Gil Botulino

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Sabato 26 Aprile 2003 

Badolato, Cento sulla convenzione per tributi stipulata con la Comunità montana
Il commissario revoca la delibera

ildomani2003_04_26.jpg (16402 byte)«La revoca della convenzione per l'esercizio associato dei tributi da parte del Commissario straordinario del Comune di Badolato, aveva provocato una dettagliata risposta da parte della Comunità montana ed aveva fatto molto discutere i cittadini coinvolti, gli impiegati, gli esperti e gli addetti ai lavori. Si è vociferato di prese di posizioni dure da parte dell'organo di governo della Comunità montana, di cui non abbiamo avuto ulteriori notizie, di incontri al vertice con la Prefettura, mai confermati, tanto che si respirava un clima d'attesa, tra gli addetti ai lavori, di ulteriori sviluppi. Puntualmente, ecco allora che, a meno di due settimane, Il Commissario straordinario del Comune di Badolato, dott. Sebastiano Cento, interviene ancora sulla convenzione, per l’esercizio in forma associata delle funzioni comunali inerente il servizio tributi, stipulata con la Comunità Montana "Versante Ionico", per meglio precisare i motivi della revoca e, contestualmente, per revocare, addirittura, la deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato lo schema di convenzione e la successiva deliberazione di integrazione».

È quanto si legge sul sito www.gilbotulino.it, gestito da Pasquale Andreacchio, che pubblica anche la delibera integrale del Commissario. Qui di seguito, ampi stralci della dettagliata e puntuale ricostruzione dei fatti operata da Andreacchio. Con riferimento alla convenzione revocata «secondo il dott. Cento, il Comune di Badolato non è il solo "ad essere posto davanti a seri problemi di bilancio nel prossimo futuro". Risulta evidente che queste considerazioni potrebbero preludere ad un effetto domino nella revoca delle convenzioni di tutti i Comuni associati, soprattutto alla luce delle ulteriori considerazioni di carattere normativo che investono le funzione assunte dalla Comunità montana in materia di riscossione tributi. Nel merito, la deliberazione n. 124/2003 del Commissario straordinario recita: "appare opportuno evidenziare che la Comunità Montana Versante Ionico con il servizio associato in materia di "Gestione dei Tributi e delle Entrate Comunali" si pone come vero e proprio soggetto commerciale, in contrasto con la normativa vigente, esponendo, per altro, negativamente l’Ente Montano, che potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni provocati ai bilanci dei Comuni aderenti.

Inoltre - continua la deliberazione - le Comunità Montane, pur essendo considerate Unioni di comuni, non hanno possibilità di effettuare la riscossione delle entrate degli Enti Locali, in quanto non sono iscritte presso l’apposito albo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e non possono svolgere l’attività di accertamento e di liquidazione dei tributi, in quanto soggetto non abilitato, non essendo iscritto all’albo di cui al D.M. n. 289 del 11.9.2000". Ma, nella convenzione proposta, già sottoscritta da diversi Comuni, è evidente che la Comunità montana di Isca, effettua la riscossione, percependo i seguenti aggi: 1)costo di esercizio per le somme riscosse relative ai tributi consolidati 5%; 2)costo di esercizio per le somme riscosse relative ai tributi evasi, compreso la fase di riscossione coattiva 10%. "Ne consegue, - conclude il Commissario Cento - anche l’illegittimità dei compensi previsti in convenzione in quanto superiori a quelli fissati nei decreti ministeriali del 4 e 8 agosto 2000". Per quanto riguarda il Comune di Badolato, inoltre, la revoca si è resa necessaria in quanto stipulata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’Ente.

«Tutto ciò premesso - recita ancora testualmente il provvedimento del Commissario - delibera per quanto in premesssa: 1) Integrare la propria e precedente delibera n. 109 del 03.04.2003 con le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate. 2) Revocare, come in effetti revoca, ad ogni effetto, in applicazione del principio dell'autotutela e al fine di evitare danni economici all'Ente, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/06/2002 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 06 del 06/11/2002. 3) Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlg.s 267/2000».

Il Domani, sabato 25 aprile 2003

Fonte: Gil Botulino, giovedì 24 aprile 2003, "La Comunità montana non può svolgere il servizio associato tributi"