Gil Botulino (The German Observer)

S nn Novembre 2001

Per contribuire alla discussione di questi giorni - apertasi con l'interrogazione di Stagno nel consiglio comunale del 6 novembre - riportiamo l'intervento di Carmine Romei e Teresa Romei in "Nuova Rassegna", 2001, n. 15, pagg. 1644-1645.

LA COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ MONTANA:
L'ASSESSORE ESTERNO NON È LEGITTIMATO

di CARMINE ROMEI
Dirigente responsabile del SE.DE.CO. - Foggia

e TERESA ROMEI
Specialista in scienze delle autonomie costituzionali
Cultrice di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Foggia

La normativa riguardante la composizione dell'Assemblea della Comunità montana è stata sempre oggetto di diverse interpretazioni quanto alla "qualità" dei componenti dell'Assemblea stessa.

Veniva, in discussione, prima dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, la legittimazione dei sindaci dei comuni partecipanti alla Comunità ad essere nominati componenti dell'Assemblea: legittimazione prima negata dal Ministero dell'interno, che poi riconsiderava la fattispecie riconoscendo il pieno titolo ai sindaci a far parte degli organi comunitari.

La questione è stata definitivamente risolta ... - già con l'art. 7 della n. 265/99 citata e poi con il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, il quale, all'art. 27, comma 2, dispone che l'organo rappresentativo della Comunità è composto da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti - ... ma limitatamente alla legittimazione dei sindaci (e dei consiglieri comunali).

Per quanto riguarda invece gli assessori, la questione rimane aperta.

Nell'esaminare lo schema del T.U.E.L., ci eravamo così espressi (1):
«Art. 26: comunità montane. - La formulazione del comma 2 dell'art. 26 è stata da noi sottoposta ad esame critico nell'articolo "La composizione dell'Assemblea delle comunità montane" (in "Nuova Rassegna", 2000, n. 8, pag. 857).

«Al quesito: "Può l'Assessore non Consigliere comunale far parte dell'Assemblea comunitaria?", veniva così risposto: "Stabilito che l'Assemblea è un organo rappresentativo, il termine Assessore va interpretato nel senso di Assessore già eletto Consigliere comunale".

«Oltre alla cattiva formulazione del comma3, viene individuata, in questa sede, anche una grave carenza normativa, non prevedendo l'articolato il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nell'Assemblea comunitaria, né attribuendo l'individuazione alla legge regionale.

«Alla luce di tali considerazioni, si riformula il comma: "La Comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, consiglieri e assessori dei comuni partecipanti, sempre che questi ultimi non siano assessori esterni al Consiglio. Il Presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei comuni della Comunità. Ogni Consiglio comunale elegge tre componenti dell'Assemblea comunitaria con il sistema del voto limitato a due"»

In un successivo articolo (2) ribadivamo, tra l'altro, che solo l'assessore consigliere comunale è legittimato ad essere nominato componente negli organi comunitari.

Una diversa conclusione non appare condivisibile, anche alla luce della natura dell'Ente locale-Comunità montana, definita unione di comuni dall'art. 27, comma 1, del T.U.E.L., ed alla quale si applicano le norme in materia di composizione degli organi dei comuni, giusta artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, dello stesso T.U.E.L.

Conseguenza necessaria, infatti, della predetta nuova configurazione della Comunità è che, se il Consiglio comunale è composto da Sindaco e da consiglieri direttamente eletti dal popolo, l'Assemblea della Comunità montana-unione di comuni è composta da consiglieri direttamente eletti dai consigli comunali dei comuni partecipanti, ma che hanno comunque ricevuto una investitura popolare, quale il consigliere comunale e anche il Sindaco, ma non l'assessore a così dire esterno.

Il diverso avviso, espresso anche da Ministero dell'interno, oltre a non rispettare - come ripetutamente detto - il principio della rappresentatività, determina, a così dire, una posizione di instabilità negli organi comunitari per cause esterne alla Comunità stessa.

Il Sindaco ha, infatti, il potere di revocare in qualsiasi momento l'assessore, con la conseguenza che questi - se assessore esterno eletto nel Consiglio comunitario (e conseguentemente legittimato ad essere anche assessore nella giunta comunitaria o anche Presidente) - perde lo status che lo legittima ad essere componente degli organi comunitari.

E, però, l'assessore è stato nominato, nell'assemblea comunitaria, non dal Sindaco, bensì dal Consiglio comunale. E può, il Sindaco, con la revoca dell'assessore, far venire meno gli effetti della delibera con cui il Consiglio ha nominato l'assessore stesso nell'Assemblea comunitaria, annullando così la volontà espressa dall'organo consiliare nell'esercizio di una sua competenza esclusiva od interferendo, alla fine, sulla vita di un Ente locale autonomo diverso dal Comune, quale è la Comunità montana?

Tale ipotesi, che non è di scuola, ma che in concreto si è già verificata, convince ancora di più che, nella specie, al di là della littera legis e delle interpretazioni ministeriali, va ricercata l'intenzione del legislatore, che plus dixit quam voluit: stabilito che l'Assemblea è un organo rappresentativo, il termine "assessori" va interpretato nel senso di assessore-consigliere comunale. La norma, cioè, ha solo voluto dire che non c'è incompatibilità tra la carica di assessore (oltre che tra quella di Sindaco) e quella di consigliere dell'Assemblea comunitaria, ma non ha voluto consentire la nomina nell'organo della Comunità di un assessore esterno. È, a così dire, la quadratura del cerchio: la revoca dell'assessore-consigliere da parte del Sindaco non avrebbe, infatti, alcuna influenza sugli organi comunitari, perché l'assessore revocato continuerebbe a far parte dell'Assemblea comunitaria permanendo in lui la qualità di consigliere; e solo il Consiglio, ricorrendone le condizioni, potrà revocare la nomina di che trattasi.

 

(1) Ved. CARMINE ROMEI-TERESA ROMEI, Il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, in "Nuova Rassegna", 2000, n. 11, pagg. III e segg.

(2) Ved.  CARMINE ROMEI-TERESA ROMEI, Le comunità montane come unioni di comuni. La nuova composizione degli organi, in "Nuova Rassegna", 2000, n. 19, pagg. 1957-1958.