Gil Botulino (The German Observer)

News di Venerdì 7 Giugno 2002

CONSIGLIO COMUNALE CON SORPRESA INIZIALE

All'inizio del Consiglio Comunale il capogruppo della Mongolfiera, Nicola Criniti, chiede la parola per illustrare alcuni fatti di cui la minoranza è venuta a conoscenza. In parole povere, mentre tutti credevamo che il sindaco di Badolato fosse un dipendente del giudice di pace sembra invece che sia un dipendente del Comune di Badolato.

E chi meglio del Direttore Generale nonché segretario comunale dott. Prenestini lo può sapere?

Per questo motivo la prima domanda viene fatta proprio a lui: "È vero che il sindaco protempore di Badolato è dipendente del Comune?". La risposta è sì.

Dunque di una cosa siamo certi, che il Sindaco di Badolato è dipendente comunale. Di un'altra cosa siamo anche certi - perché è di dominio pubblico - che il sindaco presta la sua giornaliera opera presso il giudice di pace. Da queste due certezze viene sviluppato l'argomento che porta alla richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale e dell'invio degli atti al Prefetto.

In poche parole, il sindaco viene accusato di aver revocato l'aspettativa quando non poteva - poteva o fare il sindaco o fare il dipendente comunale - e la giunta comunale di averla concessa, di avere reiterato tale comportamento quando - e addirittura senza un atto che revochi l'aspettativa e cioè alla chetichella - il sindaco continua ad essere dipendente perciò ricevendo uno stipendio.

C'è un po' di sconcerto nell'aula quando viene fatta la richiesta. Sembra che nessuno dei compagni di lista conoscesse questa intricata posizione del sindaco di Badolato. Ma di certo la situazione doveva essere ed è chiarissima al dott. Prenestini che, oltre ad essere allora come ora direttore generale dell'ente, ha partecipato - come segretario - alla stesura delle tre delibere di cui parleremo. E un qualche dubbio sarebbe dovuto venire anche agli - allora e oggi - assessori Lentini Nicola e Gallelli Francesco nonché alla sig.ra - allora assessore e oggi capogruppo - Laganà Anna, firmatari delle delibere di revoca dell'aspettativa e della presa d'atto della nuova aspettativa.

Il presidente del Consiglio - anche se con difficoltà perché tirato giù sulla sedia da un sindaco che non ne vuole a che sapere - sospende per cinque minuti la seduta perché la maggioranza si possa consultare. Alla fine la maggioranza - la minoranza ha già abbandonato l'aula - decide di tenere il consiglio per come programmato.

In merito alla richiesta dello scioglimento del consiglio vi allego un po' di carte - quelle che la minoranza ha citato a sostegno e documentazione della tesi - e cioè

- Il manifesto con cui il gruppo consiliare informa i cittadini della richiesta e che riportano l'argomentare
- l'art. 60 e e l'art. 68 del TU degli EE.LL. 267/2000
- una esplicazione tratta dalla guida normativa ANCI
- le delibere della giunta municipale citate nel documento

 

LA MONGOLFIERA CHIEDE LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il gruppo consiliare "La Mongolfiera" nella seduta del Consiglio comunale del 7 giugno ha chiesto la decadenza del sindaco rag. Gerardo Mannello e il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale per la gravissima violazione di legge che ha visto coinvolto il primo cittadino.

Nel 1997 Mannello viene eletto sindaco di Badolato. Siccome è un dipendente dello stesso comune si deve mettere in aspettativa non retribuita. Cosa che in effetti fa rispettando la norma.

Nel Novembre del 2000 viene pubblicata una delibera (delib. GM 231/2000) con la quale il Mannello viene comandato (distaccato) presso gli uffici del giudice di pace di Badolato. A questo punto viene revocata l’aspettativa di cui sopra (delib. GM 248/2000) e comincia a prestare servizio retribuito. Nel far questo viola l’art. 60 comma 1 punto 7 del TU sugli enti locali 267/2000 (ineleggibilità dei dipendenti del comune della provincia per i rispettivi consigli) giacché rimane, pur comandato, un dipendente del comune, cioè cambia funzioni ma non status giuridico. Questa violazione ha luogo dal mese di dicembre 2000 a marzo 2001.

La violazione è nota al Mannello che, difatti, alla vigilia delle elezioni del 2001, nel ricandidarsi, si rimette in aspettativa (delib. GM 55/2001). Si fa presente che tra la figura del dipendente del giudice di pace e quella del sindaco non esiste incompatibilità, quindi non necessiterebbe l’aspettativa. Sapendo egli invece di essere dipendente comunale, come detto, la richiede. A questo punto si torna a ripetere la violazione: Stavolta, senza nemmeno revocare l’aspettativa, continua a lavorare retribuito presso gli uffici del giudice di pace.

Nel far ciò il dipendente comunale rag. Gerardo Mannello ha illegalmente esercitato, e continua a esercitare, da oltre un anno e mezzo la funzione di Sindaco del Comune, percependo inoltre indebitamente sia l’indennità di carica che lo stipendio di dipendente.

La denuncia, già agli atti del consiglio comunale, viene inoltrata, per gli adempimenti del caso, al Comando dei Carabinieri di Badolato e al Prefetto di Catanzaro.

07.06. 2002 -  Il gruppo consiliare La Mongolfiera

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

ARTICOLO 60 - Ineleggibilita'

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

ARTICOLO 68 - Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'

[...]
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita'.

 

GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCI 2001 - PAG 207

Cap IV Cause generali di ineleggibilità
7) I dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli
b)I dipendenti in posizione di "distacco"
In tema di elezioni amminstrative l'ineleggibilità dei dipendenti del comune e della provincia riguarda i "dipendenti" come tali, a prescindere dalla natura - pubblica o privata - del relativo rapporto e dalla durata - determinata o indeterminata - di esso, nonché dalla circostanza che il dipendente sia stato, per ipotesi, distaccato presso altro ente (atteso che il provvedimento di "distacco" agisce sull'aspetto funzionale, e non su quello genetico, del rapporto del servizio) (Cass. Civ. Sez. I, 657). Conseguentemente il provvedimento di distacco del dipendente di un comune (o della provincia) presso altro ente pubblico non elimina la causa di ineeggibilità in quanto il comando o distacco di un dipendente pubblico determina una precaria utilizzazione del dipendente stesso presso un soggetto diverso da quello nel cui ordinamento egli è inserito, senza l'effetto di modificarne lo stato giuridico né di costituire con tale diverso soggetto un nuovo o diverso rapporto d'impiego, ma solo di creare nell'impiegato l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente (Cass. civ. Sez. I, 17 luglio 1987, n. 6292, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc.7)

 

 

COMANDO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DEL DIPENDENTE COMUNALE G.M.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 231 DATA 15.11.2000

OGGETTO: MANNELLO GERARDO – COMANDO PRESSO IL GIUDICE DI PACE – NULLA OSTA

L'anno duemila, addì quindici del mese di novembre, alle ore 12.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.: Laganà Anna Maria R. Assessore, Lentini Nicola Assessore, Nisticò Francesco Ass. esterno; assenti: Mannello Gerardo sindaco, Gallelli Francesco vice sindaco.

Con l'assistenza del Segretario Comunale capo Dr. Vincenzo Prenestini

Assume la Presidenza l’Assessore Nicola LENTINI, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

  • Viste le leggi 7 agosto 1990, n° 241;
  • Visto l’art. 22 della Legge 23 dicembre 1994, n°724;
  • Visto il D. Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77, recante norme sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
  • Vista la legge 15.05.1997, n° 127;
  • Vista la legge 3.8.1999, n. 265;
  • Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000"T U. EE.LL:";
  • Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
  • Visto il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
  • Vista la legge24 novembre 1999, n. 468 articolo 26 comma 4;
  • Viste le comunicazioni del Comune n. 2024 del 23.3.200 e 5821 del 22.9.2000 in atti;
  • Vista la nota del Tribunale Ordinario di Catanzaro – Ufficio Presidenza Prot. 16593 del 10.11.2000 assunta al protocollo generale del Comune sotto il numero 6907 con la quale veniva richiesto di disporre il comando presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Badolato del signor MANNELLO Gerardo, dipendente del Comune di Badolato e nella qualità già cancelliere presso il soppresso Ufficio di Conciliazione di Badolato;
  • Ritenuto doversi provvedere;
  • Unanime nel voto espresso nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi e le disposizioni tutti espressi in narrativa e che qui si intendono riportati:

  1. Di disporre, per come dispone, il comando presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Badolato del dipendente comunale signor Mannello Gerardo nato a Badolato il 23.03.1949. con decorrenza immediata.
  2. Di disporre, per come dispone, la notifica del presente atto all’interessato signor Mannello Gerardo generalizzato per come sopra;
  3. Di demandare, per come demanda, al dipendente Ufficio gli adempimenti, così come previsti dalla circolare del Ministero della Giustizia n. 4/1-S-979 del 7.9.2000
  4. Stabilire che il competente ufficio del Giudice di Pace – con sede in Badolato – partecipi a questo Ente la data di inizio del predetto comando.-

Con successiva votazione unanime

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgv: 18.8.2000 n.267 Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Dr. Nicola Lentini
IL SEGRETARIO COMUNALE  Dr. Vincenzo Prenestini

 

 

REVOCA ASPETTATIVA DEL DIPENDENTE COMUNALE G.M.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 248 DATA 15.12.2000

OGGETTO: ISTANZA DIPENDENTE COMUNALE MANNELLO GERARDO – REVOCA ASPETTATIVA - DETERMINAZIONI

L'anno duemila, addì quindici del mese di dicembre, alle ore 09.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.: GALLELLI Francesco V.Sindaco, LENTINI Nicola Assessore, LAGANA’ Anna Maria R.- Assessore. Assenti: MANNELLO Gerardo Sindaco, NISTICO’ Francesco Ass. esterno.

Con l'assistenza del Segretario Comunale capo Dr. Vincenzo Prenestini

Assume la Presidenza il Signor Francesco GALLELLI, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che a seguito di precedente istanza, il dipendente di ruolo Signor Gerardo MANNELLO nato a Badolato il 23.03.1949, è stato collocato in aspettativa per mandato elettivo in quanto eletto Sindaco in data 27/04/1997;

CHE , lo stesso, avendone i requisiti, con decorrenza 01/12/2000 è stato comandato all’ufficio del Giudice di Pace di Badolato ai sensi e per gli effetti della Legge n.468 del 24 novembre 2000, con propria e precedente deliberazione n.231 del 15/11/2000;

CHE per quanto sopra il suddetto dipendente, con istanza del 01/12/2000, acquisita al protocollo generale di questo Comune sotto il numero 7312 di pari data, ha richiesto la revoca dell’aspettativa a suo tempo richiesta e concessagli;

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

Ritenuto dover accogliere quanto richiesto dal dipendente Mannello Gerardo;

VISTI i pareri positivi espressi nella forma di legge;

CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

Per quanto in premessa

  1. Revocare, per come revoca, con decorrenza 01/12/2000, l’aspettativa per mandato elettorale a suo tempo richiesta e concessa per il periodo 27/04/1997 – Maggio 2001;
  2. Dare atto che con decorrenza 01/12/2000 il dipendente Mannello Gerardo rientra nell’organico del Comune di Badolato e che dalla stessa data presta servizio, a seguito di comando, presso l’ufficio del Giudice di Pace di Badolato;
  3. Demandare ai dipendenti uffici del personale e di ragioneria gli adempimenti dovuti e successivi in conseguenza del deliberato di cui ai punti 1 e 2.
  4. con successiva e separata votazione rendere la presente, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE Francesco Gallelli
IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo Prenestini

 

RICHIESTA ASPETTATIVA PER MOTIVI ELETTORALI DEL DIPENDENTE COMUNALE G.M.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 55 DEL 20.04.2001

OGGETTO : DIFENSORE COMUNALE RAG. GERARDO MANNELLO – ASPETTATIVA PER MOTIVI ELETTORALI – PRESA ATTO

L'anno duemilauno, addì VENTI del mese di APRILE, alle ore 09.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.: GALLELLI Francesco V.Sindaco, LENTINI Nicola Assessore, LAGANA’ Anna Maria R.- Assessore. Assenti: MANNELLO Gerardo Sindaco, NISTICO’ Francesco Ass. esterno.

Con l'assistenza del Segretario Comunale capo Dr. Vincenzo Prenestini

Assume la Presidenza il Signor Francesco GALLELLI, il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che per il giorno 13/05/2001 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CHE il ragioniere Gerardo MANNELLO, dipendente di ruolo di Codesta Amministrazione, comandato, con decorrenza 1.12.2000, presso l’Ufficio del Giudice di Pace, ha chiesto con nota Prot. 2414 del 27.03.2001 la messa in aspettativa per motivi elettorali ai sensi e per gli effetti dell’art.60 – comma 3 del D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267, a far data dal 01.04.2001;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgvo 267/2000 occorre prendere atto della richiesta di cui sopra;

VISTI i pareri positivi espressi nella forma di legge;

CON voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

Per quanto in premessa

  1. Prendere atto della richiesta presentata dal Dipendente di ruolo Rag. Gerardo MANNELLO, con la quale chiede di essere messo, ai sensi e per gli effetti dell’art.60 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n.267, in aspettativa per motivi elettorali con decorrenza 01.04.2001.
  2. Collocare il Dipendente in parola in aspettativa per motivi elettorali a far data dal 01.04.2001.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE Francesco Gallelli

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo Prenestini

Il sottoscritto Segretario Com.le, visti gli atti d'Ufficio

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124 viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 18 MAG. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Vincenzo Prenestini