Il marrone di San Zeno
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Proposta di riconoscimento della
denominazione
di origine protetta "Marrone
di San
Zeno"
Gazzetta Uufficiale n. 179 del
3-8-2001)
Il Ministero delle politiche
agricole e forestali
ha esaminato l'istanza intesa
ad ottenere
la registrazione della denominazione
di origine
protetta "Marrone di San
Zeno",
ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92,
presentata dall'associazione
castanicoltori
del Monte Baldo Veronese, con
sede in San
Zeno di Montagna (Verona) e,
ritenendo che
la stessa sia giustificata e
che siano soddisfatti
i requisiti previsti dal citato
regolamento,
ai sensi dell'art. 5, paragrafo
5 dello stesso,
procede alla pubblicazione della
relativa
proposta di disciplinare di produzione
nel
testo di seguito riportato. Le
eventuali
osservazioni, adeguatamente motivate,
relative
alla presente proposta dovranno
essere presentate,
nel rispetto della disciplina
fissata dal
decreto del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 "disciplina
dell'imposta
di bollo" e successive modifiche,
al
Ministero delle politiche agricole
e forestali
- Dipartimento della qualità
dei prodotti
agroalimentari e dei servizi
- direzione
generale per la qualità dei prodotti
agroalimentari
e la tutela del consumatore -
ufficio tutela
qualità dei prodotti agricoli
e agroalimentari
- via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana, dai soggetti interessati
e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione,
da parte
del Ministero delle politiche
agricole e
forestali, prima della trasmissione
della
suddetta proposta alla Commissione
europea.
Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
"MARRONE
DI SAN ZENO"
Art. 1.
Nome del prodotto
La denominazione di origine protetta
(DOP)
"Marrone di San Zeno"
è riservata
ai frutti che rispondono alle
condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare
di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
La DOP "Marrone di San Zeno"
è
attribuita ai frutti prodotti
da castagni
corrispondenti ad una serie di
ecotipi, appartenenti
alla specie Castanea Sativa Mill,
selezionatisi
sotto l'influenza dell'ambiente
benacense
e riconducibili essenzialmente
alla varietà
locale Marrone, che è stata propagata
nel
tempo per via agamica.
I frutti che utilizzano la DOP
"Marrone
di San Zeno" provengono
esclusivamente
dalla varietà locale Marrone
e debbono presentare
le seguenti caratteristiche:
numero di frutti per riccio non
superiore
a tre; pezzatura variabile, ossia
un numero
di frutti per chilogrammo non
superiore a
120, ma non inferiore a 50;
forma elissoidale con apice poco
rilevato,
facce laterali in prevalenza
convesse, ma
caratterizzate da diverso grado
di convessità,
cicatrice ilare simile ad un
cerchio schiacciato
tendente al rettangolo che non
deborda sulle
facce laterali, di colore più
chiaro del
pericarpo;
pericarpo sottile, lucido, di
colore marrone
chiaro con striature più scure,
evidenziate
in senso mediano;
episperma (pellicola) sottile
lievemente
penetrante nel seme, che si stacca
con facilità
alla pelatura;
seme di colore tendente al giallo
paglierino,
lievemente corrugato, pastoso
e di gusto
dolce.
Al momento dell'immissione al
consumo i frutti,
oltre a presentare le caratteristiche
di
forma ed aspetto sopra specificate,
devono
essere: interi, sani, puliti
e asciutti.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione e trasformazione
del
"Marrone di San Zeno"
comprende
parte del territorio situato
fra il lago
di Garda ed il fiume Adige dei
comuni di
Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino
Veronese,
Costermano, Ferrara di Monte
Baldo, San Zeno
di Montagna, tutti compresi nella
zona omogenea
della comunità montana del Baldo.
La descrizione del confine è
effettuata iniziando
dall'estremo nord seguendo la
rotazione oraria
fino a rincontrare l'estremo
nord, su carte
dell'Istituto geografico militare
(I.G.M.),
in scala 1:25000.
Foglio n. 35 - Quadrante II -
Orientamento
Sud-Ovest Brenzone
La delimitazione parte a est
della contrada
Sommavilla dalla isoipsa 250m
e sale lungo
il confine comunale Brenzone
- Malcesine
fino alla isoipsa 900 m; da lì
in avanti
coincide verso sud con la
isoipsa 900 m, la quale corre
parallelamente
al lago di Garda passando sotto
l'edificio
di Malga Brioni e incrociando
con un'ansa
la valle Mezzana, la strada comunale
Assenza
- Prada, le valli delle Nogare,
Trovai, Madonna
dell'Aiuto, Fies, Senaga. Sotto
la chiesa
di S. Bartolomeo di Prada raggiunge
il confine
comunale di Brenzone - San Zeno
di Montagna
e si cambia il foglio I.G.M.
Foglio n. 48 - Quadrante I -
Orientamento
Nord-Ovest Caprino Veronese
La isoipsa 900 m interseca il
muro di cinta
della tenuta I Cervi, segue per
un tratto
la strada interna alla tenuta
che collega
il palazzo con la chiesetta di
S. Bartolomeo
di Prada; si addentra, in alto,
lungo la
Val Sengello fino a superarla
toccando e
poi incrociando la strada provinciale
n.
9 San Zeno di Montagna - Prada;
si incurva
e supera le valli I Fornei, Storta
e Bruna;
sul Dosso Ziloncello incrocia
il confine
comunale di San Zeno di Montagna
- Caprino
Veronese, attraversata la Malga
Valdabin
di Sotto transita lungo le pendici
superiori
del monte Creta e va a toccare
l'edificio
di Malga La Fabbrica; passa a
nord dell'edificio
di Malga Valmenon, attraversa
Malga Tesi,
supera la Val Brutta, passa sotto
la contrada
Pradonego, poi incrocia dapprima
la Valle
Salve Regina sopra la sorgente
Bergola e
successivamente il confine comunale
Caprino
Veronese - Ferrara di Monte Baldo;
si cambia
tavola I.G.M.
Foglio 48 - Quadrante I - Orientamento
Nord-Est
Dolcè
La isoipsa 900 m prosegue fino
a toccare
a nord la località Fenil dei
Coltri, poco
dopo gira verso sud, incrocia
la strada comunale
proveniente da Spiazzi e sopra
la sorgente
Carane, con due anse, la riprende
rientrando
in comune di Caprino Veronese;
passa per
la località Croce e poco dopo
ritorna in
comune di Ferrara di Monte Baldo;
costeggia
a ovest la strada provinciale
n. 8 Spiazzi
- Ferrara di Monte Baldo, la
taglia in località
Fraine di Sopra volgendo a sud
e descrive
sopra la contrada Peretti una
rapida svolta
a nord; incrocia il confine comunale
Ferrara
Monte Baldo - Brentino Belluno;
avvolge la
Valle di Ferrara di Monte Baldo
e prosegue
girando verso nord lungo le pendici
del Monte
Cor, svolta poi verso est a oriente
del passo
della Crocetta fino all'intersezione
con
la latidudine nord 45o 40' 06
. La delimitazione
scende verso la Valle dell'Adige
seguendo
la latitudine nord sopra specificata
fino
a incrociare la isoipsa 250 m.
Segue verso sud lungo questa
isoipsa la Valle
dell'Adige; entrando con un meandro
nella
Valle del Rio Bissole interseca
la condotta
forzata sopra il fabbricato della
centrale
elettrica e successivamente il
Rio Bissole
stesso. La isoipsa 250 m curva
verso Brentino,
lambendone le case più in alto
e tagliando
il sentiero per il santuario
della Madonna
della Corona; essa transita a
ovest della
contrada Preabocco e continua
fino all'incrocio
con il confine comunale Brentino
Belluno
- Rivoli Veronese dove viene
per il momento
abbandonata. La delimitazione
segue il confine
dei due comuni sopramenzionati
fino all'incontro
con il confine di Caprino Veronese;
prosegue
lungo il confine comunale tra
Caprino Veronese
e Rivoli Veronese che lascia
deviando verso
ovest nei pressi della contrada
Canale e
riprende al cambio di foglio
I.G.M. la isoipsa
250 m.
Foglio n. 48 - Quadrante I -
Orientamento
Nord-Ovest Caprino Veronese
Continuando verso ovest la isoipsa
250 m
passa a nord della località Ruine,
incrocia
la strada provinciale n. 8 Rivoli
Veronese
- Ferrara di Monte Baldo, scorre
a sud della
località Zovo e interseca la
carrareccia
Zuane - Acque. Dopo tale incrocio
la delimitazione
abbandona la isoipsa 250 m e
segue il confine
comunale Rivoli Veronese - Caprino
Veronese
raggiungendo la strada comunale
Zuane - Ceredello
che percorre fino all'incrocio
con la strada
provinciale n. 29 Affi - Caprino;
da qui
riprende la isoipsa 250 m. La
isoipsa 250
m prosegue verso nord tagliando
la strada
comunale Ceredello - Boi di Pesina,
rientrando
a Casoni di Sopra sulla strada
provinciale
n. 29 Affi - Caprino Veronese,
lasciando
di nuovo quest'ultima in località
Scalette
dove piega verso est e torna
a incrociarla
alla contrada Acque; transita
a sud-ovest
dell'abitato di Caprino Veronese
fino ad
intersecare la strada Caprino
Veronese -
Pesina al bivio con la comunale
Dosso Berra.
La isoipsa 250 m corre a nord
della strada
comunale Caprino Veronese - Pesina
fino oltre
l'abitato di Pesina dove incrocia
la strada
comunale Pesina - San Verolo.
Prosegue verso
ovest, taglia il confine comunale
Costermano
- Caprino Veronese, la strada
provinciale
n. 9 Costermano - San Zeno di
Montagna; entra
nella Valle Lesina, la interseca
descrivendo
uno stretto meandro, riesce lambendo
a sud
l'abitato di Campagnola, passa
a ovest della
Valle dei Molini, piega a ovest
verso il
lago di Garda, raggiunge il confine
comunale
Costermano - Garda sovrapponendosi
per dei
tratti ad esso e passando a sud
di Marciaga.
Lasciata la isoipsa 250 m la
delimitazione
curva verso nord parallelamente
al lago di
Garda e coincide con il confine
comunale
Costermano - Torri del Benaco,
con il confine
comunale San Zeno di Montagna
- Torri del
Benaco e con il confine comunale
Brenzone
- Torri del Benaco. Dalla Vall
Cottarella
la delimitazione comincia a riseguire
rigorosamente
in comune di Brenzone la isoipsa
250 m verso
nord parallelamente al lago di
Garda e poco
prima della località Bosco cambia
foglio
I.G.M.
Foglio n. 35 - Quadrante II -
Orientamento
Sud-Ovest Brenzone
La delimitazione coincide con
la isoipsa
250 m fino al confine comunale
tra Brenzone
e Malcesine intersecando le valli
del Salto,
Guarì, Larga, di Coria, passa
a est della
contrada Biazza, supera la Valle
Senaga,
lambisce a est le contrade Fazor
Gainet e
Campo; dopo la Valle Madonna
dell'Aiuto passa
a est della località Tormentaie,
interseca
le Valli di Boazzo, la strada
comunale Assenza
- Prada e la Valle Mezzana.
Si è così ritornati al punto
di partenza
della descrizione del confine
della zona
di produzione e trasformazione
del "Marrone
di San Zeno".
Art. 4.
Origine del prodotto
Testimonianze scritte sulla coltivazione
del "Marrone di San Zeno"
risalgono
al XIII, XIV, XVII e XIX secolo;
esse individuano
le zone tipiche di produzione,
anche attraverso
gli estimi catastali, e descrivono
il prosperoso
sviluppo dei castagni, i metodi
di raccolta
e commercializzazione dei marroni
sui mercati
settimanali, la cui tradizione
ha ripreso
vigore nel secondo dopoguerra.
Art. 5.
Descrizione del metodo di ottenimento
del
prodotto
I castagneti devono essere localizzati
nella
tradizionale fascia vegetazionale
del Castanetum,
vale a dire fra 250 e 900 m s.l.m.
Le forme di allevamento, nel
rispettare il
tradizionale inserimento del
castagno nel
pregevole paesaggio del sistema
lago di Garda
- monte Baldo, devono essere
legate a sesti
di impianto ed a sistemi di potatura
adeguati
a non modificare le caratteristiche
di tipicità
del "Marrone di San Zeno".
Il numero di piante in produzione
per ettaro,
tenendo conto delle caratteristiche
pedoclimatiche
e delle forme di allevamento,
può variare
da un minimo di 30 ad un massimo
di 120 piante.
Le altre tecniche di coltivazione
debbono
ispirarsi alla consolidata tradizione
che
non prevede l'uso di prodotti
di sintesi,
nè pratiche di forzatura, a salvaguardia
della naturalità della produzione.
La raccolta, seguendo la naturale
deiscenza
del frutto, potrà essere effettuata
a mano
o con mezzi meccanici idonei
tali da salvaguardare
l'integrità sia della pianta
che dei frutti.
La resa produttiva massima è
fissata in 30
kg di frutti per pianta e in
3,6 t per ettaro.
I frutti raccolti vanno sottoposti
ad operazioni
di cernita e calibratura volte
a verificarne
la rispondenza ai caratteri di
tipicità individuati
nel presente disciplinare di
produzione.
I trattamenti di cura, prima
della immissione
dei frutti al consumo, vanno
effettuati con
le tradizionali tecniche fisiche,
quali la
"novena" e la "rissara".
La "novena" consiste
nel prolungare
la "cura dell'acqua"
per nove giorni
avendo attenzione di cambiare
parte o tutta
l'acqua ogni due giorni, senza
aggiunta di
nessun additivo e secondo la
corretta tecnica
locale che consente di preservare
e migliorare
le caratteristiche di tipicità
del "Marrone
di San Zeno".
La "rissara" consiste
nell'accumulare
all'aperto i frutti e i ricci
per 8-15 giorni.
Tutte le suddette operazioni
compresa quella
di confezionamento, che dovrà
essere conforme
alle modalità previste all'art.
8 del presente
disciplinare di produzione, vanno
effettuate
dentro il territorio delimitato
all'art.
3 del presente disciplinare di
produzione.
Art. 6.
Elementi comprovanti il legame
del prodotto
con l'ambiente geografico e l'origine
geografica
I frutti che possono utilizzare
la DOP "Marrone
di San Zeno" provengono
solo dalla tradizionale
varietà locale Marrone che si
è selezionata
nella zona di origine da castagni
appartenenti
ad ecotipi della specie Castanea
Sativa Mill
ed è stata propagata nel tempo
dai produttori
locali per via agamica.
La zona geografica di produzione,
influenzata
dall'ambiente benacense, è caratterizzata
da clima temperato-umido, con
terreni acidi,
tendenzialmente sciolti, non
superficiali
sui quali il prodotto esprime
i propri caratteri
di tipicità.
La commercializzazione dei marroni
avveniva
già dalla fine del secolo XIX
per via diretta,
tramite negozianti, oppure sul
mercato settimanale
di Caprino Veronese, o su quello
di Verona.
Sin dagli anni 20, nel comune
di San Zeno
di Montagna, si tiene, durante
il mese di
novembre, la tradizionale sagra
del marrone
che, dal secondo dopoguerra è
divenuta la
"Mostra Mercato del Marrone"
e
giunta quest'anno alla XXIX edizione.
Art. 7.
Riferimenti relativi alle strutture
di controllo
I castanicoltori, i cui terreni
ricadano
nel territorio individuato nel
precedente
art. 3, e che intendano avvalersi
della DOP
"Marrone di San Zeno",
devono iscrivere
i castagneti all'apposito elenco
tenuto ed
aggiornato dall'organismo di
controllo.
Il suddetto elenco deve contenere
gli estremi
catastali dei terreni coltivati
a castagneto
e, per ciascuna particella: la
ditta proprietaria,
la ditta del conduttore, la località,
il
numero delle piante, la produzione
massima
dei marroni, l'età del castagneto.
La presentazione delle domande
di iscrizione
all'elenco, o di eventuali modifiche
da parte
dei castanicoltori già iscritti,
deve avvenire
entro il 31 dicembre dell'anno
precedente
a quello in cui si intende commercializzare
il prodotto a DOP.
I produttori con i castagneti
iscritti nell'elenco
sono tenuti a dichiarare all'organismo
di
controllo la quantità di marroni
a DOP effettivamente
prodotta e che intendono esitare
sul mercato;
tale dichiarazione deve essere
effettuata
entro trenta giorni dalla fine
della raccolta.
Art. 8.
Modalità di confezionamento ed
etichettatura
Il "Marrone di San Zeno"
va commercializzato,
allo stato fresco, in sacchetti
di materiale
per alimenti, in confezioni da
0,3 kg, 0,5
kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5
kg, 10 kg;
le confezioni di dimensioni più
ampie (25
kg e 50 kg) dovranno essere commercializzate
in sacchi di juta o altro materiale
idoneo.
Tutte le confezioni vanno sigillate
in modo
da impedire l'estrazione dei
frutti senza
la rottura del sigillo.
Ogni confezione dovrà essere
provvista di
un'etichetta con il logo.
Nel logo sono rappresentati due
cerchi contenenti,
l'uno San Zeno benedicente e,
l'altro, due
ricci stilizzati, accavallati
e deiscenti
con il marrone che esce. Esso
include, nel
cerchio di sinistra in basso,
la scritta
"San Zeno", e nel cerchio
di destra
la scritta "Marrone"
in alto e
"di San Zeno" in basso.
La scritta
DOP viene collocata in una fascia
araldica,
fra i due cerchi e alla loro
base.
I due cerchi hanno un diametro
di 26 mm ciascuno.
L'altezza della fascia araldica
è di 2,5
mm mentre la sua massima estensione
orizzontale
è di 20 mm.
Nel cerchio di sinistra, su campo
bianco,
San Zeno benedicente con la pelle
di colore
marrone (pantone 478 C) e immerso
fino a
poco sotto il torace nell'acqua
di colore
bleu (pantone 299 C), presenta
il copricapo
di color rosso (pantone 193 C)
ed il pastorale
di colore giallo (pantone 124
C). I suoi
paramenti sono di colore giallo
(pantone
124 C) nella parte superiore
della tunica
e di colore rosso (pantone 193
C) in quella
inferiore. Infine un pesce, di
colore verde
(pantone 576 C), è appeso alla
lenza attaccata
al pastorale sostenuto dalla
mano sinistra
del santo che emerge dall'acqua.
Nel cerchio
di destra, su campo bianco, i
frutti (marroni)
sono di colore marrone (pantone
478 C) e
sono avvolti dai ricci di colore
verde (pantone
576 C).
Tutte le scritte sono di colore
nero su campo
bianco. I caratteri delle scritte
hanno le
seguenti dimensioni:
quelli relativi alla scritta
"San Zeno"
nel cerchio di sinistra 1,6 mm;
quelli relativi a "Marrone
di San Zeno"
nel cerchio di destra 1,8 mm;
quelli relativi alla scritta
"DOP"
nella fascia araldica 1,9 mm.
Sull'etichetta si dovranno inoltre
indicare
peso, annata di produzione e
luogo di confezionamento.
Alla DOP "Marrone di San
Zeno"
è vietata l'aggiunta di qualificazioni
diverse
da quelle previste nel presente
disciplinare
di produzione, ivi compresa qualsiasi
altra
indicazione, anche laudativa,
atta a trarre
in inganno il consumatore.
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Zeno"
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del marrone
di San Zeno
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La proposta di disciplinare del marrone di
San Zeno dop
Il disciplinare dell'olio extravergine di
oliva Garda dop
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L'olio extravergine di oliva Garda dop
Il disciplinare di produzione dell'olio extravergine
di oliva Garda dop
Decreto 17 settembre 1998. Disciplinare di
produzione della denominazione di origine
controllata dell'olio extravergine di oliva
"Garda", riconosciuto in ambito
U.E. come denominazione di origine protetta.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa
alla disciplina per il riconoscimento della
denominazione di origine controllata degli
oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, recante norme di attuazione
della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio concernente la protezione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della
Commissione relativo alla registrazione della
denominazione di origine protetta dell'olio
extravergine di oliva "Garda",
ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento
(CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione
consacrata dall'uso e preesistente l'entrata
in vigore della normativa
comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata
prevede che il riconoscimento delle denominazioni
di origine e l'approvazione dei relativi
disciplinari di produzione vengano effettuati
con decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste anche per dare adeguata informazione
agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143 che istituisce il Ministero per le
politiche agricole in qualità di centro di
riferimento degli interessi nazionali in
materia di politiche agricole, forestali
e agroalimentari con particolare riguardo
alla attribuzione di compiti di tutela della
qualità dei prodotti agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine
protetta "Garda" per l'olio extravergine
di oliva è stata registrata ai sensi del
richiamato regolamento della Commissione
n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro
della procedura semplificata dell'art. 17,
reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura
non prevede la pubblicazione del
relativo disciplinare di produzione nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto
esposto, sussista l'esigenza di pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata per
l'olio extravergine di oliva "Garda"
affinchè le disposizioni, contenute nel disciplinare
di produzione approvato in sede comunitaria,
siano accessibili, per informazione ergaomnes,
sul territorio italiano;
Decreta:
Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata "Garda",
registrata in sede comunitaria, nell'ambito
delle "Denominazioni di origine protetta"
dell'Unione uropea, riservata all'olio extravergine
di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97
della Commissione dell'Unione europea, è
riportato in allegato al presente decreto
e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio
l'olio extravergine di oliva con la denominazione
di origine controllata "Garda"
possono utilizzare, in sede di presentazione
e designazione del prodotto, anche la menzione
"Denominazione di origine protetta"
in conformità dell'art. 8 del regolamento
(CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di
tutte le condizioni previste dalla normativa
in materia.
Roma, 17 settembre 1998
Il Ministro: Pinto
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA "GARDA".
Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata da una delle
seguenti menzioni geografiche aggiuntive:
"Bresciano", "Orientale",
"Trentino", è riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Bresciano"
è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente negli
oliveti: Casaliva, Frantoio, e Leccino per
almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere
altre varietà presenti negli oliveti in misura
non superiore al 45%.
2. La denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Orientale"
è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalla varietà di olivo Casaliva
o Drizzar presente negli oliveti per almeno
il 50%. Possono, altresì, concorrere le seguenti
varietà: Lezzo, Favarol, Rossanel, Razza,
Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti
negli oliveti, da sole o congiuntamente,
in misura non superiore al 50%.
3. La denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Trentino"
è riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e
Leccino per almeno l'80%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli oliveti
in misura non superiore al 20%.
Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate
alla prooduzione dell'olio extravergine di
oliva di cui all'art. 1 comprende i territori
olivati atti a conseguire le produzioni con
le caratteristiche qualitative previste nel
presente disciplinare di produzione situati
nel territorio amministrativo delle province
di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
2. La zona di produzione delle olive destinate
alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata
"Garda" accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Bresciano"
comprende, in provincia di Brescia, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano
del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo,
Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda,
Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul
Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo,
Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San
Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano
del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine,
Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona
riportata in apposita cartografia, è delimitata
dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
3. La zona di produzione delle olive destinate
alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata
"Garda" accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Orientale"
comprende, nelle province di Verona e Mantova,
l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: provincia di Verona: Affi, Bardolino,
Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo
del Garda, Cavaion Veronese, Costermano,
Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera
del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio
sul Mincio; in provincia di Mantova: Castiglione
delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti
sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La
zona predetta, riportata in apposita cartografia,
è delimitata dai confini amministrativi dei
comuni sopracitati.
4. La zona di produzione delle olive destinate
alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata
"Garda" accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Trentino"
comprende, in provincia di Trento, l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino,
Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda,
Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, è delimitata dal confini amministrativi
dei comuni sopracitati, ad esclusione dei
comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i
cui territori interessati riguardano esclusivamente
le parti rivierasche in località S. Massenza,
Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S.
Massenza.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura
degli oliveti destinati alla produzione dell'olio
extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle
olive e degli oli destinati alla denominaziome
di origine controllata di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari
e pedo collinari dell'anfiteatro morenico
del Garda, i cui terreni morenici di natura
prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni
d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza
di calcare.
4. Per la produzione dell'olio extravergine
d'oliva a denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Bresciano"
sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi
nella zona di produzione descritta al punto
2 dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine
d'oliva a denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Orientale"
sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi
nella zona di produzione descritta al punto
3 dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine
d'oliva a denominazione di origine controllata
"Garda", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Trentino"
sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi
nella zona di produzione descritta al punto
4 dell'art. 3.
7. La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine di cui all'art.
1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio
di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti
destinati alla produzione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1 non può superare kg. 5000
per ettaro per gli impianti intensivi. La
resa massima delle olive in olio non può
superare il 22%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata sui limiti
predetti attraverso accurata cernita purchè
la produzione globale non superi di oltre
il 20% i limiti massimi sopra indicati.
10. La denuncia di produzione delle olive
deve essere presentata secondo le procedure
previste dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
11. Alla presentazione della denuncia di
produzione delle olive e della richiesta
di certificazione di idoneità del prodotto,
il richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle Associazioni dei produttori
olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera
a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione
delle olive sono avvenute nella zona delimitata
dal disciplinare di produzione.
Art. 5.
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Garda" accompagnata dalla menzione
geografica "Bresciano" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controlla
"Garda" accompagnata dalla menzione
geografica "Orientale" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine controllata
"Garda" accompagnata dalla menzione
geografica "Trentino" comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati a punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine ai cui all'art.
1 deve avvenire direttamente dalla pianta
a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine
di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto
i processi meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute
nel frutto.
6. Le operazioni di oleificaziome devono
avvenire entro cinque giorni dalla raccolta
delle olive.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Garda" accompagnata
dalla menzione geografica "Bresciano"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio o leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di
amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6
per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < =12, Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Garda" accompagnata
dalla menzione geografica "Orientale"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde da intenso a marcato, con modeste
variazioni della componente del giallo;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla
dolce;
acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6
per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Garda" accompagnata
dalla menzione geografica "Trentino"
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi dorati;
odore: di fruttato leggero con sensazione
erbacea;
sapore: sapido, delicatamente fruttato;
acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5
per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.
4. Altri parametri non espressamente citati
devono essere conformi alla attuale normativa
U.E.
5. In ogni campagna olearia il consorzio
di tutela individua e conserva in condizioni
ideali un congruo numero di campioni rappresentativi
degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare
come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
6. è in facoltà del Ministro per le risorse
agricole, alimentari e forestali di modificare
con proprio decreto i limiti analitici soprariportati
su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di
confezionamento deve essere effettuata solo
a seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4 novembre
1993, n. 573, in ordine agli esami chimicofisici
ed organolettici.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione
ivi compresi gli aggettivi: "fine",
"scelto", "selezionato",
"superiore".
2. è consentito l'uso veritiero di nomi,
ragioni sociali, marchi privati purchè non
abbiano significato laudativo o non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie
e loro localizzazione territoriale, nonchè
il riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate
nell'area di produzione è consentito solo
se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente
con olive raccolte negli oliveti facenti
parte dell'azienda e se l'oleificazione e
il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica
delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate
all'art. 1 del presente disciplinare, devono
essere riportate in etichetta con dimensione
non inferiore alla metà e non superiore rispetto
a quella dei caratteri con cui viene indicata
la denominazione di origine controllata "Garda".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche
consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2,
del decreto ministeriale 4 novembre 1993,
n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute,
fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva
deve essere riportato in caratteri non superiori
alla metà di quelli utilizzati per la designazione
della denominazione di origine controllata
di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 deve figurare
in etichetta con caratteri chiari ed indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto
al colore dell'etichetta e tale da poter
essere nettamente distinto dal complesso
delle indicazioni che compaiono su di essa.
La designazione deve altresì rispettare le
norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Garda",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
"Bresciano", deve essere immesso
al consumo in recipienti in vetro di capacità
non superiore a litri 5.
9. L'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Garda",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
"Orientale" deve essere immesso
al consumo in recipienti in vetro di capacità
non superiore a litri 1.
10. L'olio extravergine di oliva a denominazione
di origine controllata "Garda",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva
"Trentino" deve essere immesso
al consumo in recipienti in vetro di capacità
non superiore a litri 1.
11. è obbligatorio indicare in etichetta
l'annata di produzione delle olive da cui
l'olio è ottenuto.
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conoscenza
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Vino Garda doc
Denominazioni di origine controllata
dei
vini "Garda"
Disciplinare di produzione modificato
il
21 ottobre 1997 con Decreto Ministeriale
Art. 1
La denominazione di origine controllata
"Garda"
è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare
di produzione.
La denominazione di origine controllata
"Garda"
può essere accompagnata dal riferimento
della
sottozona "classica"
a condizione
che i vini così designati provengano
dalla
rispettiva zona di produzione
e che rispondano
ai requisiti rispettivamente
previsti dal
presente disciplinare di produzione.
Art. 2
a) La denominazione di origine
controllata
"Garda" con la specificazione
di
uno dei seguenti vitigni:
Garganega;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Chardonnay;
Tocai (da Tocai friulano);
Riesling italico;
Riesling;
Cortese;
Sauvignon,
è riservata ai vini ottenuti
dalle uve dei
vigneti costituiti per almeno
l'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere alla produzione
di detti
vini inoltre, le uve provenienti
da altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici,
raccomandati
e/o autorizzati rispettivamente
nelle province
di Brescia, Mantova e Verona,
presenti nei
vigneti, in ambito aziendale,
fino a un massimo
del 15%.
La denominazione di origine controllata
"Garda"
con la specificazione di uno
dei seguenti
vitigni:
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Marzemino;
Corvina;
Barbera,
è riservata ai vini ottenuti
dalle uve dei
vigneti costituiti per almeno
l'85% dai corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere alla produzione
di detti
vini inoltre, le uve provenienti
da altri
vitigni a bacca nera, non aromatici,
raccomandati
e/o autorizzati rispettivamente
nelle province
di Brescia, Mantova e Verona,
presenti nei
vigneti, in ambito aziendale,
fino a un massimo
dei 15%.
La specificazione "Cabernet"
è
riservata ai vini ottenuti impiegando
congiuntamente
le uve dei vitigni Cabernet franc
e/o Cabernet
sauvignon e/o Carmenère.
b) La denominazione di origine
controllata
"Garda" con la specificazione
"classico"
è riservata ai vini prodotti
nella zona delimitata
all'articolo 3, punto 4, e può
essere rivendicata
soltanto per le seguenti tipologie:
bianco;
chiaretto;
rosso;
rosso superiore;
Groppello;
Groppello riserva.
La denominazione di origine controllata
"Garda"
con la specificazione aggiuntiva
"classico"
nella tipologia bianco deve essere
ottenuta
da uve provenienti da vigneti
aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione
varietale:
Riesling e/o Riesling italico
minimo 70%.
Possono concorrere per la percentuale
rimanente
alla produzione di detto vino,
congiuntamente
e/o disgiuntamente, anche uve
provenienti
da altri vitigni a bacca
bianca, non aromatici, purché
raccomandati
e/o autorizzati nella provincia
di Brescia.
La denominazione di origine controllata
"Garda"
con la specificazione aggiuntiva
"classico"
nelle tipologie: rosso, rosso
superiore e
chiaretto deve essere ottenuta
da uve provenienti
da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la
seguente composizione varietale:
Groppello (nei tipi gentile,
S. Stefano e
Mocasina), minimo 30%;
Marzemino, minimo 5%;
Sangiovese, minimo 5%;
Barbera, minimo 5%.
Possono concorrere alla produzione
di detto
vino, congiuntamente o disgiuntamente,
anche
le uve provenienti da vitigni
raccomandati
e/o autorizzati per la provincia
di Brescia
presenti nei vigneti fino a un
massimo complessivo
del 10%.
La denominazione di origine controllata
"Garda"
con la specificazione aggiuntiva
"classico"
nelle tipologie Groppello e Groppello
riserva
deve essere ottenuta dalle uve
provenienti
da vigneti costituiti per almeno
l'85% dal
vitigno Groppello nei tipi gentile,
Mocasina
e Groppellone.
Possono concorrere alla produzione
di detti
vini, inoltre, le uve provenienti
da altri
vitigni a bacca nera, non aromatici,
raccomandati
e/o autorizzati nella provincia
di Brescia,
presenti nei vigneti fino a un
massimo dei
15%.
Art. 3
La zona di produzione dei vini
a denominazione
di origine controllata "Garda"
di cui all'articolo 2, lettera
A), è così
delimitata:
1) provincia di Verona, comprende
l'intero
territorio dei comuni di:
Bardolino, Castelnuovo del Garda,
Cazzano
di Tramigna, Garda, Illasi, Lazise,
Mezzane,
Montecchia di Crosara, Roncà,
Sant'Ambrogio
Valpolicella, S. Giovanni Ilarione,
San Pietro
in Cariano, Tregnago, e in parte
il territorio
dei comuni di: Affi, Badia, Calavena,
Brentino
Belluno, Bussolengo, Caldiero,
Caprino Veronese,
Cerro, Cavaion, Colognola ai
Colli, Costermano,
Dolcè, Fumane, Grezzana, Lavagno,
Marano,
Monteforte d'Alpone, Negrar,
Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, Rivoli, San Bonifacio,
San Martino
B.A., San Mauro di Saline, Soave,
Sommacampagna,
Sona, Torri dei Benaco, Valeggio
sul Mincio,
Verona, Vestenanuova, Villafranca.
Tale zona è così delimitata:
partendo da sud dei lago di Garda
al confine
del comune di Peschiera con la
provincia
di Brescia la delimitazione segue
verso sud
detto confine sino a raggiungere
quello della
provincia di Mantova segue quindi
verso est
sino alla congiunzione dei fiume
Mincio.
Segue verso sud il corso del
Mincio sino
a incontrare il ponte che lo
attraversa e
che abbandona per un breve tratto
per seguire
il confine di provincia sino
a reincontrare
il fiume Mincio che ridiscende
sino alla
località Burino. Piega, quindi,
verso sud-ovest
e poi a sud sempre seguendo il
limite di
provincia in destra Mincio sino
a ricongiungersi
a quota 63 con il Mincio che
risale fino
al ponte Visconteo di Borghetto.
Attraversa il ponte Visconteo
verso Valeggio
e quindi segue il canale Prevaldesa
sino
alla carreggiabile che porta
a Ca' Buse.
Segue quindi verso nord la strada
comunale
sino ad arrivare all'abitato
di Valeggio.
Prosegue verso est immettendosi
sulla strada
provinciale di Villafranca-Valeggio
che segue
fino a incrociare la strada comunale
toccando
Grottarole, C. Nuova Pigno e
Ca' Delta, quindi
prosegue seguendo verso nord
la strada passando
per Colombare e Pozzo Moretto
sino a raggiungere
la strada comunale per Villafranca
che segue
per breve tratto sino a incontrare
il canale
dei consorzio di bonifica Alto
Veronese che
segue verso nord-est sino all'abitato
di
Sommacampagna.
Prosegue quindi verso nord sulla
strada per
Bussolengo superando l'autostrada
Serenissima
e la ferrovia Milano-Venezia
sino a raggiungere
il confine dei comune di Bussolengo
presso
la località Civile.
Prosegue lungo il confine comunale
di Bussolengo
verso nord fino a incontrare
l'autostrada
del Brennero.
Segue per breve tratto la strada
per Bussolengo
per immettersi sulla strada comunale
dei
Cristo che segue sino a incontrare
la strada
provinciale Verona-Lago nei pressi
di quota
135. Segue per breve tratto verso
est la
strada Verona-Lago e poi la strada
interna
di Bussolengo sino al ponte sul
canale dell'Enel
che attraversa immettendosi sulla
strada
per Poi e la Sega sino a raggiungere
il fiume
Adige che risale verso nord sino
alla frazione
di Volargne in prossimità delle
Fornaci Tosadori.
La delimitazione scende quindi
verso sud
seguendo la carrareccia che dalle
ex Fornaci
porta a congiungersi con la statale
n. 12
passa la località Paganella che
segue verso
sud sino a incontrare la stazione
ferroviaria
di Domegliara e inserendosi sulla
linea ferroviaria
dei Brennero che segue sino alla
stazione
ferroviaria di Parona, imbocca
quindi la
statale 12 sino a incontrare
la strada che
porta a Quinzano che segue sino
all'abitato,
imbocca quindi la strada che
passando dalla
località S. Giuliano e il cimitero
di Avesa
arriva alla strada comunale per
Avesa che
risale per breve tratto sino
a incontrare
la carrareccia che verso est
raggiunge S.
Mattia e verso nord quota 283
piega quindi
verso sud seguendo la strada
delle Torricelle
sino ad arrivare a Castel S.
Felice da dove
per il sentiero che porta a Villa
Policanta
scende sino alla strada della
Valpantena
in prossimità di villa Beatrice.
Da Villa Beatrice la delimitazione
scende
verso sud lungo la strada provinciale
della
Valpantena sino a incontrare
la carrareccia
che verso est passando per Ca'
dell'Olmo
e Bongiovanna, giunge a Villa
Cometti per
scendere quindi a sud per Corte
Paroncini
e giungere sulla strada per Montorio
che
scende toccando Morin e Olmo
sino all'abitato
di Montorio dove prosegue per
la strada per
S. Martino B.A. sino alla località
Spinetta
e poi lungo il fiume Fibbio sino
all'abitato
di S. Martino per seguire quindi
verso est
la statale n. 11 sino a toccare
la località
S. Pietro al km 48 e piegare
quindi verso
sud per la strada di Caldiero
e quindi con
quella che delimita a sud in
monte Rocca
per risalire quindi sino alla
strada per
le terme e da queste ritornare
sulla statale
n. 11 che segue sempre verso
est sino al
ponte sul torrente Alpone dei
quale ne segue
risalendo il corso sino a incontrare
l'autostrada
Serenissima che ne delimita a
sud-est il
comprensorio, sino a incontrare
il confine
della provincia di Vicenza.
La delimitazione sale quindi
verso nord lungo
il confine dei Vicentino incontrando,
dopo
il territorio dei comune di Monteforte,
quello
di Montecchia, Roncà, S. Giovanni
Ilarione
e quello di Vestenanova sino
alla località
Bacchi, dove piegando a ovest
per la strada
comunale, tocca le località Alberomatto
e
Siveri sino all'abitato di Vestenanova
e
quindi Vestenavecchia e Castelvero,
attraversa
il confine dei comune di Badia
Calavana e
prosegue sino al centro abitato
toccando
le località Costalunga-Rosati
e Nicolai,
sale per breve tratto sino alla
località
Fornai e ridiscende quindi verso
sud-ovest
per la strada comunale toccando
le località
Riva, Tessari, Antonelli, Mastini,
Canovi
e Bettola alla congiunzione tra
i comuni
di Tregnago e S. Mauro di Saline.
Dalla località Bettola il limite
scende per
breve tratto a sud lungo il confine
tra i
comuni di Tregnago e S. Mauro
di Saline sino
a incontrare il vaio
dell'Obbligo che segue sino alla
congiunzione
dei progno di Mezzane che discende
per breve
tratto sino all'imbocco dei vaio
di Tretto
verso ovest che risale sino a
Chiesa sopra
Moruri dove si immette sulla
strada che passa
per Casette, Roccolo e la Costa
si interseca
con il vaio Bruscara che risale
sino a incontrare
il confine del comune di Grezzana,
che segue
e piegando verso nord sino al
vaio Orsaro
che risale sino sull'abitato
di Azzago a
quota 621.
Di qui prosegue per la strada
che porta a
Rosaro e Praole passando per
Nalini, Cabalai
per i Vai e per i Busoni, prosegue
per breve
tratto la strada comunale sino
al vaio Sannava
che segue sino al progno Valpantena
e Osale
per velo Salsone sino alle località
S. Benedetto,
scende quindi verso sud per la
strada per
Vigo Salvalaio, segue la curva
di livello
di quota 500 intorno a monte
Tondo passando
per le località Righi, Montecchio,
La Bassa
ove imbocca verso nord la strade
comunale
sino a La Fratta, sale toccando
Sottosengia
a ovest di casa Antolini, attraverso
il progno
Castello risalendo sempre per
Colombare e
la Conca, quota 580 e Case Prael,
piega a
ovest lungo la strada per Mazzano
ove incontra
la strada comunale per Fane che
da questa
località con andamento tortuoso
segue sino
alla contrada Menola e poi il
vaio dei Canale
che attraversa fino a Molino
Monier e per
il vaio di Prà il Molino da Prà.
Da questa località il confine
prosegue sulla
strada che verso ovest porta
alla località
S. Cristina da dove prosegue
verso sud-ovest
passando per la Ca' Fava, Ca'
Nonni, Vaialta
di Sopra, Vaialta di Sotto e
Tomei sino alla
frazione di S. Rocco, risaie
verso nord lungo
la strada comunale sino al tornante
in prossimità
di monte Per e ridiscendere verso
ovest per
Ca' Camporai e Molino Gardane
ove incontra
il confine comunale di Marano
che segue sino
al progno di Fumane che discende
per breve
tratto sino a Ca' Pangoni dove
risalendo
l'omonimo vaio e passando per
monte Cartello
(quota 676) a nord di Cavalo
raggiunge Stravalle
e Ca' Torre sino al confine di
S. Ambrogio.
Da qui la delimitazione passa
a nord di M.
Pugna (quota 740) Casa Campogiano
di sotto,
tocca quota 534, passa sopra
i caseggiati
di Monte e raggiunge casa Fontana
e finisce
sullo strapiombo sull'Adige di
fronte a monte
Rocco ove incontra il limite
dei comune di
Dolcè e sotto la strada statale
n. 12.
La delimitazione della zona prosegue
verso
nord lungo la statale dell'Abetone
e del
Brennero passando per Ceraino,
la Fomace,
Ca' Soman e subito dopo il km
313 imbocca
la curva di livello di quota
150 che segue
fino a incontrare il confine
della provincia
di Trento passando per le località
Ca' del
Maso, Cava del Prete a monte
di Peri e di
Ossenigo, e seguire quindi il
limite di demarcazione
di provincia, attraversare l'Adige
e risalire
lungo il confine tra Brentino
Belluno e Avio
sino a quota 200 da dove ridiscende
sulla
destra Adige a sud in comune
di Brentino
Belluno sino a incontrare il
territorio di
Rivoli da dove prosegue sino
alla località
Canal.
Da qui la linea di confine riprende
a salire
verso nord lungo il confine dei
comune di
Caprino Veronese sino alla località
Pozza
Galletto, attraversa il torrente
Tasso e
raggiunge località Vezzane e
Rénzon, attraversa
il vaio delle Giare e passando
a monte di
Vilmezzano raggiungendo Casette
delle Pozze,
Ca' Zerman e le Peagre attraversa
il progno
dei Lumini e costeggiando il
monte Pesina
In quota arriva al confine di
Costermano.
La delimitazione prosegue seguendo
quota
500 passando da Roncola e attraversando
il
vaio Baione raggiunta la strada
che da Torri
del Benaco porta a S. Zeno di
Montagna, seguendo
questa strada verso il lago di
Garda passando
per Albisano giunge a Torri dei
Benaco e
da qui costeggiando la sponda
dei lago si
ricongiunge alla linea di partenza
di Peschiera
dei Garda al confine con Brescia.
2) Provincia di Mantova, comprende
in toto
il territorio dei comuni di:
Monzambano,
Ponti sul Mincio, e in parte
il territorio
dei comuni di:Castiglione delle
Stiviere,
Cavriana, Solferino e Volta Mantovana.
Tale zona è così delimitata:
il limite di zona, partendo dall'incrocio
fra il fiume Mincio con il confine
della
provincia di Mantova in località
Villa (Ponti
sul Mincio) segue verso sud il
limite provinciale
fino all'intersezione con il
canale Virgilio
(quota 69); segue il suddetto
canale fino
alla località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite
piega a
ovest lungo la rotabile per Sci
Vie, passando
per le quote 63 e 66, e quindi
lungo la strada
che porta a Volta Mantovana seguendola
fino
a La Fornace da dove segue prima
verso sud
e poi verso nord-ovest la strada
che circoscrive
la valle e che passa a sud-ovest
di Santa
Maria Maddalena immettendosi
a quota 61 sulla
strada Volta Mantovana-Cavriana
(strada comunale
della Malvasia). Il limite segue
ora verso
nord-ovest la suddetta strada
toccando quota
57, passando a nord dell'abitato
di Foresto,
quota 69, Tezze di Sopra, C.
Venti Settembre,
Croce Riva Bianca (quota 90)
e proseguendo
nella stessa direzione fino al
ponte sul
canale dell'Alto Mantovano (ponte
della Castagna
Vizza), da dove immettendosi
sul canale dell'Alto
Mantovano, risale lo stesso passando
per
l'abitato di Castiglione delle
Stiviere finché
a sud di Esenta (quota 117) incontra
il confine
provinciale. Da tale punto il
limite di zona
segue, dapprima verso est, poi
verso nord
e ancora verso est, il limite
di provincia
fino alla località Villa, punto
di partenza.
3) Provincia di Brescia, comprende
l'intero
territorio dei comuni di:Limone
sul Garda,
Tremosine, Tignale, Gargnano,
Vobarno, Toscolano
Maderno, Gardone Riviera, Salò,
Roè Volciano,
Villanuova sul Clisi, Gavardo,
S, Felice
dei Benaco, Puegnago, Muscoline,
Manerba
dei Garda, Polpenazze, Moniga
dei Garda,
Soiano dei Lago, Calvagese della
Riviera,
Padenghe sul Garda, Bedizzole,
Lonato, Desenzano
del Garda, Pozzolengo e Sirmione.
4) La zona di produzione dei
vini a denominazione
di origine controllata "Garda"
designabili con la specificazione
"classico"
di cui all'articolo 2, lettera
B, comprende
l'intero territorio dei seguenti
comuni in
provincia di Brescia: Limone
sul Garda, Tremosine,
Tignale, Gargnano, Vobarno, Toscolano
Maderno,
Gardone Riviera, Salò, Roè Volciano,
Villanuova
sul Clisi, Gavardo, Puegnago,
Muscoline,
Manerba del Garda, Polpenazze,
Moniga del
Garda, Soiano dei Lago, Calvagese
della Riviera,
Padenghe sul Garda, Bedizzole,
Lonato, Desenzano
del Garda, Pozzolengo e Sirmione.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di
coltura dei
vigneti destinati alla produzione
dei vini
a denominazione di origine controllata
"Garda",
devono essere quelle tradizionali
della zona
e, comunque, atte a conferire
alle uve e
al vino derivato le specifiche
caratteristiche
di qualità.
Il sistema di impianto, le forme
di allevamento
e i sistemi di potatura, devono
essere quelli
generalmente usati e, comunque,
atti a non
modificare le caratteristiche
dell'uva e
del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura
a esclusione
della sola irrigazione di soccorso
da effettuarsi
non più di due volte prima dell'invaiatura.
La produzione massima di uva
per ettaro di
coltura specializzata delle varietà
di viti
destinate alla produzione dei
vini a denominazione
di origine controllata "Garda"
di cui all'articolo 2, lettera
A), e i rispettivi
titoli alcolometrici volumici
naturali minimi
devono essere i seguenti:
Vini Resa
uva/ha (t) vol %
Garganega 16 9.5
Pinot bianco 13 10
Pinot grigio 12 10
Chardonnay 13 10
Tocai 14 10
Riesling italico 12 10
Riesling (renano) 12 10
Cortese 14 10
Sauvignon 12 10
Cabernet franc
e/o sauvignon 12 10.5
Merlot 13 10.5
Pinot nero 11 10.5
Marzemino 13 10
Corvina 13 10
Barbera 13 10
Nelle annate favorevoli i quantitativi
di
uve ottenuti e da destinare alla
produzione
di detti vini devono essere riportati
nei
limiti di cui sopra purché la
produzione
globale non superi del 20% i
limiti medesimi,
fermo restando i limiti resa
uva-vino di
cui trattasi.
La produzione massima di uva
per ettaro in
coltura specializzata dei vigneti
destinati
alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Garda"
con la specificazione "classico"
di cui all'articolo 2, lettera
B, e i rispettivi
titoli alcolometrici volumici
naturali minimi
devono essere i seguenti:
"Garda" Resa
uva/ha (t) vol. %
Classico bianco 12.5 10.5
Classico chiaretto 12.5 10.5
Classico rosso 12.5 10.5
Classico rosso superiore 10 11
Classico Groppello 12.5 10.5
Classico Groppello riserva 10
11.5
Nelle annate favorevoli i quantitativi
di
uve ottenuti e da destinare alla
produzione
di detti vini devono essere riportati
nei
limiti di cui sopra purché la
produzioneglobale
non superi del 20% i limiti medesimi,
fermo
restando i limiti resa uva-vino
di cui trattasi.
I presidenti delle giunte regionali
della
Lombardia e del Veneto, su richiesta
motivata
delle organizzazioni di categoria
interessate,
e previo parere espresso dai
competenti comitati
vitivinicoli possono, con proprio
provvedimento
da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente
precedente alla vendemmia, ridurre
i quantitativi
di uva per ettaro emessi alla
certificazione,
rispetto a quelli sopra fissati,
dandone
immediata comunicazione al ministero
delle
Risorse agrarie, alimentari e
forestali e
al Comitato nazionale per la
tutela e la
valorizzazione delle denominazioni
di origine
e delle indicazioni geografiche
tipiche dei
vini e alle Camere di commercio
di Brescia,
Mantova e Verona.
I rimanenti quantitativi, fino
al raggiungimento
delle quote massime consentite,
saranno presi
in carico per la produzione di
vino da tavola.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione
dei vini a
denominazione di origine controllata
"Garda"
devono essere effettuate all'interno
della
zona di Produzione delimitata
nel presente
articolo 3.
Tenuto conto delle situazioni
tradizionali
di produzione, è consentito che
tali operazioni
Possano essere effettuate entro
l'intero
territorio delle province di
Brescia, Mantova e Verona.
Tali operazioni possono altresì
essere effettuate,
su autorizzazione dei ministero
delle Risorse
agricole, alimentari e forestali
- Comitato
nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine
e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini,
previo parere
favorevole della Regione Veneto,
anche in
cantine aziendali o associate
site in comune
di Gambellara, sempreché all'atto
dell'approvazione
dei presente disciplinare dimostrano
di vinificare
tradizionalmente le uve provenienti
dai vigneti
idonei a produrre vini di cui
alla presente
denominazione.
Per la denominazione di origine
controllata
"Garda" con la specificazione
"classico"
le operazioni di vinificazione
devono essere
effettuate all'interno della
rispettiva zona
di produzione delimitata nel
precedente articolo
3, e Comunque tenuto conto delle
situazioni
tradizionali di produzione è
in facoltà del
ministero delle Risorse agricole,
alimentari
e forestali - Comitato nazionale
per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni
di
origine e delle indicazioni geografiche
tipiche
dei vini, su parere favorevole
delle regioni
competenti per territorio, di
consentire,
su richiesta degli interessati,
che le operazioni
di vinificazione siano effettuate
in provincia
di Brescia e anche nei comuni
delle province
di Verona e Mantova limitrofi
alla provincia
di Brescia.
Nella vinificazione dei vini
a denominazione
di origine controllata "Garda"
sono ammesse soltanto le pratiche
leali e
costanti atte a conferire ai
vini le loro
peculiari caratteristiche.
È ammessa la correzione solamente
con mosti
concentrati prodotti da uve provenienti
da
terreni vitati iscritti agli
albi dei vigneti
della denominazione di origine
controllata
"Garda", oppure con
mosti concentrati
rettificati.
La resa massima delle uve in
vino finito,
per i prodotti di cui all'articolo
2, lettera
A), non deve essere superiore
al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale
sopra
indicata, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza
non avrà diritto alla denominazione
di origine
"Garda". Se la resa,
infine, supera
anche il 75% decade il diritto
alla denominazione
di origine controllata per tutto
il prodotto.
Le rese massime delle uve in
vino finito,
per i Prodotti di cui all'articolo
2, lettera
B), devono essere le seguenti:
Vino Resa max vino
"Garda" classico bianco
68%
"Garda" classico chiaretto
60%
"Garda" classico rosso
68%
"Garda" classico superiore
68%
"Garda" classico Groppello
68%
"Garda" classico Groppello
riserva
68%
Qualora tale resa superi le percentuali
sopra
indicate, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza
non avrà diritto ad alcuna denominazione
di origine. Se la resa, infine,
supera anche
il 75% decade il diritto alla
denominazione
di origine controllata per tutto
il prodotto.
I vini ottenuti dalle uve dei
vigneti iscritti
agli albi "Garda",
Garganega e
"Garda" Chardonnay
possono essere
elaborati nella versione frizzante
attuando
esclusivamente il processo dalla
rifermentazione
naturale. Detti vini sono posti
al consumo
con la sola designazione di "Garda"
frizzante.
I mosti e i vini a denominazione
di origine
controllata "Garda"
con i nomi
di vitigno Pinot bianco, Chardonnay
e Riesling
possono essere elaborati nella
versione spumante
e devono essere ottenuti esclusivamente
per
rifermentazione naturale.
Il mosto e il vino a denominazione
di origine
controllata "Garda"
classico chiaretto
possono essere elaborati nella
versione spumante,
attuando esclusivamente la pratica
della
rifermentazione naturale. Nella
designazione
di detto spumante non è consentita
la dicitura
"classico chiaretto"
e deve essere
utilizzata, invece, obbligatoriamente
l'aggettivazione
rosé.
Nella preparazione degli spumanti
di cui
alla presente denominazione di
origine è
consentita la tradizionale pratica
correttiva
in quantità non superiore al
15% con vini
ottenuti dalla vinificazione
in bianco del
Pinot nero proveniente dai vigneti
iscritti
all'albo camerale, e a condizione
che detti
vigneti siano coltivati in purezza
varietale.
La zona di elaborazione dei vini
spumanti
e frizzanti comprende le province
di Verona,
Mantova, Brescia e Treviso.
Art. 6
a) I vini a denominazione di
origine controllata
"Garda" all'atto dell'immissione
al consumo devono corrispondere
alle seguenti
caratteristiche:
"Garda" Garganega:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, talvolta
amabile;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda" Pinot bianco:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, sapido,
talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda,, Pinot grigio:
- colore: giallo paglierino,
talvolta ramato;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: pieno, armonico talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda" Chardonnay:
- colore: paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: fresco, sapido, armonico,
talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda" Tocai:
- colore: paglierino;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, moderatamente
acidulo, talvolta abboccato,
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille."Garda"
Riesling:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, pieno, talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda" Riesling italico:
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda" Cortese:
- colore: paglierino;
- odore: gradevole caratteristico;
- sapore: armonico, fresco, talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
15 per mille.
"Garda" Sauvignon:
- colore: giallo paglierino;
- odore: delicato leggermente
aromatico;
- sapore: armonico, talvolta
abboccato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
14 per mille.
"Garda" Cabemet:
- colore: rosso rubino più o
meno intenso;
- odore: vinoso, gradevole;
- sapore: armonico, moderatamente
acidulo;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11 %;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
20 per mille.
"Garda"" Cabernet
sauvignon:
- colore: rosso rubino;
- odore: gradevole caratteristico,
leggermente
erbaceo;
- sapore: armonico;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11 %;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
20 per mille
"Garda" Merlot:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, caratteristico;
- sapore: pieno, gradevole, armonico;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
20 per mille.
"Garda" Pinot nero:
- colore: rosso rubino;
- odore: delicato, gradevole,
caratteristico;
- sapore: piacevole vinoso, armonico;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11 %;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
18 per mille.
"Garda" Marzemino:
- colore: rosso rubino;
- odore: caratteristico, gradevole;
- sapore: armonico, pieno, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
rnille;
- estratto secco netto minimo:
18 per mille.
"Garda" - Corvina:
- colore: rosso rubino;
- odore: delicato, fresco, gradevole;
- sapore: piacevole, armonico;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
18 per mille.
"Garda" Barbera:
- colore: rosso rubino;
- odore: caratteristico e gradevole;
- sapore: pieno vinoso giustamente
tannico;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10,5%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
18 per mille.
"Garda" frizzante.
- colore: giallo paglierino;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco o amabile, fruttato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
10%;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
13 per mille.
"Garda" Pinot bianco,
"Garda"
Chardonnay e "Garda"
Riesling spumanti:
- spuma: sottile con grana fine
e persistente;
- colore: paglierino brillante;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco o amabile fruttato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11 %;
- acidità totale minima: 6 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
13 per mille.
"Garda" rosè:
- spuma sottile con grana fine
e persistente;
- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: fragrante con sentore
fruttato quando
è spumantizzato con il metodo
charmat, bouquet
fine composto proprio della fermentazione
in bottiglia qualora spumantizzato
con il
metodo tradizionale;
- sapore: fresco, sapido, persistente,
con
sensazione finale di ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11,5%;
- acidità totale minima: 5,5
per mille;
- estratto secco netto minimo:
15 per mille;
- residuo zuccherino: non superiore
a 49
g/l.
b) I vini a denominazione di
origine controllata
"Garda" con la specificazione
"classico"
all'atto dell'immissione al consumo
devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Garda" classico bianco:
- colore: paglierino con riflessi
verdolini,
brillanti;
- odore: fresco, delicato e caratteristico
con eventuali toni floreali;
- sapore: armonico, vellutato
con leggera
vena salina ed eventuale retrogusto
leggermente
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11 %;
- acidità totale minima: 5 per
mille;
- estratto secco netto minimo:
15 per mille.
"Garda"" classico
chiaretto:
- colore: da rosa petalo di rosa
a rosato
cerasuolo con riflessi rubini;
- odore: fine, intenso, con eventuali
sentori
floreali e fruttati;
- sapore: secco, fresco, fine,
sapido con
spiccata salinità ed eventualmente
con leggero
retrogusto ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11,5%;
- acidità totale minima: 5,5
per mille;
- estratto secco netto minimo:
16 per mille.
"Garda" classico rosso:
- colore: rosso rubino, brillante;
- odore: vinoso, caratteristico,
da giovane
può essere fruttato in seguito
anche speziato;
- sapore: sapido, caratteristico,
fine con
salinità caratteristica ed eventuale
retrogusto
ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 4,5
per mille;
- estratto secco netto minimo:
20 per mille.
"Garda" classico rosso
superiore:
- colore: rosso rubino con riflessi
granati;
- odore: ampio, complesso, caldo
talvolta
speziato;
- sapore: vellutato, gradevole
di nobile
stoffa, con retrogusto di mandorla
amara,
eventualmente con lieve sapore
di legno derivato
dall'affinamento in botte;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
12%;
- acidità totale minima: 4,5
per mille;
- estratto secco netto minimo:
21 per mille.
"Garda" classico Groppello:
- colore: rosso rubino, brillante;
- odore: vinoso, fresco, fruttato,
caratteristico
leggermente speziato;
- sapore: vellutato, sapido,
gentile, con
fondo ammandorlato;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
11%;
- acidità totale minima: 4,5
per mille;
- estratto secco netto minimo:
20 per mille.
"Garda" classico Groppello
riserva:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso, intenso caratteristico,
speziato di spezie dolci;
- sapore: vellutato, sapido,
rotondo, giustamente
tannico con fondo ammandorlato,
eventualmente
con lieve sapore di legno derivato
dall'affinamento
in botte;
- titolo alcolometrico volumico
totale minimo:
12%;
- acidità totale minima: 4,5
per mille;
- estratto secco netto minimo:
21 per mille.
È facoltà dei ministero delle
Risorse agricole,
alimentari e forestali -
Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione
delle denominazioni di origine
e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini,
di modificare
con proprio decreto i limiti
minimi sopra
indicati per l'acidità totale
e l'estratto
secco netto.
Art. 7
Alla denominazione di origine
controllata
"Garda" è vietata l'aggiunta
di
qualsiasi qualificazione diversa
da quella
prevista dal presente disciplinare
ivi compresi
gli aggettivi e gli attributi,
"extra",
"fine", "scelto",
"selezionato"
e simili.
Sulle bottiglie o altri recipienti
contenenti
vino "Garda" può figurare
l'indicazione
dell'annata di produzione delle
uve purché
veritiera.
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