Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo I
Disposizioni generali


Art. 326 - Finalità delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero [ 347 s., 358 s. ] e la polizia giudiziaria [ 55 ] svolgono, nell' ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all' esercizio dell' azione penale [ 405 ;112 Cost. ;14 reg. esec. ].

Art. 327 - Direzione delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero [ 51 ;109 Cost. ;238 disp. coord. ] dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 328 - Giudice per le indagini preliminari

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private [ 60, 61, 74, 83, 89 ] e della persona offesa dal reato [ 90, 91 ], provvede il giudice per le indagini preliminari [ 22 ;105disp. att. ;16, 17 reg. esec. ].

1bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51 comma 3bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente [ 238 c. 1 disp. coord. ]<1>.

Art. 329 - Obbligo del segreto

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto [ 326 c.p. ] fino a quando l' imputato non ne possa avere conoscenza [ 117, 118 ] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [ 405 s., 554 ;118 disp. att. ]<1>.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall' articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:
a) l' obbligo del segreto per singoli atti, quando l' imputato lo consente o quando la conoscenza dell' atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni [ 114, 115 ].


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo II
Notizia di reato


Art. 330 - Acquisizione delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. [ 109, 127 disp. att. ].

Art. 331 - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall' articolo 347<1>, i pubblici ufficiali [357 c.p. ] e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p. ] che, nell' esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio [ 336 ], devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [ 361, 362 c.p. ].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo<2> al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria<3>.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l' autorità che procede [ 295 c.p.c. ] redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero [ 106 disp. att.; 221 disp. coord. ].

Art. 332 - Contenuto della denuncia

1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell' acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Art. 333 - Denuncia da parte di privati

1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [ 364, 384 c. 1, 709 c.p. ]<1>.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall' articolo 240 [ 108 disp. att. ;5 reg. esec. ].

Art. 334 - Referto

1. Chi ha l' obbligo del referto [ 365, 384 c.p. ] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all' ufficiale di polizia giudiziaria più vicino<1>.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell' intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Art. 335 - Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell' apposito registro custodito presso l' ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [ 330 ] nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [ 109, 110 disp. att. ;2, 5 reg. esec. ].

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l' aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni [ 414 c. 2 ].

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all' articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.<1>

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all' attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.<2>


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo III
Condizioni di procedibilità


Art. 336 - Querela

1. La querela [ 120 s. c.p. ] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

Art. 337 - Formalità della querela

1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall' articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all' estero [ 107 disp. att. ]. Essa, con sottoscrizione autenticata [ 39 disp. att. ;2703 c. 2 c.c. ], può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L' autorità che riceve la querela provvede all' attestazione della data [ 111 ] e del luogo della presentazione, all' identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all' ufficio del pubblico ministero.

Art. 338 - Curatore speciale per la querela

1. Nel caso previsto dall' articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela [ 124 c.p. ] decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l' educazione, la custodia o l' assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile [ 76 ] nell' interesse della persona offesa.

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede

Art. 339 - Rinuncia alla querela

1. La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale [ 122 ], con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all' interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l' identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all' azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno [ 74 ].

Art. 340 - Remissione della querela

1. La remissione della querela [ 152 c.p. ] è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall' autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [ 339 ].

3. Il curatore speciale previsto dall' articolo 155 comma 4 del codice penale è nominato a norma dell' articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell' atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato [ 427, 542 ].

Art. 341 - Istanza di procedimento

1. L' istanza di procedimento [ 9, 10, 130 c.p. ] è proposta dalla persona offesa con le forme della querela [ 337 ].

Art. 342 - Richiesta di procedimento

1. La richiesta di procedimento [ 8 c. 1 e 2, 9 c. 2 e 3, 10, 11 c. 2, 127 s., 313 c. 4 c.p. ] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall' autorità competente.

Art. 343 - Autorizzazione a procedere

1. Qualora sia prevista l' autorizzazione a procedere [ 96 Cost. ;313 c.p. ]<1>, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell' articolo 344 [111 disp. att. ].

2. Fino a quando non sia stata concessa l' autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo [ 384 ] o misure cautelari personali [ 280 ss. ] nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l' autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale [ 249, 352 ] o domiciliare [ 251, 352 ], a ispezione personale [ 245 ], a ricognizione 213 ], a individuazione [ 361 ], a confronto [ 211 ], a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni [ 266 ]. Si può procedere all' interrogatorio solo se l' interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza [382 ] di uno dei delitti indicati nell' articolo 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell' autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall' arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell' articolo 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni<2>.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L' autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

Art. 344 - Richiesta di autorizzazione a procedere

1. Il pubblico ministero chiede l' autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima dell' emissione del decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l' autorizzazione [ 111 disp. att. ]<1>.

2. Se la persona per la quale è necessaria l' autorizzazione è stata arrestata in flagranza [ 380 ss. ], il pubblico ministero richiede l' autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima dell' udienza di convalida [ 391 ].

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l' autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all' assunzione delle prove richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l' autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l' autorizzazione non è necessaria [ 18 ].

Art. 345 - Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell' azione penale

1. Il provvedimento di archiviazione [ 411 ] e la sentenza di proscioglimento [ 529 ] o di non luogo a procedere [ 425 ], anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell' autorizzazione a procedere, non impediscono l' esercizio dell' azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l' istanza, la richiesta o è concessa l' autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l' autorizzazione [ 649 ].

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.

Art. 346 - Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità

1. Fermo quanto disposto dall' articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova [348 ] e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall' articolo 392 [ 112 disp. att. ].


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IV
Attività a iniziativa della polizia giudiziaria


Art. 347 - Obbligo di riferire la notizia del reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [ 55, 357 ;16 disp. att. ]<1>.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [ 332, 349 ].

2bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l' assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell' atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari<2>.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell' articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)<3> e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale<4>. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l' ora in cui ha acquisito la notizia [ 335 ;221 disp. coord. ].

Art. 348 - Assicurazione delle fonti di prova

1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell' articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole<1>.

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l' altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi<2>;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l' intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell' articolo 370 e tutte le attività di indagine che, anche<3> nell' ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero [ 370 ], compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera [ 359 ].

Art. 349 - Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti<1>.

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell' articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell' articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità [ 496 c.p. ], la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore [ 94 c. 2 disp. att. 651 c.p. ].

5. Dell' accompagnamento e dell' ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell' ora in cui esso è avvenuto [ 357 c. 2c ].

Art. 350 - Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [ 57 ] assumono, con le modalità previste dall' articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto [ 380 s. ] o di fermo a norma dell' articolo 384 [ 357 c. 2b ].

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell' articolo 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l' obbligo di presenziare al compimento dell' atto [ 161, 178 c. c ].

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell' articolo 97 comma 4.

5. Sul luogo o nell' immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell' articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l' assistenza del difensore sul luogo o nell' immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione [ 191 ].

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall' articolo 503 comma 3<1>.

Art. 351 - Altre sommarie informazioni

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applica la disposizione del secondo periodo dell' articolo 362<1>.

1bis. All' assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall' articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all' atto<2>.

Art. 352 - Perquisizioni<1>

1. Nella flagranza del reato [ 382 ] o nel caso di evasione [ 385 c.p. ], gli ufficiali di polizia giudiziaria [ 68 Cost .;113 disp. att. ] procedono a perquisizione personale o locale [ 103 c. 1, 356 ] quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l' evaso.

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un' ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall' articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare [ 225 disp. att. ] può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell' articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l' esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.

Art. 353 - Acquisizione di plichi o di corrispondenza

1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l' ufficiale di polizia giudiziaria [ 57 ] li trasmette intatti al pubblico ministero per l' eventuale sequestro [ 103 c. 6 ].

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all' assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l' ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l' apertura immediata [ 357 c. 2e ].

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell' articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l' inoltro. Se entro quarantotto ore dall' ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

Art. 354 - Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell' intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [ 253, 356 ;113 disp. att. ]<1>.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [ 245, 357 c. 2 ].

Art. 355 - Convalida del sequestro e suo riesame

1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale [ 357 ] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito 229 disp. coord. ].

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate [ 263 ]. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e qualla che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell' avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell' articolo 324 [ 257 ].

4. La richiesta di riesame non sospende l' esecuzione del provvedimento 588 ]<1>.

Art. 356 - Assistenza del difensore

Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articolo 352 e 354 oltre che all' immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell' articolo 353 comma 2 [ 114 disp. att. ].

Art. 357 - Documentazione dell' attività di polizia giudiziaria

1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova [ 115 disp. att. ].

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività [ 161 c. 1, 268, 383, 386 c. 3 ] redige verbale dei seguenti atti:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte a norma dell' articolo 351<1>;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall' articolo 373.

4. La documentazione dell' attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [ 253 ].


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo V
Attività del pubblico ministero


Art. 358 - Attività di indagine del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero [ 238 c. 1 disp. coord. ] compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell' articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Art. 359 - Consulenti tecnici del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti [ 73 disp. att. ], che non possono rifiutare la loro opera [366 c.p. ].

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Art. 360 - Accertamenti tecnici non ripetibili

1. Quando gli accertamenti previsti dall' articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell' ora e del luogo fissati per il conferimento dell' incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 364 comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell' incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell' incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [ 392 ], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l' espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell' ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento [ 431 c. c ;116, 117 disp. att.; 240bis disp.coord .]<1>.

Art. 361 - Individuazione di persone e di cose

1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose [ 343 c. 2 ] o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall' articolo 214 comma 2.

Art. 362 - Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203<1>.

Art. 363 - Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso

1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell' articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall' articolo 210 commi 2, 3 e 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall' articolo 371 comma 2 lettera b) [ 190bis, 192 c. 2 ].

Art. 364 - Nomina e assistenza del difensore

1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione [ 103 c. 3, 4 ] o confronto cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [ 343 c. 2, 373 ], la invita a presentarsi a norma dell' articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [ 65 disp. att. ].

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall' articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l' assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L' avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d' intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell' avviso.

7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

Art. 365 - Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione [ 247 s. ] o sequestro [ 253 ss. ], chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia [ 96 ] e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell' articolo 97 comma 3.

2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell' atto, fermo quanto previsto dall' articolo 249.

3. Si applicano le disposizioni dell' articolo 364 comma 7.

Art. 366 - Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [ 360, 364, 365 ], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell' atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi [ 118 disp. att. ]. Quando non è stato dato avviso del compimento dell' atto [ 364 c. 5, 365 ], al difensore è immediatamente notificato l' avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione.

2. Il pubblico ministero con decreto motivato può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 sia ritardato senza pregiudizio di ogni altro diritto del difensore.

Art. 367 - Memorie e richieste dei difensori

1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero [ 121 ].

Art. 368 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

1. Quando, nel corso delle indagini preliminari [ 326 s., 551 s. ], il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro [ 253 s. ] richiesto dall' interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.

Art. 369 - Informazione di garanzia

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa [ 90 s. ]<1> una informazione di garanzia 24 Cost. ] con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia [ 161 c. 2, 178 c. 2 ].<2>

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l' ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l' informazione di garanzia sia notificata a norma dell' articolo 151.

Art. 370 - Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati [ 247 c. 3, 253 c. 3 ], ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l' assistenza necessaria del difensore<1>.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale o la pretura del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Art. 371 - Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero

1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime [ 118bis disp. att. ]. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:
a) se i procedimenti sono connessi a norma dell' articolo 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre<1>;
b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un' altra circostanza [ 192 c. 4, 363 ];
c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall' articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza.

Art. 371 bis<1> - Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell' articolo 51 comma 3bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l' impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell' impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:
a) d' intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all' acquisizione e all' elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;
d) soppressa<2>;
e) soppressa<2>;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell' attività di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l' avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nelle attività di indagine;
2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall' articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini<3>;
3) soppresso<4>.

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all' uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

Art. 372 - Avocazione delle indagini

1. Il procuratore generale presso la corte di appello [ 51 c. 2 ] dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l' avocazione [ 412 ] delle indagini preliminari quando:
a) in conseguenza dell' astensione [ 52 ] o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
b) il capo dell' ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall' articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e) [ 53 c. 3 ].
1bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l' avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270bis, 280, 285, 286, 289bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l' arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall' articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d' intesa con altri procuratori generali interessati<1>.

Art. 373 - Documentazione degli atti

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:
a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell' articolo 362<1>;
d-bis) dell' interrogatorio assunto a norma dell' articolo 363<2>;
e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell' articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie [ 119 disp. att. ].

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L' atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l' ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell' articolo 357.

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l' ufficiale di polizia giudiziaria o l' ausiliario che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell' articolo 142.

Art. 374 - Prestazione spontanea

1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l' atto così compiuto equivale per ogni effetto all' interrogatorio [ 343 c. 2, 373 c. 1b, 449 c. 5, 453 c. 1 ]. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l' applicazione di misure cautelari [ 272 s. ].

Art. 375 - Invito a presentarsi

1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza [360, 361, 364 ].

2. L' invito a presentarsi contiene:
a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l' ora e il luogo della presentazione nonché l' autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) il tipo di atto per il quale l' invito è predisposto;
d) l' avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell' articolo 132 l' accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento [ 376 ].

3. Quando la persona è chiamata a rendere l' interrogatorio, l' invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L' invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall' articolo 453 comma 1, l' indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l' avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato<1>.

4. L' invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione [ 172 c. 5, 174 c. 1 ], salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

Art. 376 - Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto

1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l' accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ] è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

Art. 377 - Citazioni di persone informate sui fatti

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini 362 ].

2. Il decreto contiene:
a) le generalità della persona;
b) il giorno, l' ora e il luogo della comparizione nonché l' autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) l' avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell' articolo 133 l' accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico, dell' interprete e del custode delle cose sequestrate.

Art. 378 - Poteri coercitivi del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero ha, nell' esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell' articolo 131.


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VI
Arresto in flagranza e fermo
Art. 379 - Determinazione della pena


1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo [ 230 disp. coord. ]<1>, la pena è determinata a norma dell' articolo 278.

Art. 380 - Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [ 383 ] procedono all' arresto di chiunque è colto in flagranza [ 382 ] di un delitto non colposo, consumato o tentato [ 56 c.p. ], per il quale la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [ 379 ].

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all' arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale [ 241 s. c.p. ] per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall' articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l' incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale [ 422 s. c.p. ] per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall' articolo 600 del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall' articolo 625 comma 1 numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale<1>;
f) delitto di rapina previsto dall' articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall' articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall' articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110<2>;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo<3>;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell' ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall' articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall' articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3 comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<4>;
lbis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall' articolo 416bis del codice penale<5>;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall' articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l' associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [ 336 s. ;120 c.p. ], l' arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o all' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l' avente diritto dichiara di rimettere la querela, l' arrestato è posto immediatamente in libertà.

Art. 381 - Arresto facoltativo in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [ 379 ]<1>.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti<2>:
a) peculato mediante profitto dell' errore altrui previsto dall' articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4<3> e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall' articolo 336 comma 2 del codice penale<4>;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall' articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall' articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall' articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell' articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall' articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall' articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110<5>.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [ 336 s. ;120 c.p. ], l' arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all' ufficiale o all' agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l' avente diritto dichiara di rimettere la querela, l' arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all' arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto [ 274 c. c ].

4-bis. Non è consentito l' arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.<6>

Art. 382 - Stato di flagranza

1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell' atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza<1>.

Art. 383 - Facoltà di arresto da parte dei privati

1. Nei casi previsti dall' articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all' arresto in flagranza [ 382 ], quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l' arresto deve senza ritardo consegnare l' arrestato o le cose costituenti il corpo del reato [ 253 c. 2 ] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna [ 357 ] e ne rilascia copia.

Art. 384 - Fermo di indiziato di delitto

1. Anche fuori dei casi di flagranza [ 382 ;230 c. 1 disp. coord. ], quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell' ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni [ 379 ] ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l' indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l' indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero [ 307 c. 4 ]<1>.

Art. 385 - Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze

1. L' arresto [ 380 ss. ] o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell' adempimento di un dovere [ 51 c.p. ] o nell' esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità. [ 45 s., 85 s., 308 s., 384, 387, c. 3, 398, c. 2, 463, 599, 649 c.p. ].

Art. 386 - Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l' arresto [ 380 s. ] o il fermo [ 384 ] e hanno avuto in consegna l' arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito<1>. Avvertono inoltre l' arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia [ 120 disp. att. ].

2. Dell' avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell' articolo 97 [ 104 c. 2 ].

3. Qualora non ricorra l' ipotesi prevista dall' articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l' arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall' arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l' eventuale nomina del difensore di fiducia, l' indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui l' arresto o il fermo è stato eseguito e l' enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato<2>.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l' arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito [ 566 c. 2 ;94 c. 1, 97 c. 2 disp. att. ;7 reg. esec. ]<3>.

5. Il pubblico ministero può disporre che l' arrestato o il fermato sia custodito, se in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell' art. 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.<4>

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L' arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 [ 389 c. 1 ]<5>.

Art. 387 - Avviso dell' arresto o del fermo ai familiari

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell' arrestato [ 380 s. ] o del fermato [ 384 ], deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell' avvenuto arresto o fermo [ 96 c. 3 ]<1>.

Art. 388 - Interrogatorio dell' arrestato o del fermato

1. Il pubblico ministero può procedere all' interrogatorio dell' arrestato [ 380 s. ] o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio [ 96, 97 ].

2. Durante l' interrogatorio, osservate le forme previste dall' articolo 64, il pubblico ministero informa l' arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Art. 389 - Casi di immediata liberazione dell' arrestato o del fermato

1. Se risulta evidente che l' arresto [ 384 ] o il fermo [ 380 ss. ] è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell' arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l' arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà [ 121 disp. att. ]<1>.

2. La liberazione è altresì disposta prima dell' intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito [ 97 c. 3, 120 disp. att. ].

Art. 390 - Richiesta di convalida dell' arresto o del fermo

1. Entro quarantotto ore dall' arresto [ 380 s. ] o dal fermo [ 384 ] il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell' arrestato o del fermato [ 389 ;129 c. 3bis disp. att. ], richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l' arresto o il fermo è stato eseguito [ 122 disp. att. ]<1>.

2. Il giudice fissa l' udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive [ 391 c. 7 ] dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore<2>.

3. L' arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l' udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano<3>.

Art. 391<1> - Udienza di convalida

1. L' udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell' arrestato o del fermato [179 c. 1 ;123 disp. att. ].

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell' articolo 97 comma 4.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell' arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all' interrogatorio dell' arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l' arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l' ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l' arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall' articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall' articolo 274, il giudice dispone l' applicazione di una misura coercitiva a norma dell' articolo 291. Quando l' arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell' articolo 381 comma 2, l' applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall' articolo 280<2>.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell' arrestato o del fermato<3>.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all' arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l' impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L' arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l' ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l' arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [ 566 ]<4>.


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VII
Incidente probatorio


Art. 392 - Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio [ 70 c. 3, 346, 467, 551 ]:
a) all' assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
b) all' assunzione di una testimonianza [ 194 ] quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;
c) all' esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri<3>;
d) all' esame delle persone indicate nell' articolo 210<3>;
e) al confronto [ 211 ] tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
f) a una perizia [ 280 s. ] o a un esperimento giudiziale [ 218 ], se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione [ 213 s. ], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l' atto al dibattimento.

1bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all' assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.<1>

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni<2>.

Art. 393 - Richiesta

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [ 405 s., 553 ] e comunque in tempo sufficiente per l' assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l' oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova [ 396 ];
c) le circostanze che, a norma dell' articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori 96 ] delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa [ 90 ] e il suo difensore [ 101 ].

2bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all' articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.<1>

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell' esecuzione dell' incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all' assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l' esecuzione dell' incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello<2>.

Art. 394 - Richiesta della persona offesa

1. La persona offesa [ 90, 91 ] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Art. 395 - Presentazione e notificazione della richiesta

1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [ 328 ], unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata [ 148 s. ] a cura di chi l' ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell' articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

Art. 396 - Deduzioni

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta [ 400 ], il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull' ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell' articolo 393 comma 1 lettera b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi [ 398 c. 3 ]. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

Art. 397 - Differimento dell' incidente probatorio

1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice [ 328 ] disponga il differimento dell' incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare [ 326 s. ]. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l' assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall' articolo 396 comma 1 e indica:
a) l' atto o gli atti di indagine preliminare che l' incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;
b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L' ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero [ 153, 398 ].

4. Nell' accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l' udienza per l' incidente probatorio [ 401 ] non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell' atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera a).
L' ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell' articolo 393 comma 1, lettera b). La richiesta di differimento e l' ordinanza sono depositate all' udienza.

Art. 398 - Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall' articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L' ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l' ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce [ 124 disp. att. ]:
a) l' oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni [393 c. 1, 396 c. 1 ];
b) le persone interessate all' assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell' udienza. Tra il provvedimento e la data dell' udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa [ 90 ] e ai difensori [ 96 s. ] avviso del giorno, dell' ora e del luogo in cui si deve procedere all' incidente probatorio almeno due giorni [ 400 ] prima della data fissata con l' avvertimento che nei due giorni precedenti l' udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare<1>. Nello stesso termine l' avviso è comunicato al pubblico ministero [ 153 ]<2>.

3bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell' art. 393, comma 2bis.<3>

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l' incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest' ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all' assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l' ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all' incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l' udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l' abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell' interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.<3>

Art. 399 - Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l' incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l' accompagnamento coattivo [ 132 ;46 disp. att. ].

Art. 400 - Provvedimenti per i casi di urgenza

1. Quando per assicurare l' assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all' incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria [ 552 ].

Art. 401 - Udienza

1. L' udienza si svolge in camera di consiglio [ 127 ] con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini [ 178 c. b, c ]. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa [ 90 s., 101 ].

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell' articolo 97 comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all' incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un' altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all' ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento [ 495 s. ]. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6. Salvo quanto previsto dall' articolo 402, è vietato estendere l' assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all' incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.

7. Se l' assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell' incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia [ 116 ].

Art. 402 - Estensione dell' incidente probatorio

1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall' articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell' articolo 398 comma 3 rinviando l' udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l' assunzione della prova.

Art. 403 - Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con
incidente probatorio

1. Nel dibattimento [ 191 ] le prove assunte con l' incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [ 470 s. ].

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell' imputato raggiunto solo successivamente all' incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell' atto sia divenuta impossibile<1>.

Art. 404 - Efficacia dell' incidente probatorio nei confronti della parte
civile

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare [ 401 ] non produce gli effetti previsti dall' articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo VIII
Chiusura delle indagini preliminari


Art. 405 - Inizio dell' azione penale. Forme e termini

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l' archiviazione [408 ;125 disp. att. ], esercita l' azione penale [ 50 ;112 Cost. ], formulando l' imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [ 416 s., 554 ;231disp. coord. ].

2. Il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato [ 335, 553 ]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 407 comma 2, lettera a<1>.

3. Se è necessaria la querela [ 336 ], l' istanza [ 341 ] o la richiesta di procedimento [ 342 ], il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l' autorizzazione a procedere [ 343 ], il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l' autorizzazione perviene al pubblico ministero.

Art. 406<1> - Proroga del termine

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice [ 328 ], per giusta causa, la proroga del termine previsto dall' articolo 405 [ 393 c. 4 ]. La richiesta contiene l' indicazione della notizia di reato e l' esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato.

2bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l' avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato [ 90, 91 ] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell' udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall' articolo 127.

5bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l' ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell' articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

Art. 407 - Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l' attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell' ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell' articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni:
7) delitto di cui all' articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l' arresto in flagranza<1>;
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l' elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti all' estero [ 727 s. ];
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell' articolo 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l' azione penale [405 ] o richiesto l' archiviazione [ 408, 411, 415 ] nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati [ 191 ].

Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato [ 330 ] è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione [ 411 ;125 disp. att. ]. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L' avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l' eventuale archiviazione [ 154 ;126 disp. att. ].

3. Nell' avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari [ 410 ]<1>.

Art. 409 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l' opposizione prevista dall' articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero [554 ].

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell' udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato<1>. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall' articolo 127. Fino al giorno dell' udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

3. Della fissazione dell' udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. A seguito dell' udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l' imputazione [ 405 ]. Entro due giorni dalla formulazione dell' imputazione, il giudice fissa con decreto l' udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L' ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione [ 606 ] solo nei casi di nullità previsti dall' articolo 127 comma 5.

Art. 410 - Opposizione alla richiesta di archiviazione

1. Con l' opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato [ 90, 91 ] chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l' oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l' opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice [ 328 ] dispone l' archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell' articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l' avviso per l' udienza è notificato al solo opponente.

Art. 411 - Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità [ 345 ], che il reato è estinto [ 150 s. c.p. ] o che il fatto non è previsto dalla legge come reato [ 232 disp. coord. ].

Art. 412 - Avvocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio
dell' azione penale

1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato l' avocazione [ 372 ] delle indagini preliminari<1> se il pubblico ministero non esercita l' azione penale o non richiede l' archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice [127 disp. att. ]. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione [ 258 disp. trans. ].

2. Il procuratore generale può altresì disporre l' avocazione a seguito della comunicazione prevista dall' articolo 409 comma 3.

Art. 413 - Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato

1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato [ 90, 91 ] può chiedere al procuratore generale di disporre l' avocazione a norma dell' articolo 412 comma 1.

2. Disposta l' avocazione [ 51 c. 2 ], il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

Art. 414 - Riapertura delle indagini

1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni [ 157 disp. att. ].

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell' articolo 335.

Art. 415 - Reato commesso da persone ignote

1. Quando è ignoto l' autore del reato, il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato [ 335 ], presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero [ 232 disp. coord. ]. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato [17 reg. esec. ].


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo IX
Udienza preliminare


Art. 416 - Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice [ 328 ]. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall' invito a presentarsi per rendere l' interrogatorio ai sensi dell' articolo 375, comma 3 <1>.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [ 330 ], la documentazione relativa alle indagini espletate [ 373 ] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato [ 253 ] e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [ 259 130 disp. att. ].

Art. 417 - Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio

1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:
a) le generalità dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l' identificazione;
b) l' enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l' applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione dei relativi articoli di legge;
c) l' indicazione delle fonti di prova acquisite;
d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [ 429 ];
e) la data e la sottoscrizione.

Art. 418 - Fissazione dell' udienza

1. Entro due giorni dal deposito della richiesta [ 416 ], il giudice fissa con decreto il giorno, l' ora e il luogo dell' udienza in camera di consiglio [ 127 ], provvedendo a norma dell' articolo 97 quando l' imputato è privo di difensore di fiducia.

2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell' udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [ 409 c. 5 ].

Art. 419 - Atti introduttivi

1. Il giudice fa notificare all' imputato e alla persona offesa [ 90, 91 ], della quale risulti agli atti l' identità e il domicilio, l' avviso del giorno, dell' ora e del luogo dell' udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero [ 409 c. 5, 417 ]<1>.

2. L' avviso è altresì comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell' imputato con l' avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell' articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.

3. L' avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l' invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [ 407c. 3 ;131 disp. att. ].

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell' udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [ 83 ] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ].

5. L' imputato può rinunciare all' udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [ 453, 458 c. 3 ] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell' udienza. L' atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell' imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [ 455 ].

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità [ 177 s. ].

Art. 420 - Costituzione delle parti

1. L' udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell' imputato<1>.

2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità [ 419 c. 7 ].

3. Se il difensore dell' imputato non è presente, il giudice provvede a norma dell' articolo 97 comma 4.

4. Quando l' imputato non si presenta all' udienza e ricorrono le condizioni previste dagli articoli 485 comma 1 e 486 commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che ne sia dato avviso all' imputato a norma dell' articolo 419 comma 1. La data della nuova udienza è comunicata ai presenti [ 148 c. 5 ;23 c. 1 disp. att. ]<1>.

5. Il verbale dell' udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell' articolo 140 comma 2<2>.

Art. 421 - Discussione

1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [ 420 ], il giudice dichiara aperta la discussione<1>.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l' interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 <2>.L' imputato può chiedere di essere sottoposto all' interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [ 422 c. 3, 503c. 3 ]. Prendono poi la parola, nell' ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell' imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell' articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell' inizio della discussione.

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione [ 419 c. 2, 3 ].

Art. 422 - Sommarie informazioni ai fini della decisione

1. Quando non provvede a norma dell' articolo 421 comma 4, il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione [ 424 ]. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l' audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l' interrogatorio delle persone indicate nell' articolo 210.

2. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell' accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere [ 425 ].

3. In ogni caso l' imputato può chiedere di essere sottoposto all' interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [ 503 ].

4. Se le persone di cui il giudice ha ammesso l' audizione o l' interrogatorio non sono presenti, il giudice, con l' ordinanza di ammissione, ne dispone la citazione e fissa la data della nuova udienza. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

5. L' udienza è fissata per una data anteriore alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari. Qualora il termine sia già decorso, l' udienza è fissata per una data non posteriore al sessantesimo giorno dalla scadenza.

6. La citazione delle persone di cui il giudice ha ammesso l' audizione o l' interrogatorio è notificata a cura della parte che ne ha fatto richiesta.

7. L' audizione e l' interrogatorio delle persone indicate nel comma 1 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell' ordine previsto dall' articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

Art. 423 - Modificazione dell' imputazione

1. Se nel corso dell' udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell' imputazione [ 417 ] ovvero emerge un reato connesso a norma dell' articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l' imputazione e la contesta all' imputato presente. Se l' imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l' imputato ai fini della contestazione [ 516, 517 ].

2. Se risulta a carico dell' imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell' imputato [ 518 ].

Art. 424 - Provvedimenti del giudice

1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [ 421 c. 4, 422 c. 7 ], il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [ 425 ] o decreto che dispone il giudizio [ 429 ]<1>.

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti.

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia [ 544 ].

Art. 425 - Sentenza di non luogo a procedere

1. Se sussiste una causa che estingue il reato [ 150 s. c.p. ] o per la quale l' azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta<1> che il fatto non sussiste o che l' imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile [ 85 s. c.p. ] o non punibile per qualsiasi altra causa [45 s. c.p. ] il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo [ 131bis disp. att.; 232 disp. coord. ]<2>.

2. Si applicano le disposizioni dell' articolo 537.

Art. 426 - Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene [ 546 ]:
a) l' intestazione e l' indicazione dell' autorità che l' ha pronunciata;
b) le generalità dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;
c) l' imputazione [ 417, 423 ];
d) l' esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;
e) il dispositivo, con l' indicazione degli articoli di legge applicati;
f) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione [442 c. 4 ].

3. Oltre che nel caso previsto dall' articolo 125 comma 3, la sentenza è nulla [ 181 ] se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Art. 427 - Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa [ 336 s. ;120 c.p. ], con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l' imputato non lo ha commesso [425 ] il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [ 691 ]<1>.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall' imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte [542 ].

3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all' imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell' articolo 428, il querelante, l' imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela [ 152 s. c.p. ], si applica la disposizione dell' articolo 340 comma 4.

Art. 428 - Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Salvo quanto previsto dall' articolo 593 comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale [ 594 ];
b) l' imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l' imputato non lo ha commesso.

2. Sull' impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall' articolo 127.

3. La persona offesa dal reato [ 90, 91 ] può ricorrere per cassazione 606 ] nei casi di nullità previsti dall' articolo 419 comma 7.

4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l' imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell' articolo 569.

5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della repubblica e l' imputato possono ricorrere per cassazione.

6. In caso di appello del procuratore della repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere 425 ] con formula meno favorevole all' imputato [ 429 ].

7. In caso di appello dell' imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all' imputato.

8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l' imputato e il procuratore generale.

9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall' articolo 611.

Art. 429 - Decreto che dispone il giudizio

1. Il decreto che dispone il giudizio contiene [ 132 disp. att. ]:
a) le generalità dell' imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [74, 83, 89 ], con l' indicazione dei difensori [ 96 s. ];
b) l' indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata [ 90, 91 ];
c) l' enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l' applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l' indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l' indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l' indicazione del luogo, del giorno e dell' ora della comparizione, con l' avvertimento all' imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [ 487 ]<1>;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell' ausiliario che l' assiste.

2. Il decreto è nullo se l' imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l' indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

4. Il decreto è notificato alla persona offesa e all' imputato che non erano presenti [ 148 c. 5 ] all' udienza preliminare almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio [ 133 disp. att. ].

Art. 430 - Attività integrativa di indagine del pubblico ministero

1. Successivamente all' emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, può compiere attività integrativa di indagine [ 358 s. ], fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell' imputato o del difensore di questo [ 364, 365 ].

2. La documentazione relativa all' attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia [ 433 c. 3, 493 ;18 reg. esec. ].

Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento

1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento [ 19 reg. esec. ], nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilità dell' azione penale e all' esercizio dell' azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
d) i verbali degli atti assunti nell' incidente probatorio e di quelli assunti all' estero a seguito di rogatoria<1>;
e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell' articolo 236;
f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [ 253 c. 2 ], qualora non debbano essere custoditi altrove [ 259 ].

Art. 432 - Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento

1. Il decreto che dispone il giudizio [ 429 ] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall' articolo 431 e con l' eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione 292 ], alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

Art. 433 - Fascicolo del pubblico ministero

1. Gli atti diversi da quelli previsti dall' articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all' udienza preliminare [419 s. ] unitamente al verbale dell' udienza [ 19 reg. esec. ].

2. I difensori [ 96 s. ] hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell' attività prevista dall' articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest' ultimo le ha accolte.


Parte seconda
Libro quinto
Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo X
Revoca della sentenza di non luogo a procedere


Art. 434 - Casi di revoca

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere [425 ] sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio [ 429 ], il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

Art. 435 - Richiesta di revoca

1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova, specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [ 416 ] e, nel secondo, la riapertura delle indagini.

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all' imputato che ne sia privo [ 97 ], fissa la data dell' udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all' imputato [ 60 ], al difensore e alla persona offesa [ 90, 91 ]<1>. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall' articolo 127.

Art. 436 - Provvedimenti del giudice

1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.

2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l' udienza preliminare [418], dandone avviso agli interessati presenti [ 148 c. 5 ] e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini [ 414 c. 2 ].

3. Con l' ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.

4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l' archiviazione [ 408, 411 ], trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.

Art. 437 - Ricorso per cassazione

1. Contro l' ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione [ 243 disp. trans. ].