Portoferraio , li ………………

Prot. n.____________

 

c.c.f.    ____________

 

 

Delibera n. 100/2000 del 21 Luglio 2000

OGGETTO: Inibizione all’atterraggio velivoli alla zona Punta S. Francesco sull’Isola di Giannutri (GR) -  determinazioni.

 

IL  CONSIGLIO  DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n. 394 del 6 dicembre 1991, così come integrata e modificata dalla Legge del 9 dicembre 1998, n. 426;

VISTO il D.P.R. 22.07.1996, recante norme per l’istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

ATTESO che nel perimetro dell’area protetta del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è inserita l’intera area dell’Isola di Giannutri – Comune dell’Isola del Giglio (GR), sia per la parte terrestre, sia per la parte marina, così come indicato nella cartografia allegata al D.P.R.  22.07.1996;

VISTA la necessità di individuare ogni utile azione al fine di garantire la tutela dell’area protetta terrestre e marina;

PRESO ATTO che in occasione della stagione estiva, i visitatori che raggiungono l’Isola di Giannutri, sono sempre più numerosi;

PRESO ATTO che in loc. Punta S. Francesco  esiste un’ex aviosuperficie denominata “Barbetti” che non permette l’atterraggio dei velivoli;

VISTA l’Ordinanza n. 1/92 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dell’Aviazione Civile - Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Pisa, con la quale  viene vietato l’approdo di aeromobili ed elicotteri civili, ad eccezione di quelli impiegati in eventuali operazioni di emergenza e di soccorso;  

PREMESSO che in data 20 maggio 2000 sull’Isola di Giannutri si è verificato un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo CESSNA 172, il quale in seguito all’incidente tentava un ammaraggio nella zona di mare circostante Punta S. Francesco; 

VISTE le note del 22.05.2000 (ns. prot. 11403) e del 24.05.2000 (ns. prot. n. 11550), con cui il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Monte Argentario (GR), segnalava l’incidente aereo;

RITENUTO quindi, che è necessario, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, segnalare il divieto di atterraggio dei velivoli nella zona di Punta S. Francesco;

CONSIDERATO che la zona di Punta S. Francesco non risulta idonea all’atterraggio dei velivoli, in modo particolare per l’insufficienza della ex pista; 

RILEVATO che l’area è oggetto di intenso insediamento di una colonia di Laridi in nidificazione;

RILEVATO, inoltre, che l’atterraggio di elicotteri, per emergenze sanitarie e per altri motivi di servizio, è consentito nella zona del “Campo sportivo”;

VALUTATO opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;

UDITA la relazione del Presidente;

dopo ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti  9)

DELIBERA

1.    Di inibire l’atterraggio di velivoli di alcun genere nella zona di Punta S. Francesco sull’Isola di Giannutri,  per i motivi meglio descritti in premessa;

2.    Di predisporre e dislocare sul territorio dell’Isola di Giannutri adeguate forme di segnalazione nonché di informazione, per l’area su indicata;

 

3.    Di dare mandato al Direttore per la predisposizione di tutti gli atti tecnico – amministrativi inerenti a quanto disposto dalla presente deliberazione;

 

4.    Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

5.    Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dei Trasporti - Circoscrizione Aeroportuale di Pisa, alla Presidenza della Giunta Regionale Toscana, al Comune dell’Isola di Giglio, alle Forze di Polizia competenti per territorio ed alle Direzioni delle Circoscrizioni Aereoportuali del Centro Italia.

 


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