Gil Botulino

The German Observer
dal 2001

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Gennaio 2003     -    Venerdì 17

RIMBORSI RC-AUTO, BADOLATO ALL'AVANGUARDIA

Dopo la sentenza della Cassazione che condanna le compagnie di assicurazione, c'è un assalto ai moduli che si possono scaricare dal web. Ma i rimborsi non sono automatici e l'associazione di categoria fa resistenza. Per cui può darsi che sia opportuno rivolgersi ad un legale. Io mi sono rivolto ad un legale ed ho già ottenuto la sentenza di condanna dell'assicurazione di cui vi riporto un estratto sche vi può essere utile:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Badolato Dott. Francesco Grisafi, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 305/2002 R.G.A.C.,

promossa da ANDREACCHIO PASQUALE, elettivamente domiciliato in Badolato M. presso lo Studio dell’Avvocato Pasquale Romeo che lo rappresenta e difende

CONTRO S.A.I. – SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo Studio dell’Avvocato Alessandro Palasciano, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta -

CONVENUTA OGGETTO: Ripetizione di somme indebitamente percepite.

All’udienza di merito del 14/10/2002 le parti così precisano le conclusioni.

Per la parte attrice l’Avvocato Pasquale Romeo precisa le conclusioni "Riportandosi a quelle già rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio e nei verbali di causa" che intendonsi qui integralmente riproposte e trascritte.

Per la parte convenuta S.A.I l’Avv. Gigliotti per delega dell’Avvocato Alessandro Palasciano precisa le conclusioni "Riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta e nei verbali di causa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, insiste altresì su tutte le eccezioni preliminari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmemte notificato, Pasquale Andreacchio rappresentato dall’Avv. Pasquale Romeo, conveniva in giudizio davanti questo Giudice la S.A.I. Assicurazioni in persona del suo legale rappresentante p.t., per sentirla condannare alla restituzione di somme indebitamente percepite nell’ammontare di ? 562,15 o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e svalutazione monetaria a far tempo dalla data di pagamento fino al soddisfo, con vittoria si spese, onorari e competenze del giudizio.

La parte attrice denunciava che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva comminato una sanzione amministrativa a tutte le Imprese di Assicurazioni, che avevano partecipato ad un accordo di c.d. di cartello, in violazione della legge n. 287/1990, alterando le tariffe dei premi di assicurazione nella misura del 17% e che in primo grado il T.A.R. del Lazio ed in secondo grado il Consiglio di Stato avevano confermato la violazione della succitata legge e che la comminata sanzione, aveva anche, colpito la convenuta S.A.I.

…….. (omissis)

Instauratosi il contraddittorio con la notifica dell’atto di citazione, si costituiva nel giudizio la S.A.I. S.p.A. rappresentata e difesa, come in epigrafe, ed eccepiva:

a)- incompetenza funzionale del Giudice adito in favore della Corte di Appello ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 della legge n. 287/90;

b)- la incompetenza territoriale del Giudice adito;

c)- la intervenuta prescrizione e nel merito la infondatezza della domanda attrice.

Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

………(omissis)

Va dichiarata la competenza di questo Giudice in ordine alla domanda attrice, sussistendo nella fattispecie in esame, l’applicabilità della norma contenuta nell’art. 2033 c.c., che regola l’indebito oggettivo, secondo cui "Chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato".

………..(omissis)

La parte attrice con la sua domanda non ha chiesto il risarcimento dei danni o la nullità del contratto di assicurazione, ma semplicemente la ripetizione di quanto indebitamente pagato, per cui la competenza è e resta al Giudice adito e va rigettata la eccezione di parte convenuta.

Infondata appare anche l’eccezione relativa all’incompetenza territoriale del Giudice adito prospettata da parte convenuta, in quanto all’attore, che risiede in un Comune facente parte della circoscrizione territoriale di questo Ufficio, è consentito utilizzare il foro di residenza o domicilio del consumatore. In ordine all’eccepita intervenuta prescrizione, proposta da parte convenuta, va precisato che la domanda attrice di restituzione delle somme indebitamente percepite trova fondamento nell’accadimento e nella commissione di un fatto illecito posto in essere con il c.d. accordo di cartello, da alcune imprese di assicurazione, tra le quali la convenuta e non di somme nascenti direttamente dal contratto di assicurazione.

Conseguentemente anche questa eccezione appare infondata e per effetto rigettata.

Rigettate le eccezioni preliminari, occorre ora entrare nel merito della domanda attrice.

……….(omissi)

La parte attrice, sicuramente, ha subito un aumento indebito dei premi di assicurazione R.C.A. da parte della S.A.I. S.p.A. non fondato su alcuna clausola contrattuale né fatto valere in virtù di una norma di legge, che regola la materia. Pertanto, non vi è dubbio, che la condotta delle società di assicurazione coinvolte nel provvedimento dell’A.G.C.M., ha integrato una grave violazione della normativa posta a tutela della concorrenza, che ha avuto come obiettivo l’aumento dei premi di assicurazione.

………..(omissis)

Il provvedimento dell’A.G.C.M. appare al Giudicante, materiale indiziario, posto a base del suo convincimento, non essendo contrastato da prova contraria.

Alla luce di quanto argomentato, la domanda attrice appare fondata e meritevole di accoglimento.

In relazione all’ammontare della somma che la convenuta è tenuta a restituire può essere determinata in ? 562,15 pari al 15% della somma versata in più con i premi di assicurazione nel periodo indicato in premessa a favore della convenuta S.A.I. S.p.A., oltre interessi e svalutazione monetaria a far tempo dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo.

La domanda attrice, inoltre, essendo inferiore a ? 1.032,00 ai sensi dell’art. 113 c.p.c. la sentenza viene pronunciata secondo equità. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, che ha anticipato interamente le spese senza averle recuperate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Badolato, ogni diversa istanza, deduzione disattesa, così decide:

-Accoglie la domanda attrice e, per effetto, condanna la S.A.I.- Società Assicuratrice Industriale S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t., a restituire a Andreacchio Pasquale la somma di ? ******** oltre interessi e svalutazione monetaria a far tempo dalla data della domanda fino all’effettivo soddisfo, oltre il pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi ? ********* di cui ? ***** per spese ed ? ******* per competenze ed onorari, oltre I.V.A. e c.p. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito.

La presente sentenza è esecutiva ope legis (art. 282 c.p.c.).

Così deciso in Badolato, 12 novembre 2002.

IL GIUDICE DI PACE DOTT. FRANCESCO GRISAFI

Depositata in Cancelleria il 19.11.02

BADOLATO, CITTÀ DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INTEGRAZIONE (ANCHE SOTTO IL COMMISSARIO)

Il Comune di Badolato, particolarmente attento alla tematica dell'accoglienza, ha dato il via libera al prosieguo del Programma nazionale asilo, che da due anni ha coinvolto gli extracomunitari presenti nel piccolo centro ionico.

Il programma nazionale asilo è stato voluto dal ministero dell'Interno, dall'Anci, dall'Acnur e viene finanziato dal Fondo europeo per i rifugiati.

Due anni fa il Comune di Badolato elaborò il progetto "C'era una volta a… Badolato", con la collaborazione del Cir, avviando due corsi di formazione per le persone destinatarie del Pna, tra Kurdi ed Eritrei, in tutto 16.

Il Cir, che a Badolato ha la sua sede calabrese diventò così l'ente gestore ed assieme allo Iassfi realizzò i corsi d'informatica di base e di taglio e cucito.

Ai kurdi stanziali, ospiti del Programma nazionale asilo, si sono uniti adesso anche altri stranieri: una famiglia di kossovara, cinque congolesi ed un cittadino del Tongo.

Si riparte adesso, perciò, con il corso di lingua italiana, la conoscenza della quale è elemento indispensabile per una vera integrazione dei cittadini extracomunitari.

Daniela Trapasso, responsabile del progetto per il Cir, sottolinea che, come già negli anni precedenti, il contenuto dei corsi sarà concordato con gli ospiti e la collaborazione di uno psicologo garantirà la consapevolezza dei loro reali bisogni.

Offrire ai profughi quanto è necessario per un loro inserimento nel mercato del lavoro, documentandoli anche su come funziona la pubblica amministrazione, sulle leggi che regolano il loro soggiorno, sui tempi di attesa e sui documenti: questa la finalità prioritaria del Programma nazionale Asilo.

Infatti il progetto "C'era una volta a… Badolato" dopo la prima fase dell'accoglienza, ha previsto quella dell'integrazione e, quindi, sempre se richiesto, quella di rimpatrio.

Fondamentale, quindi, il corso di alfabetizzazione per gli adulti, come l'inserimento scolastico dei minori.

La sede del Cir, che è situata proprio nei pressi del monastero di San Domenico, è senza dubbio un importante punto di riferimento per profughi e rifugiati, che qui trovano chi li ascolta e li consiglia in base ai bisogni ed alle normative vigenti.

(tratto da V.S., Il Quotidiano, 15/1/2003).

"SIAMO STATI INGENUI"

Il Badolato gioca bene, ma ritorna sconfitto dalla trasferta di Mileto e compromette la sua posizione in classifica. La gara si è messa subito in salita, nei primi quindici minuti i ragazzi del presidente Ermocida hanno perso la testa, non sono entrati in partita e i locali li hanno puniti con due gol evitabilissimi. La reazione è servita ad accorciare le distanze con Cundò. Poi, è arrivato nella ripresa il terzo gol, decisivo a tagliare le gambe ai ragazzi di Manno. Nel finale Nicomede ha riaperto la gara con un bel gol, ma ormai la frittata era fatta e il risultato è rimasto bloccato sul 3 a 2. Tanta amarezza negli spogliatoi, se ne fa portavoce il capitano Ettore Minniti (ahia, Menniti, NdG). "Due ingenuità all'inizio della gara, hanno compromesso la partita che il mister aveva preparato con l'obiettivo di puntare al pari". Vasile dirigente al seguito della squadra, critica il comportamento di qualche giocatore che in campo non ha dato il massimo. "In campo bisogna soffrire, per onorare i grossi sacrifici economici della società, ora bisogna reagire, avere uno scatto di orgoglio e vincere la gara interna con il Petrizzi, un derby ricco di insidie. Siamo a soli tre punti dalla squadra terz'ultima in classifica, quindi non possiamo fare passi falsi". Intanto il derby tutto catanzarese, ha già molbilitato la tifoseria che sarà numerosa sugli spalti del comunale di Badolato.

(Franco Laganà, Il Domani, 16.1.2003)

IL LUNGOMARE VIA AQUILIA VIETATO AGLI AUTOCARRI
DEPURAZIONE, GESTIONE FALLIMENTARE
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