 193 C) ed il pastorale di colore giallo (pantone 124 C). I suoi paramenti sono di colore giallo (pantone 124 C) nella parte superiore della tunica e di colore rosso (pantone 193 C) in quella inferiore. Infine un pesce, di colore verde (pantone 576 C), è appeso alla lenza attaccata al pastorale sostenuto dalla mano sinistra del santo che emerge dall'acqua. Nel cerchio di destra, su campo bianco, i frutti (marroni) sono di colore marrone (pantone 478 C) e sono avvolti dai ricci di colore verde (pantone 576 C).
Tutte le scritte sono di colore nero su campo bianco. I caratteri delle scritte hanno le seguenti dimensioni:
quelli relativi alla scritta "San Zeno" nel cerchio di sinistra 1,6 mm;
quelli relativi a "Marrone di San Zeno" nel cerchio di destra 1,8 mm;
quelli relativi alla scritta "DOP" nella fascia araldica 1,9 mm.
Sull'etichetta si dovranno inoltre indicare peso, annata di produzione e luogo di confezionamento.
Alla DOP "Marrone di San Zeno" è vietata l'aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresa qualsiasi altra indicazione, anche laudativa, atta a trarre in inganno il consumatore.

Logo del "Marrone di San Zeno"
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La proposta di disciplinare del marrone di San Zeno dop
Il disciplinare dell'olio extravergine di oliva Garda dop

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L'olio extravergine di oliva Garda dop

Il disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Garda dop
Decreto 17 settembre 1998. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Garda", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Garda", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa
comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Garda" per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del
relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva "Garda" affinchè le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;
Decreta:
Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Garda", registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione uropea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata "Garda" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa in materia.
Roma, 17 settembre 1998
Il Ministro: Pinto

Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "GARDA".

Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Bresciano", "Orientale", "Trentino", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio, e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
2. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Casaliva o Drizzar presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere le seguenti varietà: Lezzo, Favarol, Rossanel, Razza, Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.
3. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla prooduzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio; in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dal confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominaziome di origine controllata di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg. 5000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.
Art. 5.
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Bresciano" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controlla "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Orientale" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Trentino" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati a punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine ai cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Bresciano" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio o leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < =12, Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Orientale" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde da intenso a marcato, con modeste variazioni della componente del giallo;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Trentino" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi dorati;
odore: di fruttato leggero con sensazione erbacea;
sapore: sapido, delicatamente fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
6. è in facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. è consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Garda".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano", deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.
9. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
10. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
11. è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

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Vino Garda doc

Denominazioni di origine controllata dei vini "Garda"
Disciplinare di produzione modificato il 21 ottobre 1997 con Decreto Ministeriale
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Garda" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Garda" può essere accompagnata dal riferimento della sottozona "classica" a condizione che i vini così designati provengano dalla rispettiva zona di produzione e che rispondano ai requisiti rispettivamente previsti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
a) La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Garganega;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Chardonnay;
Tocai (da Tocai friulano);
Riesling italico;
Riesling;
Cortese;
Sauvignon,
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Marzemino;
Corvina;
Barbera,
è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente nelle province di Brescia, Mantova e Verona, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, fino a un massimo dei 15%.
La specificazione "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère.
b) La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" è riservata ai vini prodotti nella zona delimitata all'articolo 3, punto 4, e può essere rivendicata soltanto per le seguenti tipologie:
bianco;
chiaretto;
rosso;
rosso superiore;
Groppello;
Groppello riserva.
La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "classico" nella tipologia bianco deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Riesling e/o Riesling italico minimo 70%.
Possono concorrere per la percentuale rimanente alla produzione di detto vino, congiuntamente e/o disgiuntamente, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, purché raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia.
La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "classico" nelle tipologie: rosso, rosso superiore e chiaretto deve essere ottenuta da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale:
Groppello (nei tipi gentile, S. Stefano e Mocasina), minimo 30%;
Marzemino, minimo 5%;
Sangiovese, minimo 5%;
Barbera, minimo 5%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia presenti nei vigneti fino a un massimo complessivo del 10%.
La denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione aggiuntiva "classico" nelle tipologie Groppello e Groppello riserva deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal vitigno Groppello nei tipi gentile, Mocasina e Groppellone.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Brescia, presenti nei vigneti fino a un massimo dei 15%.
Art. 3
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" di cui all'articolo 2, lettera A), è così delimitata:
1) provincia di Verona, comprende l'intero territorio dei comuni di:
Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda, Illasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Roncà, Sant'Ambrogio Valpolicella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago, e in parte il territorio dei comuni di: Affi, Badia, Calavena, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro, Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca.
Tale zona è così delimitata:
partendo da sud dei lago di Garda al confine del comune di Peschiera con la provincia di Brescia la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova segue quindi verso est sino alla congiunzione dei fiume Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino a incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino. Piega, quindi, verso sud-ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al ponte Visconteo di Borghetto.
Attraversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesa sino alla carreggiabile che porta a Ca' Buse. Segue quindi verso nord la strada comunale sino ad arrivare all'abitato di Valeggio.
Prosegue verso est immettendosi sulla strada provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e Ca' Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino a incontrare il canale dei consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord-est sino all'abitato di Sommacampagna.
Prosegue quindi verso nord sulla strada per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia Milano-Venezia sino a raggiungere il confine dei comune di Bussolengo presso la località Civile.
Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso nord fino a incontrare l'autostrada del Brennero.
Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale dei Cristo che segue sino a incontrare la strada provinciale Verona-Lago nei pressi di quota 135. Segue per breve tratto verso est la strada Verona-Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino al ponte sul canale dell'Enel che attraversa immettendosi sulla strada per Poi e la Sega sino a raggiungere il fiume Adige che risale verso nord sino alla frazione di Volargne in prossimità delle Fornaci Tosadori.
La delimitazione scende quindi verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa la località Paganella che segue verso sud sino a incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria dei Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la statale 12 sino a incontrare la strada che porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla località S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada comunale per Avesa che risale per breve tratto sino a incontrare la carrareccia che verso est raggiunge S. Mattia e verso nord quota 283 piega quindi verso sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel S. Felice da dove per il sentiero che porta a Villa Policanta scende sino alla strada della Valpantena in prossimità di villa Beatrice.
Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino a incontrare la carrareccia che verso est passando per Ca' dell'Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere quindi a sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio che scende toccando Morin e Olmo sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S. Martino B.A. sino alla località Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso est la statale n. 11 sino a toccare la località S. Pietro al km 48 e piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a sud in monte Rocca per risalire quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla statale n. 11 che segue sempre verso est sino al ponte sul torrente Alpone dei quale ne segue risalendo il corso sino a incontrare l'autostrada Serenissima che ne delimita a sud-est il comprensorio, sino a incontrare il confine della provincia di Vicenza.
La delimitazione sale quindi verso nord lungo il confine dei Vicentino incontrando, dopo il territorio dei comune di Monteforte, quello di Montecchia, Roncà, S. Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi, dove piegando a ovest per la strada comunale, tocca le località Alberomatto e Siveri sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine dei comune di Badia Calavana e prosegue sino al centro abitato toccando le località Costalunga-Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e ridiscende quindi verso sud-ovest per la strada comunale toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini, Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline.
Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline sino a incontrare il vaio
dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione dei progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all'imbocco dei vaio di Tretto verso ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Costa si interseca con il vaio Bruscara che risale sino a incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago a quota 621.
Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando per Nalini, Cabalai per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e Osale per velo Salsone sino alle località S. Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 intorno a monte Tondo passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso nord la strade comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a ovest di casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e Case Prael, piega a ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa località con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio dei Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Prà il Molino da Prà.
Da questa località il confine prosegue sulla strada che verso ovest porta alla località S. Cristina da dove prosegue verso sud-ovest passando per la Ca' Fava, Ca' Nonni, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risaie verso nord lungo la strada comunale sino al tornante in prossimità di monte Per e ridiscendere verso ovest per Ca' Camporai e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Ca' Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per monte Cartello (quota 676) a nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al confine di S. Ambrogio.
Da qui la delimitazione passa a nord di M. Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige di fronte a monte Rocco ove incontra il limite dei comune di Dolcè e sotto la strada statale n. 12.
La delimitazione della zona prosegue verso nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fomace, Ca' Soman e subito dopo il km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino a incontrare il confine della provincia di Trento passando per le località Ca' del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo, e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a sud in comune di Brentino Belluno sino a incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla località Canal.
Da qui la linea di confine riprende a salire verso nord lungo il confine dei comune di Caprino Veronese sino alla località Pozza Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge località Vezzane e Rénzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e costeggiando il monte Pesina In quota arriva al confine di Costermano.
La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Baione raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri dei Benaco e da qui costeggiando la sponda dei lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera dei Garda al confine con Brescia.
2) Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei comuni di: Monzambano, Ponti sul Mincio, e in parte il territorio dei comuni di:Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.
Tale zona è così delimitata:
il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega a ovest lungo la rotabile per Sci Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.
3) Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei comuni di:Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, S, Felice dei Benaco, Puegnago, Muscoline, Manerba dei Garda, Polpenazze, Moniga dei Garda, Soiano dei Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.
4) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" designabili con la specificazione "classico" di cui all'articolo 2, lettera B, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Brescia: Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano, Villanuova sul Clisi, Gavardo, Puegnago, Muscoline, Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano dei Lago, Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato, Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda", devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura a esclusione della sola irrigazione di soccorso da effettuarsi non più di due volte prima dell'invaiatura.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" di cui all'articolo 2, lettera A), e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
Vini Resa
uva/ha (t) vol %
Garganega 16 9.5
Pinot bianco 13 10
Pinot grigio 12 10
Chardonnay 13 10
Tocai 14 10
Riesling italico 12 10
Riesling (renano) 12 10
Cortese 14 10
Sauvignon 12 10

Cabernet franc
e/o sauvignon 12 10.5
Merlot 13 10.5
Pinot nero 11 10.5
Marzemino 13 10
Corvina 13 10
Barbera 13 10
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva-vino di cui trattasi.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" di cui all'articolo 2, lettera B, e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
"Garda" Resa
uva/ha (t) vol. %
Classico bianco 12.5 10.5
Classico chiaretto 12.5 10.5
Classico rosso 12.5 10.5
Classico rosso superiore 10 11
Classico Groppello 12.5 10.5
Classico Groppello riserva 10 11.5
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzioneglobale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva-vino di cui trattasi.
I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dai competenti comitati vitivinicoli possono, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente alla vendemmia, ridurre i quantitativi di uva per ettaro emessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al ministero delle Risorse agrarie, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio di Brescia, Mantova e Verona.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" devono essere effettuate all'interno della zona di Produzione delimitata nel presente articolo 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni Possano essere effettuate entro l'intero territorio delle province di
Brescia, Mantova e Verona.
Tali operazioni possono altresì essere effettuate, su autorizzazione dei ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previo parere favorevole della Regione Veneto, anche in cantine aziendali o associate site in comune di Gambellara, sempreché all'atto dell'approvazione dei presente disciplinare dimostrano di vinificare tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti idonei a produrre vini di cui alla presente denominazione.
Per la denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della rispettiva zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3, e Comunque tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è in facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su parere favorevole delle regioni competenti per territorio, di consentire, su richiesta degli interessati, che le operazioni di vinificazione siano effettuate in provincia di Brescia e anche nei comuni delle province di Verona e Mantova limitrofi alla provincia di Brescia.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Garda" sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
È ammessa la correzione solamente con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti della denominazione di origine controllata "Garda", oppure con mosti concentrati rettificati.
La resa massima delle uve in vino finito, per i prodotti di cui all'articolo 2, lettera A), non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine "Garda". Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le rese massime delle uve in vino finito, per i Prodotti di cui all'articolo 2, lettera B), devono essere le seguenti:
Vino Resa max vino
"Garda" classico bianco 68%
"Garda" classico chiaretto 60%
"Garda" classico rosso 68%
"Garda" classico superiore 68%
"Garda" classico Groppello 68%
"Garda" classico Groppello riserva 68%
Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto ad alcuna denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I vini ottenuti dalle uve dei vigneti iscritti agli albi "Garda", Garganega e "Garda" Chardonnay possono essere elaborati nella versione frizzante attuando esclusivamente il processo dalla rifermentazione naturale. Detti vini sono posti al consumo con la sola designazione di "Garda" frizzante.
I mosti e i vini a denominazione di origine controllata "Garda" con i nomi di vitigno Pinot bianco, Chardonnay e Riesling possono essere elaborati nella versione spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.
Il mosto e il vino a denominazione di origine controllata "Garda" classico chiaretto possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale. Nella designazione di detto spumante non è consentita la dicitura "classico chiaretto" e deve essere utilizzata, invece, obbligatoriamente l'aggettivazione rosé.
Nella preparazione degli spumanti di cui alla presente denominazione di origine è consentita la tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al 15% con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, e a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.
La zona di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti comprende le province di Verona, Mantova, Brescia e Treviso.
Art. 6
a) I vini a denominazione di origine controllata "Garda" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Garda" Garganega:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda" Pinot bianco:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda,, Pinot grigio:
- colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: pieno, armonico talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda" Chardonnay:
- colore: paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda" Tocai:
- colore: paglierino;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato,
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille."Garda" Riesling:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda" Riesling italico:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda" Cortese:
- colore: paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Garda" Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato leggermente aromatico;
- sapore: armonico, talvolta abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
"Garda" Cabemet:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: armonico, moderatamente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Garda"" Cabernet sauvignon:
- colore: rosso rubino;
- odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo;
- sapore: armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille
"Garda" Merlot:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: pieno, gradevole, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Garda" Pinot nero:
- colore: rosso rubino;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: piacevole vinoso, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Garda" Marzemino:
- colore: rosso rubino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: armonico, pieno, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per rnille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Garda" - Corvina:
- colore: rosso rubino;
- odore: delicato, fresco, gradevole;
- sapore: piacevole, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Garda" Barbera:
- colore: rosso rubino;
- odore: caratteristico e gradevole;
- sapore: pieno vinoso giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Garda" frizzante.
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco o amabile, fruttato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 13 per mille.
"Garda" Pinot bianco, "Garda" Chardonnay e "Garda" Riesling spumanti:
- spuma: sottile con grana fine e persistente;
- colore: paglierino brillante;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco o amabile fruttato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 6 per mille;
- estratto secco netto minimo: 13 per mille.
"Garda" rosè:
- spuma sottile con grana fine e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: fragrante con sentore fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat, bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia qualora spumantizzato con il metodo tradizionale;
- sapore: fresco, sapido, persistente, con sensazione finale di ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille;
- residuo zuccherino: non superiore a 49 g/l.
b) I vini a denominazione di origine controllata "Garda" con la specificazione "classico" all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Garda" classico bianco:
- colore: paglierino con riflessi verdolini, brillanti;
- odore: fresco, delicato e caratteristico con eventuali toni floreali;
- sapore: armonico, vellutato con leggera vena salina ed eventuale retrogusto leggermente ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 %;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Garda"" classico chiaretto:
- colore: da rosa petalo di rosa a rosato cerasuolo con riflessi rubini;
- odore: fine, intenso, con eventuali sentori floreali e fruttati;
- sapore: secco, fresco, fine, sapido con spiccata salinità ed eventualmente con leggero retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
"Garda" classico rosso:
- colore: rosso rubino, brillante;
- odore: vinoso, caratteristico, da giovane può essere fruttato in seguito anche speziato;
- sapore: sapido, caratteristico, fine con salinità caratteristica ed eventuale retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Garda" classico rosso superiore:
- colore: rosso rubino con riflessi granati;
- odore: ampio, complesso, caldo talvolta speziato;
- sapore: vellutato, gradevole di nobile stoffa, con retrogusto di mandorla amara, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 21 per mille.
"Garda" classico Groppello:
- colore: rosso rubino, brillante;
- odore: vinoso, fresco, fruttato, caratteristico leggermente speziato;
- sapore: vellutato, sapido, gentile, con fondo ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Garda" classico Groppello riserva:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso, intenso caratteristico, speziato di spezie dolci;
- sapore: vellutato, sapido, rotondo, giustamente tannico con fondo ammandorlato, eventualmente con lieve sapore di legno derivato dall'affinamento in botte;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 21 per mille.
È facoltà dei ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7
Alla denominazione di origine controllata "Garda" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi, "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Garda" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera.
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