Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo I
Disposizioni generali


Art. 109 - Lingua degli atti

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all' autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta [ 6 Cost. ], il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato [ 64, 65 ] o esaminato [ 194 s.,208 ] nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua [ 143 ;26 disp. att. ]. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [ 177 s. ].

Art. 110 - Sottoscrizione degli atti

1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti [ 92 c. 2, 100 c. 1 e 2, 122 c. 1 e 2, 162 c. 1, 337 c. 1, 438 c. 3, 446 c. 3, 583 c. 3 ;35 c. 2, 39 disp. att. ], è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell' atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l' atto scritto o che riceve l' atto orale, accertata l' identità della persona, ne fa annotazione in fine dell' atto medesimo.

Art. 111 - Data degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l' anno e il luogo [ 172 s. ] in cui l' atto è compiuto. L' indicazione dell' ora è necessaria solo se espressamente prescritta [ 136 ].

2. Se l' indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [ 292 c. e ], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell' atto medesimo o in atti a questo connessi.

Art. 112 - Surrogazione di copie agli originali mancanti

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l' originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l' originale dovrebbe trovarsi [ 40 disp. att .].

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale o il pretore, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un' altra copia autentica.

Art. 113 - Ricostituzione di atti

1. Se non è possibile provvedere a norma dell' articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell' atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [ 41 disp. att. ].

2. Se esiste la minuta dell' atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l' hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell' atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

Art. 114 - Divieto di pubblicazione di atti

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto [ 329 ].

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell' udienza preliminare.

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento [ 431 ], se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [ 433 ], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [ 500 c. 1, 503 c. 3 ]<1>.

4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall' articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato<2> ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648 ] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell' interesse dello stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell' ultimo periodo del comma 4.

6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell' immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell' interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione<3>.

7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Art. 115 - Violazione del divieto di pubblicazione

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [ 684, 685 c.p. ], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l' organo titolare del potere disciplinare.

Art. 116 - Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti [ 141 c. 2, 243, 258, 366 ;42 disp. att. ].

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione [ 409 ] o la sentenza [ 529 s. ;43 disp.att. ].

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall' articolo 114.

Art. 117 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

1. Fermo quanto disposto dall' articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini [ 326, 358 ], il pubblico ministero può ottenere dall' autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall' articolo 329, copie di atti [ 112, 116 ] relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L' autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L' autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2bis. Il procuratore nazionale antimafia, nell' ambito delle funzioni previste dall' articolo 371bis, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia<1> realizzando se del caso collegamenti reciproci<2>.

Art. 118 - Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell' interno<1>

1. Il ministro dell' interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [ 57 ] o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall' autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall' articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l' arresto in flagranza [ 380 ]. L' autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa<2>.

1bis. Ai medesimi fini l' autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all' accesso diretto al registro previsto dall' articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata<3>.

2. L' autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio [ 326 c.p. ].

Art. 119 - Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento

1. Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l' autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [ 143, 144 c. d ].

Art. 120 - Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [ 245 c. 1, 249 c. 1, 250 c. 1 ]:
a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive [ 215 c. 2 c.p. ] o a misure di prevenzione<1>.

Art. 121 - Memorie e richieste delle parti

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti [ 90 c. 1, 233 c. 1 ] e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni [ 299 c. 3, 398 c. 1, 418 c. 1, 455 ].

Art. 122 - Procura speciale per determinati atti

1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata [ 39 disp. att. ] e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell' oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura è unita agli atti [ 37 disp. att. ].

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell' ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell' ufficio.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell' interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

Art. 123 - Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. L' imputato detenuto o internato in un istituto per l' esecuzione di misure di sicurezza<1> ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro<2>, sono immediatamente comunicate all' autorità competente [ 44 disp. att. ]<3> e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall' autorità giudiziaria.

2. Quando l' imputato è in stato di arresto [ 284 ] o di detenzione domiciliare<4> ovvero è custodito in un luogo di cura [ 286 ], ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l' immediata trasmissione all' autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall' autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

Art. 124 - Obbligo di osservanza delle norme processuali

1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria 57 ] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l' inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale [ 177 s. ]<1>.

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull' osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.


Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo II
Atti e provvedimenti del giudice


Art. 125 - Forme dei provvedimenti del giudice

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell' ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [ 103 c. 4, 104 c. 3, 132 ].

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell' ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l' indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dallo stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell' ufficio<1>.

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l' osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

Art. 126 - Assistenza al giudice

1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall' ausiliario [ 135 ] a ciò designato a norma dell' ordinamento, se la legge non dispone altrimenti [ 125 c. 4 ].

Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [ 45 disp. att. ], il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell' udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori<1>. L' avviso è comunicato o notificato [ 148 s. ] almeno dieci giorni prima della data predetta [ 172 c. 5, 174 ]. Se l' imputato è privo di difensore, l' avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell' udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell' avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l' interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta [ 123 ], deve essere sentito prima del giorno dell' udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo [ 677 ].

4. L' udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell' imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178 s. ].

6. L' udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [ 606 ].

8. Il ricorso non sospende l' esecuzione dell' ordinanza, a meno che il giudice che l' ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L' inammissibilita dell' atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell' articolo 140 comma 2<2>.

Art. 128 - Deposito dei provvedimenti del giudice

1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell' udienza preliminare [ 424 ] e nel dibattimento [ 548 ], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimentii impugnabili, l' avviso di deposito contenente l' indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero [ 153 c. 2 ] e notificato 148 s. ] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Art. 129 - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità

1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto<1> o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [ 469 ].

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [ 150 s. c.p. ] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [ 530 ] o di non luogo a procedere [ 425 ] con la formula prescritta.

Art. 130 - Correzione di errori materiali

1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [ 177 s. ], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell' atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento 66 c. 3, 535 c. 4, 547, 624 c. 2, 668 ]. Se questo è impugnato, e l' impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell' impugnazione [ 619 c. 1 ].

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell' articolo 127 624 c. 3 ]. Dell' ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull' originale dell' atto.

Art. 131 - Poteri coercitivi del giudice

1. Il giudice, nell' esercizio delle sue funzioni, può chiedere l' intervento della polizia giudiziaria [ 58 ] e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede [ 378 ]<1>.

Art. 132 - Accompagnamento coattivo dell' imputato

1. L' accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato [ 125 ], con il quale il giudice ordina di condurre l' imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza [ 210 c. 2, 375, 376, 399, 490, 513 c. 2 ;46 disp. att. ]<1>.

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell' atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

Art. 133 - Accompagnamento coattivo di altre persone

1. Se il testimone [ 194 s. ], il perito [ 221 s. ], il consulente tecnico [ 225, 230 s. ], l' interprete [ 143 s. ] o il custode di cose sequestrate [ 259 ], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l' accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende [ 47 disp. att. ] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 132.


Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo III
Documentazione degli atti


Art. 134 - Modalità di documentazione

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [ 140 c. 2 ], con la stenotipia o altro strumento meccanico [ 135 c. 2 ;50 disp. att. ] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica [ 139 ].

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile [ 49 disp. att. ].

Art. 135 - Redazione del verbale

1. Il verbale è redatto dall' ausiliario che assiste il giudice [ 125 c. 5 48 disp. att. ].

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l' ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all' amministrazione dello Stato [ 50, 51 disp. att. ].

Art. 136 - Contenuto del verbale

1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell' anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell' ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l' indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l' ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell' autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Art. 137 - Sottoscrizione del verbale

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute [ 50 c. 2 disp. att. ], anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l' indicazione del motivo.

Art. 138 - Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all' amministrazione dello Stato [ 51 disp. att. ].

Art. 139 - Riproduzione fonografica o audiovisiva

1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all' amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell' ausiliario che assiste il giudice [ 126 ].

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all' amministrazione dello Stato [ 51 disp. att. ].

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento [ 49 disp. att. ].

Art. 140 - Modalità di documentazione in casi particolari

1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell' originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.

Art. 141 - Dichiarazioni orali delle parti

1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l' ausiliario 126 ] che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese [ 116 ].

Art. 141 bis - Modalità di documentazione dell' interrogatorio di persona in stato di detenzione<1>

1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell' interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 142 - Nullità dei verbali

1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [ 181 ] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.


Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo IV
Traduzione degli atti


Art. 143 - Nomina dell' interprete

1. L' imputato [ 60, 61 ] che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l' accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa [ 109 ]. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano<1>.

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall' articolo 119, l' autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale [ 134 ] con la traduzione eseguita dall' interprete.

3. L' interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l' ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell' ufficio di interprete è obbligatoria [ 133; 366 c.p. ;52 disp. att. ]<2>.

Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell' interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [ 177 s. ]:
a) il minorenne, l' interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], l' inabilitato [ 415c.c. ] e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [ 28, 29, 31 c.p. ] ovvero è interdetto o sospeso dall' esercizio di una professione o di un' arte [ 30, 35 c.p. ];
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [ 215 s. c.p. ] o a misure di prevenzione<1>;
d) chi non può essere assunto come testimone [ 197 ] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [ 199 s. ] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito [ 221 ] ovvero è stato nominato consulente tecnico [ 225 ] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12 ]. Nondimeno, nel caso previsto dall' articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto [ 199 ;307 c. 4 c.p. ] della persona sorda, muta o sordomuta.

Art. 145 - Ricusazione e astensione dell' interprete

1. L' interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell' articolo 144, dalle parti private [ 60, 61, 74, 83, 89 ] e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l' interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell' incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l' interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

Art. 146 - Conferimento dell' incarico

1. L' autorità procedente accerta l' identità dell' interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull' obbligo di adempiere bene e fedelmente l' incarico affidatogli, senz' altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [ 329 ;326 c.p. ] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l' ufficio.

Art. 147 - Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell' interprete

1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l' autorità procedente fissa all' interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L' interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L' interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione [ 53 disp. att. ].


Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo V
Notificazioni

 
Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni

1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti 149-153, 155, 170 ], sono eseguite dall' ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni [ 54 disp. att. ]<1>.

2. Il giudice, ove ne ravvisi la necessità, può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria [ 55 ss. ], con l' osservanza delle norme del presente titolo.

3. L' atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti [ 32 c. 2, 48 c. 2, 149 c. 5, 397 c. 4, 520, 548 c. 3 ].

4. La consegna di copia dell' atto all' interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione [ 151 c. 2 ]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull' originale dell' atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale 391 c. 7, 420 c. 4, 424 c. 2, 429 c. 4, 436 c. 2, 477 c. 3, 486 c. 4, 502 cc. 1, 545 c. 3, 562 c. 3 ].<2>

Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo

1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall' imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull' originale dell' avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l' ora della telefonata [ 55 c. 2 disp. att. ].

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell' articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma [ 55 c. 1 disp. att. ].

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma<1>.

Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all' atto, che la notificazione a persona diversa dall' imputato sia eseguita mediante l' impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell' atto.

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l' atto a conoscenza del destinatario [ 171 ].

Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero

1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall' ufficiale giudiziario [ 369 c. 2 ].

2. La consegna di copia dell' atto all' interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione [ 148 c. 4 ]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull' originale dell' atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [ 148 c. 5 ]<1>.

4. soppresso<2>.

Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private

1. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 153 c. 1 ], le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall' invio di copia dell' atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 56 disp. att. ].

Art. 153 - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

1. Le notificazioni al pubblico ministero [ 50 s. ] sono eseguite, anche direttamente dalle parti [ 60, 61, 74, 89 ] o dai difensori [ 96 s. ], mediante consegna di copia dell' atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull' originale e sulla copia dell' atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo [ 64 c. 2-4 disp. att. ], salvo che il pubblico ministero prenda visione dell' atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull' originale dell' atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato [ 90 s. ] sono eseguite a norma dell' articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell' atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all' estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l' elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell' atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile [ 83 ss. ] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all' imputato non detenuto [ 157 ].

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile [ 144, 145 c.p.c. ].

4. Le notificazioni alla parte civile [ 74 s. ], al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori [ 100 c. 5 ]. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

1. Quando per il numero dei destinatari o per l' impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese [ 90 s. ] risulti difficile, l' autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all' atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l' atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell' atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l' autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l' ufficiale giudiziario deposita una copia dell' atto, con la relazione [ 168 c. 1 ] e i documenti giustificativi dell' attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell' autorità procedente.

Art. 156 - Notificazioni all' imputato detenuto

1. Le notificazioni all' imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione [ 168 c. 1 ] e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell' istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all' imputato, perché legittimamente assente<1>. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell' istituto informa immediatamente l' interessato con il mezzo più celere [ 57, 58 disp. att. ].

3. Le notificazioni all' imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari [ 284, 286, 386 c. 5 ] sono eseguite a norma dell' articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l' imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all' imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell' articolo 159<2>.

Art. 157 - Prima notificazione all' imputato non detenuto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all' imputato [ 60, 61 ] non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l' imputato esercita abitualmente l' attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l' imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l' originale dell' atto notificato [ 171 c. g ] e l' ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell' avvenuta notificazione dell' atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 4 reg. esec. ]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata<1>.

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L' autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato [ 90 s. ] e risulta o appare probabile che l' imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell' atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione [ 168 c. 1 ] è scritta all' esterno del plico stesso.

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell' imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [ 59 disp. att. ].

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l' atto è depositato nella casa del comune dove l' imputato ha l' abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell' imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa.
L' ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all' imputato dell' avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [ 171 c. f ]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

Art. 158 - Prima notificazione all' imputato in servizio militare

1. La prima notificazione all' imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l' atto è notificato presso l' ufficio del comandante il quale informa immediatamente l' interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere [ 170 ;60 disp. att. ].

Art. 159 - Notificazioni all' imputato in caso di irreperibilità

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall' articolo 157, l' autorità giudiziaria<1> dispone nuove ricerche dell' imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell' ultima residenza anagrafica, dell' ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l' amministrazione carceraria centrale [ 61 disp. att. ]. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l' autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità [ 160, 460 c. 4 ] con il quale, dopo avere designato un difensore all' imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore<1>.

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L' irreperibile è rappresentato dal difensore.

Art. 160<1> - Efficacia del decreto di irreperibilità

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l' udienza preliminare [424 ] ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell' udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell' articolo 159.

Art. 161<1> - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l' intervento della persona sottoposta alle indagini o dell' imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell' articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni [ 349 c. 3 ], avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l' obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore [ 171 c. 2, 485 c. 1 ]. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l' invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l' informazione di garanzia [ 369 ] o con il primo atto notificato per disposizione dell' autorità giudiziaria. L' imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l' atto è stato notificato.

3. L' imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l' imputato che deve essere dimesso da un istituto per l' esecuzione di misure di sicurezza, all' atto della scarcerazione o della dimissione ha l' obbligo di fare la dichiarazione o l' elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell' istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell' apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all' autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l' elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l' imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159<2>.

Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto [ 62 disp. att. ] e ogni loro mutamento sono comunicati dall' imputato all' autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata [ 2703 c. 2 c.c. ] da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del pretore del luogo nel quale l' imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all' autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l' autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 157.

Art. 164 - Durata del domicilio dichiarato o eletto

1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto [ 161 ] è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2.

Art. 165 - Notificazioni all' imputato latitante o evaso

1. Le notificazioni all' imputato latitante o evaso [ 296 ;385 c.p. ] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

2. Se l' imputato è privo di difensore, l' autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [ 97 ].

3. L' imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Art. 166 - Notificazioni all' imputato interdetto o infermo di mente

1. Se l' imputato è interdetto [ 414 c.c. ;32 c.p. ], le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore [ 424 c.c. ]; se l' imputato si trova nelle condizioni previste dall' articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale [ 71 c. 2 ].

Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell' articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall' articolo 149 [ 65 disp. att. ].

Art. 168 - Relazione di notificazione

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 157 comma 6, l' ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all' originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l' autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [ 171 ].

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell' orginale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Art. 169 - Notificazioni all' imputato all' estero

1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all' estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l' indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l' invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello stato [ 369 ]. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l' elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore [ 485 c. 1 ].

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all' estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell' articolo 159<1>.

3. L' invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell' imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana [ 63 disp. att. ].

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all' estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità [ 159 ], dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all' estero.

Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali<1>.

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l' ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l' ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari [ 369 c. 2 ].

Art. 171 - Nullità delle notificazioni

1. La notificazione è nulla [ 177 s. ]:
a) se l' atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [ 148 c. 3 ];
b) se vi è incertezza assoluta sull' autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;
c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l' ha eseguita [ 168 c. 1 ];
d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;
e) se non è stato dato l' avvertimento nei casi previsti dall' articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore<1>;
f) se è stata omessa l' affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall' articolo 157 comma 8;
g) se sull' originale dell' atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell' articolo 157 comma 3;
h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall' articolo 150 e l' atto non è giunto a conoscenza del destinatario.


Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo VI
Termini


Art. 172 - Regole generali

1. I termini processuali<1> sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo<2>, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti [ 240bis disp. coord. ], nel termine non si computa l' ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l' ultima ora o l' ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l' ufficio viene chiuso al pubblico<3>.

Art. 173 - Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge [ 606 c. c ].

2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti [ 172 c. 3, 175 ]<1>.

3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l' abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell' autorità procedente.

Art. 174 - Prolungamento dei termini di comparizione

1. Se la residenza dell' imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell' articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l' autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire [ 127 c. 1, 375 c. 4, 398 c. 3, 419 c. 4, 429 c. 4, 450 c. 2, 456 c. 3 ,465 c. 2, 552 c. 1, 555 c. 3, 560 c. 4, 562 c. 3, 563 c. 2,601 c. 3, 666 c. 3 ] è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l' uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l' imputato residente all' estero il prolungamento del termine è stabilito dall' autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l' autorità procedente emette ordine o invito.

Art. 175 - Restituzione nel termine

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza [ 173 ], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale [ 487, 548 c. 3 ] o decreto di condanna [ 460 ] può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione [ 585 ] od opposizione anche dall' imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l' impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169, l' imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l' imputato ha avuto effettiva conoscenza dell' atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell' esercizio dell' azione penale [ 405 ] provvede il giudice per le indagini preliminari [ 328 ]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L' ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l' ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ss. ].

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell' imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [ 670 c. 3 ].

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato [ 157 c.p. ], del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell' avviso di deposito dell' ordinanza che concede la restituzione.

Art. 176 - Effetti della restituzione nel termine

1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.


Parte prima
Libro secondo
Atti
Titolo VII
Nullità


Art. 177 - Tassatività

1. L' inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge [124, 606 c. c ].

Art. 178 - Nullità di ordine generale

1. E' sempre prescritta a pena di nullità l' osservanza delle disposizioni concernenti:
a) le condizioni di capacità del giudice [ 33 ] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [ 179 ]<1>;
b) l' iniziativa del pubblico ministero nell' esercizio dell' azione penale [ 50 ] e la sua partecipazione al procedimento<2>;
c) l' intervento, l' assistenza e la rappresentanza dell' imputato [ 60, 61 ] e delle altre parti private [ 74 s., 83 s., 89 ] nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato [ 90, 91 ] e del querelante.

Art. 179 - Nullità assolute

1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall' articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l' iniziativa del pubblico ministero nell' esercizio dell' azione penale [ 50 ] e quelle derivanti dalla omessa citazione dell' imputato o dall' assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [ 350, 391, 401, 420, 441, 451, 484, 486, 598, 599, 666, 678, 704 ].

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [ 21 c. 1, 525 c. 2 ].

Art. 180 - Regime delle altre nullità di ordine generale

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 179, le nullità previste dall' articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione [ 525 ] della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo [ 604 c. 4 ].

Art. 181 - Nullità relative

1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell' incidente probatorio e le nullità concernenti gli atti dell' udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall' articolo 424. Quando manchi l' udienza preliminare, le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall' articolo 491 comma 1 [ 444, 449, 453, 459 ].

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [ 429, 450, 456, 555 ] ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall' articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l' impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [ 428 ], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l' impugnazione della relativa sentenza.

Art. 182 - Deducibilità delle nullità

1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all' osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [ 173 ].

Art. 183 - Sanatorie generali delle nullità

1. Salvo che sia diversamente stabilito [ 179 ], le nullità sono sanate;
a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell' atto;
b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l' atto omesso o nullo è preordinato.

Art. 184 - Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l' irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall' articolo 429.

Art. 185 - Effetti della dichiarazione di nullità

1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l' atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [ 604 ].

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove [ 194 s. ].

Art. 186 - Inosservanza di norme tributarie

1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l' inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l' atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge<1>.