allegato alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 108 DEL  18.07.2001

OGGETTO: Affidamento esecuzione progetto di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati "C'era una volta a... Badolato" ad organizzazione del terzo settore operante sul territorio.

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L'anno duemilauno il giorno _____________________ del mese di ____________________ in Badolato nella Residenza Municipale.
PREMESSO
-Che [.......]

TUTTO CIO' PREMESSO TRA
Il sig. Antonio Criniti, nato a Badolato l'01/12/1922 ed ivi residente e domiciliato, nella sua qualità di responsabile dell'area finanziaria del comune di badolato, di seguito denominato comune, (codice fiscale del comune 00164790792);
e
Il sig. Giovanni Battista Conso, nato a Torino il 23/03/1922 e residente a Roma in Via A. Depretis, 60, nella sua qualità di legale rappresentante del C.I.R. - Consiglio Italiano per i Rifugiati - ONLUS - Ente Morale - con sede in Roma - Via del Velabro, 5/a - codice fiscale 96150030581 - Partita IVA 04132611007, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della convenzione;
Art. 2 - affidare allo all'Associazione C.I.R. - Consiglio Italiano per i Rifugiati -, con sede in Roma, di seguito denominata ente gestore, la gestione del progetto "C'era una volta a... Badolato", che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, relativo alla realizzazione di interventi assistenziali in favore dei profughi stranieri richiedenti asilo e rifugiati politici;
Art. 3 - l'importo del progetto è di complessive lire 489.450.000 (quattrocentoottantanove milioni quattrocentocinquanta mila), pari al finanziamento concesso;
Art. 4 - L'ente gestore, con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni di cui al progetto allegato e che qui si hanno per ripetute e trascritte.
Garantisce la tempestiva comunicazione al comune di eventuali variazioni concernenti: il numero, le modalità e i tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione; i nominativi dei responsabili; beni mobili e immobili in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.
Si impegna altresì a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse e a rispettare quanto previsto dal D.Lg.vo 626/94 e s.m. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a manlevare il comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi.
Il comune garantisce tramite il responsbile del progetto e i suoi collaboratori la tempestiva presenza pe quanto di propria competenza.
Art. 5 - l'ente gestore si impegna ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando operatori con adeguata esperienza del settore o con specifica qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'ente gestore si assume infine l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortunio relativi sia agli operatori che agli ospiti delle strutture.
Art. 6 - l'ente gestore è tenuto ad esibire in ogni momento al responsabile del progetto comunale il registro delle entrate e delle spese e quello delle presenze degli ospiti all'interno delle strutture.
Tali registri saranno vidimati ogni due mesi dal responsabile del progetto del comune, che ne controllerà la veridicità e la regolarità.
Art. 7 - Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo il modello che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.
Alla rendicontazione è accompagnata una realzione contenente le attività espletate, tempi e ogni ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni.
Art. 8 - La durata della presente convenzione decorre dal giorno successivo alla data di intervenuta esecutività del presente e fino al 31.12.2001.
Art. 9 - Il comune di badolato si obbliga a corrispondere all'ente gestore per le attività oggetto del presente atto la somma di lire 489.450.000 per il periodo oggetto della convenzione.
Art. 10 - La somma di cui al precedente articolo verrà corrisposta dal comune all'ente gestore secondo le seguenti modalità:
- 30% dell'importo totale di cui all'art. 9 della presente convenzione a titolo di anticipazione contrattuale (ex art. 5 della legge n. 140/97);
- 20% dell'importo entro il 31 agosto 2001 e previa presentazione di idonea rendicontazione;
- 30% dell'importo entro il 31 agosto 2001 secondo le stesse modalità di cui sopra;
- saldo entro il 31 gennaio 2002 sulla base della rendicontazione finale di tutte le attività e i servi svolti.
Art. 11 - Il responsabile del progetto del comune può svolgere, inqualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi della presente convenzione da parte dell'ente gestore.
Art. 12 - Qualora il responsabile del progetto del comune rilevi violazioni o irregolarità nell'osservanza doi quanto previsto nella presente convenzione, contesta l'inadempienza all'ente gestore, assegnando allo stesso un tempo utile e sufficiente per fornire le proprie giustificazioni.
Ricevute le giustificazioni, qualora non li ritenga adeguate, il responsabile del progetto richiama verbalmente il responsabile dell'ente gestore al rispetto del presente atto, ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un tempo utile e sufficiente, trascorso il quale inutilmente, può proporre al comune la risoluzione del contratto, che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata cin ricevuta di ritorno.
Per ogni controversia è competente il foro di Catanzaro.
Art. 13 - A garanzia degli obblighi di cui alla presente convenzione l'ente gestore è tenuto alla stipula di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 5% dell'importo di cui all'art. 9 del presente atto.
Art. 14 - Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme di C.C. che regolano la materia.
L'ente gestore è tenuto comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da pubbliche autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI BADOLATO: ______________________________
PER L'ASSOCIAZIONE C.I.R.      : ______________________________


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