Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1995, n. 49

Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.

18.4.1995 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 29 bis


TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

 

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge in attuazione delle norme quadro di cui alla L. 6 dicembre 1991, n. 394, detta disposizioni per l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale al fine di garantire la conservazione e riqualificazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione; la promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca scientifica, della divulgazione ambientale, nonché della gestione faunistica attraverso il coordinamento con le normative di settore ed in particolare con la L.R. 12 gennaio 1994, n. 3 nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la regolamentazione della caccia.

2. L’istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5 e concorre alla programmazione regionale.

 

ARTICOLO 2 (Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi)

1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria per consentire un’efficace conservazione, ripristino e miglioramento dell’ambiente naturale e la salvaguardia delle specie selvatiche. I parchi operano altresì per lo sviluppo delle attività economiche ecocompatibili e per la gestione delle risorse faunistiche e ambientali.

2. I parchi regionali, a garanzia di specifici interessi riconosciuti di carattere unitario, sono individuati dal Programma triennale regionale delle aree protette, in seguito denominato "Programma", in base alla loro estensione territoriale, o al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all’entità delle risorse necessarie. In tutti gli altri casi i parchi sono di competenza delle province.

3. Le riserve naturali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare l’ambiente nella sua integrità.

4. Le aree naturali protette di interesse locale sono quelle inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile.

5. Possono far parte delle aree naturali protette di interesse locale anche biotopi di modesta superficie, monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane, purché la loro estensione non concorra al soddisfacimento degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

 

ARTICOLO 3 (Consulta tecnica)

1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta tecnica per i parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale, in seguito denominata "Consulta", presieduta dall’assessore competente per materia o suo delegato e formata da 13 esperti particolarmente qualificati in tema di protezione ambientale gestione delle aree protette, competenze socio economiche e pedagogiche.

2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta per l’attuazione della presente legge. In particolare esprime pareri obbligatori per i profili tecnico-scientifici in materia di:

a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;

b) classificazione delle aree e loro tipologia;

c) formazione ed attuazione del programma triennale di cui all’art. 4;

d) formazione degli strumenti di piano e regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di interesse locale.

3. La Consulta indirizza e coordina l’attività dei comitati scientifici dei parchi e, se esistenti, di quelli delle riserve naturali; in particolare, esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda la sperimentazione, la ricerca scientifica e l’informazione didattica.

4. La  Giunta regionale nomina i componenti della Consulta con le seguenti modalità:

a) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l’ambiente di cui all’art. 12 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

b) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle università degli studi della Toscana;

c) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dagli organismi di gestione dei parchi della Toscana;

d) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana;

e) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Unione Zoologica Italiana;

f) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

g) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica.

5. Ai fini del procedimento di nomina si applicano le norme di cui alla LR 8 marzo 1979, n. 11 e successive modifiche. La Giunta può provvedere alla costituzione della Consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni. I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza di ogni legislatura e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.

6. Il membro della Consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall’incarico. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale, che provvede alla contestuale sostituzione con altro membro, scelto tra quelli ricompresi nel medesimo elenco di appartenenza del membro decaduto. Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni o di decesso del membro della Consulta.

7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di lire 100.000 lorde, oltre al rimborso spese e all’indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali. L’importo del gettone di presenza è aggiornato annualmente con atto della giunta regionale.

 

ARTICOLO 4 (Programma triennale regionale)

1. Ogni tre anni la Regione, con le procedure di cui all’art. 5, approva il programma delle aree protette.

2. Il programma si articola in un Piano d’indirizzo ed in un provvedimento di riparto delle disponibilità  finanziaria. Il Piano di indirizzo, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, contiene:

a) la individuazione di massima dei territori da ricomprendere nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di interesse locale, sulla base delle proposte delle Province di cui al successivo art. 5 e sulla base di analisi e  valutazioni in ordine alle caratteristiche delle aree e delle azioni di tutela e valorizzazione da intraprendere;

b) l’indicazione del termine per l’istituzione di nuovi parchi, riserve naturali ed aree naturali protette di interesse locale, ovvero per la modifica di quelli esistenti, la specificazione dei relativi obiettivi di tutela e valorizzazione;

c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, nell’attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei regolamenti e dei piani dei parchi e alla informazione ed all’educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;

d) la promozione di eventuali intese con gli enti locali in applicazione del comma 4 dell’art. 4 e dell’art.  26 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

e) l’individuazione delle eventuali misure di salvaguardia da applicarsi fino all’entrata in vigore dei regolamenti dei nuovi parchi e delle nuove riserve naturali previste dal Programma.

3. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, attiene alle singole aree e dispone per l’esercizio finanziario di riferimento e per i due esercizi immediatamente successivi. Esso è adottato annualmente a seguito dell’approvazione dei bilanci annuali e pluriennali.

4. Al Programma è allegato, anche ai sensi dell’art. 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’elenco delle aree protette regionali, recante la classificazione dei parchi provinciali e regionali, delle riserve naturali e delle aree naturali protette d’interesse locale.

5. Successivamente alla prima approvazione del PIT e del PTC di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, la individuazione dei territori dei parchi ai sensi della lettera a) e delle misure di salvaguardia di carattere territoriale ai sensi della lettera e) del primo comma del presente articolo, è fatta nel rispetto dell’art. 7, commi 9 e 11, dell’art. 11, dell’art. 20, comma 3, e dell’art. 21 della medesima legge. L’individuazione dei territori dei parchi provinciali e delle aree protette di interesse locale in sede di PTC, non vincola la Regione all’inserimento degli stessi nel programma di cui al presente articolo.

 

ARTICOLO 5 (Programma triennale regionale: procedure)

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge le Province, sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto della classificazione delle aree effettuata dal Consiglio regionale con la deliberazione 19 luglio 1988 n. 296, e successive modificazioni, e degli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, inviano alla giunta regionale le proposte d’individuazione di massima dei territori entro cui istituire i parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse locale.

2. Entro i successivi sei mesi la Giunta regionale predispone la proposta del Programma e la sottopone all’approvazione del consiglio, tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati in attuazione dell’art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In mancanza della proposta delle Province, la Giunta regionale è comunque tenuta a trasmettere al Consiglio, sentita la Consulta, la proposta di programma triennale entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta della Giunta, il Consiglio regionale  approva il Programma. Il Programma acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Il Programma ha durata triennale e conserva efficacia fino all’approvazione del nuovo Programma, in aggiornamento del precedente.

5. Almeno 6 mesi prima della scadenza del programma, le Province, con la procedura di cui al comma primo, inviano alla giunta regionale eventuali proposte di aggiornamento. Entro i successivi due mesi la Giunta regionale predispone la proposta di Programma e la sottopone all’approvazione del Consiglio regionale, tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati in attuazione dell’art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

ARTICOLO 6 (Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione)

1. Alla gestione dei parchi, previsti dal Programma e di competenza regionale, si provvede istituendo, con legge regionale, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Le funzioni relative alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali sono esercitate dalle Province.

3. Le  funzioni relative alla gestione delle aree naturali di interesse locale sono esercitate dai Comuni singoli od associati o dalle Comunità montane.

 

ARTICOLO 7 (Misure di incentivazione e promozione economico-sociale)

1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette di interesse locale assicura il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l’agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare.

2. Gli strumenti di piano ed in particolare il piano pluriennale economico e sociale disciplinano la promozione e lo sviluppo delle iniziative dei soggetti pubblici e privati finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

 

 

TITOLO II

PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI

 

ARTICOLO 8 (Parchi regionali)

1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e le modalità di approvazione dello statuto dell’ente parco e, nel rispetto dell’autonomia statutaria dei singoli enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore e del comitato scientifico, sui tempi e sulle modalità di approvazione del piano per il parco, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico-sociale, quali strumenti di attuazione delle finalità istitutive del parco. La legge regionale detta altresì norme sul personale, sul patrimonio dell’ente e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.

 

ARTICOLO 9 (Parchi provinciali)

1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le  Province garantiscono la partecipazione degli enti locali all’istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve in applicazione dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Entro i termini stabiliti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi prevista, nel rispetto del PIT e del  PTC adottati o approvati ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, le Province, sentiti gli enti locali interessati, provvedono a:

a) determinare i confini del parco e delle aree contigue;

b) istituire il parco, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

 

ARTICOLO 10 (Piano per il parco provinciale)

1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell’atto istitutivo, nel rispetto del PTC di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e delle procedure per le varianti relative, fa riferimento ai contenuti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico. Esso sostituisce i piani paesistici territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

2. Il piano individua eventualmente gli ambiti territoriali e gli interventi, ivi compreso l’assestamento forestale, in relazione ai quali si procede attraverso strumenti attuativi particolareggiati approvati dalla stessa Provincia.

 

ARTICOLO 11 (Piano per il parco provinciale: procedure)

1. Il piano per il parco è adottato dalla Provincia entro sei mesi dalla  sua istituzione. La delibera di adozione, entro 10 giorni dalla sua esecutività, è trasmessa alla Giunta regionale e depositata nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente interessati per 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte che vengono trasmesse, entro i successivi 30 giorni, dalla Provincia alla Giunta regionale, unitamente alla proprie controdeduzioni e al piano.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui comma 2, la Giunta regionale può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del piano ai criteri e agli indirizzi di cui all’art. 4, secondo comma, lett. c), indicando le modifiche eventualmente da apportare a tal fine.

4. Il piano per il parco è approvato dalla Provincia, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma. L’atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni, opposizioni e proposte, nonché in ordine alla eventuale pronunzia della Giunta regionale di cui al terzo comma e si conforma alle indicazioni contenute nel Programma. Il piano è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

 

ARTICOLO 12 (Regolamento del parco provinciale)

1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano, disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma di cui all’art. 4 della presente legge.

2. Il regolamento è adottato dalla Provincia, sentito l’organismo di gestione ove istituito, ed è inviato alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può pronunciarsi, entro 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del regolamento ai criteri e agli indirizzi recati dal Programma di cui all’art. 4, indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.

4. Il regolamento è approvato dalla Provincia con atto espressamente motivato in relazione alla pronunzia della Giunta regionale, se pervenuta e in conformità al Programma.

5. Il regolamento del parco acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.

 

ARTICOLO 13 (Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco e dell’area contigua.

2. Per i fini di cui al precedente comma la Provincia adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, comporti la partecipazione di altri soggetti, sono previste modalità attuative comprendenti anche gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il piano determina le iniziative atte a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. In particolare il piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; l’agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali. Una quota parte di tali attività e diretta a favorire l’occupazione giovanile e il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per il perseguimento delle finalità del piano del parco di cui all’art. 9 della presente legge, la Provincia può concedere, con specifiche convenzioni, l’uso del nome e dell’emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato con le procedure di cui all’art. 11 e può essere aggiornato ogni triennio in collegamento con il Programma.

 

ARTICOLO 14 (Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.

2. Nel caso in cui la gestione dell’area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell’art. 9, comma 1, il nulla osta è rilasciato dall’organismo di gestione.

3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Con il nulla osta, semprechè non si sia determinato per decorrenza dei termini, sono contestualmente rilasciate, anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e di autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il provvedimento è trasmesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali.

 

TITOLO III

RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE

 

ARTICOLO 15 (Riserve naturali)

1. Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto del PTC di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5, le Province, sentiti gli enti locali interessati, con proprio atto provvedono a:

a) determinare i confini delle riserve naturali e delle aree contigue;

b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

3. Nelle riserve naturali è vietata la caccia, l’apertura di cave, miniere e discariche, nonché la realizzazione di nuove opere edilizie, l’ampliamento di costruzioni esistenti, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d’uso in contrasto con le finalità della riserva.

4. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali, quelle ecocompatibili e la realizzazione di infrastrutture indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva; sono altresì consentiti interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.

 

ARTICOLO 16 (Regolamento delle riserve naturali)

1. Il regolamento della riserva disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio della stessa, in conformità ai principi stabiliti dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi previsti dal Programma.

2. Il regolamento della riserva acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento della riserva naturale prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici.

3. All’approvazione del regolamento delle riserve naturali si applicano i termini e le modalità di cui all’art. 11, relativo alle procedure di approvazione del piano dei parchi provinciali.

 

ARTICOLO 17 (Piano economico e sociale delle riserve)

1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle riserve e nei limiti dei rispettivi regolamenti, la Provincia adotta il piano pluriennale economico e sociale delle riserve, con gli stessi contenuti, obiettivi e modalità di approvazione del piano provinciale di cui all’art. 13.

 

ARTICOLO 18 (Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali)

1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all’art. 14.

 

ARTICOLO 19 (Aree naturali protette di interesse locale)

1. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell’individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto del PTC di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, i Comuni o le Comunità montane, con proprio atto, provvedono a:

a) determinare i confini dell’area protetta di interesse locale;

b) istituire l’area protetta di interesse locale, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.

3. Allo scopo di dare adeguata tutela alle aree protette, i Comuni provvedono, in conformità alle previsioni del Programma, ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti entro sei mesi dall’istituzione dell’area protetta.

 

 

TITOLO IV

SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI

 

ARTICOLO 20 (Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale.)

1. La Giunta regionale sovrintende e vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dal Programma.

2. La Provincia, le Comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta in attuazione della presente legge e del Programma.

3. In caso di mancato rispetto da parte delle Province e dei Comuni dei termini previsti dalla presente legge e dal Programma, la Giunta regionale invia idonea segnalazione al Comitato regionale di controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

 

ARTICOLO 21 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell’art. 27, comma  2 della  legge 6 dicembre 1991, n. 394,  regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall’organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell’art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. L’organismo di gestione organizza, ai sensi dell’art. 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, d’intesa con la Regione e con le Province, corsi speciali di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.

 

ARTICOLO 22 (Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 ad un massimo di L. 6.000.000.

2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.

3. In caso di violazione di altre disposizioni relative ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette di interesse locale, contenute in ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

4. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia per le violazioni avvenute nei parchi provinciali e nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per le violazioni nelle aree protette di interesse locale.

 

ARTICOLO 23 (Sospensione e riduzione in pristino)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’art. 22, l’autorità competente ad emanare l’ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell’art. 22, qualora venga esercitata un’attività in difformità della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e regolamenti delle aree naturali protette d’interesse locale, dispone, indipendentemente dall’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

 

 

TITOLO V

PATRIMONIO-CONTABILITA’-CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI, AREE CONTIGUE.

 

ARTICOLO 24 (Patrimonio, contabilità e contratti)

1. La Regione, ai sensi dell’art. 11 della 16 maggio 1991, n. 20, e gli enti locali ricompresi nell’area del parco o della riserva possono mettere a disposizione degli organismi di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.

2. In carenza di specifici riferimenti previsionali e normativi desumibili da piani e regolamenti o in deroga alle eventuali salvaguardie di cui all’art. 4, comma  2, lett. e), purché nel rispetto delle generali finalità istitutive del parco o della riserva, si procede all’autorizzazione del demanio e patrimonio regionale, previo parere dell’organismo di gestione; in caso di parere negativo decide nel merito la Giunta regionale.

 

ARTICOLO 25 (Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali)

1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell’ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree stesse.

2. L’esercizio venatorio nelle aree contigue è disciplinato dall’art. 23 della LR 12 gennaio 1994, n. 3.

 

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

ARTICOLO 26 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 3 della presente legge, previsti in L. 10.000.000=, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio di previsione 1995 che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 4, si fa fronte per il 1995 con lo stanziamento del cap. 16480 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

 

ARTICOLO 27 (Norma abrogativa)

1. La legge regionale 29 giugno 1982; n. 52 e successive modificazioni è abrogata.

 

ARTICOLO 28 (Norma transitoria - Programma stralcio)

1. In prima attuazione della presente legge e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga alle procedure di cui all’art. 5, un Programma stralcio per le aree protette.


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