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Portoferraio
, li ……………… |
Prot.
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c.c.f.
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Delibera
n. 26/2000
OGGETTO:
Pesca sportiva presso le Isole di Capraia e Giannutri – determinazioni
IL
CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette, così come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
VISTO
il D.P.R. del 22/7/96 recante norme per l’istituzione dell’Ente Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
VISTO
l’art. 3 “Divieti Generali”,
comma I, let. n) – Allegato A – del D.P.R. del
22/07/96;
CONSIDERATO
che, nelle more della predisposizione del Piano del Parco, è necessario
disporre adeguate misure, per la regolamentazione della pesca sportiva presso le
due isole di Capraia e Giannutri;
VISTE
le precedenti proprie deliberazioni n. 5/98,17/98 e 34/99 inerenti disposizioni
per la conduzione dell’attività di pesca nelle acque di Capraia e Giannutri;
PRESO
ATTO
che nel 1999 sono stati rilasciati n. 421 nulla osta per effettuare
attività di pesca sportiva e rispettivamente n. 391 nell’Isola di Capraia e
n. 30 nell’isola di Giannutri,
così suddivisi:
-
CAPRAIA, n. 84 per i residenti, n. 75 per i proprietari di abitazioni e
n. 232 per i residenti stagionali;
-
GIANNUTRI, n. 1 per i residenti, n. 20 per i proprietari di abitazioni e
n. 9 per i residenti stagionali;
ATTESO
che l’attività di pesca oggetto dei suddetti nulla osta è stata espletata
con i sistemi previsti dall’art. 3, comma I let. n) - Allegato A – del
D.P.R. del 22/07/96;
CONSIDERATO
che sulle due isole, la cui economia è prettamente turistica, gran parte dei
fruitori sono strettamente legati ad attività sportive di pesca, effettuata con
sistemi previsti dal D.P.R. 22/07/96, attuando prelievi poco significativi sulle
risorse demersali e pelagiche delle isole;
ATTESO
che
nelle acque delle isole
dell’Arcipelago Toscano negli ultimi anni sono stati ravvisati episodi di
pesca di frodo effettuata con metodi distruttivi per le biocenosi marine;
RITENUTO
e constatato sulla base delle esperienze pregresse, che l’estensione di una
fruizione delle attività di pesca sportiva con i sistemi previsti nel D.P.R.
22/07/96, limitata ed autorizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano, a soggetti che soggiornano per almeno 8 giorni sulle isole in
argomento, non determina sostanziali nocumenti alla biocenosi marina, portando
nel contempo una ulteriore componente sociale alle azioni di sorveglianza sulle
attività di pesca di frodo condotta con strumenti di elevato impatto
ambientale;
CONSIDERATO
che
l’Isola di Giannutri è ricompresa nel territorio del Comune dell’Isola del
Giglio e pertanto il requisito di residenzialità, espresso nell’art. 3, comma
1 let. n) – Allegato A – D.P.R. del 22.07.1996, si riferisce solamente a
coloro che sono iscritti all’anagrafe del Comune dell’Isola del Giglio ed
hanno la residenza abitativa nell’Isola
di Giannutri;
VISTE
le
deliberazioni n. 20/1999 e n. 36/99
con cui il Consiglio Direttivo ha approvato i progetti esecutivi relativi allo
Studio per la fruizione e la salvaguardia delle aree terrestri e marine del
Parco nell’Isola di Giannutri ed allo Studio per la fruizione e la
salvaguardia delle aree terrestri e marine del Parco nell’Isola di Capraia;
CONSIDERATO
che, nelle Isole di Capraia e di Giannutri, i predetti progetti prevedono la
realizzazione nelle aree marine (zone 2) di alcune opere ed, in modo
particolare, la predisposizione di sentieri di sea-watching, con relativi cavi e
boe di delimitazione dei percorsi e l’installazione di boe di segnalazione e
di ancoraggio;
RAVVISATA,
pertanto,
la necessità di limitare le zone fruibili per la pesca sportiva a quelle aree
ricomprese in “zona 2” non interessate da ulteriori progettazioni e
realizzazioni predisposte dall'Ente Parco per la didattica ambientale e
l’escursionismo naturalistico, nelle more della predisposizione di
un’adeguata zonizzazione di cui al Piano del Parco, in corso di affidamento;
VISTO
il
Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco approvato con
Deliberazione n. 37/99 e successive modifiche ed integrazioni;
VALUTATO
opportunamente
il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato,
parte integrante della presente deliberazione;
UDITA la relazione del Presidente;
dopo ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti 10),
1. Di sostituire con il presente atto la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 34 del 23.04.1999 “Nuove modalità inerenti la pesca sportiva presso le isola di Capraia e Giannutri”;
2. Di consentire soltanto ai residenti abitanti, e cioè a coloro che risultino iscritti all’anagrafe del Comune di Capraia Isola e del Comune dell’Isola del Giglio (abitanti a Giannutri) ed a quanti possiedono abitazioni sulle isole di Capraia e di Giannutri, previa autorizzazione dell’Ente Parco, di esercitare attività di pesca sportiva nelle zone 2, avvalendosi delle attrezzature di cui al D.P.R. del 22.07.1996, art. 3, comma 1 let. n) – Allegato A – e nella specie con una lenza o un bolentino o un palamito con numero di ami non superiore a 70;
3.
Di consentire, previa autorizzazione dell’Ente Parco, la pesca sportiva
a coloro che risiedano stagionalmente nelle isole di Capraia o Giannutri per
almeno 7 gg. consecutivi, usando strumenti e materiali di cui alla lettera n)
comma 1 dell’art. 3 – Allegato A - del D.P.R. del 22.07.1996, ed in
particolare con una lenza o un bollentino. I residenti stagionali dovranno,
inoltre, attenersi a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
rilasciate dall’Ente Parco;
4.
Di dare atto che le eventuali autorizzazioni di cui al precedente punto
3) saranno concesse solamente per le “aree
2a” individuate nell’allegato a), parte integrate della presente
deliberazione;
5. Di dare atto che le infrazioni alle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno punite con l’irrogazione di sanzioni amministrative, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge del 24 Novembre 1981 n. 689, nell’art. 30 della Legge n. 394/91 e nel Regolamento per le Sanzioni Amministrative dell’Ente Parco;
6. Che le disposizioni contenute al precedente punto 5) non precludono l’irrogazione di eventuali sanzioni penali, così come disposto dall’art. 30 della legge n. 394/91;
7. Di introitare le sanzioni amministrative pecuniarie sul c/c Postale n. 11984523 “Sanzioni Amministrative”;
8.
Di dare mandato alla Direzione di eseguire ogni atto tecnico –
amministrativo inerente a quanto disposto dalla presente deliberazione;
9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente, alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana, alla Provincia di Livorno, alla Provincia di Grosseto, al Comune di Capraia Isola, al Comune dell’Isola del Giglio ed alle Forze di Polizia competenti sul territorio interessato.