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Portoferraio
, li ……………… |
Prot.
n.____________ |
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c.c.f.
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OGGETTO:
Inibizione all’atterraggio velivoli alla zona Punta S. Francesco sull’Isola
di Giannutri (GR) - determinazioni.
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n. 394 del 6
dicembre 1991, così come integrata e modificata dalla Legge del 9 dicembre
1998, n. 426;
VISTO
il D.P.R. 22.07.1996, recante norme per l’istituzione dell’Ente Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
ATTESO
che nel perimetro dell’area protetta del Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano è inserita l’intera area dell’Isola di Giannutri – Comune
dell’Isola del Giglio (GR), sia per la parte terrestre, sia per la parte
marina, così come indicato nella cartografia allegata al D.P.R.
22.07.1996;
VISTA
la necessità di individuare ogni utile azione al fine di garantire la tutela
dell’area protetta terrestre e marina;
PRESO
ATTO
che in occasione della stagione estiva, i visitatori che raggiungono l’Isola
di Giannutri, sono sempre più numerosi;
PRESO
ATTO
che in loc. Punta S. Francesco esiste un’ex aviosuperficie denominata “Barbetti” che
non permette l’atterraggio dei velivoli;
PREMESSO
che
in data 20 maggio 2000 sull’Isola di Giannutri si è verificato un incidente
aereo che ha coinvolto un velivolo CESSNA 172, il quale in seguito
all’incidente tentava un ammaraggio nella zona di mare circostante Punta S.
Francesco;
VISTE
le note del 22.05.2000 (ns. prot. 11403) e del 24.05.2000 (ns. prot. n. 11550),
con cui il Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Monte Argentario
(GR), segnalava l’incidente aereo;
RITENUTO
quindi,
che è necessario, al fine di garantire la salvaguardia della pubblica incolumità,
segnalare il divieto di atterraggio dei velivoli nella zona di Punta S.
Francesco;
CONSIDERATO
che la zona di Punta S. Francesco non risulta idonea all’atterraggio dei
velivoli, in modo particolare per l’insufficienza della ex pista;
RILEVATO
che
l’area è oggetto di intenso insediamento di una colonia di Laridi
in nidificazione;
RILEVATO,
inoltre, che l’atterraggio di elicotteri, per emergenze sanitarie e per altri
motivi di servizio, è consentito nella zona del “Campo sportivo”;
VALUTATO
opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente,
allegato, parte integrante della presente deliberazione;
UDITA
la
relazione del Presidente;
dopo
ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti
9)
1.
Di inibire l’atterraggio di velivoli di alcun genere nella zona di
Punta S. Francesco sull’Isola di Giannutri,
per i motivi meglio descritti in premessa;
2.
Di predisporre e dislocare sul territorio dell’Isola di Giannutri
adeguate forme di segnalazione nonché di informazione, per l’area su
indicata;
3.
Di dare mandato al Direttore per la predisposizione di tutti gli atti
tecnico – amministrativi inerenti a quanto disposto dalla presente
deliberazione;
4.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
5.
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, al
Ministero dei Trasporti - Circoscrizione Aeroportuale di Pisa, alla Presidenza
della Giunta Regionale Toscana, al Comune dell’Isola di Giglio, alle Forze di
Polizia competenti per territorio ed alle Direzioni delle Circoscrizioni
Aereoportuali del Centro Italia.