Tomo IV

ANNO 1256

Anni di Christo 1256 - della Religione 870

1 - [p. 517] Eccoci finalmente giunti, col Divino agiuto, o religioso Lettore, all'anno del Signore 1256, il quale (se vogliamo havere riguardo a gli avvenimenti della Chiesa e del Mondo) benchè non fosse troppo fausto, in riguardo delle dannose competenze, che passavano fra tre gran Principi, che si spacciavano per Imperatori, cioè a dire, Corradino figlio di Corrado, e Nipote di Federico II, Alfonso Re di Castiglia, e Riccardo Re d'Inghilterra; et anche per la contumace protervia di Manfredo, figlio bastardo del mentovato Federico, il quale, ad onta del Sommo Pontefice, tirannicamente occupava li due nobilissimi Regni di Napoli e di Sicilia. Tuttavolta, se vogliamo haver l'occhio a' smisurati avanzamenti, che fece la nostra Agostiniana Religione, certo, che si può chiamare con giusto titolo, il più fortunato, il più felice, et il più avventuroso anno, che già mai vedessero li Secoli Agostiniani. Imperochè doppo, che i crudelissimi Vandali, con le loro barbare invasioni, distrussero l'Africa, e dispersero li nostri Religiosi, li quali in un sol Corpo uniti maravigliosamente in quel gran Regno fiorivano, stettero poi mai sempre di tal sorte in ogni lato, ove si ricovrarono, divisi, che quantunque d'essi molti più piccioli Corpi se ne formassero, li quali havevano li loro Generali, nulladimeno, come per lo più vivevano ritirati ne gli Eremi, e ne' Deserti, menando vita più contemplativa, che attiva, perciò erano poco nel mondo conosciuti. Hor non volendo più [p. 518] il Signor Dio permettere, che questo gran Candegliere, che tanto illuminar doveva la sua Chiesa, si stasse più sotto il moggio della sua natia humiltà inutilmente nascosto, con impulso Divino, mosse la grand'Anima del Santo Pontefice Alessandro a procurarne, e commandarne la grande Unione generale, come compitamente poi fece con ogni più vivo ardore, come ben presto vedremo, ordinando inoltre a' Frati già uniti, che entrando nelle Città, e ne gli altri luoghi popolati, unendo con la vita di Maddalena, cioè contemplativa, anche quella di Marta, cioè dire l'Attiva, attendessero da indi in avvenire, insieme con li due sagratissimi Ordini de' SS. Domenico e Francesco, a coltivare la gran Vigna di Dio, la quale, per i peccati de gli Huomini, quasi affatto sterile divenuta, poco, o verun frutto rendeva al Re del Cielo. Ma perché prima, che questa grand'Unione si facesse, molt'altre cose all'Ordine così diviso successero, gli è necessario dunque, che di quelle ne facciamo brieve memoria.

2 - Primieramente dunque, e fa di mestieri, che richiamiamo alla memoria ciò, che ben'a lungo scrivessimo sotto gli anni di Christo 1237 e 1240 intorno alle gravissime controversie, le quali in que' tempi insorsero fra li padri dell'Ordine de' Minori, e le due Congregationi, od Ordini del B. Gio Buono, de' Brittinensi, e d'altri Eremiti ancora Agostiniani, specialmente della Marca, intorno al colore delle Vesti; e come li Minori hebbero più volte ricorso sopra di questo affare alla S. Sede Apostolica; la quale finalmente, per mezzo di due Legati Apostolici, li quali in quel tempo, cioè del 1237, si ritrovavano nella Lombardia, costrinsero li Giamboniti a portare l'habito loro Religioso, o nero, o bianco, e non di colore simile a quello de' Padri Francescani, come, senza alcuna replica, subitamente fecero; così poi del 1240, perchè li Brettinensi anch'essi portavano gli abiti, che tiravano al colore berettino, come questi si vestivano di lana naturale, e non tinta; essendo per tanto ricorsi di nuovo li Padri Minori a' piedi di Papa Gregorio IX, da cui ottennero una nuova Bolla, nella quale replicandosi gli ordini, già dati tre anni prima a' Padri dell'Ordine del B. Gio. Buono fu parimente commandato a' Padri Brittinensi, et anche ad alcuni altri Eremiti della Marca a doversi in ogni conto per l'avvenire, vestire, o di nero, o di bianco. Ma, perché questi più volte appellarono al Papa, e finalmente non volendo quegli ammettere la loro appellatione, essendo alcuni de' detti Brittinensi, insieme con il loro Generale Andrea, comparsi in Roma, per dire al Santo Padre de loro ragioni, nè havendoli questi volsuto intenderli, alla per fine si risolsero di supplicare Sua Santità, acciò si contentasse, che in vece di mutare il colore, deponessero le Cinture, il che facilmente ottennero, e così le cose per all'hora quietaronsi: vedasi la Bolla, che producessimo sotto dell'accennato anno 1240.

3 - Ma, come in progresso di tempo li suddetti Brittinensi supplicassero di nuovo Papa Innocenzo IV, come certamente credo, a volerli di nuovo concedere le deposte Cinture (come che havessero scrupolo di coscienza d'andare in quella guisa discinti, et in vero con gran ragione, per essere la Cintura parte essentiale dell'Habito Agostiniano) hebbe per bene Sua Santità d'esaudirli; e così tornarono li detti Padri a cingersi le Cappe, o Cocolle di colore assai simile a gli habiti de' Francescani, con le Cinture Agostiniane; la qual cosa grandemente dispiacendo a' detti Padri Minori, perciò fecero nel principio di quest'anno grande istanza a Papa Alessandro IV, acciò dovesse fare osservare la Bolla di Gregorio IX, e ciò, che egli [p. 519] medesimo (che fu uno de' due Legati, li quali nell'anno del 1237, costrinsero li Giamboniti a vestirsi, o di nero, o di bianco) haveva intorno a questo importante affare stabilito: per la qual cosa il Pontefice, che grandemente amava li suddetti padri Minori, per essere stato di quell'Ordine Protettore, prima che fosse Papa, spedì subito una Bolla diretta a tutti li Prelati della Lombardia, della Toscana, della Romagna, dell'una, e dell'altra Marca di Trevigi, cioè a dire, e d'Ancona, del Ducato di Spoleto, del Patrimonio di S. Pietro, della Campagna, e del Regno di Sicilia, etc. nella quale gli ordinò, che dovessero necessitare li predetti Religiosi a portare gli Habiti loro di colore, o nero, o bianco, conforme haveva già comandato Gregorio IX, e specialmente costringessero li Padri Brittinensi a portare le Cappe discinte conforme havevano essi medesimi impetrato già dal mentovato Gregorio fin sotto l'anno del 1240. Fu data questa Bolla in quest'anno nel Laterano a' 22 di Febraio, l'anno secondo del suo Pontificato, la cui copia originale è nell'Archivio di S. Francesco di Bologna, et un'altra autentica nel nostro di S. Giacomo, et è del seguente tenore:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

4 - Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, et Episcopis, per Lombardiam, Tusciam, et Romandiolam, ac Tarvisinam, et Anconitanam Marchias, Ducatum Spoletanum, Patrimonium Beati Petri in Tuscia, Campaniam, et Maritinam, ac Regnum Siciliae constitutis, salutem, et Apostolicam benedictionem. Recordamur liquido, et memoriter retinemus, quod dudum apparuit Religio in partibus Lombardiae, cuis professores vocati Eremitae Ordinis S. Augustini, nunc succinti Tunicas cum Corrigijs, Baculos gestantes in manibus, nunc vero dimissis Baculis incedebant, pecuniam pro eleemosinis, alijsque subsidijs deposcentes, et adeo variantes Habitus sui formam, ut dilectis filijs Fratribus Minoribus uniformes in derogationem multiplicem ipsorum Ordinis crederentur; eisdem propter hoc, minorem apud fideles sentientibus in suis oppotunitatibus charitatem. Sane, cum per nos tunc in minori officio constitutos, et b. m. T. Tit. S. Sabinae Presbyterum Cardinalem tunc in partibus illis Legatione fungentes huismodi variationis praesumptio ad fel. Recor. Gregorij Papae Praedecessoris nostri audentiam pervenisset, ipse, ne identitas vestium in Ordinibus ipsis confusionem pareret, ac inde scandala graviora consurgerent, ad utrorunque quietem statuendam providit, ut Priores, ac singuli Fratres praedicti Ordinis S. Augustini in exterioribus vestimentis, quae nigri, vel albi, debebant esse coloris, quorum altero videlicet nigro, iam electo ab eis, ipsos idem Praedeccessor voluit manere contentos, largas et protensas Manicas, ad instar Cucullarum, et desuper ipsas deferrent per amplas Corrigias, et patenter omnibus patentes, ita quod omnes cinti deforis eas vestibus nequaquam contegerent, et portantes in manibus Baculos quinque palmorum grandium, ac expresse in eleemosinarum petitione, cuius sint Ordinis declarantes, adeo suam vestium longitudinem temperarent, quod a quibuscumque ipsorum calceamenta libere viderentur, ut sic confusione semota, et sublata materia scandali a praedictorum Ordinum Fratribus possit virtutum Domino liberius, et gratius deserviri. Intelligentes vero Fr. Andreas, tunc Gener. Prior de Brictinis Ordinis suprascripti, et alij Fratres sui, quod ad praedicta servanda, sicut, et caeteri, cogerentur, ad eiusdem Praedecessoris praesentiam accesserunt, pro se, et Eremitis [p. 520] praefatis humiliter supplicantes, ut eis Cucullas portare discinctas, quod sibi facilius existimabant, concedere dignaretur, mandato de Cucullis nigris ferendis circa eas misericorditer relaxato, eo quod talis usus Cucullarum ad distinctionem praedictorum habituum satis sufficere videbatur. Quorum supplicationibus idem Praedecessor in hac parte duxit liberaliter annuendum. Verum, cum sicut accepimus, ipsi Eremitae de Brictinis, obtentu quarundam litterarum super hoc a Sede Apostolica obtentarum, ac etiam alij Eremitae, iam dicti, contra statutum iam dictum, et provisionem ad communem pacem provide factam, et in eorundem Fratrum Minorum infamiam, et scandalum plurimorum iam in pluribus venire praesumpserunt, et nos prorsus velimus praedicta, quae salubriter statuta fuerunt a supradicto Praedecessore nostro ubique et ab omnibus Eremitis, sive Religiosis cuiuscumque sint Ordinis, in exteriori habitu Fratribus Minoribus antedictis conformibus, inviolabiliter observari, Fraternitati vestrae per Apostolica scripta firmiter praecipiendo mandamus, quatenus praedictos Eremitas de caetero statutum praedictum firmiter observare, ac illos de Brictinis Cucullas, prout ipsi, ut supradictum est, tunc acceptarunt, gestare discinctas, ac alios omnes, qui nigras non portant seu albas, singuli vestrum per suas Civitates, et Dioeceses, sublato cuislibet appellationis, et contradictionis, obstaculo, et litteris Apostolicis de Corrigijs cinctis super Cucullas non portandis, per eos impetratis nequaquam obstantibus, monitione praemissa, per censuram Ecclesiasticam districtius compellentes, et in eos, qui contravenerint, sententiam excommunicationis promulgetis, quam per vestras Civitates, et Dioecesis publicari solemniter, et eosdem tamquam excommunicatos, usque ad satisfactionem condignam, appellatione remota, evitari ab omnibus arctius faciatis. Datum Laterani octavo Kal. Martij Pontificatus nostri Anno 2.

5 - Questa è per appunto la copia fedele, e germana della Bolla d'Alessandro prodotta dal P. Vadingo sotto il § 4 del suo Apologetico al n. 14, il quale, se bene vide di vero, che il Papa nella detta Bolla non parla direttamente fuori, che de' Padri dell'Ordine del B. Gio. Buono, e de' Brittinensi, perochè con questi, e non con altri, hebbero lite li Padri Francescani al tempo di Gregorio IX, come è notissimo a ciascheduno erudito, nulladimeno egli vuole, che fosse diretta a' veri Eremiti Agostiniani, il che è falsissimo. Osserva poi di vantaggio, che quando Gregorio, et Alessandro assegnarono il color nero a quegli Eremiti, non dissero di ciò fare, perché quel loro habito così colorato fosse stato dato loro dal P. S. Agostino, segno, dice egli manifesto, che il Santo Dottore non l'haveva altrimente, nè istituito, né dato ad alcun'Ordine Eremitico; conclude questo per altro dottissimo Padre; ma certo molto impropriamente, prima, perché come fanno gl'Intendenti, con un argomento puramente negativo non si conclude alcuna cosa; secondo poi, potiamo rispondere, che non dissero ciò, che pretende il P. Vadingo di que' due Ordini, perché in verità quelli non erano veri Ordini istituiti dal P. S. Agostino, ma solo per Apostolico indulto erano stati al vero Ordine aggregati; li quali poi, perché havevano cominciato a dilatarsi per varie parti dell'Italia, perciò Papa Alessandro indirizza la sua Bolla a' Prelati quasi di tutta l'Italia.

6 - Hor mentre dunque in questo tempo l'Ordine Agostiniano stava in questa guisa in tante parti diviso, a segno, che nella sola Italia v'erano, per lo meno, da cinque Congregationi del vero Ordine antico Agostiniano, [p. 521] con li loro Generali, cioè a dire quella della Toscana, quella della Lombardia, e della Romagna, quella di Torre di Palma nella Marca d'Ancona, quella di Montefollio nella Puglia, e nel Regno di Napoli, e quella de' Guglielmiti, oltre li due di sopra mentovati del B. Gio. Buono, e de' Brittinensi. Fuori dell'Italia poi una ve n'era nella Francia, e nell'Inghilterra, et un'altra di certo in Ispagna, come notassimo sotto l'anno 1243, et anche altrove; come altresì e' si stima, che li Guglielmiti qualch'altro Generale havessero di là da' Monti: et essendo poi quest'Ordine così diviso, e disunito, poco dal Mondo conosciuto, avvegnachè li Religiosi di quello, per lo più vivevano sequestrati da quello, e nascosti nelle Solitudini, e ne gli Eremi; ecco, che il Signor Dio, il quale voleva che anch'essi s'affaticassero nella sua Vigna, come li due Ordini novelli de' Santi Domenico e Francesco, col procurare non meno la salute del prossimo, che la loro, ordinò per tanto al suo gloriosissimo Servo S. Agostino, che dovesse apparire a Papa Alessandro, e così moverlo a fare l'Unione Generale di quest'Ordine, affinchè potesse esequire quel tanto, che S.D.M. ordinava.

7 - Mentre dunque il buon Pontefice stava una tal notte riposando nel suo letto, è fama certa, ammessa, ed approvata da varii gravissimi Autori, quali fra poco citaremo, che il suddetto nostro Santissimo Patriarca gli apparisse vestito col Piviale sopra la cappa nera, e sopra il detto Piviale il Capuccio Eremitico della sua Religione; e quello, che recò gran maraviglia al Santo Pontefice, fu, che li parve di vederlo con un Capo smisuratamente grande, essendo poi l'altre sue membra molto picciole, magre, e smunte; e questa Visione l'hebbe per tre notti continue: ma, come egli (benchè all'habito, molto ben noto ad esso, conoscesse essere quegli il P. S. Agostino) non intendesse poi di così strana Visione il Celeste Mistero; fatti a sè prestamente chiamare alcuni Huomini segnalatissimi, così nelle Lettere, come nello Spirito, ed espostali la Visione maravigliosa, ordinogli, che glie la dovessero interpetrare: laonde essi di commune parere facilmente risposero, che per qual Capo Grande, col quale gli era apparso il P. S. Agostino, voleva il glorioso Dottore significare, che egli era bene un gran Capo, e Fondatore dell'Ordine suo Eremitano, ma che questo, per essere in tante parte diviso, e separato, veniva perciò a costituire un Corpo debole, fiacco, e magro, che però bramava d'essere da esso riunito, e così di molti fattone un solo Corpo proportionarsi al suo grande, e famoso Capo; la qual cosa intesa dal buon Pontefice, e conosciuta essere la verità, si dispose per tanto a questa grand'Unione, nella guisa, che fra poco vedremo.

8 - Riferiscono poi questa Celeste, e gloriosa Visione, non solo tutti li nostri Autori, come il B. Arrigo d'Urimaria, che visse in questo Secolo, nel suo Trattato, che fece dell'Origine dell'Ordine Eremitano; il B. Giordano nel suo Libro delle Vite de' Frati; Ambrogio Coriolano, già 200 anni fa Gen. dell'Ord. nel suo Diffensorio; Paolo Olmio da Bergamo parimente nella sua Apologia; Giacomo Filippo pure da Bergamo nel Supplemento delle sue Croniche universali del Mondo; F. Girolamo Romano nel suo Diffensorio, nelle Centurie, e nella Cronica dell'Ordine; il Panfilo nella sua brieve Cronica anch'egli; Ludovico degli Angeli e Cornelio Lancillotti nella Vita, che scrissero entrambi del P. S. Agostino; Nicola Crusenio nel suo Monasticon Agostiniano; il Marquez, l'Errera, lo Staibani, il Curtio, e cent'altri Historici antichi, e moderni dell'Ordine. Ma di vantaggio [p. 522] hanno fatta risuonare nelle loro Historie, ed Opere, questa gran Visione, con la sua interpretatione, molti altri gravissimi Scrittori d'altro Istituto, e Professione; cioè a dire il grande Arcivescovo di Firenze S. Antonino Domenicano nella sua 3° parte della Somma Historiale; l'Autore del Supplemento al Belluacense stampato in Venetia l'anno 1494; Artmanno Schedellio nelle sue sei Età del Mondo; Girolamo Plati della Compagnia di Giesù nel suo Libro d'Oro, che egli scrisse de bono statu Religiosi; Alfonso Ciaccone Domenicano nel suo Libro De Pontificibus, et Cardinalibus in Alex. IV; Lodovico Miranda Francescano nel suo Manuale de' Prelati; Sansone Haio Guglielmita nel Libro, che fece De Veritate Vitae, et Ordinis S. Guillelmi; Gio. Bousserio Andegavense dell'Ordine di S. Francesco De origine, et statu Ordinis S. Francisci; Arcangelo Gianio ne gli Annali del suo Ordine de Servi; il P. F. Lucca Vadingo istesso, quantunque sia, per altro, gran contrario nostro, fa nulladimeno anch'egli di questa grande Apparitione honorata memoria, né punto a quella s'oppone, anzi di buona voglia l'ammette, con le seguenti parole, da esso registrate nel Tomo 2, de' suoi Annali sotto il n. 18 di quest'anno 1256, dice dunque: Deducta ad exitum hoc Anno Magna illa Unio variarum Congregationum Eremitarum sub Instituto S. Augustini, praesidente Richardo S. Angeli Diacono Cardinali. Inchoata fuit sub Innocentio, sed conclusa sub Alexandro, cum apparuisset ei S. Augustinus, grandis quidem Capite, sed Membris exiliis, etc. Habbiamo prodotte le parole formali di quest'Autore, acciò si veda, che quando altrove cerca d'oppugnare la nostra descendenza dal P. S. Agostino, mostra d'essere a se stesso contrario, con poco decoro in vero di sua persona. E non solo questi, e cent'altri Autori Cattolici, asseriscono, ed ammettono questa Celeste Apparitione del P. S. Agostino a Papa Alessandro IV, ma l'ammette di vantaggio perinfino quell'insolente Eretico di Gio. Baleo, al riferire di Clemente Reinero nel suo Apostolato Benedettino nell'Inghilterra: e se bene il suddetto Reinero stima, che l'Eretico citato, parli irronicamente, tutta volta conclude il predetto Baleo con queste formali parole: Apparet tamen ex verbis Sancti Eduardi D. Augustinum Revelatione Divina nonnullis apparentem Regulae suae propagationem iniunxisse. Laonde non è poi maraviglia se il P. Marquez hebbe a dire nel suo Libro dell'Origine de' Frati Eremitani, che questa Apparitione, autenticata in questa guisa da tanti Autori, senza gran taccia di temerità, in verun conto negare non si puole.

8 - Tutto ciò non ostante entra in campo il P. Pennotto nella sua Tripartita nel Libro primo sotto il n.5, del cap. 40, a car. 126, e poco prezzando l'autorità di tanti Huomini Illustri, e gravi, dice, con gran coraggio, che questa Visione, è falsa, e bugiarda, perché fu finta, ed inventata dal nostro Ambrogio Coriolano, e prima di lui era stata finta, et inventata altresì da F. Giordano di Sassonia: doppo di che si sforza di provare, ch'ella sia apocrifa, o sospetta, perché in quella, e per quella si dice, che il Papa si mosse a fare l'Unione Generale dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, cosa (dice il Pennotto) che non asserisce né poco, né molto il Pontefice Alessandro, e molto meno Gregorio IX, nelle loro Bolle; ma ben sì solo dicono entrambi, che ciò s'indussero a fare, per raccogliere insieme tanti Eremiti, li quali senz'Habito, e Regola determinata, andavano per varie Provincie dell'Italia vagando. Tanto dice egli nel luogo sopracitato contro la verità della mentovata Apparitione, autenticata da tanti gravissimi Autori.

10 - [p. 523] Ma vaglia pur sempre il vero, la risposta di questo Padre non può piacere ad alcun'huomo prudente, Religioso, e Dotto; primieramente, perché egli dice, ch'ella fu finta dal Coriolano, e prima di lui era stata finta da F. Giordano, nella qual propositione due gran cose sommamente improprie, anzi assurde vi si scorgono; la prima delle quali si è, che se la detta Visione, od Apparitione fu finta da F. Giordano, non si potè poi fingere di nuovo da Ambrogio Coriolano, il quale visse, e fiorì molti anni doppo di Giordano; avvegnachè non si può dire, senza gran mentecaggine, essere stata finta, ed inventata una cosa da uno, la quale prima era stata finta, et inventata da un altro. Il secondo Assurdo, che si contiene nella risposta predetta del P. Pennotto, sì è, ch'egli parla con tanto poco rispetto, ed attribuisse una fintione in cosa tanto grave a F. Giordano di Sassonia, huomo santissimo, il quale viene tanto commendato, e riverito da tutti gli altri Autori, e solo dal P. Pennotto viene in questa, così poco rispettevole guisa, come falso, e bugiardo, tacciato; chi già mai potrà persuadersi, che un'Autore tanto grave, e di così insigne Santità, come è noto a ciascheduno, si lasciasse così acciecare dall'amor proprio, e dalla propria passione, che volesse temerariamente fingere, et inventare una falsa Visione, o Apparitione del P. S. Agostino fatta a Papa Alessandro IV, certamente io tengo per costante, che niun'altro, fuori del detto Autore, sarebbe già mai cotanto ardito d'attribuire, e d'ascrivere una scelleraggine così grande, ad un Soggetto di così rara Dottrina, e Santità.

11 - Scuopresi in oltre frivola, e di niun momento la suddetta oppositione del Pennotto, perochè non fu questa Visione Celeste, come egli mostra di credere, per la prima volta registrata nel suo Libro del B. Giordano, o dal Coriolano, né tampoco da essi soli; avvegnachè, come di sopra habbiamo accennato, prima di loro, nel suo trattato dell'Origine dell'Ordine di S. Agostino, scritta, e divolgata l'haveva il B. Arrigo d'Urimaria, vicinissimo al tempo in cui la detta Apparitione successe; imperciochè, com'egli testifica nel suddetto trattato, ritrovossi presente nel capitolo Generale celebrato in Ratisbona l'anno del Signore 1290 come, a Dio piacendo in quel tempo vedremo, 34 anni doppo di questa Unione, nel qual luogo così dice: Nam tempore Alexandri IV, ut ipsemet testatus est (non si spiega, però, dice il P. Errera, se in parole, o in iscritto, ciò attestasse il Pontefice; penso però io, che in iscritto, come più sotto scriveremo) B. Augustinius eidem in Visione apparuit grandis quidem Capite, sed Membris exilis. Ex qua Visione, tamquam Divino Oraculo, Papa commonitus, univit Fratribus Eremitis Sancti Augustini plures alios Ordines, similiter in Eremis habitantes, mandans eis, etc. E poco più a basso soggiunge: In qua quidem Visione B. Augustinus aperte ostendit, se esse verum caput, et verum Patrem huius Ordinis, et per consequens ipsos Fratres esse veros filios, et vera membra ipsius. E poco appresso parlando della medesima Unione dice: Sed post modum Anno 1255 (deve dire 1256) facta est est unio aliorum Ordinum in Eremis habitantium, ad Ordinem Eremitarum S. Augustini per Dominum Alexandrum, Divino Oraculo ipsum commonente, ut patet ex supradictis. E finalmente poco più giù nello stesso Trattato, tornando pure a favellare della stessa Unione, così prosiegue a dire : Quo tempore B. Augustinus. ut supra visum est Papae Alexandro in visione apparuit grandis quidem Capite, sed Membris exilis: ex qua Visione Papa communitus, univit Fratribus Eremitis plures alios Ordines similiter in Eremis habitantes, etc. Così per appunto dice, e ridice tante volte il B. Arrigo, affinché veda, et intenda [p. 524] il P. Pennotto, che questa Visione non fu inventata, come egli dice, né dal B. Giordano né molto meno dal Coriolano, ma molto prima di loro era stata scritta, e palesata nel suo brieve Trattato Historico dell'accennato B. Arrigo, che la poteva benissimo havere intesa da que' buoni Padri, che vivevano nel tempo della grand'Unione, alcuni de' quali furono molto ben conosciuti da esso, come egli medesimo testifica in più luoghi.

12 - Il secondo poi, che scrisse la suddetta Visione nelle sue Opere, fu il B. Giordano di Sassonia, il quale appunto nel lib. I delle Vite de' Frati al cap. 14 così dice di quella: B. Augustinus volens dispersiones suae Religionis congregari succedente ei (cioè a Papa Innocenzo IV) in Sede Apostolica Sanctissimo Alexandro Papa IV in Visione apparuit ei, grandis Capite, sed Membris exiliis, ex qua Visione, velut Divino Oraculo, Papa communitus, Unionem per praedecessorem suum Dominum Innocentium inchoatam, consumavit. Allude qui il B. Giordano all'Unione, che fece Papa Inocenzo IV l'anno 1243, di molti Conventi di Benedettini, e d'altri Religiosi all'Ordine, et alla regola Agostiniana nella Toscana, della quale Unione bene a lungo scrivessimo sotto l'anno accennato, come ancora sotto l'anno seguente del 1244, l'accennate parole del B. Giordano, furono trascritte alla lettera da S. Antonio Arcivescovo di Firenze, il quale non riprovandole come false, ma come vere di buona voglia ammettendole, venne ad essere appunto il terzo comprobatore di questa gran verità; laonde, con la scorta di questi tre Santissimi Religiosi, siami lecito di replicare le parole, che disse già Umberto Generale dell' Ord. di S. Domenico, parlando in comprobatione d'un suo Detto sopra la Regola di S. Agostino, del Testimonio de' tre gran SS. Agostino, Bernardo et Isidoro: Quis dubitet, quin hoc a Spiritu Sancto sit, in quo tres tanti Doctores uno ore concordant. O pure con S. Pietro di Damiano nell'Opuscolo 24, contro li Chierici Regolari proprietarj, ove adducendo li testimonj de' Santissimi Padri, Agostino, Girolamo e Prospero, così dice: Ecce ad condemnandam, et funditus abolendam Canonicorum pecuniam, tres, non qualescumque, sed inespugnabiles in testimonium Doctores adducimus, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum.

13 - Ma qui, nulla d'animo perdendosi, repplica, di nuovo il Pennotto: se questa Visione, che si suppone fatta dal P. S. Agostino a Papa Alessandro IV, fosse vera, non l'haverebbe il Papa suddetto nelle sue Bolle taciuta, anzi in quelle con ben chiare parole l'haverebbe manifestata e palesata, e specialmente in quella della grand'Unione. Hor non havendo egli ciò fatto, né in quella, né in altre, dunque si puole francamente credere, et anche dire, senza alcuna nota, o taccia di temerario, che ella non sia vera, ma finta e falsa.

14 - A questa replica però facilmente si risponde, che quando ben anche il papa non havesse in alcuna delle sue Bolle, nelle quali si tratta della detta Unione, nè esplicita, né implicitamente accennata questa Visione, come di vero lo fece (e ben presto lo provaremo) non per questo si potrebbe poi dire, ch'ella fosse falsa; perochè non era egli tenuto il Santo Pontefice di ciò fare per alcun capo in iscritto, ma bastava, ch'egli a bocca la manifestasse in Concistoro; ovvero a que' Sapienti li quali gliela interpretarono, o a' Capi de gli Ordini, che intendeva d'unire, o in altra guisa tale; perochè così benissimo poi venivasi a palesare a tutto il Mondo. Ma chi ha detto al P. Pennotto, che il Papa anche in qualche Bolla non la manifestasse? Oh, dice, in quella [p. 525] dell'Unione non ne disse parola; che ne sa egli? Ha forse egli veduta la detta Bolla? Non per certo, perchè quella, che egli chiama Bolla d'Unione, non è tale, ma è una conferma della detta Unione, posciachè viene appunto diretta al Generale Lanfranco, ed a tutto il rimanente dell'Ordine già unito, e comincia: Licet Ecclesiae Catholicae, etc. e fu data in Roma alli 9 d'Aprile in quest'Anno 1256. Hora in questa non occorreva, che replicasse quello, che altrove in altre Bolle haveva detto.

15 - Ch'egli la detta Visione palesasse, lo dice chiaramente il B. Arrigo d'Urimaria, che visse a que' tempi vicino, nelle parole da noi più sopra citate in quest'anno medesimo sotto il num. 11, ivi: Nam tempore Alexandri papae IV, ut ipse testatus est (Ecco, che il Papa, allo scrivere di questo Servo di Dio, manifestò la Visione; e se bene non si spiega, se in parole, o in iscritto la manifestasse, ciò poco importa, basta, che attesti, haver egli ciò fatto idubitatamente), Beatus Augustinus eidem in Visione apparuit, grandis quidem Capite, Membris vero exilis, etc.

16 - Ma che dirà il P. Pennotto, se gli produrremo Testimonj autorevoli, li quali testificano d'havere veduta una Bolla, ed è per appunto quella, che fu dal Papa suddetto spedita, per celebrare il Capitolo Generalissimo in cui dovevasi fare la detta Unione; la qual Bolla, se bene hoggidì non si vede, tuttavolta il P. F. Girolamo Romano diligentissimo Scrittore delle nostre Historie in una sua Cronica, che manoscritta conservava, appresso di se il P. M. Tomaso Errera in Ispagna, dice d'haverla veduta nell'Archivio del nostro Conveto di Grassa nella Provincia di Provenza in Francia, e che anche un Trasunto se ne conservava nell'Archivio del Convento di Erbipoli nella Franconia, et in essa espressamente il Papa racconta tutta la Visione, la quale da esso, Romano viene in lingua Castigliana nella sudetta Historia manoscritta spiegata, e dal P. Errera nella latina tradotta nella sua Risposta Pacifica a car. 87, num. 97 nella seguente guisa: Cum essem im maiori noctis quiete, requiescens in cubili a continuo labore mei numeris subito circundatus sum splendore quoddam; et ecce in medio eius S. Augustinus, indutus Pontificalibus, idest Pluviali, et Mitra; et subtus portabat Cuculam nigram, praecinstam Cingulo Coriaceo, et super Caputium Monachi: et videbatur S. Dotor Caput ingens habere, caetera vero Membra exilia. Hocque mihi accidit tribus noctibus continuis: ex quo ego admiratus vocavi Homines in Divinis Litteris eruditos, petijque ut mihi Visionem illam interpretarentur, responsumque; mihi ab omnibus fuit, per Caput magnum repraesentari fundamentum magnum, quod in Ecclesia fuerat; per Membra vero exilia denotari eius Fratres, qui favore nimis erant destituti, et dispersi per omnem Christianitatem. Tanto per appunto scrive, o per meglio dire traduce dal detto P. Romano, il dotto Errera nell'accennata sua Risposta Pacifica.

17 - Questo stesso racconto, benché di passaggio, accenna altresì il Vescovo di Segni, Gioseffo Panfilo nella sua brieve Cronica Agostiniana, mentre sotto l'anno 1335, favellando di un Capit. Gen. che si celebrò in quel tempo nel sopramentovato Convento di Grassa, così scrive: Anno 1335, pridie nonas Iunij, Conventus coactus est Grassa in Provincia, ubi idem Guillelmus (parlava di Guglielmo da Cremona, che fu poi Vescovo di Novara) in sequens triennium confirmatur. E subito soggiunge: In hoc Coenobio, quod est (ut ex eius memorijs constat) omnium nostri Ordinis vetustissimum, extat Privilegium quodam Alexanderi IV, in quo sit mentio de Visione, qua B. Augustinum vidit, grandem quidem Capite, sed Membris exilem.

18 - [p. 526] Anzi che da un'altra Bolla, (che lo stesso papa Alessandro spedì l'anno seguente a questo, cioè del 1257, data nel Laterano a' 20 di Aprile diretta al Generale, et a tutti li Frati dell'Ordine Eremitano, nella quale concede a tutto l'Ordine così unito; tutte l'Indulgenze, Gratie, favori, e Privilegi, et Indulti, che erano stati da qual si voglia Pontefice, per l'adietro, prima che l'Ordine fosse unito, a qual si sia Congregatione, o Monistero particolare concessi) si cava, benchè implicitamente la suddetta Visione; perochè appunto sul bel principio di quella, dice il Papa predetto: Alexaander Episcopus, etc. Oblata nobis ex parte vestra petitio continebat, quod Sedes Apostolica nonnullas Domos Ordinis vestri, antequam effetis in unius Religionis Corpus, de mandato nostro, redacti, diversis Privilegijs, et Indulgentijs per speciales litteras decoravit. Ut igitur vobis, per Divinam (ecco dove forse accenna il Papa la Divina e Celeste rivelatione, a se fatta, per la triplicata Apparitione del P. S. Agostino) et nostram Dispositionem, etc. Non apportiamo il rimanente della Bolla, perchè la dobbiamo registrare tutta quant'è, nell'Anno suddetto del 1257, in cui ella fu spedita: basta a noi per hora d'havere dimostrato, che il Pontefice dà in quella a dividere, che il motivo, che egli hebbe di fare questa grande, e generale Unione, fu Divino, e Celeste, volendo certamente alludere alla suddetta Visione, della quale qui non dice di vantaggio, per haverne altrove, cioè a dire nella Bolla spedita per l'Unione, bastevolmente parlato. Si che dunque essendo questa Celeste Unione avvalorata da tanti chiarissimi fondamenti, ed autenticata dalle penne di tanti Santi, e celebri Autori, hebbe ragione il dottissimo P. Marquez di concludere, che il volerla negare sarebbe una gran temerità; laonde consideri il P. Pennotto, che solo la niega contro l'autorità di tanti Huomini Santi, e Dotti, a qual rischio egli posto si sia.

19 - Successe poi questa Celeste Visione nel fine del Mese di Febraio, o al più lungo nel principio di Marzo dell'anno presente; lo congetturo da questo, perochè dovendo, per ordine del Papa, come vedremo fra poco, essere chiamati, et in effetto venire a Roma due padri gravi di qual si sia de gli Ordini, che voleva aggregare, et unire all'Ordine Eremitano di S. Agostino, fra la chiamata, e la venuta, non vi voleva meno d'un Mese, parlando però solamente di quelli dell'Italia, perochè di quelli, che erano di là da' Monti non stimo certamente, che alcuno ve ne venisse, si perchè non hebbero tempo di ciò fare, si anche, perchè essendo tutti del vero ordine di S. Agostino, non vi occorreva la venuta loro, ma bastavano quelli delle Congregationi d'Italia. Hor chiaro poi sta, che il Capitolo generalisimo di questa grande Unione, fu fatto, e terminato, prima delli 9 d'Aprile, perochè già il Pontefice nel detto giorno con una sua ampia Bolla, diretta a' F. Lanfranco Settala da Milano, il quale era prima generale de' Giamboniti, et in questo Generalissimo Capitolo era stato eletto Generale supremo di tutto l'Ordine unito, et a tutti gli altri Provinciali, Priori e frati del detto Ordine, conferma l'Unione già seguita, e terminata.

20 - Accertato dunque il Papa del Divino volere, spedì subitamente un'Ordine Apostolico a tutte le Congregationi Eremitinane, che militivano sotto la Regola, ed istituto Agostiniano, e specialmente a quelle, che di S. Agostino precisamente chiamavansi; poi a quella di S. Guglielmo, del B. Gio. Buono, de' Britinensi, de' Fabalini, et ad altre di simile fatta, affinchè subito di qual si voglia Convento di detti Ordini, o Congregationi, fossero spediti, et inviare si [p. 527] dovessero a Roma due Religiosi con pieno Mandato de' medesimi Conventi, per la qual cosa havendo tutte l'accenate Congregationi, se non in tutto, almeno in gran parte ubbidito; et essendo giunti a Roma li Frati, che dovevano essere Capitolari, e presentatisi davanti il Papa, manifestandoli quel Santo Pastore, come è certamente da credere, la causa, per la quale gli haveva colà chiamati, che era appunto d'unirli tutti all'Ordine vero di S. Agostino, e di formare in questa guisa un gran Corpo corrispondente a quel gran Capo, col quale gli era il Santo Padre apparito; ordinò nello stesso tempo al Cardin. Riccardo di S. Angelo, il quale, come più volte habbiamo accennato, era Protettore dell'Ordine di S. Agostino nella Toscana, che dovesse, in sua vece, come suo Presidente, assistere alle Capitolari funtioni di quella grande Assemblea.

21 - così dunque, doppo havere ciascheduno di loro presentato nelle mani del suddetto Cardinale il leggittimo mandato ricevuto da' suoi Conventi, Superiori, radunaronsi tutti insieme con lo stesso Protettore in Capitolo, et in brieve spatio di tempo, avvalorati dall'Aura dello Spirito Santo, tutti di commune accordo, e consenso, decretarono, e conclusero, che si dovesse fare questa Unione Generale, aggregandosi tutte l'accennate Congregationi al vero Ordine Eremitano di S. Agostino, di cui dovesse essere eletto un solo Generale, il quale lo dovesse reggere, e governare, con questo però, che dovessero essere dispensati dal portare que' Bastoncelli di cinque palmi, che prima erano tenuti di portare, come habbiamo altrove più d'una volta motivato; e che di vantaggio non potessero essere sforzati ad accettare Possessioni, e Ricchezze terrene.

22 - Per la qual cosa il Cardinale avvallorato dall'autorità d'un Mandato, che gli haveva fatto il Papa Vivae vocis Oraculo, di commune consenso, et assenso di tutti li suddetti Padri Capitolari, legittimamente congregati nell'antichissimo Convento di S. Maria del Popolo, unì tutte le sudette Congregationi all'Ordine Eremitano di S. Agostino; e nello stesso tempo, per quella volta tanto, perchè così gli haveva il Papa ordinato, per togliere le competenze, creò, e nominò per generale di tutto l'Ordine, così unito, il P. F. Lanfranco da Milano, il quale, come poco dianzi habbiamo detto, era Generale in quel tempo dell'Ordine del B. Gio. Buono.

23 - Terminato dunque, e perfettamente compito con tanta felicità, un così grave, ed importante affare, e presentati gli Atti di quel gran Capitolo al Santo Pontefice, che in se stesso non capiva, per la grande allegrezza, subitamente confirmò, non solo questa grande Unione già fatta, tanto da esso lui bramata, et il Generale già nominato, e creato dal Card. Protettore, con dispensarli altresì di buona voglia, dalla necessità di portare que' Bastoncelli accennati, e dal ricevere, e possedere Beni stabili, come bramavano; ma inoltre li prese sotto la sua Apostolica Protettione, assolvendoli da qualsivoglia loro antica Professione, obligandoli solamente alla Professione del predetto Ordine Eremitano di S. Agostino, al quale s'erano pure all'hora uniti; comandandoli in oltre, che per l'avvenire, tutti dovessero, come veri Agostiniani, portare la Cappa di color nero, escludendo ogn'altro colore, per conformarsi, come nel nome, e nella Professione, così anche nell'Habito a quel gran'Ordine, a cui s'erano uniti.

24 - E perchè, come habbiamo di sopra avvertito, molte Congregationi, e Conventi, massime Oltramontani, non havevano potuto, per la scarsezza del tempo, o per altra cagione, venire, o mandare a questo Capitolo, [p. 528] si dichiarò il Pontefice, che ciò non ostante, s'intendessero incorporati anch'essi, et uniti, come gli altri, come, se veramente fossero intervenuti, et havessero prestato il loro consenso, come havevano fatto gli altri, necessitandoli perciò a dovere ubbidire al Generale creato di nuovo, et a conformarsi insomma in ogni, e qualunque cosa, al suddetto Ordine Eremitano di S. Agostino, dando in oltre ampia facoltà all'eletto Gener. Lanfranco di sententiare, e castigare chiunque havesse ardimento di ricusare, di ubbidire, e di soggiacere alla di lui Generale disciplina, e comando. Fu poi data questa famosa Bolla della detta Conferma della grande Unione in Roma nel giorno 9 d'Aprile l'anno 2, del suo Pontificato, che è appunto questo del 1256. Leggesi poi registrata nel Bollario Agostiniano a car. 18, et è la seguente:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

25 - Dilectis filijs Fratri Lanfranco Generali, Provincialibus, et Conventualibus prioribus, ac Universis Fratribus Ordinis Eremitarum S. Augustini, tam praesentibus, quam futuris, salutem, et Apostolicam benedictionem. Licet Ecclesiae Cattolicae integritatem Corporis sui sincera membrorum diversitas subministret, et circumamicticus species, multiplicipibus in ea varietatibus decoretur, nihil tamen in ea exprimit contrarietas inconcinnum, in qua consensum nutrit inaestimabilis concordia charitatis, et individuam fovet Universitatis conformitas, Fideique simplicitas unitatem. Verum circa aedificationis fabbricam, quae in Templum Sanctum in Domino, operariorum eius studio moliente succrescit, credimus assidue providendum, ut in varietatibus partium, quae ad decorem structurae Dominicae adhibentur, sic appareat distincta diversitas, ut non sit confusio indiscreta, nec alterius forma importuna consimilitudine speciem praetendat alterius, sed singula quaeque certum proprij modi Ordinem fortiantur. Hac sane commoniti, cum consona in vobis Eremitarum appellatio, et parum diversa professio disparibus titulis, et in aliquibus dissimili habitum schemate discreparet, cogitavimus sponsae Christi in cuius vestrae pia sacrae Religionis .... Institutio caetus vestros convenire decori, si Religiosa militiae vestrae Castra, quae sub uno vocabulo non magna Disciplinae distantia secernebat, sub communi capite, indifferenti concorporationis foedere iungerentur, et ex pluribus Cuneis acierum una consurgeret fortior ad hostiles spiritualis nequitiae impetus conterendos. Propterea dudum a nobis Mandatum Apostolicum emanavit, ut de singulis Domibus vestris, quarum quaedam S. Guillelmi, quaedam S. Augustini Ordinum; nonnullae autem Fratris Ioannis Boni, aliquae vero de Fabali, aliae vero de Brictinis censebantur, et apud hominenes ambiguis interdum nuncupatinibus vacillabant, duo Fratres, cum pleno Mandato, ad nostram mitterentur praesentiam, quod nostra cura vos salubriter ordinaret dispositio recepturi. Cumque Fratres huismodi ad Sedem Apostolicam accessissent, coram dilecto filio nostro R. S. Angeli Diacono Cardinali, quem negotio Unionis vestrae perficiendo deputavimus vice nostra, sufficientia ad id exhibuere mandata, et in Generali Capitulo vestro, in Urbe celebriter congregato, nomine omnium, a quibus fuerant destinati, et de communi Capituli eiusdem assensu, vos, et Domos vestras, in unam Ordinis observantiam, et vivendi formulam uniformem redigi, unumque ex eis Ovile fieri Generalis Prioris praesidentia gubernandum, unanimiter consenserunt, petentes, ut per ... Unionis, et conformitatis [p. 529] huiusmodi, eis iuxta conceptum Votum pauperatis spontanae perpetua possessionum terrestrium abdicatio remaneret, et ipsis baculos, vel ferulas deferendi imposita necessitas tolleretur; collata in Cardinalem eundem providendi vobis ea vice de Generali Priore totius Ordinis nihilominus potestate. Porro idem Cardinalis nostri auctoritate Mandati, vivo ad eum sermone, directi, nec non, et concordi eorumdem Fratrum, ac praedicti Capituli consensione sussultus, Universas Domos, et Congregationes vestras, in unam Ordinis Eremitarum S. Augustini professionem, et Regularem observatiam perpetuo couniuvit sub Generalis cura Prioris, canonice constituendi pro tempore prae alijs Provincialibus, necnon et Conventualibus singularum Domorum Prioribus regulariter gubernandas, et ut novam Ovilis Domini unionem universalis Capitis unitas consumaret, te dilecte fili Frater Lanfrance in Generalem Ordinis eiusdem Priorem, et Patrem, Spiritus Sancti gratia invocata, praefecit, ac etiam, prout a nobis specialiter in mandatis acceperat, confirmavit. Vos universos, et successores vestros, a baculis, vel ferulis deportandis, et quod non cogamini ad recipiendas possessiones aliquas, vel habendas, decernens perpetuo liberos, et exemptos. Nos igitur praefati Cardinalis processum convenientem, cum .... Vestrae proposito approbantes, praemissa omnia grata habemus, et rata, ipsaque Auctoritate Apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Insuper autem Personas, et Domos vestras sub BB. Petri, et Pauli, protectione suscipientes, et nostra praesentium auctoritate statuimus, ut vos filij Priores, et Fratres in professione praedicti Ordinis in praefato Generali Capitulo ordinata, quo quidem Ordine vos perpetuo censeri volumus vobiscum super diversarum professionum, aut observationum debito, quas antea feceratis in praedictis, vel alijs Ordinibus, dispensantes, sub devota Generalis Prioris, quem nunc vobis Divina ordinatio praetulit, eiusque successorum obedientia, perpetuo virtutum Domino servientes, nigris duntaxat, et nullis alijs alterius coloris Cucullis, ut uniformis amictus normam eiusdem in vobis professionis ostendat, utamini de caetero universi. Et ut haec sancta Unio, quam perpetuae pacis tranquillitate gaudere volumus, omnibus integritatis suae perfecta partibus, stabilis perseveret, decernimus, ut omnes Domus Ordinum suprascriptorum quarum Fratres, iuxta Mandati nostri formam, ad nostram praesentiam non venerunt, ipsi Unioni, tamquam corpori membra, absque diffugio ullius receptionis, inhaereant, et ad observationem predictorum omnium teneantur. Alioquin sententia, quam tu dilecte fili Prior Generalis, et Successores tui rite tuleritis in rebelles, ratam habebimus, et faciemus (Auctore Domino) usque ad satisfactionem, appellatione remota, inviolabiliter observari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostrae confirmationis, protectionis, Dispensationis, et Constitutionis paginam infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indigniationem Omnipotentis Dei, et Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Laterani 5 Idus Aprilis, Pontificatus nostri Anno Secundo.

26 - Il Papa dunque, doppo che ebbe confirmato, con questa Bolla solenne, la grand'Unione già fatta, abbenchè con quella havesse confirmato altresì il Generale eletto dal Cardinale, nulla per tanto, hebbe egli per bene di spedire nello stesso giorno de' 9 Aprile un'altra Bolla diretta a tutto il medesimo Ordine così unito, nella quale espressamente comanda a tutti [p. 530] li Superiori Provinciali, e Conventuali, et a tutti gli altri Frati, che debbano accettare per loro Generale il detto P. F. Lanfranco, e puntualmente ubbidirlo in ogni cosa, come suo vero, e legittimo Superiore maggiore, dando facoltà allo stesso Generale di correggere, riprendere, e castigare li ribelli, e contumaci, fino alla condegna sodisfattione, rimovendo fin dall'hora, ogni qualunque appellatione. Leggesi la Bolla nello stesso Bollario Agostiniano a car. 20, del seguente tenore:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

27 - Dilectis filijs Universis Prioribus, tam Provincialibus, quam Conventualibus, caeterisque Fratribus Ord. Erm. S. Augustini, salutem, et Apostolicam benedictionem. Apostolicae Sedis provisio nuper universas Domos, et Congregationes vestras, in unam Eremitarum S. Augustini professionem, et Regularem observantiam perpetuo couniuvit sub Generalis cura Prioris, canonice instituendi pro tempore prae alijs eiusdem Ordinis Provincialibus, et Conventualibus Prioribus regulariter gubernandas et ut novam Ovilis Dominici unionem universalis Capitis unitas consumaret, dilectus filius F. Lanfrancus de Mediolano, vir utique providus, et discretus, ac in spiritualibus, et temporalibus, circunspectus, in Generalem Priorem ipsius Ordinis ex provisione huiusmodi vobis omnibus est Praelatus. Quocirca Universitatem vestram rogamus, monemus, et hortamur attente, per Apostolica vobis scripta firmiter mandantes, quatenus eidem Priori, tamquam vestro Capiti, universi, et singuli, obendientiam, et reverentiam debitam impendentes, ipsius salubria monita, et mandata suscipiatis humiliter, et efficaciter impleatis. Alioquin sententiam, quam idem Prior rite, ac regulariter tulerit in rebelles; ratam habebimus, et faciemus (auctore Domino) usque ad satisfactionem condignam appellatione remota, inviolabiliter observari. Datum Laterani 5, Idus Aprilis, Pontificatus nostri Anno Secundo.

28 - Fatta dunque, e compita questa grande Unione generale di tutto l'Ordine, con l'aggregatione altresì di varie Congregationi Eremitane, e datoli per supremo Superiore Generale il suddetto F. Lanfranco da Milano, furono in conseguenza assoluti da' loro Ufficj tutti quelli, li quali, avanti la detta Unione, erano attualmente Generali di qual si sia de gli Ordini uniti; fossero poi questi de' veri Agostiniani, o de gli annessi, e specialmente quello della Toscana, il quale in questo tempo era, come mi persuado, F. Adiuto da Fano; quello della Lombardia, e della Romagna, il quale a senno del B. Arrigo d'Urimaria, era F. Filippo Desterampa da Parma; quello della Congr. di Torre di Palma nella Marca d'Ancona; quello de gli Eremiti di Monte Foglio, o Fogliano nel Regno di Napoli; quelli de' Guglielmiti così dentro, come fuori d'Italia, quali si stimano essere stati tre, per lo meno; quelli della Francia, e della Spagna, e fors'anche della Germania, e d'altre parti Settentrionali; come finalmente quelli del B. Gio. Buono, e de' Brittinensi, con altri, che fin'hora non habbiamo potuto rintracciare.

29 - Ma quivi, prima, che più oltre procediamo, e fa di mestieri, che noi andiamo esattamente ricercando, quante e quali, furono le Congregationi, tanto domestiche, quanto straniere, le quali furono unite, et aggregate all'Ordine Eremitano di S. Agostino. Per Congregationi poi domestiche, intendiamo quelle, le quali erano del vero Ord. Agostiniano, ma s'erano divise fra di loro, et havevano, o li loro Generali proprj, o pure a' loro [p. 531] Superiori locali ubbidivano; e queste quantunque in cento parti divise, erano però un solo Ordine Agostiniano in essenza, che però il Papa sotto d'uno solo le nomina nella Bolla della Conferma dell'Unione generale, dicendo: Quarum quaedam S. Augustini ordinum, etc. come fa ancora quando nomina quelle di S. Guglielmo, le quali, quantunque fossero più d'una, nulladimeno tutte insieme le nomina, come fossero una sola, perochè essentialmente in vero una sola erano, dicendo: Quarum quaedam S. Guillelmi, etc. Per le straniere poi intendiamo quelle, le quali, benchè vestissero in qualche parte l'Habito Agostiniano, e militassero sotto la Regola di S. Agostino, non erano però essentialmente Agostiniane, perché non erano nate dal vero Tronco, od Albero di S. Agostino, ma havevano tratta l'origine da altri Istitutori, et erano poi stati annessi per privilegio particolare da' Sommi Pontefici, all'Ordine di S. Agostino, come l'Ordine del B. Gio. Buono, de' Brittinensi, e d'altri simili: e se bene li Guglielmiti non prendevano la denominatione da S. Agostino, erano però veri Agostiniani, perochè, non solo vestivano l'Habito Agostiniano, et osservavano la di lui Regola, ma di vantaggio trahevano la loro origine dal vero, et antico Ordine di S. Agostino; et in tanto si denominavano da S. Guglielmo Guglielmiti, perché questo Santo glorioso, come bene a lungo nel suo tempo dimostrassimo, introdusse nell'Ordine una rigorosa, e santa Riforma, li seguaci della quale, per riverenza di quel gran Santo, vollero chiamarsi Guglielmiti; in quella guisa appunto, che li Cisterciensi, benchè essentialmente siano Benedittini, nondimeno, perché, furono riformati da S. Bernardo (se bene non fu egli il primo, che dasse principio a quella santa Riforma, come è notissimo) non Monaci di S. Benedetto, ma di S. Bernardo, si chiamano; e lo stesso si può dire de' Celestini, de'Camaldolesi, e d'altri tali, li quali, quantunque siano essentialmente Benedettini, nulladimeno, non da S. Benedetto, ma da' loro Riformatori communemente hanno presa la loro volgare denominatione: e ciò, che habbiamo detto, direttamente spetta più alla qualità, conditione, e differenza, che alla quantità, numero, e nome delle Congregationi, et Ordini uniti all'Ordine nostro Eremitano di S. Agostino.

30 - Hor per rintracciare poi sicuramente il numero, et il nome delle sudette Congregationi, od Ordini uniti al nostro, non bisogna, che ci partiamo punto dalla Bolla di sopra data della conferma dell'Unione, perochè ivi vengono dal Papa per la maggior parte mentovate: leggasi per tanto il terzo Paragrafo della detta Bolla, e troverassi, che parlando il Papa delle Congregationi, e de' Conventi, che s'unirono, dice le seguenti parole: Propterea a nobis Mandatum Apostolicum emanavit, ut de singulis Domibus vestris, quarum quaedam S. Guillelmi, quaedam S. Augustini Ordinum, nonnullae autem Fratris Ioannis Boni, aliquae vero de Fabali, aliae vero de Brictinis censebantur, etc. Si che dunque noi primieramente caviamo dalla detta Bolla; che furono aggregate all'Ordine Eremitano tutte quelle Congregationi, e tutti que' Conventi ancora particolari, li quali non ubbidivano ad alcun Generale, ma solo riconoscevano il loro Superiore locale, e s'intitolavano, senza verun'altro aggiunto, dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, tanto in Italia, quanto fuori in varie parti dell'Europa; come, per cagion d'esempio, quel Corpo di Religione, che sparso, e diviso ritrovavasi nella Francia, et Inghilterra, il quale haveva il suo proprio Generale, come dimostrassimo nell'anno scorso con una Bolla dello stesso Alessandro IV. Quell'altro [p. 532] Corpo pure, che era nelle parti di Spagna, e di Portogallo, come provassimo altresì sotto l'anno del 1243, non parliamo de'Corpi, che erano nell'Italia, perchè ne habbiamo parlato più sopra in questo medesimo anno. De' Conventi poi li quali indipendentemente governavansi, molti ve n'erano nell'Italia, nella Francia, e nella Spagna; e molti più poi, anzi pur tutti quelli della Germania, della Boemia, dell'Ungaria, della Fiandra, della Dania, della Svevia, della Grecia, dell'Asia, ne' quali paesi non ritrovo, che prima della grande Unione vi fosse alcun Generale, tutto che vi fossero molti Conventi.

31 - Ma già, che siamo entrati a favellare de' Conventi, li quali erano fuori dell'Italia in varie parti dell'Europa, e dell'Asia, e della loro Unione all'Ordine Agostiniano, egli è necessario, che sentiamo un'oppositione, che fa il P. Pennotto a ciò, che habbiamo scritto nel numero passato cioè a dire, che delle Congregationi, e Conventi dell'Ordine Agostiniano, che s'unirono all'Ordine Eremitano, molte ve ne furono di là da' Monti; imperochè, dice egli, nel libro primo della sua Tripartita al cap. 45 num.3 che o vi fossero, o non vi fossero Conventi Agostiniani fuori dell'Italia in qual si sia parte del Mondo, quelli certo, in vigore della Bolla dell'Unione, non si unirono; avvegnachè, dice la Bolla della suddetta Unione, fu solamente diretta a gli Arcivescovi, e Vescovi della Lombardia, e della Romagna, delle due Marche di Trevigi, e d'Ancona, del Ducato di Spoleto, e della Campagna, delle Maremme, del Patrimonio di S. Pietro nella Toscana, e finalmente della Sicilia: comincia poi la Bolla, Recordamur, etc. e fu data in Anagni a' 15 d'Ottobre in questo medesimo anno del 1256 e ciò asserisce, e mostra di credere, non solo nell'accennato cap. 45 del lib.I, ma anche nel cap.48 et altrove.

32 - Ma certo, che questa volta al pari d'ogni altra, se non più, prese un grandissimo sbaglio il P. Pennotto, e sia pur detto con sua buona pace, imperochè l'accennata Bolla diretta da Papa Alessandro a' Prelati dell'Italia, e della Sicilia, che comincia Litteras nostras, etc. Recordamur liquido, etc. Licet Ecclesiae Catholicae, etc. prodotta, e creduta dal P. Pennotto per la Bolla dell'Unione, in verità non è tale; perochè quella dell'Unione, quale habbiamo noi registrata più sopra sotto il num. 25 di quest'anno, comincia: Licet Ecclesiae Catholicae, etc. e fu data nel Laterano a' 9 di Aprile, e fu altresì diretta non a' Prelati dell'Italia, o d'altri Regni, ma al Generale Lanfranco, et a tutti gli altri Priori Provinciali, e Conventuali, et anche a tutti li Frati dell'Ordine Eremitano di S. Agostino pur all'hora di fresco unito; et a dire la verità, la Bolla dell'Unione non dovevasi indirizzare dal Papa ad altri, che alli medesimi Frati uniti, affinchè sapessero, che la loro Unione era stata dalla Santa Sede approvata, e confirmata.

33 - Ma, che ci occorrono tante prove per finire di convincere il P. Pennotto? Io chiamo in testimonio della verità, che difendo, il P. Pennotto istesso, e lo priego a rileggere più attentamente la Bolla, che egli chiama dell'Unione, perochè certamente mi persuado, che ritrovando, che in essa il Papa non ordina alli detti Prelati, che faccino esequire la suddetta Unione, ma solo, che sforzino gli Eremiti già uniti a portare le Cocolle di color nero, come haveva altresì determinato nella Bolla dell'Unione, non solo dirà, et ingenuamente confesserà, che questa non è la Bolla della detta Unione, ma si ricordarà d'haverlo confessato ancora nello stesso Libro primo al capitolo 25 sotto il numero quarto, ove appunto, doppo havere trascritta tutta la Bolla accennata, diretta [p. 533] a' Prelati dell'Italia, e della Sicilia, non meno espressa, che candidamente haveva detto, e notato, che questa non era stata La Bolla dell'Unione, ma che ben sì in essa si supponeva fatta per un 'altra Bolla: Tertio notandum (dice il Pennotto) quod per hanc bullam non fuit facta Unio Ordinis Eremitarum sub uno capite, et uno titulo, et habitu, sed illam supponit absolutam per aliam Bullam eiusdem Pontificis, cuius meminit Marquez cap. 4, § I, e questa appunto è la Bolla vera dell'Unione, quale ivi il detto Marquez, tutta quant'è, intieramente distende.

34 - Hor, se dunque, egli è così, a che fine va poi egli ne' capitoli 45 e 48 a bocca piena dicendo, che gli Eremiti Agostiniani uniti non si distendevano fuori de' confini dell'Italia, e della Sicilia, perochè la Bolla dell'Unione solamente diretta fu a' Prelati di questi due gran Regni? Torni dunque a confessare, che si come per sentenza sua, e secondo la verità, questa non fu la Bolla dell'Unione, ma solamente un'ordine, che diede il Papa a' Prelati dell'Italia, e della Sicilia, affinchè necessitassero li Frati uniti di questi Regni a portare gli Habiti di color nero, come che molti di loro, prima della detta Unione portavano gli habiti di color nero come che moti di loro prima della detta Unione portavano gli habiti di colori diversi, come habbiamo altrove notato, il che non occoreva fuori dell'Italia, perochè vestendosi que' Religiosi di nero, come veri, et antichi Agostiniani, non v'era in quelle loro parti stata alcuna controversia, intorno al colore de gli Habiti, fra essi, e li Padri Francescani, come v'era pur troppo stata nell'Italia: così poi il Papa a' soli Prelati dell'Italia, e della Sicilia, e non a gli Oltramontani, questa Bolla (quale il P. Pennotto incautamente chiama della nostra Unione generale) indirizzò. Torniamo noi dunque a concludere, che in questa grande Unione v'entrarono non solo tutte quelle Congregationi, le quali col titolo dell'Ordine degli Eremiti di S. Agostino chiamavansi, et havevano li loro prorj Generali, così nell'Italia, come ancora di là da' Monti in varj Regni dell'Europa, e fors'anche dell'Asia; ma di vantaggio altresì tutti que' Conventi, e Monisteri dello stesso Ordine, li quali indipentemente da' loro Priori Conventuali erano governati, nè punto soggiacevano ad alcuna delle dette Congregationi.

35 - Concludessimo nel fine del numero passato, che in virtù della Bolla della grande Unione, non solo restarono incorporate le Congregationi de gli Eremiti di S. Agostino, le quali erano ristrette ne' confini dell'Italia, ma etiamdio quelle che erano di là da' Monti, e concludessimo bene, e con verità; imperochè quell'Ordine d'Eremiti di S. Agostino, il quale era nella Francia, e nell'Inghilterra, et haveva il suo proprio Generale, a cui appunto diretta fu da Papa Alessandro IV quella Bolla, che registrassimo sotto il num. 18 dell'anno scorso, in virtù della detta Bolla rimase incorporato con l'altre d'Italia, e d'altre parti, avvegnachè dal detto tempo della suddetta grande Unione, si perse la memoria di quello, nè mai più da verun Pontefice è stato nominato nelle sue Bolle, nè in altre Scritture dachi che sia; solo ben sì fu egli diviso in Provincie dal B. Albertino da Verona, mandato colà dal B. Lanfranco Generale eletto di tutto l'Ordine unito, affinchè aggregasse in virtù della Bolla dell'Unione, non solo il detto Ordine, ma etiamdio molti altri Conventi, li quali, come habbiamo notato, non soggiacevano ad alcuno Generale; et hoggidì ancora si conservano le Provincie della Francia, essendo solo rimasta estinta quella molto grande dell'Inghilterra, la quale comprendeva ancora li due Regni di Scotia, e d'Hibernia, per l'infame Apostasia dell'empio Eretico Enrico Ottavo di sempre abbominevole [p. 534] memoria. Così restarono unite quelle della Spagna, e dall'altre parti d'Europa, come della Germania, Boemia, Ungheria, et altre, le quali anch'esse furono ridotte in varie Provincie da diversi Soggetti, colà inviati a tale effetto dal mentovato Lanfranco Generale eletto di tutto l'Ordine e specialmente nella Germania si tiene di certo, che fosse inviato un tal F. Guido Salani, quale riuscì poi verso il fine di sua vita Patriarca di Grado, et io probabilmente stimo, che egli fosse di Patria Bolognese, per le ragioni, che altrove produrrò.

36 - Quanto poi al numero effettivo di tutti gli Ordini, o Congregationi, le quali erano essentialmente Agostiniane, se bene l'habbiamo più volte accennato di sopra, benchè di passaggio, nulladimeno, per procedere con l'Ordine dovuto, diciamo, che sei in effetto erano nel tempo, che si fece la grande Unione, le Congregationi Agostiniane, le quali havevano li loro proprj Generali, quattro, cioè a dire in Italia, e due di là da' Monti: le quattro d'Italia erano quelle della Toscana, della Lombardia, e Romagna, di Torre di Palma, e di Montefollio: quelle poi di là da' Monti, erano quella di Francia, e d'Inghilterra, e quella di Spagna, che era una per lo meno anch'essa, come dimostrassimo sotto l'anno 1243, di queste poi non discorriamo più a lungo in questo luogo, perchè ne habbiamo favellato a bastanza in altri luoghi.

37 - Se poi nella Germania altresì come ne' vastissimi Regni di Fiandra, Boemia, Ungheria, Svetia, Polonia, Danimarca, Grecia, Terra Santa, et altre parti straniere, ove è certissimo, che v'erano, e vi sono ancora alcuni antichissimi Conventi della Religione, vi fosse in questo tempo alcuna Congregatione unita, la quale havesse il suo proprio Generale alla maniera di quelle d'Italia, e di Francia; o pure, se ciaschedun Convento si governava, e reggeva da sè sotto l'obbedienza de' suoi priori particolari, non lo potiamo dire con verità certa, perochè, per quanto habbiamo saputo e potuto investigarne la cognitione, non l'habbiamo mai fin'hora potuta rinvenire; quello, che è fuori di dubbio si è che v'erano ne' detti Regni molti nobili Monisteri, li quali erano molto antichi de' quali alcuni ancora si conservano, e tutti s'incorporarono all'Ordine unito insieme con le Congregationi mentovate; il che pure avvenne de' Monisteri, che altresì nell'Italia, nella Francia, nell'Inghilterra, e nella Spagna, non ubbidivano ad alcun Generale, ma indipendentemente da per se stessi governavansi.

38 - Il secondo Ordine poi, o Congregatione d'Eremiti, la quale all'Ordine Eremitano di S. Agostino fosse incorporata, et unita, fu per appunto quella di S. Guglielmo; e si cava espressamente dalla Bolla dell'Unione dove in primo luogo parlando il Papa degli Ordini, che voleva, che si unissero all'Ordine Eremitano di S. Agostino, nomina quello di S. Guglielmo, dicendo: Quarum quaedam S. Guillelmi, etc. Quest'ordine poi, benchè volgarmente si chiamasse di S. Guglielmo, era però in verità essentialmente Ordine di S. Agostino anch'egli, come bene a lungo dimostrassimo sotto l'anno del 1154 e 1155.

39 - Gli è ben vero però, che in questo tempo egli era diviso quest'Ordine in più Congregationi, tanto dentro dell'Ialia, quanto fuori; nè tutte queste osservavano la stessa Regola, e soggiacevano a' medesimi Istituti. Imperochè nell'Italia egli è chiarissimo, che v'erano, per lo meno tre Congregationi di Guglielmiti, cioè a dire, quella, che di S. Guglielmo antonomasticamente appellavasi, e questa principalmente distendevasi per la Toscana, et il di lei capo principale era il Monistero chiamato Stabulum Rhodis, [p. 535] o con altro nome di Malavalle, ove appunto il Santo Eremita haveva nell'Ordine Agostiniano istituita la sua nuova Riforma, la quale poi da esso prese il nome di Guglielmita, questa Congregatione poi, gli è certo, che fino al tempo d'Alessandro IV, sempre osservò la Regola antica di S. Agostino, come anche portò sempre, e pur hora porta l'habito dello stesso nostro S. Dottore, massime l'esterno nero, che è appunto l'essentiale.

40 - La seconda Congregatione di quest'Ordine chiamavasi dell'Eremo di S. Guglielmo della Diocesi D'Orvieto: questa poi, come costa da una Bolla di Gregorio IX, data in Anagni alli 11 d'Agosto l'anno 1238, per concessione dello stesso Gregorio, lasciò la Regola antica Agostiniana, e cominciò ad osservare quella di S. Benedetto, che fosse poi Gregorio IX, che concedesse a questa Congregatione il mutare la Regola antica, si cava, con più, che chiara evidenza, da un'altra Bolla di Papa Innocenzo IV, diretta alli medesimi Frati dell'Eremo di S. Guglielmo nella Diocesi d'Orvieto, data in Lione alli 8 d'Aprile dell'anno 1248 nella quale dice espressamente, che Papa Gregorio suo Predecessore, gli haveva concessa la Regola di S. Benedetto, e le Costitutioni, o Statuti de' PP. Cisterciensi, havendo essi per prima osservati gli statuti di S. Guglielmo, ne' quali contenevasi la Regola di S. Agostino. Veggansi intorno a questo particolare li due Padri Maestri, Marquez, e Tomaso Errera, e specialmente questo nella sua Risposta Pacifica a car. 218, num. 170 e 171 ove produce la Bolla d'Innocenzo Quarto, et ove anche esamina sensatamente ambe le suddette Bolle. Se poi questa Congregatione havesse molti Monisteri, o pure questo solo nominato principalmente nelle Bolle mentovate, io non lo so; questo ben sì è certo, che egli era fondatato nella sopradetta Diocesi d'Orvieto in Italia, come dovevano altresì essere fondati nella medesima gli altri suoi membri, se pure alcun altro n'haveva, come io probabilmente stimo.

41 - La terza Congregatione, che haveva l'Ordine de' Guglielmiti in questo tempo in Italia, era quella di S. Benedetto di Fabale, così chiamata, e denominata dal suo principal Convento, che era situato nella Diocesi di Pesaro, sotto il titolo mentovato di S. Benedetto di Fabale e se bene il P. Pennotto dice nel lib. I, al cap. 25, n. 4, che questa Congr. consisteva in un Convento solo, e che questo non si distingueva da quello di S. Biagio di Brettino; gli è però certissimo, che egli molto all'ingrossso s'inganna; imperochè, come più a basso chiaramente dimostraremo, non solo era da quello differente, ma era altresì d'altra osservanza, et era capo d'una Congregatione distintissima da quella de' Brittinensi; e non consisteva, come, egli dice, in un Convento solo, ma in più Conventi; il che evidentemente si cava dalla Bolla dell'Unione; nella quale appunto Papa Aalessandro, parlando delle Congregationi unite, espressamente dice: Quarum quaedam S. Guillelmi, quaedam S. Augustini Ordinum, nonnulla autem Fratris Ioannis Boni; aliquae vero de Fabali, etc. Ecco, che non consiteva la Congregatione di S. Benedetto di Fabale in un Convento solo, come voleva il P. Pennotto, ma ben sì in più Conventi: Aliquae vero de Fabali. Che questi poi fossero distinti da quelli della Congregatione di S. Biagio di Brettino, lo dichiara lo stesso Papa, mentre immediatamente soggiunge: Aliae vero de Brictinis censebantur. Dal che ne siegue, per necessaria conseguenza, che la Congregatione di S. Benedetto di Fabale fosse essentialmente distinta da quella di Brettino, e non altrimente una medesima con quella, altrimente il Papa havendo detto: [p. 536] Aliquae vero de Fabali, non haverebbe soggiunto, Aliae vero de Brictinis; ma più tosto, Aliquae vero de Fabali, seu de Brictinis. Oltre che li titoli de' due primi Conventi di queste Congregationi erano diversi, perochè quello di Fabale era di S. Benedetto, e quella di Brettino intitolavasi di S. Biagio.

42 - S'aggiunge, che questa, fin dell'anno 1228 osservava la Regola del nostro P. S. Agostino, e l'osservò pur anche fino a questo anno del 1256 indubitamente, come si convince con le Bolle de' Sommi Pontefici, Gregorio IX, Innocenzo IV, et Alessandro IV, li quali sempre in quelle la chiamano dell'Ordine di S. Agostino, come si può vedere apprresso de' nostri Autori, e ne gli anni scorsi di questi nostri Secoli; là dove quella di Fabale osservava le Costitutioni, o Statuti di S. Guglielmo, perochè, come dicessimo sotto l'anno 1224. S. Guglielmo non fece mai Regola alcuna, ma osservò sempre la Regola di S. Agostino, come altrove a bastanza provassimo; fece ben sì alcune Constitutioni, o Statuti particolari, li quali diede ad osservare, oltre la Regola, a' Religiosi della sua nuova Congregatione, e Riforma, qual'egli, nel fine della sua vita, nell'Ord. Agostiniano istituì; li quali Statuti però implicitamente contenevano la Regola istessa del P. S. Agostino, come chiaramente dimostrassimo soto l'Anno 1157, dal numero 3, fino al numero 7, si dice che dunque a primo ad ultimum, gli è più che chiaro, che questa Congregatione di Fabale era membro dell'Ordine di S. Guglielmo, et et osservava altresì le semplici Constitutioni dello stesso Santo, le quali in sostanza non erano, fuori che l'istessa Regola del nostro Padre S. Agostino.

43 - Anche fuori d'Italia ve n'erano di quest'Ordine istesso, per lo meno tre Congregationi; cioè una in Alemagna, a' Religiosi della quale spedì una sua Bolla Innocenzo IV, l'anno 6 del suo Pontificato, mentre dimorava in Lione di Francia, uno squarcio importante della quale ne produce il nostro P. Marquez sotto il § 13 del cap.13 della sua Origine de' Frati Eremitani a car. 290 e si cava evidentemente dal principio della detta Bolla in cui dice Innocenzo: Cum igitur dilecti filij, Prior, et Fratres Eremitarum in partibus Alemaniae Ord. S. Guillelmi, etc. Che questa poi fosse una Congregatione, e non un semplice Convento, gli è chiaro, perchè il Papa parla molto in molto in generale, onde per quel Priore s'intende il Generale de' Frati Guglielmiti, li quali erano sparsi, e divisi in varie parti dell'Alemagna. Un'altra pure suppone il dotto Errera, che ve ne fosse in Ispagna, un'altra in Francia, et altre fors'anche in altre parti; così scrive egli nella sua Risposta Pacifica a car. 217 num. 169.

44 - A questa opinione però del P. Errera, pare, che in parte s'opponga il Cattalogo de' Monisteri antichi di tutto l'Ordine di S. Guglielmo, che manoscritto si conserva nell'Archivio del Monistero della Città d'Alosto in Fiandra, dato ultimamente alle Stampe da Pietro Silvio, Priore de' Guglielmiti, insieme con la Vita di S. Guglielmo, quale cita, e produce il Padre Bollando nel Tomo 2, di Febraio sotto il § 6 che fa de Ordine Guillelmitarum a car. 480, nel qual Cattalogo sono registrate tre sole Provincie, cioè quella di Toscana, dell'Alemagna, e della Francia, nè punto si parla di quella di Spagna: io però stimo, che queste Provincie di Francia, e di Alemagna fossero soggette al Generale, che risiedeva nella Toscana, che però Papa Innocenzo IV, se bene nomina il Priore de' Guglielmiti d'Alemagna, non però li dà titolo di Priore Generale, ma di semplice Priore, onde doveva essere più tosto Vicario del suddetto Generale, che Generale in capite: e ciò si conferma, perchè: [p. 537] quando al tempo di Papa Clemente IV, si litigava fra l'Ordine nostro, et i Guglielmiti d'Alemagna, il Generale dell'accennata Toscana operava per questi nella Romana Curia, come appare da un'Istromento fatto d'accordo fra li detti due Ordini, inserto in una Bolla del suddetto Papa Clemente IV, quale produrremo sotto l'anno del 1266.

45 - Ma diamo quivi il Cattalogo de' Conventi delle mentovate tre Provincie, per maggior gusto, e sodisfatione de gli eruditi, e curiosi Lettori. Il primo Cattalogo dunque è di quelli della Toscana, li quali in due classi si dividono, cioè a dire in Monisteri et in Prepositure: li Monisteri poi sono 16, e fra quelli uno si chiama col titolo d'Abbatia; le Prepositure poi sono 13. Ma distendiamo il detto Cattalogo, come lo produce il detto P. Bollando:

Stabulum Rhodis iuxta Castellionem de Piscaria, prima Domus vulgo tunc ad S. Guillelmum dicta, et Sedes Generalium.

Monasterium S. Quiritij de Pambolonia.

Monasterium de Phango prope Castellionem.

Monasterium de Athorona iuxta S. Cassianum.

Monasterium S. Lituardi.

Monasterium S. Francisci de Campania.

Abbatia S. Antonij iuxta Castellum novum quae agnominatur Castrum Abbatis. Hanc Abbatiam extruxit, et dotavit Carolus Magus. Stima poi il Bollando, che questo sia quel Monistero, a cui spedì una Bolla Gregorio IV, l'anno 1230, ma credo che s'inganna, perochè quello si chiamava S. Antonio in Ardinghesca, e non era, nè mai fu Abbatia.

Monasterium de Aquaeortu.

Monasterium de Cylo.

Monasterium S. Leonardi de Aquaedente, quod appellatur Mancipalus.

Monasterium S. Iuvenalis de Urbe veteri.

Monasterium S. Ioannis de Aigentola.

Monasterium S. Salvatoris de S. Balbina Romae.

Monasterium S. Pauli de Albano ultra Romam, et est in Comendis.

Monasterium S. Amati.

Monasterium S. Petri De Palubrio ultra Romam.

Sieguono hora le Prepositure:

Praepositura de Castellione Piscaliae cum Cura.

Praepositura de Castello Plano sine Cura.

Praepositura de Grosseto sine Cura.

Praepositura de Campania sine Cura.

Praepositura de Buriano cum Cura.

Praepositura de Bolseno sine Cura.

Praepositura de Plumbino cum Cura.

Praepositura de Rochastrata cum Cura.

Praepositura Montis Latronum sine Cura.

Praepositura Montis Veneris sine Cura.

Praepositura Achidociae cum Cura.

Praepositura S. Angeli iuxta Campagnaticum cum Cura.

Praepositura Montis Piscalis cum Cura.

46 - Questo è il Cattalogo de' Conventi, che i Guglielmiti havevano, intorno a questo tempo ne la Toscana, e nell'Italia; fra quali io osservo, che non v'era il Convento di Lupo Cavo, o Rupe Cava, nel quale appunto S. Guglielmo si suppone quasi communemente da tutti gl'Historici, haver preso l'Habito Agostiniano, et havere altresì cominciato a dare qualche principio di Riforma allo stesso Ordine; nè tampoco s'annovera nel detto Cattalogo il Convento di Monte Pruno, che fu il secondo in cui si trasferì da quello di Lupo Cavo. Osservo in oltre, che ne meno in questo Cattallogo si fa mentione del Monistero di S. Benedetto di Fabale nella Diocesi di Pesaro, nè d'alcun altro Monistero dipendente da quello, quale già più sopra habbiamo detto, essere stato capo d'una Congregatione di Guglielmiti, li quali militavano sotto li semplici Statuti, o Costitutioni, [p. 538] nelle quali includevasi implicitamente la Regola del nostro Padre S. Agostino: sto anche in dubbio, se nel detto Cattalogo vi si annoveri alcun Monistero della Congregatione Orvietana, la quale al tempo di Gregorio IX, passò all'osservanza de la Regola di S. Benedetto con le Constitutioni dell'Ord. Cisterciense; Imperochè se bene nel detto Cattalogo si fa mentione del Convento di S. Giuvenale d'Orvieto, nulladimeno, io mi faccio a credere, che questo non fosse membro, nè capo della detta Congregatione, che militava sotto la Regola di S. Benedetto, ma ben sì membro dell'Ordine principale di S. Guglielmo, di cui stiamo hora parlando. Avverto di vantaggio, che s'inganna di lungo tratto il P. Bollando Giesuita, mentre stima nel luogo di sopra citato, che il Convento di S. Antonio vicino a Castel nuovo, sopranominato il Castello dell'Abbate, sia quel Convento, a cui Gregorio IX, spedì una Bolla sotto l'anno del Signore 1230, quale altrove noi registrassimo in questo Tomo sotto lo stesso anno; imperciochè quel Convento di S. Antonio, a cui il Papa indirizzò la detta Bolla, si chiamava di S. Antonio d'Ardinghesca, e non era Abbatia, ma semplice Convento, e chiamavasi ancora di Selvagiunta, e ciò, che più importa in questo tempo, non era più membro dell'Ordine di S. Guglielmo, ma ben sì di quello di S. Agostino, anche prima dell'anno 1251, et era stato membro dello stesso altre volte, come notassimo già sotto gli anni di Christo 1198, 1206, 1212 e finalmente sotto del poco dianzi mentovato anno 1230, sì che questo di S. Antonio di Castel nuovo, è totalmente diverso da quello d'Ardinghesca, a favore di cui spedì la sopradetta Bolla, motivata dal P. Bollando l'anno 1230. Fatte dunque queste poche, ma però necessarie osservationi, proseguiamo hora a produrre il secondo Cattalogo de' Monasteri del Regno dell'Alemagna.

47 - Siegue hora dunque il secondo Cattalogo de' Conventi dell'Alemagna, chiamati però da Pietro Silvio, citato dal Bollando, non con nome di Monisteri, ma di Case, nella seguente guisa, cioe:

Domos Vallis Comitis, dicta Stella Mariae, iuxta Villagium de Obereeth ultra Uriborch.

Domus de Uriborch, dicta Cella Mariae.

Domus de Porta Mariae iuxta Cruishoute, citra Hagonobiam dicta de Ibisborne Moguntinensis Dioecesis.

Domus de Corona Mariae dicta de Funisene, Costantiensis Dioecesis.

Domus de Mylenbach.

Domus de Clyngenobia.

Domus de Montenborne.

Domus de Hagenobia.

Domus Vallis Mariae extra Hagenobiam.

Domus de Meveghem in Svevia.

Domus de Maguntia.

Domus de Argentina.

Domus Vallis PrincipumUvynsbach iuxta Bachracum.

Domus de Uvormacia in vico Iudeorum.

Domus de Uvitsenborn.

Domus de Spira extra portam S. Marci.

Monasterium Monialium Vallis Virginum prope Lymborch.

Grangiae Angla et Fons Mariae, annexa domui de Argentina.

48 - Questo è il Cattalogo de' Conventi dell'Ordine di S. Guglielmo, li quali erano in questo tempo nell'Alemagna, li quali per la maggior parte furono uniti, et incorporati al nostro Ordine di S. Agostino, in virtù della Bolla della grand'Unione; e se bene alcuni pochi ne rimasero, in virtù d'una nuova Bolla d'Alessandro IV, nell'Ordine loro vecchio di S. Guglielmo, et ancora due glie ne furono restituiti de' già incorporati nell'anno 1266, come appresso vedremo in quell'anno, cioè a dire, quello di [p. 539] Ibiseborne, e di Fuvisene, nulladimeno e' fa di mestieri, che poco tempo doppo tornassero ad incorporarsi, non solo questi ultimi due, pur hora nominati, ma di vantaggio ancora tutti gli altri; imperochè gli è certissimo, che da tempo immemorabile in tutta la Germania, o Alemagna, che vogliam dire, non v'è pure un solo Convento di quest'Ordine di S. Guglielmo, segno chiaro, che, o tutti, o la maggior parte, è passata all'Ordine nostro. Ma passiamo in fine a registrare li Conventi della terza Provincia, o Regno della Francia, se bene potiamo più tosto dire della Fiandra Gallicana, perochè la maggior parte de' Conventi di questo terzo Cattalogo, sono situati nella sudetta Fiandra Gallicana. Il Cattalogo poi è il seguente:

49 - Domus dicta Porta Caeli extra Buscumducis, incepta Anno 1205, o secondo il Codice Beverense, Anno 1245.

Domus de Uvastina iuxta Bierruliet, incepta Anno 1249.

Domus de Barnaphy in Arduenna silva, incepta Anno 1249.

Domus Pratrum Mariae dicta, inchoacta etiam Anno 1249.

Domus Paradisi iuxta Duram, incepta Anno 1255 e nota il Bollando, che in questo Convento si conservò per lungo tempo il Capo di S. Guglielmo.

Domus de Uvalincuria, inchoata Anno 1255 in Comitatu Namurcensi.

Domus de Nova terra, incepta Anno 1256.

Domus Montis rubei extra Parisios, fundata Anno 1266 immo potius (cita il Bollando) circa Annum 1256, translata Parisios Anno 1297 in locum Alborum Mantellorum.

Domus Sancti Ursmari extra Alostum, incepta Anno 1268.

Domus Sanctae Catharinae extra Nivellam, incepta Anno 1270.

Domus de Hubergis, incepta Anno 1278.

Domus de Motta extra Leodium, inchoata Anno 1281.

Domus Paludis Comitis, vulgo Grevenbruich, in Ducatu Iuliacensi, inchoata Anno 1281.

Domus Sanctae Trinitatis, in Bevere, inchoata Anno 1459.

50 - In questo terzo Cattalogo, io finalmente noto, che se bene il sopranominato Autore Pietro Silvio, li dà nome di Cattalogo de' Conventi della Francia; tuttavolta poi, come ho altresì avvertito nel principio, quasi tutti li Conventi di quello sono nella Fiandra, essendo che nella Francia appena se ne contano due o tre. Osservo in oltre, che nella grande Unione e fa di mestieri, che la maggior parte de' detti Conventi, massime li più antichi, fossero incorporati all'Ordine nostro; imperochè hoggidì il detto Ordine di S. Guglielmo, in tutto, e per tutto non costa più che di cinque o sei Conventi, due de' quali sono nella Francia, cioè a dire quello, detto del Bianco Mantello in Parigi, quale si nomina nel dato Cattalogo; et un altro nel Territorio di Rens in Campagna, del quale niuna mentione si fa in questo terzo Cattalogo; gli altri tre poi sono nella Fiandra; così riferisce e scrive Renato Chopino, Religioso di quest'Ordine, sotto il Titolo primo del libro primo del suo erudito Monasticon al numero primo, laonde ben'hebbe ragione il nostro P. Marquez di censurare non poco Sansone Haio Guglielmita, il quale, tutto che scrivesse il suo Libro De Veritate Vitae, et Ordinis S. Guillelmi, in questo Secolo presente del 1600, in cui non vi sono più, che li cinque o sei Monisteri accennati, nondimeno, come, se il suo Libro havesse havuto da esser letto solamente da huomini stupidi, et insensati, fancamente dice, che hoggidì il suo Ordine fiorice più che mai, in ogni parte d'Europa, e massime nell'Italia, e nella Toscana, dicendo, che il Convento di Malavalle, [p. 540] Alias Stabulum Rhodis, è capo del detto suo Ordine, e pure non solo questo Convento non è suo, ma nostro, ma di vantaggio in tutta Italia, non che nella Toscana, non ve n'è pure un solo. Ma lasciamo per hora di più discorrere di quest'Ordine di S. Guglielmo, e passiamo a trattare del terzo Ordine, incorporato al nostro, che fu quello del B. Gio. Buono, dovendo poi, non andrà molto, tornare a favellare di quello in questo medesimo anno.

51 - Il terzo Ordine dunque, o Congregatione d'Eremiti, che incorporata fosse all'Ordine Eremitano di S. Agostino, fu quello detto del B. Gio. Buono da Mantova, il quale con tale titolo chiamavasi, perché era stato istituito dall'accennato B. Gio. Buono intorno a gli anni 1204 o 1205, senza Regola particolare, e poi perché verso il 1207 cominciò a vestirsi con l'habito de gli Eremiti di S. Agostino, et ad osservare la Regola loro, per Apostolico indulto, perciò poi anche cominciossi da indi avanti a chiamare colo titolo di S. Agostino e se bene alcuni hanno stimato (e fra questi s'annovera ancora il P. Errera) che quest'Ordine havesse molti Monisteri anche di là da' Monti, con un proprio Generale, che li governava, tuttavolta noi accennassimo altrove il nostro sentimento, vivamente dimostrando, che quest'Ordine non hebbe mai Monisteri, fuori che nella sola Italia, e specialmente nelle due Provincie della Romagna, e della Lombardia. Vedasi l'anno del 1244 e del 1249 ne' quali ciò trattassimo di proposito.

52 - Il quarto Ordine, che in vigore della Bolla dell'Unione s'agreggasse, e s'unisse all'Ordine Eremitano di S. Agostino, fu quello de' PP. Brittinensi, il quale, come chiaramente dimostrassimo nel suo luogo, hebbe principio nell'anno del 1227 in un luogo della Diocesi di Fano, chiamato S. Biagio di Brettino; e fu in quell'anno medesimo preso sotto l'apostolica protettione; e perché non haveva quest'Ordine alcuna delle Regole approvate da S. Chiesa, fu perciò l'anno seguente del 1228 sottoposto dal Pontefice Gregorio IX alla Regola del nostro P. S. Agostino, come in quel tempo ampiamente scrivessimo, convincendo nello stesso luogo l'Autore del Presidio Romano, il quale scritto haveva, che questi Religiosi Brittinensi fossero un'avanzo dell'antico, et affatto estinto Ordine di S. Girolamo; con aggiungere, che se bene questi furono in quest'anno del 1256 per ordine di Papa Alessadro IV uniti all'Ordine nostro, nulladimeno non tutti in effetto s'unirono, ma ne restarono nell'essere loro antico alcuni pochi, da' quali poi si puote propagare l'Ordine suddetto di S. Girolamo, prima in Ispagna, e poscia in Italia, et in ispecie tiene quest'Autore per costante, che il Monistero di S. Maria del Sepolcro, poco tratto fuori di Firenze, ripieno fosse di questi Brittinensi li quali, dice, s'erano sotratti alla suddetta Unione Agostiniana et aggiunge poi, che all'osservanza di questo Convento (et è la verità) ordinò Papa Gregorio XI dovessero aggiustare le loro Constitutioni que' primi Eremiti, li quali nelle parti della Spagna fecero risorgere l'antico, e già tanto tempo prima, estinto Ordine di S. Girolamo, come anche riferisce, costare dalla Bolla della Conferma del detto Ordine, il P. Gioseffo Siguenza nel cap. 7 del lib. Primo della Storia di S. Girolamo e pure gli è certo, dico io, che questi Religiosi del suddetto Convento di S. Maria del Sepolcro, nella detta Bolla si chiamano dal mentovato Pontefice, dell'Ordine di S. Agostino ne vale a il dire, come appunto fa il P. Crescentio, che li chiama Ordinis S. Augustini, perché osservavano la di lui Regola, perochè questo è un parlare troppo equivoco.

53 - [p. 541] Il più certo dunque é, che questo Monistero di S. Maria del Sepolcro, fuori di Firenze, era habitato in questo tempo, non da' Monaci Gieronimiani, li quali non erano ancora stati istituiti; né da' Brittinensi, li quali mai non hebbero alcun convento nella Toscana, ma solamente si distesero nella Marca d'Ancona, eccetto, che ebbero altresì uno, o due conventi nell'Umbria, e due, o tre altri nella Romagna, e specialmente uno vicino a Bologna in S. Maria Maddalena di Val di Pietra; e quand'anche ve n'havessero havuto alcuno, già sarebbe passato, insieme con gli altri, nel gran Corpo della Religione Agostiniana in questa universale Unione di quest'anno 1256. Né si può dire, che forse questo Monistero fu fatto esente da questa Unione, imperochè comandando espressamente il Papa, che li conventi tutti di quest'Ordine, non eccettuandone alcuno, unire si dovessero all'Ordine di S.Agostino, et essendosi in effetto uniti tutti gli altri, e specialmente quello di S. Biagio di Brettino, che era il Capo di tutto il detto Ordine, non é poi da credere, che questo solo di S. Maria del Sepolcro fuori di Firenze, ne rimanesse fuori, mentre altra certezza non ne apparisce.

54 - E' se per avventura mi si replicasse, che questo era un convento antichissimo d'Eremiti Gieronimiani, aggregato semplicemente a' Padri di Brettino, che però non doveva unirsi all'Ordine nostro; io rispondo, che ciò né meno puole sussistere, imperochè, quando ben'anche concedessimo gratis, che egli fosse più antico, non solo di questa Unione fatta per Ordine di Alessandro IV ma etiamdio di quella fatta per comandamento di Papa Innocenzo IV e che fosse anche stata d'Eremiti di S. Girolamo, come non lo fu indubbitamente, né lo poteva essere in conto alcuno, per non v'essere in tal tempo in rerum natura quest'Ordine, necessariamente poi sarebbe rimasto estinto in quello il supposto Ordine, o Gieronimiano, o Brittinense, che si fosse stato; perochè nell'anno primo del Pontificato d'Innocenzo IV come all'hora ampiamente dimostrassimo, furono per ordine dello stesso Pontefice, costretti tutti gli Eremiti della Toscana di qual si sia Ordine, eccettuatone il solo di S.Guglielmo, a passare all'Ordine, et alla Regola del nostro P. S. Agostino. Di sorte tale, che se questo Convento di firenze fosse all'hora stato in piedi, si sarebbe di certo unito al detto Ordine di S. Agostino, mentre sappiamo, che a ciò fare furono dall'ubbidienza necessitati tanti altri conventi di varj Istituti, e massime di quello del P. S. Benedetto.

55 - Quando poi questo convento potesse essere stato fondato, e di qual professione egli era veramente si fosse, ci riserbiamo a dirlo più di proposito sotto l'anno de Signore 1373 nel qual tempo fu comandato Papa Gregorio XI di sopra mentovato a' primi Padri Gieronimiamni di ricevere le loro Costitutioni, e Statuti da gli Oservanti Padri di questa Santa Casa; li quali forse, con licenza de' Superiori dell'Ordine, vivevano separatamente da gli altri in quella Provincia con più stretto rigore. E' fama poi, e lo scrivono alcuni autori, che essendo stato questo convento lasciato da' nostri, in progresso di tempo, vi fondasse il suo Ordine di S.Girolamo detto della Congregatione di Fiesole, Carlo Conte di Granello, intorno all'anno del Signore 1405 e fu poi estinto da Papa Clemente IX nel fine dell'anno 1668 delle quali cose più di proposito, a Dio piacendo, scriveremo ne gli anni suddetti: vedansi fra tanto li Padri Errera e Vadingo, questi nel tomo 5 all'anno accennato 1405 numero 18; e quegli nel Tomo primo del suo Alfabeto a carte 259.

56 - [p. 542] Fin'hora habbiamo a bastanza parlato de gli Ordini, o Congregationi Religiose, le quali in vigore della Bolla di Papa Alessandro, hebbero ordine d'unirsi, et incorporarsi nella nostra Eremitana Religione di S. Agostino; le prime delle quali furono alcune, le quali, se bene erano essentialmente Agostiniane anch'esse, nulladimeno erano state dal Corpo principale per lunghissimo tempo separate e divise, le seconde poi furono quelle dell'Ordine di S. Guglielmo, le quali erano anch'esse in sostanza Agostiniane, e solo si differentiavano da quelle in alcune osservanze particolari, e nella denominatione, le terze poi, e le quarte, furono quelle del B. Gio. Buono, e de' Brittinensi, le quali con l'Ordine Agostiniano non havevano altro di commune, fuori che l'Habito e la Regola, essendo poi nel rimanente, per ogni lato, essentialmente diverse, e differenti si che dunque resta hora, che andiamo curiosamente investigando, se oltre le mentovate nella Bolla della grande Unione, altre ancora, per avventura, fossero allo stesso Ordine incorporate.

57 - A questo curioso quesito io rispondo primieramente, che il nostro B. Giordano di Sassonia, S. Antonino Arcivescovo di Firenze, il nostro Cardinal Seripando, il nostro Panfilo, il Ciacconi, il Miranda, l'Igliescas, il Iepes, il Romano nostro, l'Azorio, e molt'altri ancora appresso il nostro P. Marquez nel suo Libro dell'Origine de' Frati Eremitani al cap.16 quasi per tutto, sono di parere, che s'unisse ancora all'Ordine nostro un'altra Religione, che si chiamava della Penitenza di Giesù Christo, overo de' Frati del Sacco anzi che il nostro eruditissimo P. M. Cherubino Ghirardacci nel Tomo primo delle sue Storie di Bologna, in conferma dell'opinione de' sopracitati Autori, scrive, che il Convento, che havevano questi Padri del Sacco vicino alla Porta di S. Mamolo, per ubbidire alla Bolla di Papa Alessandro, s'unì a' nostri Frati Eremitani di S. Giacomo di Savena poco tratto fuori della detta Città

58 - Ciò però non ostante il suddetto P. Marquez havendo bene attentamente ponderata la cosa, risolutamente conclude, che l'Ordine della Penitenza di Giesù Christo, alias de' Sacciti, o del Sacco, tutto che militasse sotto la Regola del P. S. Agostino, et anche nell'Apostoliche Bolle li Religiosi di quello s'intitolassero dell'Ordine di S. Agostino, come si cava da alcune Bolle, che produce lo stesso Autore nel § 2, dell'accennato capitolo 16 non fu però in verità unito all'Ordine nostro in questa grande Unione, come espressamente con più che chiara evidenza dimostra, e prova ne' Paragrafi 3, 4 e 5 ne' quali produce alcune Bolle chiarissime, dalle quali evidentemente si ricava, che quest'Ordine non solo nella detta grande Unione non s'unì, ma di vantaggio ancora doppo di quella durò per lo spatio di molti anni nella Chiesa di Dio.

59 - In prova poi di questa verità, leggasi specialmente la Bolla, che produce il detto Marquez nel § 4, la quale è d'Alessandro IV e fu diretta al Rettore, et a' Frati dell'Ordine della Penitenza di Giesù Christo; data in Anagni a' 28 di Gennaio l'anno 6 del suo Pontificato, e di Christo 1260 quattro doppo l'Unione, nella quale ordina, sotto rigoroso divieto, a qual si sia Religioso di quell'Ordine, che senza licenza speciale della S. Sede, non possa passare ad altr'Ordine, anche più stretto. Hor se Papa Alessandro, dice il dotto Marquez, quattr'anni doppo l'Unione dell'Ordine nostro, favorisce l'Ordine de' Sacciti, affinche niuno de' Religiosi di quello da esso s'appartassero, prohibendoli il passaggio ad altri Ordini, dunque [p. 543] non ha del credibile, né del probabile, che quest'Ordine in verun conto s'incorporasse al nostro in questa grande Unione.

60 - Produce altresì lo stesso P. Marquez nel § 2 di quello stesso cap. 16 un'altra Bolla di Papa Gregorio X in cui si legge, che questo Pontefice nell'anno 2 del suo Pontificato, e di Christo 1272 sedici per appunto doppo la nostra grande Unione, concesse alcuni Privilegi a' Rettori, et a' Frati della Penitenza di Giesù Christo nel Regno di Francia, e fu data in Lione il giorno primo di Marzo nell'accennato anno secondo, dunque s'egli è così, come puol'essere, che si fosse al nostro unito?

61 - Di più lo stesso Autore registra un'altra Bolla di Papa Nicola IV, a' 26 di Settembre l'anno terzo del suo Pontificato, e di Christo 1290 trentaquattro doppo l'Unione nostra, nella quale ordina al Patriarca di Gierusalemme, a cui è diretta, che debba vendere a' Frati dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, un Monistero nella Città d'Accon, o Tolemaida, che dir vogliamo, il quale era stato de' Frati della Penitenza di Giesù Christo. Hor se egli è così, come si potrà già mai dire da chi che sia, che quest'Ordine s'unisse al nostro in quest'anno del 1256 se del 1290 il nostro Ordine procurava, anche con interporvi di mezzo l'autorità del Papa, di comprare li Conventi, che erano stati di quest'Ordine?

62 - Aggiungo io finalmente, che nell'anno del 1319 sessantatre doppo la nostra Unione, Papa Giovanni XXII ad istanza di Giovanni Re di Francia e di Navarra, ordinò all'Arcivescovo di Rens, et a' Vescovi d'Orliens, e di Tornai, che dovessero consegnare a' Frati dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, li tre Conventi, che nelle loro Città suddette havevano già posseduti li padri della Penitenza di Giesù Christo, avvegnachè li nostri Religiosi non havevano Monisteri di loro professione nelle dette Città. Hor dico io, se li Frati Sacciti si fossero a noi uniti in questa nostra generale Unione, e che bisogno haverebbero havuto tanto tempo doppo di ricorrere al favore del Re di Francia, per ottenere dalla S. Sede li Conventi accennati, che già erano stati dell'Ordine della Penitenza di Giesù Christo? Dunque s'ha da concludere, che non entrarono essi in questa Unione. Non produciamo quivi questa Bolla di Giovanni XXII come né tampoco quella di Nicola IV, perchè ci riserbiamo di produrle ne' loro tempi proprj.

63 - Altre Bolle, e Scritture autentiche produce il sopracitato P. Marquez ne' prodotti Paragrafi del mentovato cap. 16 quali potrà da per se stesso vedere il curioso, et erudito Lettore, tralasciando noi, così queste, come molt'altre, che potressimo produrre dall'un de' lati a bello studio, per iscansare la sovverchia prolissità in cosa per se stessa, tanto nota e tanto chiara, solo però ci giova d'aggiungere, che quest'Ordine perseverò nel suo essere fino all'anno 1274 nel quale tutto che fosse stato confirmato dalla S. Sede Apostolica, nulladimeno, perchè egli era di quelli, che erano stati istituiti doppo il gran Concilio Lateranense, fu perciò dal Concilio di Lione, celebrato nell'anno suddetto del 1274, con alcuni altri estinto, non però ipso facto, ma sensim, et a poco a poco.

64 - Si che dunque è cosa più che chiara, che l'Ordine de' Sacciti, o della Penitenza di Giesù Christo, non s'incorporò altrimente al nostro in questa grande Unione, come habbiamo, con ogni più che chiara evidenza dimostrato fin qui, contro l'opinione di tanti Autori, per altro, così celebri et illustri et a dire la verità, in vigore della Bolla della grande Unione suddetta, non [p. 544] era egli tenuto quest'Ordine d'unirsi al nostro; perochè quantunque egli professasse la Regola del nostro P. S. Augustino, non era però, come quello, di professione Eremitano; hor leggasi la Bolla dell'Unione, e troverassi, che il Papa hebbe intentione d'incorporare all'Ordine nostro Eremitano di S. Agostino solamente tutti quegli Ordini e quelle Congregationi, le quali erano d'Eremitica professione, e professavano altresì la Regola di S. Agostino, come facevano appunto li Guglielmiti per la maggior parte; li Giamboniti, li Fabalini, li Brittinensi, et altri simili; onde, dice al proposito il Sommo Pontefice nella Bolla: Cum consona in vobis Eremitarum appellatio, et parum diversa professio, disparibus titulis discreparet,etc.

65 - E se alcuno dicesse; e di dove presero ansa tanti celebri e segnalati Autori, come in vero sono quelli, che citasssimo per la contraria sentenza, di dire, che l'Ordine della Penitenza di Giesù Christo, s'incorporasse al nostro in questo tempo della grande Unione? Rispondiamo col mentovato P. Marquez, che l'Autore di questa opinione fu il B. Giordano di Sassonia, dal quale la presero poi tutti gli altri ad esso posteriori, ma egli s'ingannò nel Convento maggiore di Parigi, che hora possediamo, di cui come intendesse essere prima stato de' Frati della Penitenza di Giesù Christo dell'Ordine di S. Agostino, imaginandosi forsi, che nostro e' fosse divenuto, in vigore della Bolla dell'Unione, perciò si pose a scrivere assertivamente, che anch'egli fosse stato uno de gli Ordini uniti al nostro, se pur dir non vogliamo, e potrebb'essere ancora, che forse anch'egli dovevasi unire, ma che reclamando li Superiori di quello, come pur fecero li Guglielmiti, come ben presto vedremo, non havesse poi effetto la detta Unione; e così in questa guisa vienesi in qualche modo a salvare l'opinione del Beato Giordano, e de gli altri Autori, che lo sieguono in questo particolare.

66 - Ma, se non entrò in quest'Unione Generale l'Ordone della Penitenza di Giesù Christo, v'entrò bene un'altr'Ordine, chiamato l'Ordine de' Poveri Cattolici, Ordo Pauperum Catholicorum, li quali così per avventura chiamaronsi a differenza dell'Ordine, non so, se di mi debba, o pur Disordine de' Poveri di Lione, li quali ben presto furono scoperti per empi e scelerati Eretici, e come tali furono poi, come meritavano, severamente castigati, et anche totalmente estinti. Quest'Ordine de' Poveri Cattolici haveva molti Conventi nella Lombardia, li quali tutti soggiacevano ad un Provinciale, a cui ubbidivano; et il più principale Convento, come mi credo, era quello di Milano, la di cui Chiesa portava il titolo glorioso del nostro P. S. Agostino; stava poi questi situato e posto fra la Porta Orientale, hoggidì detta Porta Renza, e la Pusterla vicino al fosso della Città, poco lungi dal nostro antico Monistero di S. Marco.

67 - Che quest'Ordine poi al nostro s'unisse in quest'anno, costa chiaramente da una cessione fatta dal Provinciale di quello nelle mani di fra Giacomo da Cremona, Procuratore Generale dell'Ordine nostro, che la ricevè in nome del Generale Lanfranco, novellamente eletto, e si legge inserta in una bolla di Papa Alessandro IV, che la confirmò l'anno seguente del 1257, la quale si conserva nel nostro Archivio di S. Marco di Milano; e noi la cavassimo dal suo originale nell'anno 1653 e quivi registrare la vogliamo, a perpetua memoria de' Posteri et è la prima volta che ella esce svelata alla cognitione del Mondo; perochè se bene il P. Herrera nel suo Alfabeto ne fa mentione, non ne produce più che del semplice nome; [p. 545] registrerò per hora solamente la cessione, perché fu fatta in quest'anno nel giorno 1 di agosto, riserbandomi di registrare la Bolla nell'anno seguente, nel quale appunto dal Pontefice ella fu data: la cessione poi fatta dal suddetto Provinciale è la seguente.

68 - In nomine Domini Amen. Anno nativitatis eiusdem 1256, kal. augusti, indictione 14, coram infrascriptis testibus ad hoc rogatis. Ego frater Nicolaus Provincialis nomine meo et omnium fratrum totius Provinciae et locorum dicti Ordinis Pauperum Catholicorum in quibus commorantur, volens obedire Sanctae Matri Ecclesiae Romanae et Venerabili Patri Domino Richardo S. Angeli Diacono Cardinali, cui a Domino Papa concessa est plenitudo potestatis ad infradictam Unionem faciendam, do et offero me et universum Collegium supradictum et domos omnes in Lombardia, quae sunt sub protectione mea cum omnibus rebus, ad ipsas domos pertinentibus, vobis fratri Iacobo Procuratori totius Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini; volens incorporare me et universos fratres iam dicti Ordinis Ordini fratrum Eremitarum et unire iam dictum Ordinem Ordini vestro et promitto obedientiam et reverentiam nomine meo et omnium fratrum, qui sunt sub protectione mea, tibi fratri Iacobo nomine et vice praedicti fratris Lanfranci, praesentibus omnibus fratribus meis, in civitate Mediolanensi commorantibus, fratre Nicolao et fratre Ambrosio Giapa et fratre Zanino et fratre Alberto de Curcis et fratre Bellotta et fratre Pedreto Partae Romanae et fratre Alberto et fratre Albertino de Cremona et fratre Gaspare et fratre Zanebellano. Actum in oratorio praedictorum fratrum, sito in Porta Orientali, extra supra murum fossati Communis mediolanensis et pro notario frater Arnoldus de Garioldis de Gerenzano. Inter fuerunt ibi testes Guaza filius quondam Negronis de Casate et Aniza filius quondam Cazzaguerrae Calderarij et Raulla filius Alberti Verspilli de Paderna, et Guillelmus filius quondam Octonis Castelli de Gallario et alij plures Portae Cumanae. Ego Castellus notarius filius quondam Robelli notarii de Corcomano de Burgo Portae Cumanae civis mediolanensis, tradidi et scripsi. Ego Thadeus notarius filius Zanebelli de Lometu Partae Cumanae Civitatis mediolanensis iussu supradicti Castelli scripsi.

69 - Questa é per appunto la cessione che fu fatta in quest'anno dal suddetto Provinciale dell'Ordine de' Poveri Cattolici nelle mani del Procuratore generale del nostro Ordine, per commissione del Card. Riccardo di S. Angelo nostro Protettore in quel tempo, in vigore della bolla della Grande Unione, come specifica nel principio della detta cessione il suddetto Provinciale; segno chiaro et evidente che quest'Ordine professava vita eremitica e militava ancora sotto la regola del nostro P. S. Agostino, per le ragioni, che più sopra adduccessimo, mentre dimostrassimo che l'Ordine della Penitenza di Giesù Christo non s'era unito al nostro. Fu poi questa Unione confirmata, come di sopra habbiamo detto, dal Papa con una sua Bolla particolare con inserirvi dentro la detta cessione, qual Bolla produrremo nell'anno seguente, in cui appunto ella fu data.

70 - Io raccolgo altresì dalla detta cessione che quest'Ordine, benchè avesse molti conventi, non haveva però un Superiore che portasse il nome di generale come ordinariamente si costuma in qual si sia Ordine, ma solo haveva un Provinciale; a cui ubbidivano li religiosi di quello, tutto perché non havendo quest'Ordine alcun convento fuori che nella sola Provincia Lombardia, non hebbe [p. 546] per ciò mai ardire di dare al suo Superiore maggiore, fuori che il semplice titolo di Provinciale.

71 - Quando poi quest'Ordine fosse fondato, chi ne fosse l'istitutore, quanti conventi possedesse et in quali luoghi fossero quelli fondati non lo potiamo dire con verità, perochè niuno degli'historici milanesi o della Lombardia ne parla, né poco né molto; né v'é di quest'Ordine altra notizia, che quella, che noi hora diamo in questo luogo; potiamo però prudentemente darci a credere, che oltre il Convento di Milano, quale si nomina nella registrata Cessione, et anche in un'altra autentica scrittura, che produrremo a suo tempo, e chiamavasi di S. Agostino, et in cui fu altresì fatta la suddetta Cessione; un'altro ne doveva avere in Como, nominandosi appunto nella Cessione un frate Alberto da Como; un'altro in Cremona, di cui forse erano figli li due frati, che sieguono, cioè Alberto e Albertino da Cremona; et altri altrove, de' quali non abbiamo certa notizia.

72 - Io stimo parimente che fosse membro di quest'Ordine il Convento di S. Martino poco tratto fuori della Città di Tortona; perochè di colà vengo avisato che nell'anno 1249, fosse concessa dal Vescovo e dal Capitolo di quella Cattedrale a fra Guglielmo, Priore Provinciale dell'Ordine mentovato, la Chiesa di S. Martino suddetto, affinchè ivi potesse fondare un monistero di sua Religione; alla quale impresa accingendosi egli di buona voglia, deputò poi in un suo Capitolo Provinciale per fondatori del detto Monastero li Padri fra Uberto d'Alessandria, fra Anselmo di Pavia e fra Manfredo da Monza, li quali poi presero il possesso della detta Chiesa e sito, e vi fondarono un picciolo Monistero; e tutto ciò mi si scrive constare per un pubblico instromento in pergameno autentico, che fin'hora tuttavia si conserva nell'Archivio della suddetta Cattedrale di Tortona sotto il n. 11. Questo convento poi essendosi incorporato all'Ordine nostro in virtù della grande Unione generale fatta in quest'anno, fu poi come soggiungono, trasferito dentro della Città da' nostri Padri indi a due anni, cioè a dire l'anno 1258, nel luogo e sito ove oggidì si vede la bella Chiesa e il Monistero nostro della Santissima Trinità, come più di proposito scriveremo sotto il detto anno.

73 - Come poi finalmente alcuni Frati del Convento di S. Agostino, li quali, doppo avere ricevuto l'abito nostro et essere stati posti di stanza da' Superiori nel Monistero antico di S. Marco nella stessa Città di Milano, pentiti di tale Unione, di notte tempo fuggendo di S. Marco, con la scorta di alcuni secolari facinorosi armati, se ne passassero nel Convento di S. Agostino e ne discacciassero li frati dell'Ordine nostro, li quali v'erano stati posti di stanza da' Superiori in luogo degli Uniti, colocati già, come abbiamo detto, in S. Marco et in quella sacrilega perfidia ostinatamente persistessero per lo spatio di 16 anni interi; e come finalmente, in se stessi ritornati e ravvedutisi dell'errore, chiedessero perdono e l'ottenessero, ci riserbiamo di scriverlo sotto l'anno del Signore 1272. Nel qual tempo appunto vennero a penitenza que' Religiosi, e tutte le cose affatto perfettamente quietaronsi.

74 - Se poi, oltre de' nominati, altri Ordini o Congregazioni, all'Ordine nostro in questa grande Unione, s'agregassero, e s'unissero, come un'altra autentica non ne vedo, così non posso arrischiarmi d'asserirlo o di negarlo: si che dunque resta hora, che vediamo, se questi Ordini, che furono in questa grande Unione all'Ordine nostro incorporati, fossero fra di loro essentialmente distinti, o pure, se erano un'Ordine solo in essenza, [p. 547] e solamente per accidente, sparso, e diviso.

75 - A questo quesito, risponde, risolutamente il P. Penotto in vari capitoli del libro primo della sua Tripartita, che gli Ordini, o Congregationi unite, benchè a primo sguardo paressero fra di loro diverse e differenti, erano però realmente in effetto una stessa Congregatione et Ordine; e ciò si sforza poi di provare con vari soffismi, li quali tutti vengono con poca fatica sciolti e distrutti dall'eruditissimo et acutissimo P. Errera nella sua Risposta Pacifica dalla pagina 300 fino alla 312, a cui rimettiamo li Lettori, per non moltiplicare gli Enti senza necessità, come dir si suole. Avvegnachè, per hora, basta di sapere, che nella Bolla dell'Unione vengono dal Papa nominati cinque Ordini fra di loro distinti, quali ordina egli e comanda, che si debbano unire, et incorporare all'Ordine Eremitano di S. Agostino; cioè a dire quello di S. Agostino a cui dovevansi unire gli altri; il quale ancora in varie Congregationi dividevasi, come più sopra in più d'un luogo, in quest'anno medesimo, habbiamo dimostrato; e queste se bene havevano diversi Superiori Generali, et ancora alcuni Conventi ubbidivano solo alli loro particolari Priori Conventuali, erano nondimeno essentialmente tutti un solo Ordine di S. Agostino; come appunto succede dell'insigne Ordine di S. Benedetto, il quale, benchè abbi più Generali, a' quali ubbidiscano varie Congregationi in diverse parti del Mondo, tuttavolta egli è un solo Ord. di S. Benedetto essentialmente parlando; e ciò anche si verifica dell'Ordine di S. Francesco, il quale, benchè si veda distinto in tre grandissime Congregationi di Conventuali, d'Osservanti, e di Capuccini, nulladimeno è un'Ordine solo in sostanza; non parlo qui del Terz'Ordine, perochè questo è realmente diverso da gli altri tre, perché ha non solamente le Costitutioni diverse, ma anche la Regola è totalmente in sostanza differente, e diversa da quella de gli altri Francescani mentovati.

76 - Viene secondariamente nominato nella Bolla dell'Unione l'Ordine di S. Guglielmo, il quale anch'esso in questo tempo era in varie Congregationi diviso, e separato, le quali tutte riconoscevano li loro particolari Superiri Generali, tanto in Italia, quanto di là da' Monti, come più sopra ampiamente habbiamo veduto; e queste fra di loro non erano nè anco essentialmente un'Ordine solo; peroché alcune di loro in questo tempo havevano, per concessione della S. Sede, e de' Sommi Pontefici, cambiata la Regola del P. S. Agostino con quella di S. Benedetto; et in ispecie ciò fatto haveva la Congregatione di S. Guglielmo nella Diocesi d'Orvieto, per indulto di Gregorio IX, et ultimamente di Papa Innocenzo IV, il quale ancora gli haveva tramutate l'antiche Costitutioni di S. Guglielmo nelle quali stava però racchiusa la Regola di S. Agostino in quelle de' Padri Cisterciensi. Del rimanente è cosa certa, che l'altre Congregationi di S. Guglielmo fino alla grande Unione osservarono la Regola di S. Agostino, come ottimamente prova il P. Marquez, e meglio anche di lui il dotto Errera, trattane la sola di Fabale, la quale semplicemente osservava le Constitutioni, od i Statuti di S. Guglielmo, che era lo stesso; peroché in quelle contenevasi, come poco dianzi io diceva, la Regola Agostiniana.

77 - Hor, quest'Ordine di S. Guglielmo, il quale, come habbiamo veduto, era anche fra se stesso distinto, benché accidentalmente; molto più poi era da quello, che singolarmente di S. Agostino chiamavasi, separato e diviso: e ciò evidentemente si prova, dice il dotto Errera, con la Bolla di Papa Innocenzo IV registrata da noi sotto il num. 6 dell'anno 1243 [p. 548] nella quale ordinò a tutti gli Eremiti della Toscana di qual si sia Ordine, eccettuati però li soli Eremiti di S. Guglielmo exceptis Fratribus S. Guillelmi, etc. che dovessero assumere la Regola e l'Ordine di S. Agostino; dunque l'Ordine di S. Guglielmo non era un'Ordine istesso con quello di S. Agostino, ma diverso, altrimente il papa non l'haverebbe eccettuato dall'Unione: erano dunque due Ordini distinti.

78 - Ma, che si occorrono tante prove? Basta la sola Bolla della grande Unione a finire di convincere il P. Pennotto; imperoché il Pontefice Alessandro, quasi fosse presago di questa oppositione dell'accennato Pennotto, data opera, et a bello studio, distingue il detto Ordine di S. Guglielmo da quello di S. Agostino; mentre apertamente nominando l'uno e l'altro dice: Quarum quaedam (parlava il Papa de' Conventi, o Case di questi Ordini, che dovevano unirsi) S. Guillelmi, quaedam S. Augustini Ordinum, etc. ove si osservi, che non nomina l'uno e l'altro Ordine, come fossero un'Ordine solo in singolare, ma li nomina con nome d'Ordini in plurale, per fare intendere al P. Pennotto, che erano in effetto non uno, ma due Ordini fra di loro realmente distinti, e separati, che però egli voleva, che s'unissero, e diventassero, per tale Unione, uno solo.

79 - E questa medesima verità anche più chiaramente si convince con alcune altre parole della stessa Bolla, nella quale il Papa discuopre altresì il motivo, che lo spingeva a fare questa generale Unione, le quali sono queste: Cum consona in vobis Eremitarum appellatio, et parum diversa Professio, disparibus titulis, et in aliquibus habituum dissimili schemate discreparet, cogitavimus Sponsa Christi in cuius veste piae sacrae Religionis depinxit institutio caetuum vestrorum convenire decori, si Religiosa militiae vestrae castra, quae sub uno vocabulo (scilicet Eremitarum) non magnae disciplinae distantia secernebat sub communi capite, indifferenti incorporationis foedere iungerentur, ut ex pluribus cuneis Acies una consurgeret fortior ad hostiles spiritualis nequitiae impetus conterendos. E poco doppo soggiunge anche più al proposito nostro: Vobiscum super universarum Professionum, aut observantiarum debito, quos antea feceratis in praedictis, vel alijs Ordinibus dispensantes, etc. Dalle quali parole evidentemente si cava, che erano distinti Ordini, e non uno solo, perochè de gli Eremiti d'un Ordine solo, no haverebbe detto il Papa, che egli in tanto gli univa, peroché, sì come nel titolo d'Eremiti convenivano, così poco diversa era la loro Professione Religiosa; era però diversa, che però gli univa, e così non erano un'Ordine solo, peroché così non sarebbe accorso, che gli havesse uniti, atteso che non si possono unire se non quelle cose, che sono prima divise e separate.

80 - Convincesi secondariamente, che erano due Ordini distinti quelli di S. Agostino, e di S. Guglielmo da quelle parole, nelle quali il Pontefice dice, che negli habiti ancora v'era qualche distintione fra di loro: Et in aliquibus dissimili habitum schemate discreparet, etc. Ma se fossero stati questi Eremiti d'una sola Congregatione, od Ordine non vi sarebbe potuta essere in verun conto questa diversità d'habiti fra loro.

81 - Si Convince questa verità anche più strettamente, mentre soggiunge il Papa, che egli a bello studio faceva quell'Unione, affinche di più squadre, che erano, un solo squadrone da quella ne risultasse, il quale più gagliardamente potesse opporsi, et anche debellare le Sataniche squadre: Ut ex pluribus Cuneis Acies una consurgert fortior ad hostiles spiritualis nequtiae impetus conterendos. Hor queste parole non l'haverebbe potute dire [p. 549] il Papa d'una sola Congregatione, la quale già era una squadra sola, e perciò unita; dunque gli è segno, che se di più squadre ne vuole, per mezzo dell'Unione un sol squadrone formare, che prima non erano un solo Ordine, ma più Ordini, e più Congregationi sotto diversi Capi Generali, che però il Papa dice di volerli unire sub communi Capite indifferenti incorporationis foedere.

82 - Confermasi tutto ciò maggiormente, mentre il Papa dispensa li suddetti Eremiti dal debito delle Professioni, et Osservanze, che prima havevano fatte ne gli Ordini predetti, ovvero in altri: Vobiscum super Universarum Professionum, aut Observationum debito, quas antea feceratis in praedictis, vel alijs Ordinibus dispensantes, etc. Hor ciò non si sarebbe potuto in verun conto dire de' Religiosi d'una medesima Congregatione, o d'un Ordine istesso vivente sotto il medesimo Generale, dunque gli è necessario, che fossero Ordini diversi, non solo in apparenza, come vuole il Pennotto, ma anche in realtà di fatto, come chiaramente dà a divedere il Pontefice nella detta Bolla.

83 - Provasi di vantaggio questa stessa verità, imperoché soggiunge il Papa, che quelle Professioni diverse, dal debito delle quali dispensati haveva li Religiosi uniti, erano state da essi fatte ne' predetti Ordini, o pure in altri: Quas antea feceratis in praedictis, vel alijs Ordinibus. Dunque que' Religiosi uniti, havevano fatte quelle Professioni, dalle quali il Pontefice li dispensava, non nell'Ordine, a cui s'univano, ma in altri, che in questa grande Unione a quello s'incorporavano per ordine dello stesso Papa; dunque gli è pur segno evidente, che il detto Ordine era da gli altri, che a lui s'univano, distinto, e diverso; altrimente il Papa nella detta Bolla dell'Unione haverebbe discorso, e parlato molto impropriamente.

84 - Ma io non mi vedo pienamente sodisfatto, se lo stesso P. Pennotto non mi fa gratia confirmare anch'egli questa medesima verità, che hora tanto inpugna, con la sua propria autorità: leggasi dunque il n. 3 del cap. 46 del libro primo della sua Tripartita a car. 147 e trovarassi, che disputando egli ivi con il nostro Marquez intorno alla Regola, che osservò l'Ordine di S. Guglielmo avanti la nostra grande Unione, costantemente tiene, che egli osservasse solamente la Regola del P. S. Benedetto, e non mai quella del P. S. Agostino; anzi aggiunge, che ciò si convince evidentemente con una Bolla d'Innocenzo IV, prodotta da Renato Chopino nel libro primo del suo Monasticon nel titolo primo all'art. 5 ove dice il Papa, che in quel tempo li Guglielmiti stavano sotto la Regola di S. Benedetto; sentiamo le sue espresse Parole: Sed quod caput est, et Guillelmitas ante Alexandrum IV, sub Egula S. Benedicti militasse, plane convincit, est Bulla Innocentij IV, data die 3 Septembris Anno 1248, quam de Chopinus refert eodem libro primo sui Monasticon tit. I art. 5 in qua expresse habet Guillelmitas, eo tempore, sub Regula B. Benedicti degisse, etc. Hor qui potiamo argomentare ad Hominem contro il P. Pennotto, e dire: se l'Ordine di S. Guglielmo, prima della grand'Unione, non militava sotto la Regola del P. S. Agostino, come poteva poi essere un'Ordine istesso essentialmente con quello? Questa è pure una manifesta Contradittione. Avverto però quivi, che la Bolla, che cita d'Innocenzo IV il Pennotto da Renato Chopino, non parla di tutto l'Ordine di S. Guglielmo, ma della sola Congregatione, che era nella Diocesi d'Orvieto, la quale veramente prima della grande Unione, ottenne da Gregorio IX di lasciare la Regola vecchia di S. Guglielmo, che altra in fine non era, che l'Agostiniana, e prendere ad osservare, per [p. 550] l'avvenire, quella di S. Benedetto, il che poi li fu anche confirmato da Innocenzo IV con la Bolla citata dal Pennotto.

85 - Che li due Ordini poi del Beato Gio. Buono, e de' Brittinensi, fossero distinti, così da' Guglielmiti, come da gli Agostinini, così della Toscana, come di tutte l'altre parti del Mondo, pure gli è certissimo; peroché, come a suo luogo dicessimo, e provassimo, con evidenti fondamenti, l'Ordine del B. Gio. Buono hebbe principio dal medesimo intorno a gli anni di Christo 1204 o 1205 in habito di semplice Eremita, ma poi intorno all'anno 1207 prese l'habito, e la Regola del P. S. Agostino, per concessione di Papa Innocenzo III come scrive F. Costanzo Lodi nella di lui Vita, cavata, com'egli dice, dal Processo fatto già per la sua Canonizzatione, il che noi altresì accennassimo sotto lo stesso Anno. L'Ordine poi de' Brittinensi hebbe principio, o nel fine dell'anno 1226, o pure sul principio del 1227 e ricevè poi la Regola del nostro S. Padre l'anno 1228 per Indulto di Gregorio IX, la di cui Bolla sotto di quell'anno registrassimo: hor dunque questi due Ordini non si possono in verun conto confondere, come senza alcun riguardo fa il P. Pennotto nel cap. 25 del libro primo, con l'Ordine di S. Agostino, tanto nella Toscana, quanto in altre parti disteso, come né meno con quello di S. Guglielmo; non con quello di S. Agostino, perchè, se parliamo di quello della Toscana, gli è certissimo, ch'egli costituiva un Corpo solo distintissimo da' due Ordini del B. Gio. Buono, e de' Brittinensi, il che chiaro apparisce dalle Bolle, spedite nello stesso tempo a tutti tre questi Ordini distintamente, con titoli varj, e diversi, come si può vedere nel Bollario Agostiniano, et anche in quelle Bolle, che noi più sopra in questo Secolo medesimo, prima però di questa grande Unione, habbiamo prodotte, e registrate; dunque se questi due Ordini havevano nelle Bolle Pontificie titoli diversi da quello dell'Ordine di S. Agostino, non erano in realtà di fatto un'Ordine istesso, ma erano Ordini diversi. E così potiamo dire di quello di S. Guglielmo, il quale hebbe anch'egli mai sempre titolo diverso dalli tre Ordini accennati. Tralascio, che quando si fece, per ordine d'Innocenzo IV quella non volgare Aggregatione de' Romiti d'Ordini diversi all'Ordine Agostiniano nella Toscana, non v'entrarono, né vi s'intesero, fuori che li soli Eremiti, che erano nella Toscana, che però il titolo della Bolla d'Innocenzo, dice per appunto in questa guisa: Dilectis filijs universis Eremitis exceptis Fratribus S. Guillelmi in Tuscia constitutis, etc. Hora gli è chiarissimo, che nè li Giamboniti, né li Frati Brittinensi havevano né pure un solo Convento in tutta la Toscana, ma gli Ordini loro distendevansi nella Marca d'Ancona, e nelle due vaste Provincie della Romagna e della Lombardia; dunque quell'Ordine Agostiniano, ch'era nella Toscana, non haveva punto che fare con li due Ordini suddetti del B. Giovanni e de' Brittinensi.

86 - Che poi non fossero né meno un'Ordine istesso quello del B. Gio. Buono, e di Brettino, come pare, che pur voglia il P. Pennotto nel citato luogo, et anche altrove, gli è fuori di dubbio per le medesime ragioni, di sopra allegate, e per le altre, che appresso produrremo: prima, perchè i titoli erano diversi; peroché i primi, cioè a dire li Giamboniti, prima dell'anno 1252 chiamavansi communemente, non dal volgo solo, ma quello, che più importa, da' Pontefici istessi nelle loro Bolle, Eremiti di F. Gio. Buono dell'Ordine di S. Agostino; così Gregorio IX nella sua Costitutione 5 appresso il P. Empoli, favellando di quest'Ordine dice: Dudum apparuit [p. 551] in partibus Lombardiae Religio, cuius professores vocati Eremitae Fratris Ioannis Boni Ordinis S. Augustini: e doppo il 1252 per decreto fatto dal Cardin. Guglielmo Fieschi, nipote d'Innocenzo IV loro Protettore, chiamaronsi poi fino a questo tempo della grand'Unione, come si può vedere in alcune Bolle, così del suddetto Innocenzo IV come del di lui Successore Alessandro IV: Fratres Ordinis Eremitarum, overo Ordo Fratrum Eremitarum; titolo, che altre volte, massime prima del gran Concilio Lateranense, ordinariamente davasi per antonomasia all'Ordine nostro di S. Agostino, come evidentemente dimostrassimo con varj esempi di Bolle, e di Diplomi sotto l'anno del Signore 601 dal n. 6 fino al 30 nel Tomo 2 de' nostri Secoli Agostiniani: ma doppo poi il detto Concilio, havendo già fatto l'Ordine nostro transito, e passaggio dallo stato puro Eremitico a quello di Mendicante, o per meglio dire, unito l'uno con l'altro stato, cominciarono a mettervi sempre l'aggiunto di S. Agostino; il che anche prima facevasi, ma non così d'ordinario, come hoggidì si costuma.

87 - Il titolo, che davasi a' Padri Brittinensi da' Sommi Pontefici, era molto diverso, e differente; peroché diceva, come si può parimente vedere nella Costitutione 2 di Gregorio Nono appresso il Padre Empoli nel Bollario: Dilectis filijs Fratribus Eremi de Brictinis Fanensis Dioecesis, et alijs Fratribus Eremo ipsi subiectis, etc. E nella Constitutione 3. Dilectis filijs Priori, et Fratribus Eremi de Brictinis, etc. Titolo assai ben differente da quello, che davasi a' Giamboniti, a gli Agostiniani veri, et a Guglielmiti; dunque era questo un'Ordine distinto realmente da' Giamboniti non solo, ma anche molto più da tutte l'altre Congregationi, nella Bolla della grande Unione mentovate.

88 - Aggiungesi, che quando l'Ordine, o Congregatione di Brettino principiò nell'Eremo di S. Biagio di Brettino, et ottenne la Regola del nostro P. S. Agostino, che fu appunto nell'anno 2 del Pontificato di Gregorio Nono, e di Christo 1228 già l'Ordine del B. Gio. Buono haveva più di 20 anni d'origine: tralascio, che quest'Ordine fu istituito, come a suo luogo dicessimo, o nel fine del 1226 o nel principio del 1227 nel suddetto Eremo di S. Biagio di Brettino, non havendo in quel tempo altro, che questo luogo, come si può vedere dal titolo della prima Bolla di Gregorio Nono appresso l'Empoli, anzi da tutto il progresso della stessa Bolla, nella quale il Papa prende sotto la sua Apostolica prottettione il luogo suddetto di S. Biagio, nel quale que' primi Servi di Dio s'erano ritirati a servire al Signore, che poi divenne nell'anno seguente del 1228 un'Ordine formato, in riguardo della Regola nostra, che li concesse il Papa; et anche in quell'anno istesso erasi moltiplicato, e di già haveva un Superiore maggiore a cui da tutti ubbidivasi; imperoché, là dove nella Bolla bel 1227 si dice nel titolo semplicemente: Dilectis filijs Priori, et Fratribus Ecclesiae Eremi de Brictinis, etc. In quella poi del 1228, nella quale si supprime la Regola inventata da loro, e gli si dà la nostra di S. Agostino, si dice: Dilectis filijs Fratribus Eremi de Brictinis, et alijs Fratribus, Eremo ipsi subiectis, etc. Ma l'Ordine del Beato Giovanni Buono hebbe origine nell'Eremo di Santa Maria di Budriolo, poco lungi dalla Città di Cesena nella Provincia di Romagna, luogo ben 50 miglia distante da S. Biagio di Brettino, di dove non si sa, che mai il Santo si partisse, fuori che l'ultimo anno di sua vita, quando, per ordine di Dio l'avvisò un'Angelo, che se ne tornasse alla sua Patria di Mantova, ove fra [p. 552] poco doveva morire, come per appunto avvenne, conforme accennassimo sotto l'anno del 1249 nel Tomo 3.

89 - In oltre, come poteva essere l'Ordine del B. Giovanni una cosa medesima con quello de' Brittinensi, se nello stesso tempo l'uno, e l'altr'Ordine haveva il suo prorio Generale distinto, come si puole apertamente vedere in alcune Bolle di Gregorio IX, d'Innocenzo IV, e d'Alessandro IV dalle quali si ricava, che nell'anno 1240 il Generale de' Giamboniti era un tal fra Matteo, e de' Brittinensi un certo fra Andrea; leggasi in oltre il Decreto del Card. Guglielmo Fieschi sopramentovato, che stà inserto nella Constitutione quartadecima di Papa Innocenzo IV appresso l'Empoli; et un'altra d'Alessandro IV nel primo di Marzo di quest'anno 1256 appresso li Padri Vadingo, e Pennotto, e come in quella troverassi, che era Generale de'Giamboniti fra Matteo, così scorgerassi in questa, che era Generale de' Brittinensi fra Andrea. Hor se queste due Congregationi havevano nello stesso tempo diversi Generali, come dunque potrà haver faccia di dire il Pennotto, che erano un'Ordine medesimo, et indistinto?

90 - Di più, quando Gregorio IX, ad istigatione de' Padri Francescani sotto l'anno 1237 prohibì, per mezzo di due suoi Legati, li quali si ritrovavano nella Lombardia, a' Padri Giamboniti, et anche, come si stima a' Padri Brittinensi, che, deposto il color naturale della Lana, con cui si vestivano, il quale era molto simile a quello de' suddetti Padri, vestissero indi in avvenire, o di nero, o di bianco: li Padri Brittinensi, tutto che vedessero ubbidire subitamente li Padri Giamboniti all'Ordine Pontificio, con accertare il color nero, essi all'incontro appellaronsi allo stesso Pontefice, e non havendo la Santità Sua volsuto ammettere la detta loro appellatione, vollero essi più tosto deporre le Cinture, che mutare il colore de gli habiti loro. Hor se gli è così, come dunque potevano essere tutti d'un Ordine medesimo li Giamboniti e li Brettinensi, se rimanendo quelli vestiti di nero, questi ritenendo l'antico colore, deposero le Cinture? Leggasi l'erudito e dotto Errera ne' luoghi di sopra citati nella sua Risposta Pacifica, che ivi ancora trovarà altre differenze fra tutti questi Ordini uniti, con la chiarissima solutione d'alcuni soffismi del P. Pennotto, quali noi a bella posta tralasciamo, perchè ci pare d'havere chiarito il punto più, che a bastanza.

91 - Ma qui gli è necessario, che moviamo un'altro curioso dubbio intorno a questa grande e famosa Unione; il quale è questo, cioè a dire, se doppo, che il Pontefice hebbe terminata, e conclusa, la detta Unione Generale, tutti gli Ordini da esso lui in questa guisa uniti, massime li specialmente mentovati nella Bolla, accettassero volontieri la detta Unione, o pure, se alcuno di loro la ricusasse, e l'intento altresì di vantaggio ottenesse.

92 - A questo così grave, e curioso quesito, io francamente rispondo, che tutti gli Ordini accennati, di buona voglia, la detta Unione accettarono, salvo solo quello di S. Guglielmo, il quale, se bene, per la maggior parte sotto la regola Agostiniana militava, portava l'habito Agostiniano, e se bene mandò i suoi Deputati al Capitolo Generalissimo, congregato, per ordine del Papa, in Roma, sotto la presidenza del Card. Riccardo di S. Angelo Protettore dell'Ord. di S. Agostino nella Toscana, per la generale Unione, e quelli con gli altri, con la santa mente del Papa s'accordassero, nondimeno, quando si seppe per tutto l'Ordine, ciò che s'era stabilito, cominciarono li Superiori maggiori di [p. 553] quello a reclamare, et a stare instanza al Papa, che non volesse in questa guisa estinguere il loro Ordine con incorporarlo a quello di S. Agostino; e come tanto maggiormente moltiplicasseo le querelle, e rinforzassero le lamenta, quanto che ogni giorno più si vedevano levare li loro Monisteri in ogni parte; finalmente il buon Pontefice, mosso di loro a pietà, li concesse la gratia bramata, con questo divario però, che proseguissero pure a vestire il solito habito, ma che da indi avanti vivessero sotto la Regola di S. Benedetto, tanto per appunto si ricava espressamente da una sua Bolla data in Anagni a' 22 d'Agosto in quest'anno del 1256 la quale è questa, che siegue, e la producono li due Padri Marquez et Errera: dice dunque:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

93 - Dilectis filijs Generali, et alijs Prioribus, ac Fratribus Ordinis S. Guillelmi, salutem, et Apostolicam benedictionem. Licet olim, pro unione facienda inter vos, et alios Eremitas, tunc Ordinum diversorum (Osservisi qui di passaggio, che il Papa attesta, che gli Ordini, li quali s'unirono a quello di S. Agostino, non solo erano diversi da questo, a cui dovevansi unire, come è chiaro; altrimente, che unione sarebbe stata questa? ma anche fra di loro, come di sopra habbiamo contro il P. Pennotto, bene a lungo dimostrato, che però espressamente dice il Papa di quelli, che erano all'hora d'Ordini diversi tunc Ordinum diversorum) fueritis ad praesentiam nostram evocati. (Stima il Padre Marquez, che questa narrativa sia tronca). Quieti tamen, et saluti vestrae paterno providentes affectu, praesentium tenore concedimus, ut sub Regula Sancti Benedicti, secundum Institutiones Sancti Guillelmi remanere in solito habitu valeatis. Nullis obstantibus Litteris, Gratijs, vel Privilegijs a Sede Apostolica in contrarium impetratis, vel in posterum impetrandis. Nulli ergo omnino hominum liceat, etc. Datum Anagniae undecimo Kal. Septembris, Pontificatus nostri Anno Secundo.

94 - Un simile Privilegio produce parimente il dotto Errera concesso da Urbano IV a' medesimi Guglielmiti l'anno primo del suo Pontificato, e di Christo 1261 nel quale, come che pur durassero, massime fuori d'Italia, le controversie fra li nostri Padri, et essi, ad imitatione del suo antecessore Alessandro, si concede parimente di restar fuori della detta Unione, con l'istesso habito però, ma sotto la Regola di S. Benedetto; tralasciamo per hora, di quivi registrare la Bolla del suddetto Pontefice Urbano, perchè ci riserbiamo di ciò fare sotto dell'anno accennato del 1261.

95 - Questa medesima verità si ricava altresì da un'altra Bolla di Clemente IV la quale si legge nel libro, che scrisse: de vita et laudibus Sancti Patris nostri Augustini; l'eruditissimo P. M. Luigi de gli Angeli, e viene anco prodotta dalli PP. Marquez, et Errera, e la produrremo, a Dio piacendo, sotto l'anno 1266 nel quale fu data. In questa dunque il Pontefice Clemente, confirmando un Decreto, overo Sentenza, che haveva pronuntiata, come amicabile compositore, Stefano Ungaro Card. Prenestino Protettore dell'Ord. de' Guglielmiti, in una lite, o controversia fra li detti Guglielmiti, et i nostri Agostiniani, intorno la restitutione d'alcuni Conventi, quali in vigore della Bolla dell'Unione, gli erano stati da' nostri Frati levati, hora in questa Bolla il Papa dice, che quantunque d'ordine d'Alessandro IV suo predecessore, per mezzo del Card. Riccardo di S. Angelo, fosse stato il [p. 554] loro Ordine unito, et aggregato all'Ordine Eremitano di Sant'Agostino insieme con alcuni altri Ordini, e la detta Unione già fatta, fosse ancora stata dal medesimo Alessandro confirmata, nulladimeno per sodisfare alla loro quiete, havevali permesso lo stesso Alessandro, che potessero rimanere con il solito habito, e con le Costitutioni di S. Guglielmo, ma però sotto la Regola di S. Benedetto; il che anch'egli inherendo alla deliberatione del detto suo Antecessore, li concedeva di buona voglia.

96 - Da questa Bolla due cose per me si cavano di certo; la prima si è, che l'Ordine di S. Guglielmo fu veramente chiamato dal Papa insieme con gli altri Ordini mentovati nella Bolla dell'Unione, alla medesima Unione, e non solo fu chiamato, ma fu anche unito, et incorporato con gli altri all'Ord. Eremitano, e la detta Unione, od incorporatione fu confirmata, e stabilita dal medesimo Papa, insieme con quella de gli altri Ordini, come chiaramente apparisse dalla Bolla di Clemente IV, contro ciò, che dice un certo F. Sansone Haio Guglielmita, il quale scrive, che li Guglielmiti nella Bolla dell'Unione nominati, non erano quegli istituiti da S. Guglielmo d'Aquitania, ma alcuni; e che ciò ben si vidde, quando essendo quelli comparsi avanti il Papa, appena egli li vidde, che subito li licentiò, con dire non erano quelli ch'egli intendeva d'unire all'Ordine Agostiniano, ma altri; ma quanto ciò sia falso, e favoloso, lo dimostrò bene l'effetto, che ne seguì, mentre furono, in vigore della Bolla uniti all'Ordine nostro, per la maggior parte, li più principali Conventi di quell'Ordine in tutto il Christianesimo; e se presto non usciva la Bolla dello stesso Alessandro, nella quale, per sua gratia spetiale gli esimeva dalla detta Unione, rimanevano in effetto uniti, et incorporati tutti.

97 - La seconda cosa poi, che dalle dette bolle si cava, si è, che volendoli fare questa gratia il Papa, li sottopose poi alla Regola di S. Benedetto, concedendoli di rimanere con l'habito solito, et antico, e con le medesime Costitutioni di S. Guglielmo; intorno a che gli è d'avvertire, che se bene il nostro dottissimo Marquez, stima, che tutto l'Ordine di S. Guglielmo in universale, osservasse la Regola del nostro P. S. Agostino, fino a questo tempo della grand'Unione, tuttavolta egli s'inganna questo valent'huomo, dice il dotto Errera, peroché gli è certissimo, come habbiamo altresì noi avvertito più sopra, cioè a dire, che la Congregatione dell'Eremo di S. Guglielmo nella Diocesi d'Orvieto, ottenne da Gregorio IX di poter vivere sotto la Regola di S. Benedetto, con le Costitutioni di S. Guglielmo l'anno 1238, il che li fu anche confirmato da Innocenzo IV l'anno 1248, il quale li concesse di vantaggio, che lasciate le vecchie di S. Guglielmo prendessero le Costitutioni de' Padri Cisterciensi e da questa concessione hanno poi presa ansa alcuni Autori dell'Ordine Cisterciense di pensare, e di scrivere, che S. Guglielmo fosse Cisterciense, et il suo Ordine altresì vivesse sotto il medesimo istituto. Così anche la Congregatione di Fabale, quale pure notassimo nel suo luogo, essere stata anch'ella membro principale dell'Ordine di S. Guglielmo, osservava semplicemente li Statuti medesimi di S. Guglielmo, benché questi, come altrove habbiamo bastantemente provato, non fossero, fuorichè un succoso Ristretto della Regola istessa del P. S. Agostino. Il rimanente dell'Ordine sì, che si può credere probabillissimamente, che militasse sempre sotto la Regola nostra fino a questo tempo; e che ricusando poi l'Unione, li fosse in quella di S. Benedetto tramutata, e ciò si prova nella seguente guisa.

98 - [p. 555] In queste tre Bolle d'Alessandro IV, Urbano IV e Clemente IV concedono a' Padri Guglielmiti, doppo l'Unione Generale, la Regola di S. Benedetto, né dicono di ciò fare, a guisa d'un altro Papa loro predecessore, più antico d'Alessandro; dunque gli è segno, che niun'altro Pontefice, prima del detto Alessandro, ciò haveva all'Ordine suddetto concesso, almeno in universale.

99 - Aggiungasi, che se ciò li fosse stato concesso da qualche altro Pontefice più antico d'Alessandro, Urbano, e Clemente, si come dissero, quando anch'essi li confirmavano la suddetta Regola di S. Benedetto, di ciò fare ad imitatione d'Alessandro, così haverebbero detto di ciò concederli ad imitatione di quel Pontefice più antico d'Alessandro, e non d'esso solo, come fecero.

100 - In oltre, se questi Padri Guglielmiti havessero havuto qualche altro Privilegio più antico di quello di Papa Alessandro IV non è da credere, che non havessero procurato, che se ne dovesse fare mentione in uno di questi tre Privilegi, e specialmente nella Supplica data a Clemente IV, nella quale solo fecero mentione della Concessione d'Alessandro per vincere la lite contro li nostri Eremitani nella causa della grand'Unione Generale, e pure gli è certissimo, che questa loro causa si sarebbe resa di miglior conditione, se havessero potuto dimostrare, et allegare, di non haver mai militato sotto la regola di S. Agostino, ma ben sì sempre sotto quella di S. Benedetto, almeno, per molto tempo prima di quest'Unione; il che non havendo eglino fatto, né potuto fare, quindi non live occasione habbiamo noi di credere, che quest'Ordine, prima della grande Unione, tranne le due Congregationi dell'Eremo d'Orvieto, e Fabale, osservasse la Regola di S. Agostino, o per lo meno le Costitutioni di S. Guglielmo, le quali altro in fine non erano, come anche prova il dotto Errera nella sua Risposta Pacifica, fuori che la Regola istessa del nostro P. S. Agostino spiegata, et esposta.

101 - Quello, che poi seguisse da queste Concessioni d'Alessandro, d'Urbano, e di Clemente, l'andremo ne' suoi prorj anni, e luoghi, scrivendo: quello, che si sa di certo si è, che quest'Ordine, tutto che fosse così dilatato, non solo in Italia, ma anche fuori, come habbiamo più volte in varj luoghi accennato, a segno, che non solo haveva moltissimi Conventi, ma inoltre questi dividevansi in più Congregationi; hora però, da alcuni Secoli in qua, cioè a dire da questo tempo della grande Unione, fino a questo nostro Secolo presente, si sono di tal sorte sminuiti, che hoggidì, allo scrivere del Padre Marquez, che lo cavò da Renato Chopino, non se ne ritrovano in rerum natura, più che cinque, o sei, cioè tre in Fiandra, e gli altri in Francia; e pure gli è certissimo, che in Italia sola ve n'erano da tre Congregationi, et hora non ve n'è rimasto pure un solo; anzi quello chiamato Stabulum Rhodis, che era il Capo più principale dell'Ordine, ove il Santo ancor morì, da tempo immemorabile si ritrova in nostra mano.

102 - Ma dico io, e come sono così miseramente mancati tanti Conventi, se fu loro concesso da Papa Alessandro di rimanere fuori dell'Unione, e di perseverare nella loro primiera vocatione? Io per me stimo, che, se bene il Papa suddetto ciò concesse a quest'Ordine, nulladimeno ciò successe un poco troppo tardi; peroché li nostri Religiosi, in vitù della Bolla dell'Unione, che fu data, come di sopra accennassimo alli 9 d'Aprile di quest'anno hebbero tempo d'unire, e d'incorporare all'Ordine nostro quanti Conventi vollero nello spatio [p. 556] di quattro Mesi, e più, che passarono fra la Bolla suddetta dell'Unione, e quella in cui gli esentò dalla detta Unione, la quale appunto fu data, come accennassimo di sopra a' 21 di Agosto. Hora io, per me tengo di certo, che tutti que' Conventi, li quali fino al tempo della seconda Bolla d'esentione, erano stati incorporati, rimanessero così uniti, come stavano, e che la Bolla solamente si concedesse, o s'intendesse concessa a que' pochi, che non s'erano per anche uniti: e tanto più a ciò credere m'induco, quanto che non vedo, che nella detta Bolla si comanda dal Papa a' nostri Padri, che debbano restituire all'Ordine di S. Guglielmo né pure un solo Convento de gl'incorporati; il che né meno fecero nelle loro Bolle susseguenti gli altri due Pontefici, che confirmarono la suddetta Bolla di Papa Alessandro, cioè Urbano IV e Clemente IV.

103 - E se ciò avvenne in Italia, ove ritrovavasi il Pontefice, et ove più presto si puote divolgare la Bolla, che cosa crederemo essere accaduto ne' vastissimi Regni di Spagna, e di Francia, di Germania, e d'Ungheria, etc. ove Dio sa, se v'arrivò questa Bolla, o se vi giunse, Dio sa, quanto strette ad essere posto in esecutione. Quanto alla Spagna, nella quale è fama, che vi fossero molti Conventi di quest'Ordine, io certo tengo per costante, o che mai la detta Bolla non giungesse, o se pur vi giunse una volta, fosse così tardi, che trovando già uniti, in vigore della Bolla dell'Unione, tutti li Conventi, se ne restasse totalmente inutile; e se in Francia, et in Fiandra ve ne sono rimaste alcune poche Reliquie, il tutto potiamo dire essere avvenuto, perchè quando la Bolla in que' gran Regni giunse, que' pochi Conventi non dovevano ancora essere stati incorporati all'Ordine nostro; o pure si può dire, che in gratia di qualche gran Principe, o Prelato, fossero da' nostri restituiti; o forse ancora di commune accordo, e per ordine di qualche Giudice Compromissario; come per appunto avvenne d'alcuni Conventi della Germania, li quali furono restituiti, per ordine, e sentenza d'un certo Cardinale, che era stato fatto Giudice Compromissario in quelle parti, dal Papa, come più ampiamente dimostraremo sotto l'anno 1266 nel qual'anno fu fatta la detta restitutione.

104 - Sarebbe qui hora necessario, che producessimo in campo alcune oppositioni, che fanno alcuni nostri Avversari contro di quanto habbiamo fin'hora detto dell'Unione, et anche della Professione di quest'Ordine di S. Guglielmo, e specialmente quelle del P. Pennotto; ma, perchè quanto, massime alla Professione s'aspetta, a bastanza rispondessimo nel Secolo passato sotto gli anni 1154, 1155 e 1156 et anche più, altre volte altrove, perciò altro per hora, non soggiungiamo; che se pure alcuno desiderasse di sentir nuove risposte acute, e sottili, legga l'Origine del Padre Marquez, e la Risposta Pacifica del dottissimo Padre Errera, il quale, specialmente con acutezza innarrivabile, come sempre suole, impugna non solo, ma gloriosamente espugna, e fa risolvere in fumo ogni qual si sia più soffistica oppositione de gli Avversarj suddetti. Veggasi specialmente la mentovata Risposta Pacifica dalla pagina 300 fino alla 312 che ivi di proposito con ogni maggiore esattezza, e diligenza, si agita questa Quistione da quel gran Letterato.

105 - Ma nè meno qui hanno fine, o termine le nostre liti, anzi che altre ne insorgono assai più gravi, e difficili. Imperoché, vedendo alcuni, che non si può negare in conto alcuno, che il nostro gran Padre S. Agostino non abbia fondato [p. 557] l'Ordine nostro Eremitano; e che questo senza alcuna interruttione, durato sia, fino a questa grande Unione generale, dicono, nulla per tanto, che in quest'Unione, per essere egli passato allo stato di Mendicante, l'Ordine vecchio Monastico ed Eremitico s'estinguesse, et un nuovo essentialmente se ne formasse dal primo distintissimo. Di modo, che questi tali, che così dicono, pretendono, che l'Ordine vero antico Eremitano di S. Agostino più non si ritrovi in rerum natura, ma totalmente s'annihilasse in questa grande Unione; e quello, che hora cotanto fiorisce nella Chiesa di Dio, sia un altro a quello diametralmente opposto. E se mi si richiede, chi specialmente siano gli Autori, che hanno questo sentimento, io rispondo, che questi principalmente sono il Padre Pennotto, e l'Autore del Presidio Romano, cioè a dire, D. Gio. Pietro Crescentj Monaco Geronimiano; e pare, che anche lo stesso voglia concludere il P. S. Antonino nella sua Somma Historiale pag. 34, tit. 24, cap. 14 mentre volendo rispondere ad un certo Religioso nostro, il quale voleva provare, che l'Ordine nostro era più antico di tutti gli altri Ordini Mendicanti, ma però con alcuni fondamenti, che facevano poco al proposito, come che fra l'altre cose discese, che l'Ordine de gli Eremitani haveva havuto origine da S. Paolo primo Eremita, e cose simili, che non hanno sussitenza; riponde il Santo Arcivescovo le seguenti parole:

106 - Sed Declaratio ista non sufficienter probat Propositum; nam etsi, etc. e poco più a basso soggiunge: et etiam aliqui Eremitae viventes Religiosi in locis solitarijs potuerunt esse, qui viverent secundum Regulam Augustini, et forte illi, ad quos sermones editi dicuntur ad Eremitas; sed non erant illi (dice il Santo, e qui batte il punto) proprie loquendo, illius Ordinis, et modi vitae, cuius nunc sunt, qui dicuntur Eremitani, et habitant in Civitatibus, Villis, et Castris. Similiter, et si fuerunt aliqui ante Ordines Mendicantium, qui viverent in Eremis secundum Regulam Augustini, non tamen erant talis Ordinis (e qui principalmente pare, che il Santo ponga la differenza) nec habebant unum Caput, nec illas ordinationes, quas habent Eremitani nunc.Unde (conclude il Santo) potest dici, quod qui dicuntur Eremitani nunc, non fuerunt antea Mendicantes, sed postea, ut infra patebit.

107 - Ma certo nell'accennate parole, se male io non mi avviso, a me non pare, che il Santo in verun conto dica, e voglia dire, che l'Ordine antico Eremitano di S. Agostino, il quale precedè questa grande Unione, passando per mezzo di quella, allo stato di Mendicante, s'estinguesse, et un nuovo Ordine se ne formasse da esso totalmente in essenza distinto e diverso; ma solamente pare a me, che il detto Santo assegni alcune distintioni accidentali, come che dica, che anticamente li nostri Eremiti non erano Mendicanti; non havevano non solo Capo, come hora hanno; non habitavano nelle Città, Terre, e Castella; né havevano quelle Costitutioni, che hanno hora; cose tutte accidentali, che, come ben si vede per infino da' Ciechi, non distruggono la sostanza, o l'essenza dell'Ordine: peroché non dice il Santo, che prima havessero Regola, et Habito formalmente diverso, e che la dove prima attendevano alla vita puramente Contemplativa, in questa Unione poi, lasciando affatto la detta vita Contemplativa, e deponendo l'Habito vecchio, e la Regola antica, un'altr'Habito, et un'altra Regola nuova prendessero, cose tutte, che essentialmente opponendosi all'antico Istituto, l'haverebbero ancora essentialmente distrutto.

108 - [p. 558] E da qui si vide, quanto all'ingrosso errasse il Penotto nel libro primo cap. 19 num. 4 della sua Tripartita, all'hora, che male intentendo le sopracitate parole di S. Antonino, e specialmente ove dice: Sed non erant illi proprie loquendo, illius Ordinis, et modi vitae, cuius nunc sunt, qui dicuntur Eremitani, etc. vi aggiunge egli di suo capo: et è converso Ordo Eremitarum S. Augustini, qui nunc est, nihil commune habet, cum antiquis Eremitis, etc. Osservisi qui di passaggio, che questo Padre ammette quivi Eremiti di S. Agostino ne' tempi antichi, il che poi niega altrove. Ma bisognava, che questo Padre proseguisse a leggere tutta la clausola, et il discorso di S. Antonino, et haverebbe facilmente veduto in che consisteva il modo di vivere diverso da gli Eremiti Agostiniani moderni, da quello de gli antichi, perochè questo non era, fuori che accidentale, come habbiamo di sopra dimostrato; non havendo in vero l'Ordine nostro lasciata nel suo passaggio allo stato di Mendicante, alcuna cosa essentiale. Sant'Antonino dunque, come habbiamo chiaramente veduto, benché da gli Avversarj nostri venga per la contraria opinione citato, non la tenne però in conto alcuno, anzi egli in tutto, e per tutto, circa la nostra vera origine, e progresso, siegue il nostro Beato Giordano di Sassonia, trascrivendo nella sua Somma Historiale, non solo la sostanza delle cose, ma le stesse parole de verbo ad verbum, dello stesso Autore, il quale è certissimo, che in tutto il suo Libro, né meno per sogno, si lasciò uscire dalla penna, che l'Ordine nostro nella grande Unione, rimanesse estinto, e che un altro nuovo se ne formasse, dall'antico essentialmente diverso.

109 - Si che dunque hora solo ci resta da confutare il P. Crescentio, il quale anch'egli nel libro primo del suo Presidio Romano nella settima Narratione dal num. 96 fino al fine di detta Narratione, benché confessi derivare il nostro Ordine materialmente da S. Agostino, nondimeno conclude poi, c'havendo fatto passaggio allo stato di Mendicante, habbi per ciò perduto il vecchio stato, et acquistatone uno nuovo dall'antico formalmente distinto: che però dice egli, per haver fatto questo transito doppo l'Ordine Francescano, perciò habbiamo noi perduto il luogo da loro.

110 - Ma ben si vede, che questo Autore, o non arrivò a conoscere, et intendere, o pure non avertì, che cosa realmente fosse, et in che consistesse lo stato puramente formale, et essentiale d'un'Ordine: peroché pare, che egli pretenda, che tutta la formalita, od essenza d'un Ordine, tutta quant'è consista nella denominatione di Monastico, o di Mendicante, e non nell'Habito, nella Regola, et in altre ordinationi particolari, nelle quali, tutte insieme raccolte, egli è certissimo, che consiste tutta la formalità essentiale d'un Ordine.

111 - Non ha dubbio, che se l'Ordine nostro, quando passò allo stato di Mendicante, et in conseguenza alla vita Attiva, havesse insieme lasciato lo stato Monastico et Eremitico, tutto applicato alla vita Contemplativa, et insieme con esso, havesse deposto l'Habito e la Regola primiera, haverebbe senza dubbio ancora mutato essentialmente stato: ma non havendo l'Ordine nostro, com'è certissimo, nella grand'Unione lasciato, o deposto lo stato Eremitico antico, né abbandonata la vita Contemplativa, ma accoppiata questa con l'Attiva, che fanno pure appunto tutte due così unite una vita mista, assai più perfetta, e più profittevole alla Chiesa di Dio, che non è la vita semplice, o Contemplativa, od Attiva, ch'ella si sia, come egregiamente prova, e dimostra con gran chiarezza, et eruditione, il dottissimo Padre Suarez nel Tomo 4 [p. 559] de Religione, et havendo in oltre ritenuto l'istesso Titolo, Habito e Regola, chi non vede, se non è del tutto cieco, che l'Ordine nostro Eremitano di S. Agostino, coll'havere accoppiato lo stato Eremitico con quello di Mendicante, non solo non ha perduto l'antico suo stato formale, et essentiale, ma l'ha conservato, ed accresciuto in immenso.

112 - Quindi apparisce chiaro, quanto sia poco a proposito l'Argomento, in cui dice, che se noi volessimo dedurre la nostra origine da gli antichi Agostiniani, così potrebbesi dire, che tutte le Religioni traessero la loro origine dal Clero secolare, o pure da' Laici, da' quali materialmente derivano imperoché, già più sopra gli habbiamo fatto vedere, che noi non deduciamo la nostra origine da gli antichi solo materialmene, ma formalmente ancora; perchè habbiamo ritenuto l'istesso Titolo, Regola et Habito, e solo habbiamo aggionta alla vita Contemplativa, anche l'Attiva, et abbracciata insieme con la vita Eremitica, anche quella di Mendicante.

113 - Ma, che diremo dell'esempio, che nella stessa Narratione a car. 360 num. 102 egli produce? puol'essere più disparato, per non dire qualch'altra cosa di più? Dice dunque: Supponiamo, che sia vero, che S. Francesco habbi vissuto con l'Eremitica professione sotto la Regola di S. Agostino, et habbi sotto la medesima congregati Discepoli, con li quali variò poi l'habito, ritrinse l'osservanza, e n'ottenne dalla Sede Apostolica la Conferma; questo lo dice il Critana, né s'allontanò dal dirlo il Marquez, et anche l'Errera. Addimando io, dice il Crescentio, se l'Ordine Francescano è Ordine distinto dall'Agostiniano, che essi hora professano, e dianzi professò altresì S. Francesco? Tutti d'accordo dicono di sì: anzi che questo, cioè il Francescano precede l'Ordine de' Padri Agostiniani; hor perche ciò? è risponde, perche è mutato lo stato: ma se nell'Habito, ne' Riti, nell'Origine, nell'Istituto di Religiosi Mendicanti, poveri, e di vita Attiva, sono così uniformi gli Agostiniani, et i Francescani, e pure nissuno dice, che siano d'un Ordine medesimo; hor come saranno d'un'istesso Ordine quelli, che altrimenti vestivano, et ad altro fine e per altri mezzi erano istituiti? Né mi si dica, che dalla regola risulta l'identità dell'Ordine, etc. perchè in questa maniera l'Ordine di S. Domenico, non sarebbe distinto da quello de' Servi, etc. e finalmente conclude con queste parole. Concediamo, che gli Agostiniani, et i Carmelitani, escano da que' primi, che professarono il medesimo Istituto, principio, et habito, che fino a questi giorni professano li Monaci di S. Girolamo, non ci pregiudica, se hanno mutato l'Istituto, hanno mutato ancora l'Ordine, che ne' Geronimiani s'è conservato. Fin qui va a parare la machina di questo acuto ingegno.

114 - Hor per rispondere a così grave argomento, io primieramente avverto, che non è vero quello, che dice questo Autore nel principio del supposto esempio di S. Francesco, cioè, che il P. Marquez, e l'Errera, inclinino a dire, che S. Francesco istituisse il suo Ordine sotto della regola nostra, imperoché li detti Autori non furono così goffi, che volessero asserire una cosa tanto lontana dal vero; sapendo eglino benissimo, come dottissimi, che erano, che S. Francesco, quando inspirato da Dio, si dispose d'istituire l'Ordine suo de' Minori, depose primieramente la Cintura, parte essentiale dell'Habito Agostiniano, e si cinse con una Fune, si cavò le Scarpe, e le Calzette, e finalmente tolse ad osservare per la regola sua, non altro, che gli Evangelici consigli: e se ciò disse il P. Critana, che io non lo so, [p. 560] perchè mai ho letto il suo Libro, non si deve fare alcun conto del suo dire, peroché egli è uno Scrittore di poco peso. Ma via su ammettiamo questo falso supposto; che poi ne siegue da questo? Quello appunto, che di sopra ha detto, cioè, che se gli Agostiniani, che sono così somiglianti nell'Habito, Origine, Riti, e nell'Istituto di Religiosi Mendicanti a' Francescani, nondimeno non sono d'un'istesso Ordine, come faranno poi d'un'istesso con quegli antichi Agostiniani, li quali diversamente vestivano, et ad altro fine, e per altri mezzi erano stati istituiti?

115 - Ma qui di nuovo esce di filo il P. Crescentio; stiamo di gratia saldi: egli suppone, che li nostri Padri nella grande Unione lasciassero il vecchio Istituto, e ne prendessero un nuovo a quello diametralmente opposto, cioè a dire, che lasciassero l'Habito loro Eremitico, il Titolo antico, la vita Contemplativa, et altre cose tali, e che solamente ritenessero la Regola, la quale è chiaro, che non fa essentialmente, per se sola, distinguere un'Ordine dall'altro, che abbracciassero la mendicità, figlia primogenita della povertà, e che totalmente alla vita Attiva s'applicassero; e così in questa guisa venissero totalmente a perdere l'antico Istituto, et a prenderne un nuovo; ma perchè questo supposto è falsissimo, come habbiamo provato di sopra, et hora maggiormente provaremo, perciò assolutamente lo neghiamo.

116 - E di vero, ch'egli sia falso non ve n'ha dubbio alcuno, posciachè egli dice primieramente, che gli Agostiniani medemi portano l'habito diverso da quello de gli Antichi, che precedettero la grande Unione, e pure non è vero; imperoché, se gli Antichi portavano una Cappa, o Tonaca di lana nera, o pure di quel colore, che seco portava dalle Pecore, e si cingevano con Cintura di Cuoio, e portavano il Capuccio; e lo stesso habito portano anco li moderni: se gli Antichi portavano il titolo d'Eremiti di S. Agostino; e lo stesso titolo hanno pur anche ritenuto, e tuttavia ritengono li moderni, come possono vedere li stessi Ciechi: se gli Antichi attendevano alla vita Contemplativa, et questa attendono altresì li nostri Eremiti moderni; e se nella grande Unione accoppiarono con la Contemplativa, anche la vita Attiva, non per questo vennero essi a distruggere l'antico loro Istituto, anzi grandemente lo migliorarono, mentre a gli antichi, nuovi mezzi aggiunsero, per maggiormente avanzarsi nel reale camino della Religiosa perfettione.

117 - Ma, perche vado io con tante giravolte rintracciando le ragioni, e le risposte, per abbattere le oppositioni del P. Crescentio, il quale vorrebbe pure in ogni maniera, che nel nostro passaggio dallo stato Eremitico al Mendicante, havessimo perduto affatto l'antico nostro essentiale Istituto Agostiniano, per potere poi egli, come fa mille volte, pregiarsi, senza ne pure una mezza ombra di vero fondamento, che il Monachismo vero, et antico del nostro P. S. Agostino restasse tutto quant'era, ne' Monaci di S. Girolamo, li quali all'hora non si ritrovavano nel Mondo, né tampoco si viddero già mai, se non verso gli anni del Signore 1373 come già altre volte nel primo Tomo di questi nostri Secoli, et in altri luoghi chiaramente dimostrassimo, e meglio anche dimostraremo, quando saremo arrivati a quel tempo, in cui veramente hebbe il suo primo principio quest'Ordine. Produciamo dunque per ultimo un Testimonio irrefragabile di questa verità, che stiamo hora difendendo contro di questo nostro Avversario, a cui sappiamo di certo, che se fosse vivo, si leverebbe non solo il Capello, ma in oltre, avanti di quello il ginocchio piegherebbe.

118 - [p. 561] E' egli poi cotesto quel Testo famoso del sagro Concilio di Lione celebrato sotto Gregorio X, l'anno 1274 il quale di vero è uno scoglio durissimo in cui si vanno finalmente a frangere gli orgogliosi Vascelli di tutti quelli, che vogliono oppugnare, e con poca carità oscurare la nostra veneranda Antichità. Volendo dunque il sagro Concilio, come altresì ampiamente scrivessimo sotto l'anno del 1214 nel Secolo a questo anteriore, abolire tutte le Religioni Mendicanti, le quali erano state istituite, doppo il gran Concilio Lateranense celebrato l'anno del 1215 sotto Innocenzo III non sono quelle, che per anche non havevano ottennuta la conferma dalla S. Sede, ma etiamdio quelle, che di già ottenuta l'havevano; e doppo havere ciò stabilito con un Decreto, prima però di mandarlo in esecutione, si compiacque d'esimere da questo Decreto li due Ordini de' due gloriosi Patriarchi, S. Domenico e S. Francesco, e ciò per l'utile evidente, che manifestamente si conosceva provenire da quelli alla Santa Chiesa. Et affinchè alcun soffistico, considerando, che gli altri due Ordini di S. Agostino, e del Carmine, per havere abbracciato lo stato nuovo di Mendicante, et accoppiata la vita Contemplativa all'Attiva, non havesse ansa, come fa il P. Crescentio, di pensare, che quegli Ordini Santi havessero perciò perduto l'antico loro essentiale Istituto, e fossero divenuti Ordini nuovi, e perciò ancora s'intendessero, come di nuovo istituiti doppo quel gran Concilio di Laterano, soggetti al decreto di Suppressione fatto dal Concilio di Lione; questo per tanto, con saggio, e prudente avvedimento, si compiacque di disingannare tutto il Mondo, e di far conoscere, con chiarissime parole, a qual si sia più scrupoloso intelletto, che li due Ordini accennati di S. Agostino, e del Carmine, non s'intendevano compresi in quel Decreto di Suppressione, peroché il loro Istituto era molto più antico del Concilio Lateranense, e però dovevano rimanere nel loro solito, e stabile stato. Ecco le formali parole del Concilio: Caeterum Eremitarum S. Augustini, et Carmelitarum Ordines, quorum Institutio illud Generale Concilium (scilicet Lateranense) praecessit, in suo solito (alias solido) statu volumus permanere, etc. Hor ecco qui, come il sagro Concilio manifestissimamente dice, che l'Istituto de' PP. Eremiti di S. Agostino, che era nella Chiesa di Dio al tempo del Concilio di Lione, celebrato appunto 12 anni doppo la grande Unione, non era altrimente nuovo, come cerca di dare ad intendere il P. Crescentio con altri del suo partito, ma era più antico del gran Concilio Lateranense, e per conseguenza, il medesimo con quello de gli antichi Agostiniani, che precedettero, non solo la grande Unione, ma etiamdio il suddetto gran Concilio Lateranense.

119 - Nè qui mi dica il P. Crescentio, che quando il Concilio disse, che l'Istituto de' Padri Eremiti di S. Agostino haveva preceduto il gran Concilio di Laterano, intese solo dell'Istituto materiale, e non altrimente del'Istituto formale; che però concede anch'egli, che nel tempo del Concilio di Lione, et anche hoggidì ciò materialmente si possa dire, cioè, che il nostro Ordine di S. Agostino sia stato istituito prima del gran Concilio di Laterano.

120 - Ma qui prima di rispondere a questa Replica, sarebbe necessario di avvertire il P. Crescentio a parlare con maggiore riverenza di quel sagro Concilio; peroché così dicendo, viene a tacciare que' savissimi Prelati, isieme con lo stesso Santo Pontefice, che v'era presente, di poco saggi, e sapienti, mentre pretende, che non habbino saputo distinguere l'Istituto materiale dal formale d'un Ordine; ma ci [p. 562] asteniamo di ciò fare per riverenza, e per rispondere alla di lui Replica data, diciamo, che quando il sagro Concilio di Lione disse, che l'Istituto dell'Ordine Agostiniano, e del Carmine, haveva preceduto il gran Concilio di Laterano, non intese dell'Istituto solo materiale, ma molto più del formale, lo provo. Molti di quegli Ordini, li quali furono suppressi in vigore di quel Decreto, havevano materialmente preceduto il gran Concilio suddetto Lateranense, perchè non havevano ottenuta la Conferma, se non doppo di quello, e pure non li giovò, hor così, se il Concilio non havesse volsuto supprimere il detto Ordine nostro, e del Carmine, per havere havuto riguardo all'Istituto loro materiale, non haverebbe per questa ragione, nè meno sottoposti al Decreto di Suppressione quegli altri Ordini, l'Istituto materiale de' quali haveva preceduto quel gran Concilio.

121 - Confermasi questa nostra sensatissima risposta con un gravissimo esempio nella presente materia. L'Istituto de' gloriosi, e SS. Patriarchi, Domenico e Francesco, anch'egli precedè materialmente il gran Concilio Lateranense, non solo, per havere S. Domenico tratta l'origine da' Canonici Regolari di Sant'Agostino, com'è notissimo; e S. Francesco la sua (almeno, per quanto probabilmente si stima) da' nostri Eremiti Agostiniani; ma perchè di vero quegli istituì il suo Ordine del 1205 e questi del 1209, nondimeno questo Istituto materiale punto non li giovò, ma fu necessario, che il Concilio con una clausola particolare gli eccettuasse entrambi dal detto Decreto di Suppressione, altrimente, in vigore di quello, dovevano anch'essi que' due Santissimi Ordini, rimanere suppressi con gli altri. Hor non havendo ciò fatto il Concilio in riguardo dell'Ordine nostro, e del Carmine, necessariamente dobbiamo concludere, che quando il Concilio disse, che l'Istituto di S. Agostino, e quello del Carmine, havevano preceduto quel gran Concilio, intendesse non solo dell'Istituto semplice materiale, ma etiamdio del formale, et essentiale. Hor vada hora soffisticando a suo talento chi che sia, che intraprenda a difendere tali Propositioni, che per mia fede, non potrà egli già mai gettare a terra con tutte le macchine del suo ingegno la soda certezza di questo insigne Testimonio: e qui debbo avvertire, che volendo il dottissimo P. Suarez nel Tomo 4 de Religione, difendere questa medesima verità, gettò il suo più sodo fondamento sopra di questo così grave, e così chiaro Testimonio del sagro Concilio di Lione.

122 - Ma già, che habbiamo così, quasi per accidente, fatta honorata mentione di questo insigne Scrittore, non potiamo di meno di non registrare qui due altri fondamenti, che egli produce nell'accenato Tomo quarto, libro 2 capit. 9, per dimostrare, che l'Ordine nostro nella grande Unione, per essere passato dallo stato Monastico, ed Eremitico, a quello di Mendicante, non haveva perduto in verun conto lo stato suo essentiale, ma mantenutolo, e conservatolo intatto, anzi accresciutolo in immenso. Il primo poi lo stabilisce sopra della Bolla dell'Unione, et anche sopra l'intentione, che ebbe Papa Alessandro nel fare la detta Unione; die dunque: Il Pontefice Alessandro, quando fece questa Unione, non comutò gli Eremiti, che dovevano unirsi con sorte uguale, a segno, che di tutti loro se n'havesse da fare un confuso miscuglio, dal quale n'havesse poi a risultare un Corpo d'Ordine, non mai più veduto nella Chiesa, e nel Mondo, come hanno scritto alcuni nostri poco ammorevoli, ma però con poca loro lode; ma intese d'unire, e di fatto unì tutti gli altri Eremiti con qual si voglia [p. 563] modo chiamati, insieme con li loro Luoghi, e Monisteri, all'Ordine di S. Agostino; dunque, conclude il dotto Padre, e fa dei mestieri, che l'Ordine Eremitano del P. S. Agostino si conservasse nel suo medesimo stato essentiale antico, e primiero, altrimente, non più gli altri Ordini ad esso si sarebbero uniti, che esso a gli altri, anzi non sarebbe stata Unione, ma confusione di tutti in uno: diamo le parole formali di questo valent'huomo: Secundo idem probatur ex Bulla, et intentione Alexandri IV nam non Eremitas eque commutavit, sed reliquos varijs nominibus nuncupatos Ordini S. Augustini cum personis, et locis effectualiter nuncupavit, ergo necessarium fuit Ordinem Eremitarum eundem conservatum esse, alioqui non magis alij essent illi uniti, quam ipse caeteris, immo nulla fuisset Unio. E di vero questa sua ragione, o fondamento, la cavò di peso dalla detta Bolla; peroché parlando il Pontefice dell'Unione fatta, per suo Ordine, dal Card. Riccardo, espressamente dice, che il detto Card. unì tutte le Case, e tutte le Congregationi mentovate nella Bolla, non fra di loro a vicenda, ma tutte loro quella specialmente nominata di S. Agostino: così per appunto si legge nel paragrafo 5 con queste formali parole: Universas Domos, et Congregationes vestras (parlava con tutte le Congregationi, et i Monisteri uniti all'Ordine di S. Agostino) in unam Ordinis Eremitarum S. Augustini Professionem, et Regularem observantiam perpetuo couniuvit. Dalle quali parole evidentemente si ricava, che l'Unione delle dette Congregationi, fu di tal sorte fatta all'Ordine Agostiniano, che restando esse tutte in quello assorte, perdettero affatto tutto l'esser loro primiero; e l'Ordine Eremitano di S. Agostino rimase più che mai fermo, e stabile nel suo antico stato di prima, anzi che s'ingrandì notabilmente, et in immenso s'accrebbe.

123 - Fonda la terza sua ragione il P. Suarez sopra varie Bolle d'alcuni Pontefici, li quali chiamano il P. S. Agostino Istitutore, e Fondatore del detto Ordine Eremitano; molte delle quali si possono vedere sotto l'anno 1214 in questo Tomo dal n. 20 fino al 34 inclusive; sono poi queste dieci Bolle emanate da dieci Pontefici, cioè a dire, da Giovanni XXII, da Bonifaccio IX, da Martino V, da Sisto IV, da Alessandro VI, da Giulio II, da Leone X, da Pio V, e da Gregorio XIII, e da Clemente X. Hor chiaro stà, che mentre li detti Pontefici chiamano il P. S. Agostino Istitutore, e Fondatore dell'Ordine Eremitano, ch'era nel Mondo e nella Chiesa, ne' tempi loro, che tutti furono posteriori al tempo della grand'Unione, vengono insieme a dichiarare manifestamente, contro ciò, che dice il P. Crescentio, che l'Ord. Eremitano, che hoggidì per la Divina gratia, tanto fiorisce in tutte le parti del Mondo, è quello stesso formalmente et essentialmente, che era prima della detta grande Unione.

124 - Ma nè meno, per questo, si arrende il P. Crescentio, anzi che corraggioso vibra contro di noi un'altra Replica di questa sorte: lo stato di Mendicante, al quale fece passaggio in questo tempo della grande Unione l'Ordine Agostiniano, è uno stato diametralmente opposto a quello di Monaco, e per conseguenza è distruttivo di quello; dunque se li Padri Agostiniani nella detta Unione divennero Mendicanti, nello stesso punto cessarono d'essere Monaci, e così perdettero il loro essere formale, et essentiale antico, e perciò non sono più essentialmente, e formalmente que' Monaci, et Eremiti, che erano prima della detta Unione.

125 - Hor qui di nuovo fa mestieri, che torniamo a replicare, che il Padre Crescentio prende un grand'errore; peroché li nomi, e li stati di Monaco e di Mendicante, non sono nomi specifici, [p. 564] ma generici, che convengono a più specie di Religiosi, che se fossero nomi specifici, e formali, così tutti li Monaci sarebbero d'un Ordine istesso, e non vi sarebbe fra di loro alcuna distintione; e così si deve filosofare del nome di Mendicante, il quale è commune a molte Religioni, e questo in quanto all'effetto non disconviene, ne meno a' Monaci, perociochè anch'essi possono, se bene senza privilegio particolare, mendicare, a differenza de' veri Mendicanti, che lo possono fare per speciale Privilegio concessoli dalla S. Sede; così anche il nome di Monaco, non solo è commune a quelli, che attendono alla pura vita Contemplativa, ma ancora a quelli, che osservano, e menano una vita mista, come appunto fanno li Padri Mendicanti; benché hora convenga a quelli per antonomasia, et a noi lato modo, come dicono gl'Intendenti: si che a primo ad ultimum, il mendicare non toglie il fine del Monaco, che è di contemplare; perochè il Religioso Mendicante non ha anch'egli le sue hore per contemplare, e per orare? Non digiuna, non fa mille vigilie, non patisce mille stenti, per amor di Dio primieramente, che è lo scopo più principale del Monaco; e poi anche per amore del prossimo, ma sempre in ordine a Dio, per maggior beneficio, e perfettione, prima dell'Anima sua, e poi di quelle de' suoi prossimi? Chi mosse già, e muove pur tuttavia del continuo tanti Religiosi Mendicanti a passare nell'Indie più rimote, e lontane, et entrare intrepidamente fra tante barbare, per non dire brutali Nationi, a predicare la Fede, et a conservarvela altresì, col costo delle proprie vite, ben e sovente, fuorichè l'Amor di Dio, e poi secondariamente quello di que' poveri abbandonati?.

126 - Chi necessita tanti spiriti elevati a stillare sopra de' Libri gl'ingegni, e la vita ben'è spesso, con tante fatiche di scrivere; e di studiare, se non a fine di confutare l'Eresie, e gli Eretici, e ridurre que' poveri ingannati al grembo di Chiesa Santa, affinchè servino, come devono, il loro Dio, che gli ha creati e redenti? Cose tutte che nascono da quell'ardente Amore di Dio, che gli svavilla nel cuore: si che io non ritrovo altra differenza fra il Monaco puro, et il Frate Mendicante, se non questa, che là dove quegli ha per scopo, e per oggetto principale l'Amor di Dio, in ordine a sé solo. All'incontro il Mendicante ha per oggetto anch'egli lo stesso Amor di Dio, non solo in Ordine a se stesso, ma anche in ordine al suo prossimo; il che viene maggiormente a discoprire, et a dimostrare l'Amore ardente, che da quello a Dio si porta: che però Christo Signor Nostro volendo conoscere se S. Pietro veramente l'amava di tutto cuore, gli disse: Si diligis me plus his, pasce Oves meas: cioè a dire, se tu m'ami, pasci le mie Pecorelle; come volesse chiaramente dirli: da qui conoscerò io, se tu perfettamente m'ami, quando vedrò, che tu pasci e governi le mie Pecorelle, e la loro salute a tutto tuo potere, procuri: et a dire il vero, non si puole da un'huomo amare Iddio in tutta perfettione, quanto che con l'amare il prossimo, e la di lui salute procurare; che però il nostro B. Simone da Cassia, considerando, che la Donna Sammaritana, doppo c'hebbe conosciuto Christo, e l'hebbe cominciato ad amare, in vece di star più, che mai, ad esso lui vicina, nulladimeno subito si partì, et andò ad avvisare la di lui venuta a suoi Concittadini; conclude, che questa saggia Donna non poteva più vivamente dimostrare a Christo la finezza dell'Amor suo verso S. D. M. quanto che col procurare, che gli altri suoi prossimi parimente, com'ella, con tutto il cuore l'amassero. Non portat aquam, relinquens Hydriam, sed de aqua gratiae, quam acceperat, in [p. 565] alios refundebat; et hoc est signum, si diligitur Christus, cum is, qui diligit, in eius amicitiam alios trahit, etc. Vedansi li Santi Padri, e di questa verità si troveranno innumerabili gli attestati.

127 - Ma dato, e non concesso, che lo stato misto di Mendicante fosse diametralmente opposto a quello di Monaco (il che è falso, come bene a longo habbiamo fin'hora dimostrato) non per questo si potrebbe egli dire che l'Ordine nostro nella grande Unione, prendendo lo stato di Mendicante, mutasse essentialmente l'antico suo essere; peroché questo modo di vivere l'haveva fatto fino al tempo del suo glorioso Fondatore S. Agostino, il quale, se bene forse nel principio, che egli istituì la sua Eremitana Religione, hebbe intentione d'attendere insieme con essa, alla pura vita Contemplativa, col vivere ne gli Eremi solitariamente lontano dalle Città, e da luoghi popolati, che però forse a questo proposito disse nel lib.10 delle sue humili Confessioni: Conterritus peccatis meis, et mole obrutus peccatorum meorum, meditatus fueram fugam in solitudinem, sed prohibuisti me, dicens: Ideo pro omnibus Christus mortuus est, ut qui vivunt, iam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est, etc. Se bene di vero queste parole le disse il santo Dottore per altra causa, quale noi motivassimo sotto l'Anno di Cristo 423, nel Secolo primo. Hor basta, comunque sia, essendo poi stato fatto Sacerdote dal Santo Vescovo Valerio, et essendo stato altresì sublimato all'Apostolico ufficio di Praedicatore, intendendo molto bene da ciò il Divino volere, mutò pensiere, et istituì di nuovo una Regola somigliante a quella, che havevano osservata li Santi Apostoli, che così appunto ne testifica il glorioso suo Discepolo, e Religioso S. Possidio, mentre dice nella di lui Vita: Factus ergo Presbyter, Monasterium mox instituit, et caepit vivere secundum Regulam, sub Sanctis Apostolis constitutam, etc. Hor già si sa poi, che la Regola Apostolica era di procurare la salute del prossimo, mediante la santa Predicatione, di menare una vita povera e mendica, e di fare altre cose tali, tutte però spettanti al pubblico bene de' prossimi: hor tutte queste cose si facevano anche nella nostra Religione al tempo del nostro Santissimo Istitutore; peroché li nostri Frati cominciarono, per necessità delle Chiese a passare al Clericato, et a gli Ordini sagri, indi a Predicare la parola di Dio, et anche ad essere sublimati alle Cattedre, et alle Mitre di Chiese non volgari, e dozinali, tanto di là, quanto di qua dal Mare, vivente ancora lo stesso P. S. Agostino; e nel Monistero poi vivevano con una povertà così eroica, che poco, o nulla, era inferiore a quella de' più poveri Capuccini del nostro tempo: non mi lascierà mentire il sopracitato S. Possidio, il quale appunto nel cap. II della Vita del S. Dottore, dice al proposito nostro, corroborando quanto habbiamo detto nel numero presente, nella seguente maniera:

128 - Proficiente vero Doctrina Divina sub Sancto, et cum Sancto Augustino, in Monasterio Deo servientes, Ecclesiae Hipponensi Clerici ordinari caeperunt (osservisi qui, che non parla de' Chierici della Chiesa d'Hipponia, li quali già di loro natura erano Chierici, ma de' Monaci del Monistero instituito, e fondato da S. Agostino, li quali, contro l'uso commune de gli altri Monaci, cominciarono ad ordinarsi Chierici, per potere attendere, insieme con la Contemplativa, anche alla vita Attiva, per beneficio del prossimo; il che poi anche maggiormente fecero per l'avvenire, che però siegue) ac deinde, innotescente, et clarescente de die in diem Ecclesiae Catholicae Praedicationis veritate, Sanctorumque Servorum Dei proposito, Continentia, et Paupertate profunda (ecco come la Povertà, che si professava in quel Monistero, era [p. 566] profonda, e totalmente eroica, quale la professavano li Santi Apostoli, la Regola de' quali haveva preso a seguire, insieme co' suoi Religiosi, il Padre S. Agostino) ex Monasterio, quod per illum Venerabilem Virum, et esse, et crescere caeperat, magno desiderio pasci, atque accipere Episcopos, et Clericos, Pax Ecclesiae atque Unitas, et caepit primo, et postea consecuta est.

129 - Da quest'ultime parole, et anche dall'antecedenti si cava con evidenza, dice il famoso Baronio, e s'inserisce, che da un solo Monistero, fondato dal Padre S. Agostino fuori d'Hipponia, in brieve si riempì tutta quant'era, la Chiesa Africana di Santi Sacerdoti, e Monisteri, gli uni derivando da gli altri, e gli altri a gli uni succedendo; dalla quale sagrosanta vicenda, ne trasse poi l'origine quella rabbiosa invidia, e quell'odio implacabile, che cominciarono a portare gli Eretici Donatisti a' Religiosi, di sorte tale, che né meno potevano sentirli nominare. Ma sentiamo tutto ciò dalla bocca dello stesso Cardinale: Haec Possidius (dice il Baronio nel finire di riferire l'ultime parole sopracitate di S. Possidio) ut plane videas ex uno Augustini Monasterio, universam Catholicam Ecclesiam Africanam Sanctis Sacerdotibus, et Monasterijs, ex alijs alijs derivantibus, brevi tempore, fuisse repletam, Donatistis propterea invidentibus, et nomen Monachi execrantibus, etc.

130 - Ma ripigliamo di nuovo il Testo di S. Possidio, il quale prosiegue a raccontare, che egli medesimo conobbe ben dieci Santi Religiosi dottissimi, alunni di quel B. Monistero, li quali dal loro glorioso P. S. Agostino furono concessi per Vescovi ad altrettante Chiese, alcune delle quali erano delle più eminenti: et essi poi essendo usciti fuori di quel famoso Seminario di Santità e di Dottrina, non solo propagarono le Chiese nelle Diocesi loro, ma fondarono altresì molti Monisteri di Monaci, de' quali poi appresso ancora molti ne ordinarono Sacerdoti, acciò potessero anch'essi travagliare nella Vigna del Signore, a pro, e beneficio dell'Anime, e per maggior sollievo de' Vescovi e de' Preti. Ecco le parole di S. Possidio: Nam ferme decem, quos ipse novi, Sanctos, ac Venerabiles Viros Continentes, et doctissimos B. Augustinus diversis Ecclesijs, nonnullis quoque eminentioribus rogatus dedit. Similiterque et ipsi ex illorum Sanctorum proposito venientes, Domini Ecclesijs propagatis, et Monasteria instituerunt, et studio crescente aedificationis Verbi Dei, caeteris Ecclesijs promotos Fratres ad susscipiendum Sacerdotium praestiterunt, etc.

131 - Hor da quanto habbiamo detto fin qui, potrà hormai conoscere, et intendere il P. Crescentio, e qual si sia altro, che l'Ordine nostro Eremitano di S. Agostino nel divenire Mendicante, e nell'unire alla vita Contemplativa anche l'Attiva, non mutò punto lo stato primiero, anzi né meno in verun modo l'alterò, ma più tosto ripigliò con più gagliardo vigore, avvalorato massime dell'Apostolica assistenza e protettione della S. Sede, al suo vecchio et antico Istituto, quale, per qualche tempo, haveva, se non affatto interrotto, almeno molto debolmente esercitato per sua gran dispersione, e divisione; e molto più per la malvagità, et ingiuria de' tempi. E ben chiaramente tutto ciò egregiamente, e con chiarezza espresse, e scrisse il nostro B. Giordano nel lib. ... delle Vite de' Frati al cap.19 e con esso lui S. Antonino ancora nella sua Somma Historiale, mentre trattando della prima Unione, che cominciò a fare dell'Ordine nostro Innocenzo, l'anno del 1244 che chiamiamo al minore, dice le seguenti parole:

132 - Qualiter sacrosanta Mater Ecclesia fuerit institutrix, et auctrix huius Ordinis -Caput 19- Congregamus in unum ea, quae a S. Romana Ecclesia circa [p. 567] istum Ordinem, gesta sunt, et inveniemus, eam esse veram, et immediatam huius Ordinis Institutricem, et haec revera est singularis prerogativa Ordinis huius, quae de nullo alio Ordine reperitur. (Avvertasi però, che questo Beato Servo di Dio non intende, che la Chiesa fosse quella, che l'Ordine Agostiniano primieramente instituisse; ma solo vuol dire, che havendolo unito insieme, e con questa Unione notabilissimamente ristoratolo, et ingranditolo a maraviglia, quasi in un certo modo potevasi chiamare vera Madre, et Institutrice di quello; e tutto ciò evidentemente si cava dalle parole, che immediatamente soggiunge alle già date di sopra; nelle quali volendo appunto cominciare a provare, ciò che haveva detto, così soggiunge): Videamus igitur primo quae Beatus Augustinus olim circa Fratres suos in Eremo, Patres nostros egerit (ecco come comincia bene a dichiarare il suo sentimento) primus ipse eos undique per Eremos divisos (ciò precisamente si verifica de gli Eremiti dell'Italia, che congregò, massime ne' Monti, e nelle Maremme della Toscana, a' quali poi diede Regola) congregavit, et cum eis vixit; ut patet supra cap.7. Item modum vivendi, et Regulam eis tradidit, ut infra lib.2 cap. 14. Item habitum eis contulit, ut supra cap. 13. Item Titulum eis imposuit, ut supra cap. 17. Item Officium Divinum eis tribuit, ut infra lib. 2 cap. 15. Item ad officia Praedicationis, et Confessionis, eos deputavit, ut supra cap. 16. Et haec quidem omnia continent, Institutionem Ordinis. Et quis unquam Istitutor aliorum Ordinum pluris his in sui institutione Ordinis peregit.

133 - Ma dirà alcuno, e se S. Agostino fu il primiero Istitutore di questo suo Ordine Agostiniano, come dice il B. Giordano nell'accennate parole; come poi potrannosi verificare l'altre, che più sopra habbiamo registrate, nelle quali afferma, che la Chiesa era stata la vera Istitutrice et Autrice di quest'Ordine medesimo, qual poi subitamente dichiara per vero, legittimo e primogenito figlio del Padre S. Agostino? Hor come ciò si può intendere? Se il Padre Sant'Agostino fu il suo primo, vero e legittimo Istitutore, dunque non puot'esserlo la Chiesa, e se fu la Chiesa, dunque non puot'essere il P. S. Agostino?

134 - Per sciogliere questo nodo, che pare simile al Gordiano, altro non si richiede, che proseguire a leggere le parole, che immediatamente soggiunge l'accennato Beato; peroché in quelle trovarassi, che giusta il nostro avvertimento, poco più sopra dato, intende egli, che la Chiesa, riunendo li nostri Religiosi in tante parte prima sparsi e divisi, dandoli un Capo Generale, e concedendoli di nuovo con Apostolico Privilegio insomma, quanto nella loro primiera Istitutione havevano dal loro gran Patriarca Sant'Agostino ricevuto, venisse in questa guisa a diportarsi con essi loro, come di vero fosse loro stata vera, et immediata Istitutrice e Madre: sentiamo le di lui parole: Igitur Sancta Mater Ecclesia praemissa omnia per B. Augustinum circa Ordinem gesta, quasi de novo (si notino queste parole reduplicate) authoritate Apostolica, per semetipsam, immediate iterato egit instituit, et authorizavit. Ipsa enim sacosancta Mater Ecclesia Fratres dispersos in unum congregavit, quod fuit in Ordinis Unione, de qua supra cap. 14. Item Regulam eis tradidit; et modum profitendi eis determinavit. Ciò però s'intende di quelli, li quali nell'Unione Generale furono aggregati all'Ordine vero di S. Agostino, li quali prima tal regola non havevano conosciuta et osservata, peroché gli Agostiniani veri l'havevano sempre osservata fin dal tempo della loro prima Institutione, com'è chiaro, e lo stesso B. Giordano altrove ottimamente la prova, massime nel cap. 14 lib.I, ove dice al proposito: Hoc unum [p. 568] certum est, quod illa Sancta Propago S. Augustini non omnino extincta fuit, sed in aliquibus bonis Fratribus in quadam Sancta simplicitate viventibus, perduravit, usque ad Annum D. 1215 quando celebratum fuit Concilium Lateranense sub praefato D. Innoc. Papa III. Siegue hora il primo discorso, dicendo: Et Constitutiones authenticavit, ut patet ibidem, et lib. 2, cap. 14. Item Habitum Fratribus specificavit (non però quanto all'essentiale, almeno in ordine a' veri et antichi Agostiniani, ma solo in alcune cose accidentali, per cagione specialmente de' Religiosi d'altri Ordini, che entrarono nell'Unione) ut supra capite 15. Item Titulum eis imposuit (idest antiquum confirmavit) ut supra cap.17. Item Divinum Officium eis assignavit, ut supra cap. 14. Item eos Praedicationis, et Confessionis officia deputavit, ut supra cap. 16 etc. Hor da tutto questo lungo discorso si cava con evidenza, più che manifesta, che lo stato di Mendicante in quanto a gli esercitj Clericali, et all'applicatione alla Vita mista pratticata da Christo Signor Nostro, e da' suoi Santi Apostoli, non fu nuova nell'Ordine nostro, quando egli fu unito da Alessandro IV peroché tutti gli esercitj, e gl'impieghi mentovati dello stesso stato tanto proprj, gli erano stati parimente proprj et antichi, fin dal bel principio della sua Fondatione.

135 - Ma qui non posso trattenermi, che io non iscuopri con questa occasione un maraviglioso sbaglio del P. Pennotto, poco degno, per mia fè, d'un Religioso così saggio, per altro, et erudito. Cercando dunque egli, con ogni sua industria, di dimostrare al Mondo, almeno in apparenza, che l'Ordine nostro Eremitano di S. Agostino non era stato fondato da quel glorioso Dottore, ma che era stato istituito doppo il gran Concilio di Laterano sopramentovato, abbattutosi nell'ultime parole, citate da noi nel numero passato, del B. Giordano, che cominciano: Ipsa enim S. Mater Eccesia, etc. fino a quell'altre: item eos ad Praedicationis, et Confessionis officium deputavit, ut supra cap. 16 etc. come havesse ritrovato un tesoro, dice le seguenti parole: haec omnia Frater Iordanus dicti Ordinis Generalis (s'inganna, peroché il B. Giordano non fu mai più, che semplice Provinciale della sua Provincia di Sassonia) qui primus fere de suo Ordine scripsit, quique omnia eiusdem Ordinis Archiva lustrasse, et monumenta vidisse, et Privilegia legisse fatetur, ultro confitetur, hunc Ordinem Eremitarum, qui nunc est, ante dictos Pontifices, neque Augustini Regulam, neque Titulum, neque determinatum modum profitendi, neque Constitutiones authenticas, neque certum modum recitandi Officium Divinum, neque ad munus Praedicationis, neque ad Confessiones audiendas, eosdem Eremitas antea deputatos, sed haec omnia ab Ecclesia Romana in ipsa Unione accepisse, etc. fin qui arriva egli questo buo Padre nel libro primo della sua Tripartita sotto il nu. 2 del cap. 45.

136 - Ma vaglia pur sempre il vero; e chi non rimarrà in questo punto, pur che sia libero da gli affetti, dalla maraviglia soprafatto, in vedendo, che questo Autore s'arrischia di produrre un Testimonio tronco del B. Giordano, per dare ad intendere a gli huomini Letterati, non che a' semplici, che il suddetto Beato confessi, che l'Ordine nostro è stato fondato dalla S. Chiesa nell'Unione Generale, mentre gli è certissimo, che il detto Beato in tutto il suo Libro, altro non fa, che affaticarsi in provare, che il P. S. Agostino è stato il vero Fondatore di quest'Ordine; se bene essendo poi in gran parte scaduto, e quasi al puro nulla ridotto; S. Chiesa, mossa di quello a pietà, per mezzo de' due Pontefici, Innocenzo et Alessandro IV lo ritornò in quella forma, nella quale fondato da principio l'haveva il P. S. Agostino: leggansi di lui parole, da noi più sopra portate sotto [p. 569] il n. 132 ove doppo haver raccontato, che la Chiesa nella Ristoratione fatta nell'Unione, si può chiamare nostra vera Madre, in prova di ciò, dice le seguenti parole: Videamus igitur primo, quae B. Augustinus olim circa Fratres suos in Eremo, Patres nostros egerit. Ipse primum eos undique per Eremos divisos in unum congregavit, etc. con tutto ciò, che siegue, come di sopra; e poi conclude: igitur Sancta Mater Ecclesia praemissa omnia, per Beatum Augustinum, circa Ordinem gesta, quasi de novo auctoritate Apostolica, per semetipsam immediate, iterato egit, instituit, et auctorizavit. E poi siegue: ipsa enim S. Mater Ecclesia Fratres dispersos in unum congregavit, etc. col rimanente, etc. et è per apunto il testo, che produce il Pennotto.

137 - Hor da qui possono hormai vedere, perinfino quelli, che sono privi della luce de gli occhi, che credito si deve prestare a questo Autore nelle cose che scrive contro la nostra Religione, mentre ardisse a produrre i Testimonj de gli Autori, etiamdio nostri, così tronchi, che vengono a formare un senso totalmente contrario a quello, che tutti intieri realmente contengono: pensava egli, per avventura, che noi fossimo così stolidi, che in vedendo, e sentendo citare, e produrre il Testimonio così chiaro d'un nostro Autore, tanto principale, che dice, come vuole il Pennotto, che non S. Agostino, ma ben sì la Chiesa sia stata Fondatrice di quest'Ordine, noi havessimo ad occhi chiusi, da stare alla di lui citatione, e così convinti, havessimo da confessarci per vinti; e non più tosto havessimo da vedere, se il Beato, così per appunto diceva, com'egli, quasi per forza, lo faceva dire nel suo Libro? Se ciò pensava, troppo in vero di se stesso presumeva, mentre si dava a credere, che noi gli havessimo da prestar tanto credito, che havessimo da tenere per indubitate tutte le Sentenze, e l'Autorità de' Scrittori, quali contro di noi citava, senza punto esaminarle, come se fossero stati tanti Oracoli. Hor sia come si voglia, la verità deve havere il suo luogo; il B. Giordano non hebbe mai intentione di pensare, non chè di dire, e di scrivere, ciò che pure voleva contetiosamente il P. Pennotto, che havesse scritto; et a noi basta d'havere ciò fatto patentemente vedere a tutto il Mondo.

138 - Ma lasciamo per carità hor mai le controversie e le liti, e raccogliendo quanto, fin qui, habbiamo copiosamente detto e disputato, intorno a questa nostra grande Unione Generale, brievemente in fine, come epilogando, diciamo; che la suddetta Unione, fatta in quest'anno da Papa Alessandro IV viene da noi Generale chiamata, peroché a differenza di quella di Papa Innocenzo IV, la quale specialmente la Toscana sola comprese; all'incontro questa, per tutto il Christianesimo dilatossi, e là dove in quella solo dal Papa si comandò a tutti gli Eremiti della Toscana, eccettuati li soli Guglielmiti, che prendere dovessero l'Ordine e la Regola di S. Agostino; all'incontro in questa espressamente s'ordinò a tutte le Congregationi de' Guglielmiti, de' Giamboniti, de' Brittinensi, e de' Fabalini, con altre ancora, come habbiamo veduto di sopra, che dovessero incorporarsi, et unirsi all'Ordine di S. Agostino, affinchè di tanti un solo Ordine in quello si formasse, il quale poi, in questa guisa mirabilmente cresciuto, et ingrossato, si rendesse formidabile alle Sataniche squadre, et unito con gli altri Ordini Mendicanti, accoppiando con felicissima Unione, quelle due care sorelle, la Vita Contemplativa e l'Attiva, attendesse, per amor di Dio, non meno alla salute del Prossimo, che alla propria. Né per questo s'estinse egli altrimente l'Ordine nostro in questa grande Unione, come pure volevano [p. 570] gli Avversarj, peroché, né perdette punto dell'antico Istituto, né intraprese una Vita nuova, e non mai più da esso praticata; ma ripigliò, anzi pure, per meglio dire, proseguì a menare quella medesima, che haveva, fin dal suo bel principio, incominciata sotto la disciplina del suo Santo Fondatore, come habbiamo fin qui a bastanza provato.

139 - Fatta dunque e compita questa famosa Unione, e con un'altra Bolla confirmata, et ordinatosi parimente a tutti li Frati dell'Ordine così unito, che dovessero riconoscere per loro Generale F. Lanfranco da Milano, come più sopra a suo luogo notassimo, resta hora, che proseguiamo a riferire altre gratie e favori, fatti dal benignissimo Pontefice all'Ordine nostro nel rimanente di quest'anno. Gli è dunque da sapersi, che a' 13 d'Aprile, quattro giorni appunto doppo la conferma della grande Unione, come li nostri Padri si fossero dolsuti col Papa, che alcuni Principi e Magistrati, non havendo punto di riguardo e di rispetto, allo stato loro Religioso, pretendevano di volere riscuotere da essi Decime e Gabelle, per alcuni Poderi e Vigne, che possedevano, anche per Concessione della S. Sede, alcuni loro Conventi; e quello, che peggio era, ancora per ragione de gli Horti e de Giardini, alli medesimi Monisteri attaccati et annessi; ciò detestando il buon Pontefice, li fece totalmente esenti da ogni, e qualunque Datio e Gabella, di qual si voglia sorte che fosse, e potesse loro, per l'avvenire, essere imposta da qual si sia Principe o Magistrato, per ragione delle loro Vigne, Poderi, Horti, Giardini, et altre cose tali. Fu data questa Bolla d'esentione nel Laterano nel giorno accennato di sopra de' 13 d'Aprile l'anno secondo del suo Pontificato, che è il presente del 1256 della quale eccone la copia, cavata dal Bollario:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

140 - Dilectis filijs, Generali, et Provincialibus, Prioribus, ac Universis Fratribus Erem. Ordinis S. Augustini, salutem et Apostolicam benedictionem. Ut eo fortius Divinis insistatis obsequijs, quo a nobis potiorem gratiam vos noveritis assecutos, devotionis vestrae precibus inclinati, auctoritate praesentium districtius inhibemus, ne quis de Virgultis, et Hortis vestris, ac vestrorum Animalium nutrimentis, nec non de Terris, Vineis, et Possessionibus, nuper quibusdam Domibus vestris, de mandato Apostolico, reseruatis, quas proprijs manibus, aut sumptibus colitis, Decimas a vobis exigere, vel extorquere praesumat. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae inhibitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem, etc. Datum Laterani Idibus Aprilis Pontificatus nostri Anno 2.

141 - Così pure a' 27 dello stesso Mese et Anno, concesse a tutto l'Ordine di potere recitare il Divino Officio, e celebrare altresì la Santa Messa ne' tempi d'Interdetto nelle Chiese privilegiate dalla S. Sede, senza però suonare le Campane, con escludere però prima gl'Interdetti, e li Scommunicati se ve ne fossero: fu data anch'ella questa Bolla nel Laterano, e la registra parimente il P. Empoli nel nostro Bollario Agostiniano a car. 17 nella seguente maniera.

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

142 - Dilectis filijs Generali, et Provincialibus, Prioribus, ac Fratribus Ordinis Eremitarum S. Augustini, salutem, et Apostolicam benedictionem. Vobis assidue Regnum Dei querentibus a Sede Apostolica [p. 571] digne conceditur, per quod spirituale gaudium vestris cordibus oriatur. Nos itaque vestrae precibus devotionis inducti, praesentium vobis auctoritate concedimus, ut cum ad loca perveneritis, Ecclesiastico supposita Interdicto, Divina in Ecclesijs, in quibus illa, ex Indulto Sedis Apostolicae, celebrantur, Excommunicatis, et Interdictis exclusis, non pulsatis Campanis, clausis ianuis, et voce suppressa, celebrare possitis, nisi causam dederitis Interdicto, vel nisi contingat, id vobis specialiter interdici. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre Concessionis infringere, etc. Datum Laterani 5 Kal. Maij, Pontificatus nostri Anno 2.

143 - In questo medesimo giorno, Mese et Anno, presentarono altresì li nostri Padri un Memoriale bizzarro al S. Padre, in cui esposero alla Santità Sua, che havendo essi deliberato di vivere con una Povertà eroica, la supplicavano per tanto a volerli concedere un Privilegio, mediante il quale non potessero, sotto qual si voglia pretesto, essere sforzati da chi che sia, a raccogliere e ricevere danari di sorte alcuna; e ciò affine di potere più francamente e con più Religiosa libertà attendere a predicare la parola di Dio: il che inteso dal Santo Pontefice, grandemente edificato per una tanta bontà, spedì ben tosto, giusta il loro desiderio, un'ampia Bolla, la quale originale si conserva nel nostro Archivio di S. Giacomo di Bologna, et è del seguente tenore:

Alexander Episcopu Servus Servorum Dei.

144 - Dilectis filijs Generali, et Provincialibus, Prioribus, ac Fratribus Ordinis Erem. Sancti Augustini, salutem et Apostolicam benedictionem. Vestra semper in amore Virtutum declarantur humilitas, et cuncta sollicite refugit, quae sibi aliquid famae, vel conscientiae, illatura dispendium pertimescit. Ob hoc enim sicut accepimus, quod a nullo vestrum alicuius specialis loci, vel Personae praetextu, Verbum exhortationis de colligenda pecunia, proponatur, in ordine vestro laudabiliter statuistis, pie cogitantes, ac proinde, quod, dum simpliciter ab ijs immunes vivitis ad vestram, et Proximorum salutem, Praedicationis officium liberius exercetis. Nos igitur Devotorum vota salubria benignis affectibus prosequi delectantes, quod nullus ex vobis per litteras Decreto impertrandas, seu de mandato alicuius, ad pecuniam colligendam cogi possit invitus, nisi litterae, quae de Indulgentia plenam fecerint mentionem, vobis authoritate praesentium indulgemus. Nulli ergo omnino, etc. Datum Laterani 5 Kal. Maij Pontific. nostri Anno 2.

145 - Ritroviamo parimente, che a' 29 del suddetto Mese di Maggio in questo medesimo anno concesse lo stesso Santo Pontefice a tutto l'Ordine, un altro Privilegio, e fu di poter ricevere all'Habito et alla Religione, etiamdio li Sospesi, gl'Interdetti, e li Scommunicati, con assolverli però prima, conforme il Rito della S. Chiesa, e poscia darli l'Habito suddetto: avvertendo però, che se questi tali Scommunicati, Sospesi, od Interdetti, per qualche debito loro, o per qual si sia altra ragione, od interesse, spettante ad alcuna Persona particolare, diano prima sodisfattione alle Parti, e poi godino del presente Privilegio, il quale viene registrato nel Bollario Agostiniano a carte 17 nella seguente guisa:

Alexander Episcopus Sevus Servorum Dei.

146 - Dilectis filijs Generali, et Provincialibus, Prioribus, [p. 572] Presbyteris Ordinis Eremitarum S. Augustini, salutem, et Apostolicam benedictionem. Caelestis Amor Patriae mentes vestras sic allexisse perspicitur, ut quasi hoc solum delectationem vobis tribuat, quod Divinae voluntati sit placitum, et salutem proferat Animarum. Procedit ex hoc, quod nos vestris pijs petitionibus favorem largiri benevolum delectantes, maxime, cum ex Apostolici cura teneamur officij, circa Religionis augumentum attenti, et vigiles inveniri. Vobis authoritate praesentium indulgemus, ut volentibus vestro aggregari Collegio, qui Suspensionis, aut Interdicti, vel Excommunicationum Sententijs sunt ligati, Absolutionis beneficium, iuxta formam Ecclesiae, impertiri, et ipsos in Fratres recipere, ac eos qui post assumptum habitum, recoluerint, se talibus in saeculo fuisse sententijs innodatos, secundum formam ipsam, absolvere valeatis. Ita tamen, quod, si aliqui ex eisdem, huismodi sententijs, propter Debitum, vel pro aliorum Iuribus, sunt adstricti, satisfaciant, ut tenentur. Nulli ergo omnino Hominum liceat, etc. Datum Laterani 3 Kal. Maij Pontificatus nostri Anno secundo.

147 - In questo tempo istesso considerando il buon Pastore, che de gli Ordini uniti, et aggregati in quest'anno, all'Ordine Eremitano di S. Agostino, molti, prima della detta Unione, portavano habiti di colore diverso dal detto Ordine Agostiniano, il quale, di sua natura, era nero, come specialmente li Brittinensi, li quali mai vollero deporre il colore naturale della Lana, non ostante gli Ordini, et i comandi di Gregorio IX peroché più tosto vollero lasciare le Cinture, che il detto colore; e li guglielmiti anch'essi in alcuna cosa, benché accidentale, differentiavansi, e così gli altri in altre cose: hor perciò parve bene al Sommo Pontefice di spedire una Bolla a tutti li Prelati dell'Italia, e della Sicilia, in cui li comandò, che dovessero ubbligare gli Eremiti uniti poco dianzi all'Ordine Agostiniano, a deporre ogni qual si sia altro colore, che per l'adietro portato havevano nelle loro Vestimenta, e vestire da indi in avvenire l'Habito nero, come veri Agostiniani, per conformarli totalmente, come in tutte l'altre cose, così principalmente nell'Habito, che è il primo a vedersi, a' Religiosi di quell'Ordine, al quale erano stati uniti, et aggregati dalla S. Sede. Ciò poi si dichiarò, che voleva, che onninamente fosse esequito prima della Festa di tutti li Santi. Fu data questa Bolla in Anagni a' 15 d'Ottobre l'anno secondo del suo Pontificato, di cui questa è la copia, come la registra il P. Empoli a car. 21.

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

148 - Venerabilibuss Fratribus, Archiepiepiscopis, et Episcopis per Lombardiam, Tusciam, et Romaniolam, ac Taursininam, Anconitanam Marchias, Ducatum Spoletanum, Patrimomonium B. Petri in Tuscia, Campaniam, Maritimam, ac Regnum Siciliae constitutis, salutem, et Apostolicam benedictionem. Litteras nostras vobis direxisse meminimus sub hac forma. Alexander Episcopus, etc. infino a Constitutis, etc. come sopra, etc. e poi prosiegue: Recordamur liquido, et memoriter retinemus, quod dudum apparuit Religio in partibus Lombardiae, cuius Professores vocati Eremitae Ordinis S. Augustini, nunc succincti Tunicis, cum Corrigijs, Baculos gestantes in manibus, nunc vero, dimissis Baculis, incedebant, pecuniam pro eleemosinis, alijsque deposcentes subsidijs, et adeo variantes interdum habitus sui formam, ut dilectis filiis, Fratribus Minoribus uniformes, in derogationem multiplicem ipsorum Ordinis, crederentur; [p. 573] eisdem propter hoc minorem apud fideles sentientibus in suis opportunitatibus charitatem. Sane, cum per nos, tunc in minori officio constitutos, et bonae memoriae T. Tituli S. Sabinae Presbyterum Cardinalem, tunc in partibus illis legatione fungentes huismodi varationis praesumptio ad faelic. Recor. Gregorij Papae Praedecessoris nostri, audentiam pervenisset, ipse, ne identias Vestium in ordinibus ipsis confusionem pareret, ac inde scandala graviora confurgerent, ad utrorunque quietem statuendam providit: ut Priores, et singuli Fratres, praedicti Ordinis S. Augustini, in exterioribus Vestimentis, quae nigri, vel albi debebant esse coloris, quorum altero, videlicet nigro, iam electo ab eis, ipsos idem Praedecessor voluit manere contentos, largas, et protensas Manicas, quasi ad instar Cucullarum, et desuper ipsa deferrent per amplas Corrigias, et patenter omnibus apparentes, ita quod omnes cincti deforis eas vestibus nequaquam contegerent; et portantes in manibus Baculos quinque palmorum grandium; ac expresse in eleemosinarum petitione, cuius sint Ordinis declarantes, adeo suarum vestium longitudinem temperarent, quod a quibuscumque ipsorum calceamenta libere viderentur, ut sic habitus confusione semota, et sublata, materia scandali, a praedictorum Ordinum Fratribus posset virtutum Domino liberius, et gratius deserviri. Cum dudum dilectus filius noster R. S. Angeli Diaconus Cardinalis, universas Domos, et Congregationes Eremitarum praedictorum, quarum quaedam S. Augustini, quaedam S. Guillelmi, nonnullae autem Fratris Ioannis Boni, aliquae de Fabali, aliae vero de Brictinis, censebantur in unam Ordinis Eremitarum S. Augustini Professionem, et Regularem Observantiam, perpetuo de mandato nostro duxerit uniendas, et nos dicti Cardinalis processum, convenientem cum nostrae voluntatis proposito approbantes, praemissa omnia duxerimus confirmanda statuentes, ut universi Priores, et Fratres, in Professione praedicti Ordinis Eremitarum S. Augustini taliter couniti, nigris duntaxat, et nullis alijs coloris alterius Cucullis aliquatenus uterentur. Nos volentes, ut praemissa, quae de Vestimentis exterioribus a saepe dictos Praedecessore nostro circa praefatos Eremitas statuta fuerunt salubriter, et ab ipsis (ut recolimus) acceptata ubique, et ab omnibus Eremitis Unitis taliter, et alijs universis inviolabiliter observari, Fraternitati Vestrae per Apostolica scripta, in virtute Obedientiae districte praecipiendo mandamus, quatenus praedictos Priores, ac alios, qui nigras penitus, seu albas Cucullas non portant, quod usque ad Festum Omnium Sanctorum proxime venturum, nigri prorsus coloris Cucullas assumant, abiectis alijs, et firmiter praedictum statutum, de caetero, studeant observare: singuli vestrum per suas Civitates, et Dioeceses, sublato cuiuslibet appellationis, et contradictionis obstaculo, et Litteris Apostolicis impetratis, vel etiam impetrandis per eos, nequaquam obstantibus, monitione praemissa per Censuram Ecclesiasticam districtius compellatis, et in eos, qui contrafecerint, Excommunicationis Sententiam promulgetis, quam per Vestras Civitates, et Dioeceses singulis diebus Dominicis, et Festivis, publicari solemniter, et eos, tamquam Excommunicatos usque ad satisfactionem condignam, appellatione remota, evitari arctius ab omnibus faciatis. Datum Anagniae 8 Kal. Julij Pontificatus nostri Anno 2. Vos itaque auctoritate Litterarum ipsarum praedictos Priores, et Eremitas, prout ex parte ipsorum, fuit propositum coram nobis, ad portandum Baculos, et faciendum quaedam alia, quae in narratione Litterarum huismodi continentur, complere intendentes, [p. 574] super hoc monuistis eosdem, vel proponitis admonere, et quidam vestrum in eos, nisi hoc infra Festum Omnium Sanctorum adimplere curaverint, Excommunicationis, Suspensionis, et Interdicti promulgarunt Sententias, vel promulgare intendunt: super quo dicti Priores, et Eremitae petierunt sibi per Sedem Apostolicam salubriter provideri. Quia vero nostrae intentiones extitit, ut praefati Priores, et Eremitae, ad assumendum, usque ad praedictum Festum, iuxta praedictum Statutum nostrum, nigras dumtaxat, et nullas alias coloris alterius Cucullas ab eis, abiectis alijs deferendas tantummodo, et non ad alia, per easdem Litteras cogerentur; volumus et Universitati Vestrae, in virtute Obedientiae per Apostolica scripta praecipiendo mandamus, ut singuli vestrum, infra octo dies, post receptionem praesentium, processus suos contra memoratos Priores, et Eremitas, vel eorum aliquos, occasione huismodi habitos, sublato cuiuslibet difficultatis, et dilationis obstaculo, studeant revocare. Alioquin, ex tunc processus huismodi revocamus, et eos decernimus nullos esse. Vobis etiam Universis, et singulis inhibemus, ne usque ad Festum Resurrectionis Dominicae, proximo futurum contra saepedictos Priores, et Eremitas, vel ipsorum aliquem auctoritate praedictarum Litterarum aliquatenus procedatis. Ex tunc vero ipsos tantummodo ad assumendum, et deferendum Cucullas omnino nigras, tinctas, vel non tinctas, non ad aliqua alia compellatis. Dat. Angniae Idibus Octobris, Pontificatus nostri Anno 2.

149 - Questa è la Copia fedele, non d'una, ma di due Bolle d'Alessandro, inserte una nell'altra: la prima, che è inserta nell'altra, fu data, come habbiamo veduto a' 24 di Giugno in Anagni; la seconda poi, che quella in sè contiene, fu data pure in Anagni a' 15 d'Ottobre . Hor sopra queste due Bolle dobbiamo primieramente avvertire, massime della prima, che fu spedita dal Papa a' Prelati dell'Italia, e della Sicilia, acciò facessero vestire tutti gli Eremiti uniti già all'Ordine nostro, che stavano nelle loro Città, e Diocesi, con gli Habiti di color nero; e perché nella detta Bolla haveva il Papa fatta mentione d'un simile precetto fatto già da esso, quando era semplice Cardinale, ma però Legato, insieme con un altro Cardinale suo Collega, nelle parti della Lombardia, all'Ordine del B. Gio. Buono, per una tal lite, che passava tra esso Ordine, e quello de' Francescani; nella qual Bolla altre cose ancora si comandavano fuori che questa, come per esempio, che dovessero portare ciascheduno di loro un Bastoncello nelle mani di cinque palmi grandi; le Maniche larghe, e lunghe; le Cinture larghe, et apparenti; le Vesti lunghe, a segno però, che si potessero vedere le Scarpe, e cose simili, etc. Li detti Vescovi, e Prelati, perciò pretendendo, che il Papa volesse, che, oltre le Vesti di color nero, dovessero altresì fare osservare tutte l'altre cose sopradette, inculcate nella Bolla di Gregorio IX il quale confirmò tutto ciò, che havevano determinato li due Cardinali, per sedare le liti insorte tra i Francescani e l'Ordine del B. Giovanni, e volendo a ciò sforzare li detti Eremiti anche con Censure Apostoliche, hebbero perciò essi ricorso al Sommo Pontefice, e ricordandoli, che (trattone il color nero nelle Vesti) gli haveva da tutte l'altre cose, e massime dal portare que' Bastoni nelle mani, nella Bolla della Grande Unione esentati, lo pregavano per tanto a volerli ancora liberare della molestia, che per ciò li davano que' Prelati: supplicandolo di vantaggio a compiacersi di prorogare il porre in esecutione, il precetto delle Vesti nere, non solo fino alla Festa di tutt'i Santi, ma a quella [p. 575] della Risurettione di N. S. che veniva a cadere nell'anno seguente del 1257, le quali cose tutte li furono poi concesse gratiosamente nella seconda Bolla data a' 15 d'Ottobre, qual'hora habbiamo qui trascritta con l'altra in essa inserta.

150 - Avvertiamo in secondo luogo, pur anche su la prima Bolla, che, se bene Papa Alessandro, parlando di quegli Eremiti, con cui hebbero lite li Padri Minori nelle parti della Lombardia e della Romagna, al tempo di Gregorio IX (le quali furono poi sedate da esso, e dal suo Collega, con la conferma dello stesso Gregorio) li chiama assolutamente Eremiti dell'Ordine di S. Agostino, erano però semplici Eremiti del B. Gio. Buono, chiamati poi anche dell'Ordine di S. Agostino, ma questi non erano li veri Eremiti dell'Ordine di S. Agostino, a cui furono così quelli del B. Gio. Buono suddetto, come tutti gli altri mentovati nella Bolla dell'Unione, aggregati, come alcuni Autori hanno falsamente stimato, e massime il P. Vadingo nel suo Apologetico, ove, equivocando sopra di quest'ordine del Beato Giovanni, quale mostra di stimare, che fosse il vero Ordine Eremitano di S. Agostino, apertamente dice, che il detto Ordine non fu altrimente istituito dal P. S. Agostino, ma nacque ne' tempi di Gregorio IX con altre simplicità poco degne d'un soggetto, tanto per altro qualificato in ogni sorte di eruditione, quali così dal P. Errera, come da noi, nel Secolo scorso, sono state scoperte per falsissime, e di niuno momento. Vedasi specialmente del P. Errera la sua Risposta Pacifica, et il Clipeo di quella, et appresso poi ciò, che noi altresì scrivessimo sotto l'anno 1237 e 1240 et anche altrove.

151 - Avvertiamo, in terzo luogo, su la medesima Bolla, che l'Ordine fatto di nuovo dal Papa a' que' Prelati di far portare l'Habito nero a gli Eremiti di S. Agostino, non fu inteso da esso per i veri Eremiti antichi del detto Ordine, ma solo per gli Eremiti, che a quelli s'unirono, e ciò si convince con due o tre Testi di queste due Bolle; il primo Testo poi leggesi nella prima nel principio del § 5 appresso l'Empoli, ove appunto, doppo havere riferita l'Unione Generale, fatta per ordine suo dal Card. Riccardo di S. Angelo, e la conferma di quella, altresì da esso fatta, soggiunge, che decretato haveva, che li Priori, et Eremiti tutti uniti, et aggregati all'Ordine de gli Eremiti di S. Agostino, dovessero da indi avanti vestirsi di colore puramente nero, e di niun'altro colore; dal che si cava con evidenza secondo me, che non facendo egli, né estendendo il detto Decreto a gli Eremiti del detto Ordine eremitano antico di S. Agostino, questo non ne haveva di bisogno, perchè haveva sempre portato, e tuttavia portava l'habito del detto color nero, quale fu sempre suo proprio, fin dal tempo del suo Santo Istitutore. Ecco le parole formali, e molto ben chiare del citato Testo: Statuentes, ut universi Priores, et Fratres in professione paedicti Ordinis Eremitarum S. Augustini taliter couniti, nigris dumtaxat, et nullis alijs coloris alterius Cucullis aliquatenus uterentur.

152 - Gli altri due Testi sono registrati nel § settimo et ottavo, della seconda Bolla d'Ottobre, ne' quali entrambi parlando de' medesimi Priori, et Eremiti couniti all'Ordine Eremitano di S. Agostino, dimostra, che né meno tutti havessero bisogno, che gli fosse fatto porre in esecutione da que' Prelati dell'Italia, e della Sicilia, il suddetto suo Decreto, mentre in effetto comandando alli detti Prelati a rivocare certi loro Processi fatti contro de' sudetti Priori, et Eremiti uniti, che dovevano vestire di nero, e d'una proroga, che voleva, che li concedessero di ciò fare fino alla futura [p. 576] Pasqua di Resurettione, dice, che appunto revochino li detti Processi fattti contro de' mentovati Priori, et Eremiti, o alcuni di loro; dando in questa guisa a dividire, che né meno tutti li suddetti Religiosi uniti all'Ordine nostro, vestivano di colore diverso dal nero. Sentiamo le parole del Pontefice registrate nel paragrafo settimo, le quali sono queste: Volumus, et Universitati Vestrae in virtute Obedientiae, per Apostolica scripta praecipiendo mandamus, ut singuli vestrum, infra octo dies, post receptionem praesentium, Processus suos contra memoratos Priores, et Eremitas, vel eorum aliquos, occasione huismodi habitos, sublato cuiuslibet difficultatis, et dilationis obstaculo, studeant revocare, etc. E così inculcando di nuovo a' medesimi Prelati nel § ottavo a non volere molestare li detti Priori, et Eremiti, non solo fino alla Festa di tutti li Santi, ma etiamdio fino alla futura Pasqua, replica lo stesso in questa guisa: Vobis etiam Universis, et singulis inhibemus, ne usque ad Festum Resurrectionis Dominicae, proxime futurum, contra saepedictos Priores, et Eremitas, vel ipsorum aliquem, auctoritate praedictarum litterarum aliquatenus procedatis, etc.

153 - E di vero, io per me tengo per cosa certissima, che forsi li soli Brittinensi dassero ansa, a' Padri Francescani di procurare queste Bolle appresso la S. Sede; peroché di essi soli e' costa, che ricusassero il color nero, contentandosi più tosto di deporre la Cintura, che è parte essentiale dell'Habito Agostiniano, che ammettere il color nero, che è parte accidentale: imperoché se parliamo de gli altri Uniti, e specialmente de' Giamboniti, essi in questo tempo vestivano di nero, e ciò fin dall'anno 1237 il che evidentemente dimostrassimo costare ancor noi dalla Bolla di Gregorio IX emanata nell'anno 1240 non contro essi, come voleva il P. Vadingo, ma ben sì contro de gli accennati Brittinensi, et alcuni altri nella Marca d'Ancona, che non si sa, chi fossero. Li Guglielmiti certo vestivano, come li veri Agostiniani, benché il loro color nero fosse naturale, e non artificiale; così pue anche facevano li Fabalini, come costa da alcune Bolle, così del detto Gregorio, come anche d'Innocenzo IV, quali si possono vedere nel Bollario, e ne gli anni scorsi, e poco dianzi mentovati da noi poco più sopra né tampoco ciò intendere si deve, né si puole de gli Eremiti della Congregatione di Toscana, li quali anch'essi vestivano di nero, come chiaramente si convince con un Decreto del Card. Riccardo di S. Angelo registrato da noi sotto l'anno del 1253, nel Secolo scorso verso il fine sì che a primo ad ultimum il Decreto di vestire di nero si riduce a' soli Brittinensi.

154 - E se bene e' puol'essere, che qualche Convento ancora di veri Agostiniani, massime di quelli, che erano nell'Italia, e non ubbidivano ad alcun Generale, ma da per se stessi governavansi, e reggevansi, havesse variato il colore; nulladimeno parlando di tutto l'Ordine in universale, massime fuori d'Italia, io ho per cosa indubitata, che tutti di nero vestissero; lo provo evidentemente da questo, perchè, si come li Francescani, li quali in questo tempo ritrovavansi maravigliosamente dilatati per tutto l'Orbe Christiano, e specialmente nell'Europa, diedero Memoriale contro gli Eremiti dell'Italia, e specialmente contro quelli del B. Gio. Buono, e de' Brittinensi, l'haverebbero dato ancora contro di quelli della Francia, della Germania, della Spagna, e d'altre Parte di là da' Monti, nelle quali ve n'erano per lo meno tre Congregationi con li loro Generali, come ne' suoi luoghi habbiamo palpabilmente dimostrato, se di vero non havessero portati le Vesti loro di color nero; hor non l'havendo dato contro li detti [p. 577] nostri Eremiti Oltramontani, gli è segno chiaro, et evidente, che quelli di nero vestivano: che poi non dassero Memoriale, fuori che contro quelli dell'Italia, e della Sicilia, si cava, così dalla Bolla di Gregorio IX come da tre altre d'Alessandro, due delle quali stiamo hora esaminando, le quali sono indrizzate solamente a' Prelati dell'Italia, e non della Francia, Spagna, Germania, et altre di là da' Monti, a'quali di certo l'haverebbe indirizzate, se gli Eremiti di quei Regni non havessero portati gli Habiti di color nero, e li Padri Francescani contro di quelli, come contro di questi dell'Italia, haverebbero fatta istanza nel Memoriale dato alla Santità del Pontefice; e ciò sia detto a bastanza di tale controversia, quale habbiamo allungata forse più del bisogno, per finire di convincere il P. Vadingo, et alcuni altri nostri poco amorevoli, li quali pure volevano, che questi Decreti fatti dal Papa di vestire di color nero, si dovessero intendere fatti a tutto il vero Ordine Eremitano di S. Agostino, non essendo eglino in verità stati fatti, se non per li Giamboniti, Brittinensi, et altri Eremiti della Marca, quali eglino si fossero, come habbiamo fin qui, et anche altrove, più che dimostrativamente fatto costare.

155 - Troviamo altresì, che in quest'anno volendo li nostri Padri Agostiniani della Città di Macerata ristaurare la loro Chiesa, la quale, per essere molto vecchia, et antica, haveva gran bisogno d'essere riparata, e non sapendo, come poter ciò fare a cagione della loro Povertà, ricorsero per tanto al Benigno Pontefice, et humilmente lo supplicarono a degnarsi di concedere qualche Indulgenza a chiunque havesse data, e somministrata qualche limosina per la suddetta fabbrica; per la qual cosa mosso il Santo Padre a pietà di que' buoni Padri, con Liberalità, non ordinaria in questi tempi, concesse un'Indulgenza di 100 giorni a tutti quelli, c'havessero sovvenuta con le loro carità, la riparatione della detta Chiesa, la quale in quel tempo, portava il glorioso Titolo di S. Maria, et hoggidì chiamasi communemente di S. Agostino. Fu data la Bolla della mentovata Indulgenza in Anagni a' 27 di Novembre l'anno 2 del Pontificato d'Alessandro; e questa inserta si legge in una Lettera publica patente d'un certo Maestro Petrezano Vicario Generale d'Uberto Vescovo di Bologna, insieme con molt'altre Bolle, concesse da varj Pontefici all'Ordine Agostiniano, tanto prima, quanto doppo la grande Unione: questa Lettera patente poi si conserva in questo Archivio nostro di S. Giacomo di Bologna, e fu data l'Anno del Signore 1310, ch'era di Clemente V, l'anno quinto. La copia poi della Bolla d'Alessandro IV, che contiene l'Indulgenza suddetta, è questa che siegue:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

156 - Universis Christi Fidelibus per Camerinensem, et Firmanam Dioeceses, et Civitates constitutis, salutem, et Apostolicam benedictionem. Quoniam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante Tribunal Christi, recepturi, prout in corpore gessimus, sive bonum, sive malum fuerit, oportet nos diem messonis extreme misericordiae operibus praevenire, ac aeternorum intuitu seminare in Terris, quod reddente Domino, cum multiplicato fructu reccolligere debeamus in Coelis, firmam spem, fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat, parce, et metet Vitam aeternam. Cum igitur, sicut ex parte dilectorum filiorum, Prioris, et Fratrum Sanctae Mariae de Macerata Camerinensis, et Firmanae Dioecesum, Ordinis S. Augustini fuerit propositum coram nobis, quod Ecclesiam ipsam reperare inceperint, opere sumptuoso, et ad [p. 578] consumationem ipsius proprie eis non suppetant facultates, Universitatem Vestram rogamus, monemus, et ortamur in Domino, in remissionem vobis peccaminum iniungentes, quatenus de Bonis a Deo vobis collatis, pias eleemosinas, et gratis eis ad hoc charitatis subsidia erogetis, ut per subventionem vestram opus huismodi valeat consumari; vosque per haec, et alia bona, quae Domino ispirante, feceritis, ad aeternae possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de Omnipotentis Dei Misericordia, et Beatorum Petri et Pauli, Apostolorum eius authoritate confisi, omnibus vere poenitentibus, et confessis, qui eis ad praedicti operis consumationem manum porrexerint adiutricem, centum dies de iniucta sibi poenitentia misericorditer relaxamus; praesentibus post consumationem operis minime valituris; quas mitti per quaestuarios distructius inhibemus, eas, si secus actum fuerit, carere viribus decernentes. Data Anagniae 5 Kal. Decembris, Pontificatus nostri Anno 2.

157 - Poco dopo, cioè a dire nel seguente mese di Dicembre in questo medesimo anno, li nostri Padri, che dimoravano nel convento di S. Biagio di Brettino, il quale prima della grande Unione era capo nobile della Congregazione dei Brittinensi, li quali dal detto Convento appunto avevano presa la detta denominazione, temendo di non essere molestati nei loro beni, che possedevano nel territorio di Fano e spetialmente in una casa, che era già stata d'un certo Foscolo cittadino della detta città di Fano, quale essi all'hora possedevano, ricorsero dal buon Pontefice Alessandro, affinchè si degnasse d'ordinare, con la sua solita benignità, al Podestà, et al Capitano della predetta città, che non volessero in conto alcuno molestare li suddetti Padri di Brettino, anzi più tosto li dovessero favorire e difendere da chiunque avesse osato d'offenderli e molestarli; il che di buona voglia, fece il buon pontefice con una Bolla data nel Laterano a' 17 di Decembre nell'anno 2 del suo Pontificato. Fu diretta al suddetto Podestà, al Consiglio e alla Comunità della detta città di Fano, e registrata si legge nel bollario Agostiniano a car. 16. nella maniera, che siegue:

Alexander Episcopus Servus Servorum Dei.

158 - Dilectis filijs, Potestati, Consilio et Communitati Fanensi, salutem et Apostolicam benedictionem. Cum Ecclesias et Personas Ecclesiasticas, maxime pro illius reverentia, cuius sunt obsequijs deputatae, Nos deceat in suis Iuribus confovere, Universitatem Vestram, ad instar fel. recor. Innocentij Papae Praedecessoris nostri rogandam duximus attentius et hortandam, per Apostolica vobis, scripta firmiter iniungentes, quatenus dilectos filios, Priorem et Fratres Eremitarum de Brictinis Ord. S. Augustini Fanensis Dioecesis, ob Divinam et nostram reverentiam, habentes propensius commendatos, ipsos super omnibus suis, et specialiter super quadam Domo ipsorum, quae fuit quondam Fuscoli Civis Fanensis, ad ipsos insto titulo (ut asserunt) pertinente, nullatenus, contra Iustitiam molestetis, nec permittatis, quantum in vobis fuerit, ab alijs molestari. Preces et mandantum huismodi taliter implecturi, quod dicti Prior et Fratres, iustam de vobis non habeant materiam conquerendi; et nos devotionem vestram, propter hoc, in Domino comendemus. Dat. Laterani 16 Kal. Ianuarii, Pontificatus nostri Anno 2.

159 - Non produciamo più Bolle o Diplomi spediti in quest'anno a [p. 579] a pro e beneficio dell'Ordine nostro unito, così in generale, come in particolare, dal nostro benignissimo Pontefice Alessandro, se ben siamo più che sicuri, che molti, e molti altri, ne dovette concedere; de' quali non havendo noi potuto havere la notitia, per stare quelli nascosti in varj, e diversi Archivj della Religione, con tutto ciò, che con pubblico Memoriale, diretto a tutti li Superiori, tanto maggiori, quanto minori della Religione medesima, ne facessimo istanza nel fine del secondo Tomo di questi nostri Secoli; perciò e' sarà bene, che torniamo a vedere, che cosa fece il Santo Generale Lanfranco, doppo fatta, e stabilita questa grande Unione. Gli è dunque certo, che egli subito si diede, con tutto lo spirito ad esequire la santa mente del Sommo Pontefice, cioè a dire a procurare di effettivamente unire all'Ordine vecchio Agostiniano tutti li Conventi delle Congregationi, e de gli Ordini mentovati, et anche non mentovati precisamente nella Bolla della grande Unione; e perchè egli non poteva essere nello stesso tempo in ogni parte d'Europa, et anche fuori, a ridurre in perfettione questa grande impresa, perciò gli è da credere, che spedisse varj Soggetti qualificati, e di talento non ordinario, li quali, così nell'Italia, come fuori, facessero in nome suo quello, che egli per se stesso immediatamente fare non poteva; de' quali tutti, perchè non habbiamo potuto rintracciare la vera, e la sicura cognitione, perciò solo faremo mentione d'alcuni pochi, che mandò di là da' Monti per tale effetto.

160 - Primieramente dunque egli spedì nella Francia a fare l'unione di que' Monisteri, che non erano pochi, in quel fioritissimo Regno (la maggior parte de' quali ubbidiva ad un Generale, che anche soprastava a quelli dell'Inghilterra, e parte da per se stessi reggevansi, come altrove habbiamo più volte dimostrato) un religioso chiamato F. Marco Ventoni. Tanto attesta, e riferisce il nostro Crusenio nel suo Monastico Agostiniano a car. 126 e lo replica altresì il dotto Errera nel Tomo 2 del suo Alfabeto Agostiniano a car. 90 citando il detto Crusenio; e se bene dice, che non sa di dove habbi ciò cavato il detto Autore, tuttavolta gli è da credere, che l'habbi cavato da gli Archivi della Francia, ove più volte si portò, o pure da quelli della Fiandra, di dove egli era oriundo, la quale certo in quel tempo era annessa, quanto alla Religione, alla detta Francia; io poi certamente mi persuado, che questo gran Religioso, doppo havere uniti, et aggregati all'Ordine tutti li suddetti Monisteri, li dividesse poi in più Provincie, e costituisse sopra ciascheduna di loro il suo proprio Provinciale; quante fossero poi le dette Provincie, non si puole asserire di certo; quello, che è fuori di dubbio si è, che da tempo immemorabile nella Francia fino al principio di questo Secolo 1600, vi sono state quattro fioritissime Provincie, cioè a dire, la Provincia di Francia, così detta per antonomasia; la Provincia di Provenza; la Provincia di Narbona, e quella di Aquitania, detta ancora di Tolosa, dal suddetto tempo in qua, se ne sono formate altre due, cioè la Bitturicense da quella di Francia, la quale hoggidì s'è molto ingrandita, e vive con grand'osservanza, et esempio; così pure da quella di Narbona se n'è formata la Biterense, la quale anch'essa è molto riformata, et osservante.

161 - Mandò poi nel vicino Regno dell'Inghilterra non meno, ad unire all'Ordine medesimo Agostiniano li Conventi, che erano situati da lunga serie d'anni in varie parti di quell'Isola grande, come anche ne' due vicini della Scotia, e dell'Hibernia, li quali prima socciacevano insieme con quelli della Francia, almeno per la [p. 580] maggior parte, ad un proprio Generale; che a riformarli ancora, un Religioso di santa vita, Alunno del Convento di Verona, chiamato F. Albertino, e se bene non divise in più Provincie i Conventi di que' tre Regni, ma ne formò una sola, fu però questa così grande, che fu poi necessario di dividerla, se non in più Provincie, che havessero li loro Provinciali particolari, almeno in più parti, le quali furono date in custodia ad alcuni Padri gravi, li quali, come Vicarj, o Vicegerenti del Provinciale supremo, le reggevano, e le visitavano ogn'anno, rendendo poi sempre ciascheduno di loro la dovuta ubbidienza, e soggettione al sudetto Provinciale; et in questa guisa si caminò mai sempre fino al tempo dell'Infame Apostasia d'Arrigo Ottavo, il quale distrusse, insieme con tutt'i Monasteri e le Chiese di quell'ampio Regno, anche l'istessa Cattolica Fede.

162 - Di questa Missione di F. Albertino da Verona, ne parlano l'Errera nell'Alfabeto Tomo primo a car. 5; Raffaele Bugata ne' suoi Santi Vescovi di Verona a car. 17 e Francesco Pona Veronese insigne Filosofo, Medico, Poeta, in un brieve Elogio, che scrisse di questo Servo di Dio, quale inserto si legge nel Libretto, che diede alle Stampe lo stesso Pona, delle Vite, e Miracoli de' due Gloriosi, e Beati servi di Dio, Evangelista e Pellegrino, pure dell'Ordine nostro, e Veronesi; gli è ben vero però, che quest'ultimo Autore s'inganna, mentre dice, che il B. Gener. Lanfranco mandasse questo Venerabile Religioso nell'Inghilterra a piantarvi la Religione; peroché v'era già stata piantata fin dal tempo di S. Patritio, e sempre poi s'era andata mantenendo, e conservando infino a questi tempi; e già questa verità è stata in varj, et in diversi luoghi de' Secoli scorsi, et anche nell'anno a questo antecedente, da noi provata, mentre ponderassimo una Bolla d'Alessandro IV diretta al Generale de gli Eremiti dell'Ordine di S. Agostino nella Francia, e nell'Inghilterra; ma ben sì fu colà inviato il B. Albertino ad unire i Conventi di quel Regno, et anche poi a fondarne de' nuovi, come felicemente poi successe, così nel tempo suo, come anche ne' tempi a venire, fino all'accennata caduta, di quel misero Regno, nell'Eresia.

163 - Soggiunge poi il mentovato Pona, che doppo havere esequito, con tutta diligenza, e perfettione, la detta Unione de' Conventi dell'Inghilterra alla Religione, se ne tornò, con buona gratia del Generale, in Italia, e ridottosi nella sua Patria, indi a non molto, doppo havere menata una vita molto austera e penitente, e doppo havere operate gran cose a gloria di Dio, et honore e decoro della Religione, e finalmente a pro e beneficio incredibile de' Popoli, a' quali, per lunga serie d'anni predicò la parola di Dio, alla perfine, colmo di meriti infiniti, santamente morì; et aggiunge il suddetto Pona, che nella morte sua, et anche molto più doppo di quella, N. S. si compiacque di manifestare al Mondo con molti e stupendi Miracoli e Prodigi, la Santità del suo gran Servo Albertino. Questo è certissimo, che fin dal tempo del suo felice passaggio, ha egli sempre goduto il glorioso titolo di Beato; come di tale fu la di lui Immagine dipinta et effigiata, col Capo coronato di Beatifici Raggi, nell'Altare di S. Nicola da Tolentino, fin dall'anno del Signore 1406 nella nostra Chiesa di Verona. Non si sa però precisamente, dove sepolto giaccia il di lui Corpo, tutto che si sappi di sicuro, che egli sta in quella Chiesa; solo gli è manifesto, dice il Pona, per una memoria ritrovata, quando il vecchio Choro fu demolito, la quale esprime riposare il Santo Corpo del Beato Albertino alla mano destra fuori del Choro suddetto.

164 - [p. 581] Habbiamo registrata quivi, insieme con la di lui Missione in Inghilterra, anche, come in compendio, la di lui beata Vita e Morte, tutto che forsi, come di certo stimiamo, egli non morisse in quest'anno; e ciò, perchè non siamo certi, in qual tempo succedesse il di lui beato passaggio al Paradiso; tutto perchè, come più volte habbiamo avvertito, li nostri buoni Padri di questi tempi antichi, non furono troppo curiosi, e diligenti nel registrare a perpetua memoria de' Posteri, le gloriose imprese, e le beate morti di tanti Huomini insigni, li quali con opere immortali giornalmente illustravano la Chiesa, e la Religione, in sommo grado, decoravano. Osserva però il dotto Errera, et è verissimo, che sotto l'Immagine di questo Servo di Dio, poco dianzi accennata, vi si legge questa Iscritione: B. Albertinus de Verona. Lo stesso ancora riferisce il sopra sopramentovato Raffaelle Bugata nel libro di sopra accennato de' suoi Santi Vescovi di Verona.

165 - Nella Germania è parimente fama (e lo scrive pur anche il Crusenio nella terza parte al cap. 2 del suo Monastico Agostiniano a carte 126 come sopra) che fosse mandato per unire, et incorporare li Conventi di quelle vaste Regioni alla Religione, dallo stesso Generale Lanfranco, un tal F. Guido, che il detto Crusenio chiama di Casa Salani, quale anche altrove dice essere stato Provinciale nella detta Germania; e ciò forse cavò da un'Istromento di compromissione, inserto in una Bolla di Clemente IV, quale produrremo sotto l'anno del Signore 1266, a Dio piacendo: e se bene alcuni Autori lo fanno, chi Romano, e chi d'altra Patria, nulladimeno io dico con molta probabilità, che questo Religioso fu forse, e senza forse, di Patria Bolognese; imperoché questo è certissimo, che in Bologna v'è la Casa Salani, la quale, da tempo immemorabile, ha sempre tenuto e conservato, con molto decoro, il posto di famiglia molto civile, et honorata: et ha molto del verisimile, che il B. Lanfranco Generale, il quale, come scrissi sotto l'anno del 1252 fu di Religione Bolognese, havendo molta cognitione della gran prudenza, habilità, giudicio, e senno del detto F. Guido, lo mandasse per ciò a quella grand'impresa nella Germania, qual'egli poi ridusse al preteso fine con somma diligenza, a segno che, se bene non si sa, che prima di questo tempo li Monisteri dell'Ordine, che erano nelle Provincie della detta Germania, ne' Regni della Boemia, e dell'Ungheria, come altresì in altre parti Settentrionali, havessero alcun Capo maggiore, o Generale, o Provinciale, a cui ubbidissero, e soggiacessero, nulladimeno questo gran Religioso seppe così bene aggiustare le cose, che prima di partirsi di quelle parti, divise li suddetti Monisteri, in varie Provincie; e queste furono della Sassonia, e dell'Ungheria, della Boemia, e dell'Austria, della Stiria, e della Svevia, della Polonia, e della Baviera, e fors'anche della gravissima di Fiandra: se bene di queste sono già estinte, fin dal tempo, che l'empio Lutero apostatò dalla Religione, e della Fede Cattolica, quelle della Sassonia, e dell'Ungheria, e rimasero danneggiate anche notabilmente tutte l'altre. Et il P. Errera nel primo Tomo dell'Alfabeto tiene per costante, che questo sia quel F. Guido, che tornato in Italia fu creato Patriarca di Grado, non nell'anno 1282 com'egli stima, ma ben sì nell'anno 1279 come scrive l'eruditissimo Abbate Ughelli nel Tomo 5 dell'Italia Sagra.

166 - Il dottissimo P. Marquez nel suo bel Libro dell'Origine de' Frati Eremitani di S. Agostino, riferisce, che in questo tempo grandemente illustrarono la Religione due gran Servi di Dio, li quali, fin d'all'hora, in riguardo de' suoi gran meriti, e per le [p. 582] loro santissime operationi, hanno sempre goduto il glorioso titolo di Beati; il primo chiamavasi Doroteo da S. Germano, e l'altro Fiorentino. D'ambedue pure ne tratta, riferendo, e citando lo stesso P. Marquez, il dotto Errera nel Tomo primo del suo Alfabeto a car. 189 e 224, ma però non vi aggiunge di vantaggio del P. Marquez, solo il Crusenio, parlando del primo nel suo Monasticon Agostiniano, dice, che non in questo tempo, ma verso il 1300 egli fiorì; ma, come di questa sua opinione niun fondamento egli produca, io per me, stimo più degna di credito quella del Padre Marquez, come di soggetto più classico, et accreditato. Chi poi veramente fossero questi due Servi di Dio, quali imprese facessero, in quali Virtù maggiormente risplendessero, come gli accennati Autori non ne soggiunghino più dell'accennato, nè meno noi più dello scritto da essi aggiungere potiamo.

167 - Ci giova altresì di quivi produrre le nude memorie di due altri Religiosi di santa Vita, de' quali ne registra il semplice nome nell'Indice de' Beati dell'Ordine, Gioseffo Panfilo e questi sono il B. Francesco d'Ungheria, et il B. Felice da Lucca. Del primo, fuori del nome, né il suddetto Panfilo, né altro Autore, ch'io mi sappia, ce ne somministra pure un minimo ragguaglio. Del secondo poi solo il Ven. Servo di Dio F. Alfonso d'Orosco nella sua brieve Cronica Agostiniana aggiunge, che egli si rese molto chiaro, et illustre in tutte le virtù, ma specialmente nelle due, tanto importanti e necesarrie, della Patienza e dell'Oratione. Di questi medesimi Servi di Dio ne parla, benché molto succintamente il P. Errera nel citato Tomo primo del suo Alfabeto a carte 224. Niuno però di questi Autori ci dice il tempo, nel quale essi illustrarono la Religione; e perciò, affinchè non se ne perda affatto questa poca memoria, l'habbiamo in questo tempo e luogo registrata.

168 - Stimiamo altresì, che intorno a questo tempo per avventura fiorisse nella Dottrina e nelle Lettere un B. Albertino da Mantova, di cui il nostro F. Giacomo Filippo da Bergamo, trattando dell'Origine di detta Città di Mantova sotto l'anno di Christo 317 dice, che essendo questi un gran teologo, fra l'altre Opere insigni, che compose, fu molto stimato da' Letterati un'insigne Trattato del Santiss. Sacramento: non dice però, né meno egli, in qual tempo precisamente fiorisse, che però l'habbiamo qui anch'egli in quest'anno riposto: ma chi sa, che forse egli non sia quel F. Alberto da Mantova, di cui scrive il nostro Ghirardacci sotto l'anno 1204 della sua Storia di Bologna, che egli fu un'insigne Predicatore, e che appunto nell'accennato tempo con le sue sante esortationi pacificò li Bolognesi co' Modanesi, tutto puol'essere, ma non mi pare poi, che havesse potuto sopravivere tanto tempo; comunque sia, quivi lo riponiamo, acciò non se ne perda la memoria; giudichi poi il Lettore discreto in quanto al tempo, ciò che più convenevole li pare. Di questo ne fa mentione anche l'Errera nell'Alfabeto Tomo primo a car. 52.

169 - Occorse in questo tempo pure, che essendo morto il Vescovo di Nepe Città poco distante da Roma, il Capitolo di quella Cattedrale, come forse havesse piena e buona relatione, e fors'anche cognitione dell'ottime parti, e qualità d'un nostro Religioso habitante nell'antico, et insigne Monistero di S. Maria del Popolo di Roma, chiamato F. Nicola, facilmente concorse ad eleggerlo per Successore del Defonto (perochè all'hora l'elettione de' Vescovi, per ordinario al Clero spettava) ma però non hebbe poi effetto questa loro così cortese, e pronta elettione; peroché il Papa (quale se ne fosse la cagione) non la volle confirmare [p. 583]; tanto per appunto testifica il P. Ughelli nel Tomo primo della sua Italia sagra alla colonna 1103. Da tutto ciò però noi habbiamo largo campo d'argomentare, che questo Religioso fosse di gran Dottrina, e virtù provisto, mentre fu stimato degno da un'intiero Capitolo di Canonici, d'essere sublimato alla Mitra di quella antica, e non ispreggiabile Città.

170 - Già sotto l'anno del Signore 1250, verso il fine del secolo 9, scrivessimo, che Alfonso X Re di Castiglia, detto per sopranome il Savio, essendo ancora Infante, donò alcune possessioni al nosro antichissimo monistero di S. Ginesio fuori della città di Cartagine Spartaria, hoggidì volgarmente chiamata Catatagena. Hora in quest'anno poi del 1256 essendo già Re, o fosse memore, che il detto Convento fosse tanto vecchio, che minacciasse rovina, o pure, che li religiosi di quello, affidati dalla grossa limosina, che nel detto anno 1250, fatta gli havea, ricorressero di nuovo alla di lui Regia clemenza, e lo supplicassero di qualche soccorso nella riparatione, che di quello fare intendevano, li sovvenne poi egli di tal sorte, il magnanimo Re, che non hebbero occasione d'implorare l'agiuto d'altro Personaggio, avvegnaché fece egli a sue spese ristorare il detto convento con tanta perfettione, che si può dire, che lo rifabricasse tutto di nuovo. Tutto ciò riferisce il P. Errera nel tomo I del suo Alfabeto Agostiniano a carte 154, ove anche di vantaggio, soggiunge, che tutto ciò apertamente costa da un privilegio del suddetto Re dato in Brihuega a 30 di Maggio nell'Era di Cesare 1294, che viene appunto a ritornare in quest'anno 1256. E questo é forse quel privilegio, che dice il P. Romano nella sua Cronica manoscritta, appresso lo stesso Errera nella sua Historia del convento di S. Agostino di Salamanca a car. 187, conservasi nel convento nostro di S. Leandro dentro della mentovata città di Cartagena.

171 - Ma ritorniamo di Spagna in Italia, et andiamo di primo tratto a considerare una nobile e degna impresa, che fece il Vescovo di Faenza F. Gualtiero dell'Ordine nostro, di cui già più volte, fin'hora, abbiamo scritto, e trattato in vari luoghi del Secolo scorso in questo Tomo. Vedendo questi dunque, che ne' contorni della detta Città v'erano tre Conventi piccioli dell'Ordine Agostiniano, cioè a dire quello di S. Agostino detto della Malta, che era soggetto all'Ordine, o Congregatione dellaToscana; quello di S. Maria Maddalena della Congregazione, od Ordine de' Brettinensi; e di Talaviera, della Congregatione, et Ordine del B. Gio. Buono; e conoscendo, che essendo divenuti tutti tre questi conventi, doppo la grande Unione, d'uno stesso Ordine, non era cosa decente, che più oltre in questa guisa divisi continuassero, procurò pertanto d'aggiustare il Rettore della Chiesa di S. Giovanni in Sclavo posta dentro della città in un luogo, e sito assai cospicuo, insieme con tutti li Parocchiani, affinchè tutti unitamente si compiacessero di rinonciare la detta Chiesa alli Frati di que' tre conventini, acciò tutti uniti insieme ivi potessero fabricarvi un nuovo Monistero, in cui si potessero ritirare a servire, da indi in avvenire il Signore, et attendere altresì alla salute, e cura dell'Anime loro; e come il detto Prelato era grandemente amato da tutti, non solo gli uomini della detta Parocchia si contentarono, ma di vantaggio essi medesimi , per mezzo de' loro sindici istantemente supplicarono il detto Vescovo, et i suoi Canonici, a volersi degnare di darli la facoltà di poter porre in possesso li suddetti Religiosi degli accennati tre conventi della mentovata Chiesa di S. Giovanni Sclavo, che poi seguì, come bramavano, e se ne fece un publico [p. 584] Istromento rogato per Benvenuto Caffarelli Notaio della Santa Chiesa di Ravenna a' 10 del mese d'Ottobre di quest'anno 1256, nel quale Istromento due sole conditioni, o patti di poco rilievo vi sono, l'uno de' quali fu di dovere pagare ogn'anno, in segno di riverenza, o di censo nella vigilia di S. Pietro alla Chiesa Cattedrale, la quale appunto di S. Pietro si chiama, et a' suoi Canonici, una libra di Cera; e l'altro patto fu di non dare sepoltura nella loro Chiesa a quelli, che l'avevano nella detta Cattedrale: ma diamo oggimai la copia dell'Istromento, la quale é questa:

172 - In Christi nomine Amen. Anno a Nativitate Domini 1256 tempore Domini Alexandri Papae IV, die Martis decimo, intrante Octobri, quartadecima Indictione, Faventiae in Camera D. Iacobi Praepositi Faventini, praesentibus Testibus, Galiotto Iudice, Praesbytero Iacobo Capellano D. Episcopi Faventini, Bonaventura Campanario, Notario Dondideo, Splapanio, Ugolino, et Ioanne Cavase de Angugnano. Dominus Frater Gualterius Episcopus Faventinus de voluntate, et consensu Dominorum Iacobi Praepositi, Presbyteri Alexandri, Bernardi Diaconi, et Alderotti, et Alberti Subdiaconorum, Canonicorum Faventinorum, et ipsi, una cum eo, nomine et vice Episcopatus Faventiae, et pro ipso Episcopatu, et pro eis, et eorum successoribus, praesentibus, et cum instantia postulantibus Donzolo Capironis, et Faciolo de Calderino, Syndicis Hominum Capellae S. Ioannis Sclavij, dederunt, tradiderunt, et concesserunt Fratri Ioanni de Sancta Lucae (alias Lusa) Syndico constituito a R. P. Fratre Lanfranco Priore Generali totius Ordinis Fratrum Eremitar. S. Augustini, et a toto Conventu, seu Capitulo Fratrum S. Mariae Magdalenae, et Fratrum de Talaveria, et Fratrum de Malta, qui Fratres sunt in unum corpus, seu Capitulum redacti, et uniti, praesenti, et recipienti, vice et nomine totius Ordinis, atque Fratrum praedictorum, ac pro eis, et eorum successoribus in praedicto Ordine perpetuo permansuris, videlicet Ecclesiam, seu Capellam S. Ioannis Evangelistae, alias Sclavi, etc. positam in Porta Montanaria, iuxta Fossatum Castri quondam Imperatoris, et vias a duobus lateribus, vel si qui alii sunt confines cum omnibus Iuribus, et Parochia, Thesauro, et omnibus rebus mobilibus, et immobilibus, iuribus, et actionibus realibus, et utilibus, vel directis, spiritualibus, et temporalibus, ad dictam Ecclesiam quocumque modo nunc pertinentibus, et quae inposterum pertinebunt, ad habendum, tenendum, possidendum, et utendum, et in dicta Ecclesia, seu loco, Divina Officia perpetuo celebrandum. Itaque in Ecclesia, seu loco, servent eorum Regulam, atque vitam, et eius bona perpetuo habeant, salvo eidem D. Episcopo, et eius Successoribus omni Iure Dioecesano in Ecclesia memorata, sicut habent alij Episcopi in locis, et Ecclesijs dictorum Fratrum, sive ipsi Fratres habeant Parochiam, sive non, secundum Privilegia, et Indulgentias dicti Ordinis, et salvis Privilelegiis Ordinis ipsorum Fratrum ipsis concessis ab Apostolica Sede, vel quae in futurum concedentur eisdem. Ita tamen, quod ipsi Fratres non possint, neque debeant de caetero impetrare aliquas Litteras, seu Privilegia de Curia D. Papae, vel eius Legatorum, contra concessionem, quae in praesenti Instrumento continetur; et si impetrarentur, ipso Iure ex nunc nullam obtineant firmitatem: que omnia fecerunt dicti D. Episcopus, et Capitulum Ecclesia Sancti Petri eidem Fratri Ioanni Syndico recipienti pro dicto Ordine, ut est dictum, ut dicti Fratres celebrent ibidem Divina Officia perpetuo ad honorem D. N. I. Christi, et Omnium Sanctorum, et Sanctarum ipsius; et quia idem etiam F. Ioannes [p. 585] Syndicus praedictorum Fratrum, nomine et vice praedictorum Fratrum, et Capituli, quorum Syndicus est, promisit dare, et deferre Ecclesiae Sancti Petri, et eius Canonicis annuatim in Vigilia S. Petri Mense Iunio, in signum reverentiae, et nomine, et Iure Plebatus, sive Census, unam libram Cerae, et non recipere aliquos ad Sepulturam de ijs, qui habent Sepulturam ad Ecclesiam S. Petri; dederunt ei licentiam intrandi, et standi in Possessionem praedictarum rerum sua auctoritate, et ipsorum dominorum Episcopi, Praepositi, et Canonicorum voluntate atque mandato, eosque precario eas recipientes constituerunt se ipsius Fratris Ioannis Syndici, et dictorum fratrum nomine possidere, donec possessionem apprehenderint corpolarem, et vice, et nomine dicti Episcopatus, et pro se suisque Successoribus, in dicto Episcopatu futuris, et sub bonorum obligatione, et rerum dicti Episcopatus promiserunt dicti D. Episcopus, et Praepositus, et Canonici S. Petri, supradicto Fratri Ioanni Syndico stipulanti, et vice, et nomine dictorum Fratrum, et pro eis, et eorum Successoribus in dicto loco, et Ecclesia futuris in perpetuum, ipsam Ecclesiam S. Ioannis, et omnia suprascripta, ei ab omni persona in Iudicio, et extra integre, et legitime, defendere, et authorizare, et omnibus dicti Episcopatus tantum expensis, et ab omni lite, et brigha quietare, et explicare. Quae quidem omnia suprascripta, et singula promiserunt mutuo, et ad invicem, dicti D. Episcopus Praepositus, et Canonici, et Syndicus firma, rataque habere, tenere, et observare, et in nullo contra agere, vel venire, de Iure, vel de facto, neque per eos, neque per aliquam personam, ab eis vel ab aliquo ipsorum, submissam, vel submittendam, sub poena inter eas solemni stipulatione mutuo promissa ducentarum librarum Ravennatensium, qua commissa, seu soluta, vel non, hic Contractus, et omnia suprascripta perpetuam, atque constantem obtineant firmitatem. Quibus omnibus, ego Benvenutus Caffarelli Sanctae Ravennatis Ecclesiae Notarius interfui, et rogatu Dominorum Contrahentium scripsi, et publicavi, etc. Anno et die, ut supra.

173 - Questa é per appunto la copia dell'Istromento della Donatione fatta dal detto Vescovo di Faenza, F. Gualtiero, della Chiesa di S. Giovanni Evangelista detta in Sclavo, nella detta città, a' nostri Padri delli sopramentovati tre Monisteri di S.Agostino della Malta, di S. Maria Maddalena, e di Talaviera; li quali poi tutti uniti insieme entrarono nella detta Chiesa in vigore della grande Unione, e ivi fondarono un nobile convento, il quale tuttavia si mantiene sotto la Congregatione di Lombardia, e da tempo immemorabile non più di S. Giovanni, ma di S. Agostino communemente si chiama. Questo Istromento poi di Donatione fu confirmato da Papa Alessandro IV ad instanza de' nostri Padri, con un'ampia Bolla, nella quale inserto si legge il medesimo Istromento: ma perché questa non fu data, fuori che nell'anno seguente del 1257, perciò riserbiamo la di lei copia per quel tempo; e solo per hora diciamo, che passò questo Convento all'osservanza di Lombardia, l'anno di Christo 1466 come all'ora più ampiamente a Dio piacendo, scriveremo. Conservasi quest'Istrumento nell'Archivio del convento suddetto di Faenza.

174 - Poco appresso li Padri nostri dimoravano ne' Suburbj di Rimini, ne' due Conventi di S. Giustina vicino al Rubicone, e del Pantano, sul lito del Mare, in distanza di forse sette, o otto miglia dalla detta Città, mossi per avventura dall'esempio de' Frati di Faenza, presero risolutione anch'essi, di portarsi a' piedi del Vescovo di Rimini, e porgerli, come fecero, un'humile, e supplichevole [p. 586] Memoriale, in cui lo pregarono a volerli concedere, supposto però il consenso del Rettore, una Chiesa, dedicata pure anch'essa a S. Giovanni Evangelista, affinchè appresso di quella potessero edificare un Monistero, per potere havere maggior campo d'attendere alla salute dell'Anime, alla di lui cura commesse; et in effetto hebbero tal forza le di loro suppliche, appresso di quel buon Prelato, che si dispose, per quanto ad esso lui spettava, di compiacerli; laonde havendo poi li suddetti Padri aggiustato, e patuito un'honorevole, e moderato accordo con il Rettore di quella Chiesa, la quale era Parocchiale, che Bernardo chiamavasi; il qual patto fu, di sborsare al detto Rettore, sua vita durante, de' frutti, e de' Beni della detta Chiesa (la quale era dove hora è la Sagrestia vecchia) 150 lire di moneta di Ravenna. Fu poi stipulato l'Istrumento di questa Donatione, o Concessione nel giorno 5 di Decembre in quest'anno del 1256, la di cui copia è la seguente:

175 - In Nomine D. N. Iesu Christi Amen. Anno ab eius Nativitate 1256, Indictione 14, tempore Domini Alexandri Papae IV, die 5 Mensis Decembris. Cum Frater Nicolaus Prior, et sui Fratres Ordinis B. Augustini de Arimino, ad Venerabilem Patrem D. Iacobum Dei, et Apostolica gratia Ariminensem Episcopum, multoties accedentes ei humiliter supplicassent, ut pro loco ipsorum construendo, infra muros Civitatis Ariminensis, in quo possent Domino debite famulari, Ecclesiam Sancti Ioannis Evangelistae Civitatis Ariminensis concedere dignaretur, et ipse Religionis favore, inspecta salute Animarum Parochianorum Ecclesiae dictae, et etiam aliorum hominum Christi Fidelium vellet eorum postulationibus, quantum cum Domino posset consentire, Ecclesiam ipsam cum omnibus suis bonis, Possessionibus, et Iuribus, de consensu, et voluntate Bernardi dicti Rectoris Ecclesiae, dare in manus dicti D. Episcopi pure ac sponte dictam Ecclesiam spetialiter resignantes, nec non Aremiri de Gratianis Syndici Parochianorum ipsius Ecclesiae, ad hoc spetialiter constituti, eis nomine Ordinis ipsorum recipientibus, hoc modo donavit, et concessit, videlicet: quod dicti Prior, et Fratres, eorumque Successores, non debeant, nec possint vendere, alienare, pignorare, de Possessionibus dictae Ecclesiae, in totum, nec non in partem, sed occasione, meliorandae, et restaurandae, ipsas possit cambiare, praecipiendo tamen eis, salvum Cambium, videlicet terram, pro terra, vineam, pro vinea, pratum pro prato, et similia, et si venderent, vel alienarent, aut pignorarent, de Possessionibus iam dictis, venditio, vel alienatio, nullo modo valeat, vel teneat, et ipsi a iure concesso cadant, itellecto tantum de non vendendis, vel alienandis, seu pignorandis Possessionibus praedictis; et si contra faceretur, ex tunc quilibet Parochianus possit, et debeat hoc Episcopo annuntiare. Item donavit, et concessit dictam Ecclesiam eis cum omnibus suis bonis, et Iuribus, in spiritualibus, et temporalibus, Possessionibus, reditibus, et actionibus, pro Populo, et Parochia, Sepultura, oblationibus, et obventionibus, et Iuribus, et ingressu, et exitu suo, et omnibus alijs, ad dictam Ecclesiam pertinentibus, nunc, et semper, et in perpetuum, ad habendum, tenendum, fovendum, et ordinandum, disponendum, offitiandum, instaurandum, destituendum, visitandum, et agendum, intus, et exterius in spiritualibus, et temporalibus, tam in dicta Ecclesia, quam in omnibus eius pertinentijs, et accessionibus, et integraliter, in omnibus, et per omnia, nunc et semper, ad eorum, et suorum in perpetuum successorum plenam, et liberam voluntatem, et deinceps in omnibus praedictis, et omnibus alijs, dicta Ecclesia, sive locus, et Prior, et [p. 587] Fratres ibidem de caetero habitantes, sint exempti liberi, et immunes ab omni lege Dioecesana, et Iurisdictione, et institutione, et destitutione, visitatione, correctione, exactione, reditu, sive Censu, quos quolibet alio per se ac suos Successores in perpetuum, et quod dicti Prior, et Fratres, dare debeant Bernardo praedicto pro sui alimentis, indumentis, et vitae necessarij nomine provisionis, usque ad centum quinquaginta libras Ravennatenses de fructibus Bonorum ipsius Ecclesie, vel aliunde, secundum quod eis placuerit; et quod Parochianis ipsius Ecclesiae per se, vel Capellanum sufficientem divina debeant, et spiritualia ministrare, et condecenter omnia Ecclesiastica

Sacramenta. Item Inventarium conscribere de omnibus bonis ipsius Ecclesiae mobilibus, et immobilibus, antequam administrationem aliquam facere incipiant de praedictis; et si qua alienata invenerint, vel distracta contra Iustitiam de Bonis ipsius Ecclesiae, recuperare teneantur pro posse, et recuperata cum alijs manutenere, et conservare. Et ut melius, latius, et comodius locus ipsorum possit aedificari, et ampliari, pro redemptione Animae suae, suorumque Praedecessorum, et Successorum donavit, et in eos transtulit Ius, quod Episcopus habet in Domo una cum Turri, posita iuxta Cemeterium ipsius Ecclesiae, quam nunc possidet Ventura Talbus, cui a primo latere Platea, a secundo, et tertio, Ius Ecclesiae nominatae, a quarto Bertholdus Caffarellus. In signum autem donationis, liberationis, et exemptionis ipsius, et servitij seu pensionis Iuris Domus nominatae, tria bracchia candelarum Annis singulis, in Festo B. Ioannis Evangelistae, vel infra indictionem, dare dicti Fratres cogantur, et teneantur. Ecclesiam quoque dictam, cum omnibus suis bonis, nullo modo possint alienare, nec alicui alteri Ecclesiae, vel Ordini, seu personae concedere, nec permutare, nec alio modo subbijcere, vel transferre, sed augumentare, et meliorare teneantur, et Investitorem eis constituit Fratrem Matthaeum Cappellanum suum praesentem, mandans eidem, ut ipsum Priorem, et fratres, nomine dicti Ordinis in possessionem, vel quasi praedictorum omnium corporalium possessores, nomine ipsius Episcopi introducat. Et tenoris hiosmodi Contractus plura possint fieri Instrumenta per Notarium infrascriptum, quorum unum semper sit penes Parochianos, aliud penes Episcopum, et Episcopos, et aliud penes Fratres ipsos: et hoc idem in Inventario voluit, et iussit esse statutum dictum in Episcopatu Arimiensi: praesentibus Frate Mattheo Cappellano D. Episcopi praedicti, Ioanne Cantore de Inferno, Aicanno de Parma, Iocobo dicto de Parma, Delfino Iacobi de Sancto Arcangelo, et Ugolino Domini, etc. Testibus vocatis, et rogatis. Ego Rainaldus Ariminensis Praepositus huic contractui, consensi, et me subscripsi. Ego Presbyter Stefanus Ariminensis Ecclesiae Canonicus huic contractui, consensi, et me subscripsi. Ego Ventura Ariminensis Eclesiae Canonicus huic contractui consensi, et me propria manu subscripsi. Et Ego Bonacursus Ariminensis Ecclesiae Canonicus huic contractui consensi, et propria manu subscripsi. Ego Bernardus Ariminensis Ecclesiae Canonicus huic contractui, consensi, et me feci conscribi. Ego Vido de Macereta Ariminensis Ecclesiae Canonicus Subdiaconus huic contractui consensi, et propria manu subscripsi. Et ego Fridericus filius quondam Magistri Bonaventurae Medici, Imperiali authoritate Notarius praedictis omnibus interfui, et rogatus scripsi, et publicavi, et me subscripsi.

176 - Questa è parimente la Copia fedele dell'Istromento della Donatione che fece questo buon Prelato all'Ordine nostro della Chiesa di S. Gio. Evangelista della Nobilissima [p. 588] Città di Rimini, appresso della quale, in progresso di non molto tempo, fu fabbricato il bellissimo Monistero, che hoggidì si vede; benché la Chiesa vecchia, che ci donò il detto Vescovo, hora serva per la vecchia Sagrestia, havendo li nostri antichi Padri fondata altresì un'altra Chiesa molto grande, e bella. Quest'Istromento poi fu parimente confirmato, e stabilito con una sua Bolla del Pontefice Alessandro IV, la quale hora non produciamo, perchè non fu data quest'anno, ma ben sì anch'ella nell'anno seguente del 1257 nel quale ancor noi la produrremo; e questa insieme con l'accennato Istromento in essa inserto conservasi nell'Archivio del detto Monistero, dal quale ne sono poi usciti in varj tempi, molti Soggetti di gran Santità, Dottrina, e sapere; fra quali, li più cospicui sono, il Beato Tomaso, che fiorì intorno a gli anni di Christo 1300; il famoso Gregorio da Rimini, che fu Generale dell'Ordine, doppo il gran Tomaso d'Argentina, e cessò poi di vivere nel Monistero Imperiale di Vienna in Austria l'anno di Christo 1358; Gerardo da Rimini, huomo di santa vita, che fu anch'egli Generale dell'Ordine, essendo stato prima eletto Vescovo di Cesena; et alcuni, come l'Autore dell'Historia del S. Crocefisso di Burgos, con altri, scrivono, essere stato anche creato Cardinale, benché ciò in verun contro non costi: morì poi intorno a gli anni di Christo 1443, a' 27 di Novembre; Girolamo pure da Rimini, che fu creato poi Vescovo della sua Patria l'anno del 1417; Vittore pure da Rimini, che fu creato Vescovo di Cesena, e morì intorno all'anno 1430; e si crede che illustrasse altresì questo nobile Monistero un gran Servo di Dio, a cui alcuni, appresso l'Errera, danno titolo di Beato, per nome Angelo, benché poi non esprimino l'età in cui fiorì. Et in quest'ultimo Secolo hanno altresì grandemente honorato questo famoso Convento, un Taddeo gran Teologo, un Pietro Assistente d'Italia; un Angelo et un Michele Vanzi Scrittori non ordinarj di varie Opere erudite; Santi, e Giovanni Grisostomo nati nel Castello di S. Agata sul Bolognese, figli del detto Convento, dottissimi Teologi; Tomaso, et Hippolito Reggenti di prima classe; e finalmente Egidio Gottardi, et il Garampi celebri Predicatori; de' quali tutti, insieme con altri molti, tratteremo più di proposito ne' tempi, e luoghi loro.

177 - Se bene il convento nostro Regio della gran Città di Palermo, il quale anticamente di S. Dionigio chiamavasi, et hora communemente di S. Agostino s'appella, non ha Scritture antiche e vecchie da potere dimostrare la sua grande antichità; tuttavolta e' si tiene per certo, ch'egli sia molto più antico di questo tempo; imperoché per quanto si può dedurre da una Bolla di Papa Alessandro IV, la quale habbiamo noi prodotta in quest'anno sotto il num.148, v'erano nel Regno della Sicilia molti Conventi dell'Ordine, essendo che la detta Bolla fu spedita a tutti li Prelati dell'Italia, e della Sicilia, et in essa poi si comandò alli detti Prelati, che dovessero sforzare gli Eremiti di S. Agostino a portare gli Habiti di color nero; dunque egli é segno, che quegli havevano in quel Regno molti Conventi; laonde e' si deve presumere, che uno in primo luogo ve ne fosse nella Metropoli dello stesso Regno, che fu sempre, ed é pur tuttavia la sudetta Città famosa di Palermo, o dentro, o fuori; e questa congettura, dice il dotto Errera, si fonda su la Traditione di tutto quel Regno, il quale costantemente tiene, che quel Monistero habbi del certo più di 400 anni d'antichità. Nella chiesa di questo Regio Monistero vi si conserva, con gran veneratione, una divotissima Immagine di Maria sempre Vergine, volgarmente [p. 589] chiamata del Soccorso, la quale sin dall'anno 1306 s'é resa molto celebre, e famosa, per i grandi, e stupendi Miracoli da essa operati mai sempre in ogni tempo, a pro e beneficio de' suoi Divoti: il primo de' quali Miracoli successe appunto nel suddetto anno 1306, e fu che ritrovandosi gravemente infermo il Priore del Convento sopradetto di Palermo, il quale era un'huomo di santa vita, e chiamavasi F. Nicola Bruni da Messina, e mentre una tal notte si sentiva più che mai aggravato dalla sua dolorosa infirmità, come che era molto divoto di questa gran Signora, molto di cuore cominciò a raccomandarsi con voti, e con preghiere humilissime alla di lei potetissima protettione; e subito (oh gran pietà di Maria!) nello stesso momento s'addormentò con un sonno leggiero, nel qual tempo gli apparve la B. Vergine sotto quella forma, et habito, con cui adoravasi la di lei Immagine su l'Altare di S. Martino, et haveva il suo dolce Giesù fra le braccia, quasi affatto ignudo; indi mirandolo con volto benigno, e pietoso, li commandò, che da indi in avvenire la dovesse invocare sotto il Titolo della B. V. del Soccorso, promettendoli di sempre esaudire le di lui preghiere, et orationi.

178 - Conservasi altresì nella sudetta chiesa un'altra insigne Reliquia, venuta dalle mani della medesima gran Madre di Dio: é ella poi questa una sagrosanta Cintura, che pare d'argento, con la quale, la sudetta Beatissima Vergine, cinse le reni d'una divota Donna paralitica, la quale subito restò miracolosamente sana: et é poi fama, che l'istessa Madre di Dio, ordinasse alla predetta Donna, che dovesse lasciare quella cintura sagra su quell'Altare, in cui havesse veduta un'Immagine di lei, somigliante a quella, che in essa all'hora vedeva: la qual Donna havendo visitate quasi tutte le chiese di Palermo, né vi havendo mai ritrovata alcuna Immagine, che ad essa si rassomigliasse, essendo finalmente entrata nella nostra, non così tosto vidde l'Immagine della Vergine nel sopradetto Altare di S. Martino, quando subito esclamò, e disse: questa é la vera Immagine di Maria, alla quale io devo lasciare questo sagro Cingolo. Successe poi questo miracoloso avvennimento l'anno di nostra salute 1315, come scrive D. Rocco Pirro nelle notitie delle chiese della Sicilia a carte 219. Di questa Veneranda Cintura si fa gran Festa per otto giorni ogn'anno nella detta chiesa, et é in grandissima divotione, per le gratie grandi, che continuamente ne ricevono li veri divoti della gran Madre di Dio in quella gran Città. Ne' tempi in cui successero questi due stupendi Miracoli, con altri mirabili successi, più a lungo ne scriveremo, ne' suoi luoghi, se così a Dio piacerà.

179 - Havendo, molti anni prima di questo tempo, menata una vita, come Eremitica, alcune divote e pietose Donne, in un'Oratorio, o Chiesa dedicata a S. Maria Maddalena di Monte Hilaro, o Allegro, senza alcuna Regola approvata, sotto la Parocchia di S. Fausto di Cabanies, nella Diocesi di Barcellona, alcune leghe fuori della detta Città; alla perfine, havendo considerato Arnaldo di Garbo Vescovo di Barcellona, che quelle buone Serve di Dio, haverebbero con maggior spirito servito a S. D. M. se fossero state vere Religiose di qualche ben fondata Religione, perciò nel principio di quest'anno, dandoli la Regola del nostro P. S. Agostino, le fece divenire Agostiniane; e per loro alimento li diede, con il consenso del Capitolo della sua Cattedrale, l'entrata della Chiesa, e Parocchia sopradetta di S. Fausto, e creò poi subito Priora del detto Convento, una Ven. Religiosa chiamata Suor Guglielma: così perappunto riferisce Francesco Diago Domenicano nel cap. II [p. 590] libro 3 de' suoi Conti di Barcellona, prodotto dal P. Errera nel Tomo 2 del suo Alfabeto a car. 138 e 139.

180 - Soggiunge poi il detto Autore Domenicano, che essendosi, doppo alcun tempo trasferito il detto Convento dentro della Città, sempre ritenne, fino a questi nostri ultimi tempi, ne' quali totalmente s'estinse la di lui successione Religiosa, il nome di Monte Hilaro, o Allegro, insieme con l'Habito Agostiniano. Diamo quest'ultimo testimonio del detto Diago, perchè molto per noi importa; dice dunque: Postea haec Virginum Domus Barchinonem translata, usque ad nostra tempora, in quibus harum Monialium successio Religiosa defecit, sub nomine Montis Hilaris, et Habitu Augustiniano perseveravit. E quantunque dalle citate parole si cavi con evidenza, che questo Monistero era di Suore Eremitane di S. Agostino, tanto più, che haveva detto, che il Vescovo Arnoldo costituì per prima Priora, Suor Guglielma, tutte note, che indicano lo stato Eremitano; nulladimeno un tal Girolamo Paulo di Barcellona, in un Cattalogo, che diede alle Stampe de' Vescovi della detta Città alla pagina 848 senz'altro fondamento, che quello del proprio Arbitrio, dichiara questo Monistero dell'Ordine Canonico, e non dell'Eremitano; il che quanto bene, o male habbi fatto non tocca a noi il giudicarlo.

181 - Ci giova finalmente di determinare l'ultimo periodo di quest'anno insigne, e famoso, chiamato communemente l'Anno della Grande Unione, con la Conferma fatta sotto della nostra Regola, da Papa Alessandro IV d'un'Ordine, che di S. Demetrio chiamavasi, il quale, se bene era stato istituito fin dall'anno 1200 nelle parti della Germania, e della Polonia, come motivassimo nel fondo del detto anno, nulladimeno non havendo mai ottenuta la Conferma dalla S. Sede fino a questo tempo, si compiacque in fine il Santo Pontefice Alessandro di confirmarla egli, sotto la Regola Santa del nostro Padre S. Agostino, in quest'anno appunto del 1256 in forma solenne: ma, come poi nel progresso di questi Secoli, si fosse quasi che ridotto al niente, essendo stato di nuovo qualche poco ristaurato, fu altresì di nuovo riconfirmato sotto la medesima Regola dal Sommo Pontefice Paulo V. Così per appunto testifica il Borbosa, de Iure Ecclesiastico universali lib. I. cap. 41. Num. 116 ove anche cita il nostro Crusenio; nel qual tempo promettiamo ancor noi di tornarne a parlare, col Divino aiuto: e con ciò poniamo fine a questo, per l'Ordine nostro, felicissimo Anno.