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Art. 474 - Assistenza dell' imputato all' udienza

1. L' imputato assiste all' udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza<1>.

Art. 475 - Allontanamento coattivo dell' imputato

1. L' imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell' udienza, allontanato dall' aula con ordinanza del presidente.

2. L' imputato allontanato si considera presente ed rappresentato dal difensore [ 488 c. 2, 545 c. 3, 585 c. 2b ].

3. L' imputato allontanato pu essere riammesso nell' aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l' imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice pu disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall' aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5<1>.

Art. 476 - Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l' arresto dell' autore nei casi consentiti [ 380, 381 ].

2. Non consentito l' arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [ 207 ].

Art. 477 - Durata e prosecuzione del dibattimento

1. Quando non assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza<1>, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice pu sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessit e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni [ 479, 508, 509, 519, 520 ], esclusi i festivi.

3. Il presidente d oralmente gli avvisi opportuni e l' ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti [ 475 c. 2, 488 c. 2,3, 502 c. 1 ].

Art. 478 - Questioni incidentali

1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza [ 586 c. 1,2 ], previa discussione nei modi previsti dall' articolo 491.

Art. 479 - Questioni civili o amministrative

1. Fermo quanto previsto dall' articolo 3, qualora la decisione sull' esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessit, per la quale sia gi in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, pu disporre la sospensione del dibattimento [ 18 c. 1b, 477 c. 2 ], fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato [ 324 c.p.c. ].

2. La sospensione disposta con ordinanza, contro la quale pu essere proposto ricorso per cassazione [ 606 ]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [ 588 ].

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, pu revocare l' ordinanza di sospensione.

Art. 480 - Verbale di udienza

1. L' ausiliario [ 126 ] che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:
a) il luogo, la data, l' ora di apertura e di chiusura dell' udienza;
b) i nomi e i cognomi dei giudici;
c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalit dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonch le generalit delle altri parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori [ 96 ss. ].

2. Il verbale di udienza inserito nel fascicolo per il dibattimento [431 ].

Art. 481 - Contenuto del verbale

1. Il verbale descrive le attivit svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori [ 136, 494 c. 2, 510 ].

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

Art. 482 - Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purch non contraria alla legge. Le memorie scritte [ 121 ] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente pu disporre, anche di ufficio, che l' ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedelt e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonch sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza [ 586 c. 1,2 ].

Art. 483 - Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell' udienza o la chiusura del dibattimento [ 524 ], il verbale [ 135 ], sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, presentato al presidente per l' apposizione del visto.

2. Salvo quanto previsto dall' articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [ 431 ].


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo II
Atti introduttivi


Art. 484 - Costituzione delle parti

1. Prima di dare inizio al dibattimento [ 492 ], il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.

2. Qualora il difensore dell' imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell' articolo 97 comma 4.

Art. 485 - Rinnovazione della citazione

1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovata la citazione a giudizio [ 429 ] quando provato o appare probabile che l' imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161 comma 4 e 169 [ 18 c. c ;143 disp. att. ].

2. La probabilit che l' imputato non abbia avuto conoscenza della citazione liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non pu formare oggetto di discussione successiva n motivo di impugnazione.

Art. 486 - Impedimento a comparire dell' imputato o del difensore

1. Quando l' imputato, anche se detenuto, non si presenta alla prima udienza e risulta che l' assenza dovuta ad assoluta impossibilit di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice con ordinanza, anche di ufficio, sospende o rinvia il dibattimento, fissa la data della nuova udienza e dispone che sia rinnovata la citazione a giudizio [ 487 c. 4 ].

2. Nello stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l' assenza dell' imputato sia dovuta ad assoluta impossibilit di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilit liberamente valutata dal giudice e non pu formare oggetto di discussione successiva n motivo di impugnazione [ 18 c. c, 487 c. 1 ].

3. Quando l' imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all' imputato.

4. In ogni caso la lettura dell' ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti [ 148 c. 5, 475, 488 ].

5. Il giudice provvede a norma del comma 3 anche nel caso di assenza del difensore, quando risulta che la stessa dovuta ad assoluta impossibilit di comparire per legittimo impedimento purch prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l' imputato assistito da due difensori e l' impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l' imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito [ 488 ;23 c. 1 disp. att. ].

Art. 487 - Contumacia dell' imputato

1. Se l' imputato, libero o detenuto, non compare all' udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 485 e 486 commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia [ 586 c. 1e2 ], salvo che risulti la nullit dell' atto di citazione [ 429 c. 2, 555 c. 2 ] o della sua notificazione<1>. In tal caso il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti nulli [ 18 c. 1c ].

2. L' imputato, quando si procede in sua contumacia, rappresentato nel dibattimento dal difensore.

3. Se l' imputato compare prima della decisione [ 525 s. ], il giudice revoca l' ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l' imputato pu rendere le dichiarazioni previste dall' articolo 494 e, se la comparizione avviene prima dell' inizio della discussione finale [ 523 ], pu chiedere di essere sottoposto all' esame a norma dell' articolo 503. In ogni caso il dibattimento non pu essere sospeso [ 477 c. 2 ] o rinviato a causa della comparizione tardiva.

4. L' ordinanza dichiarativa della contumacia nulla se al momento della pronuncia vi la prova che l' assenza dell' imputato dovuta a mancata conoscenza della citazione a norma dell' articolo 485 comma 1, ovvero ad assoluta impossibilit di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell' ordinanza prevista dal comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l' ordinanza medesima e, se l' imputato non comparso, sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l' imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l' assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione [ 603 c. 4 ].

6. Quando si procede a carico di pi imputati, si applicano le disposizioni dell' articolo 18 comma 1 lettere c) e d).

Art. 488 - Assenza e allontanamento volontario dell' imputato

1. Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l' imputato, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L' imputato in tali casi rappresentato dal difensore.

2. L' imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall' aula di udienza considerato presente ed rappresentato dal difensore [ 477 c. 3, 486 c. 4, 545 c. 3, 585 c. 2b ].

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l' imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli intervalli di esso.

Art. 489 - Dichiarazioni del contumace

1. L' imputato gi contumace [ 487 ] che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, pu chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall' articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione [ 610 ss. ] le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del luogo in cui l' imputato si trova.

2. L' imputato nella richiesta prevista dal comma 1 pu nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l' audizione; in mancanza, il giudice designa un difensore di ufficio. Se l' imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione [ 636 ] o nella fase della esecuzione [ 666 ]. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova [ 677 ].

4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall' imputato o dal condannato trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende giudizio di revisione, il relativo verbale trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell' articolo 677.

Art. 490 - Accompagnamento coattivo dell' imputato assente o contumace

1. Il giudice, a norma dell' articolo 132, pu disporre l' accompagnamento coattivo dell' imputato assente [ 488 ] o contumace [ 487 ], quando la sua presenza necessaria per l' assunzione di una prova diversa dall' esame<1>.

Art. 491 - Questioni preliminari

1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione [ 21 c. 2,3, 23 ], le nullit indicate nell' articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile [ 80 ], la citazione o l' intervento del responsabile civile [ 83 s. ] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] e l' intervento degli enti e delle associazioni previsti dall' articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l' accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento [ 431 ] e la riunione o la separazione dei giudizi [ 17, 18 ], salvo che la possibilit di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore [ 96 ss. ] per ogni parte privata [ 60, 76, 83, 89 ]. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso [ 148 disp. att. ].

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza [ 586 c. 1e2 ].

Art. 492 - Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attivit indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L' ausiliario che assiste il giudice d lettura dell' imputazione [429, 555 ].

Art. 493 - Esposizione introduttiva e richieste di prova

1. Il pubblico ministero espone concisamente i fatti oggetto dell' imputazione e indica le prove di cui chiede l' ammissione [ 358 ].

2. Successivamente, nell' ordine [ 38 disp. att. ], i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 100 ] e dell' imputato [ 96, 97 ] indicano i fatti che intendono provare e chiedono l' ammissione delle prove.

3. E' ammessa l' acquisizione di prove [ 190 ] non indicate nella lista prevista dall' articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.

4. Il presidente regola l' esposizione introduttiva e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

Art. 494 - Dichiarazioni spontanee dell' imputato

1. Esaurita l' esposizione introduttiva, il presidente informa l' imputato che egli ha facolt di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune [ 487 c. 3, 489, 523 c. 5 ], purch esse si riferiscano all' oggetto dell' imputazione e non intralcino l' istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l' imputato non si attiene all' oggetto dell' imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l' imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L' ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

Art. 495 - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova

1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all' ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190bis [ 468 c. 2, 515 ]<1>. Quando stata ammessa l' acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l' acquisizione della documentazione relativa alla prova dell' altro procedimento<2>.

2. L' imputato ha diritto all' ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell' imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico [ 606 c. d ].

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolt di esaminare i documenti di cui chiesta l' ammissione.

4. Nel corso dell' istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilit delle prove. Il giudice, sentite le parti, pu revocare con ordinanza l' ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gi escluse [ 509 ].


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo III
Istruzione dibattimentale


Art. 496 - Ordine nell' assunzione delle prove

1. L' istruzione dibattimentale inizia con l' assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l' assunzione di quelle richieste da altre parti, nell' ordine previsto dall' articolo 493 comma 2.

2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove<1>.

Art. 497 - Atti preliminari all' esame dei testimoni

1. I testimoni [ 194 s. ] sono esaminati l' uno dopo l' altro nell' ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati [ 145 ,149 disp. att. ].

2. Prima che l' esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell' obbligo di dire la verit. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altres il testimone delle responsabilit previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti [ 207 ;372 c.p. ] e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: Consapevole della responsabilit morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verit e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Lo invita quindi a fornire le proprie generalit.

3. L' osservanza delle disposizioni del comma 2 prescritta a pena di nullit [ 181 ].

Art. 498 - Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l' esame del testimone [ 151 c. 2 disp. att. ].

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l' esame, secondo l' ordine indicato nell' articolo 496.

3. Chi ha chiesto l' esame pu proporre nuove domande [ 505, 506 c. 2 ].

4. L' esame testimoniale del minorenne [ 472 c. 4 ] condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti<1>. Nell' esame il presidente pu avvalersi dell' ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l' esame diretto del minore non possa nuocere alla serenit del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L' ordinanza pu essere revocata nel corso dell' esame<2>.

Art. 499 - Regole per l' esame testimoniale

1. L' esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194 c. 3 ].

2. Nel corso dell' esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerit delle risposte.

3. Nell' esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l' esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone pu essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti [ 514 c. 2, 136 c. 2 ].

6. Durante l' esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinit delle risposte, la lealt dell' esame e la correttezza delle contestazioni<1>.

Art. 500<1> - Contestazioni nell' esame testimoniale

1. Fermi i divieti di lettura [ 514 ] e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [ 433 ].

2. Tale facolt pu essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gi deposto.

2bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice e per stabilire la credibilit della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformit rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l' attendibilit.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalit della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilit, affinch non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinit dell' esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell' articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo.

Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici

1. Per l' esame dei periti e dei consulenti tecnici [ 220 s. ] si osservano le disposizioni sull' esame dei testimoni [ 497 s. ], in quanto applicabili.

2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolt di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [ 136 c. 2 ].

Art. 502 - Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici

1. In caso di assoluta impossibilit di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento [ 145 disp. att. ], il giudice, a richiesta di parte, pu disporne l' esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell' articolo 477 comma 3, del giorno, dell' ora e del luogo dell' esame.

2. L' esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L' imputato [ 60 ] e le altre parti private [ 76, 83, 89 ] sono rappresentati dai rispettivi difensori [ 96,97, 100 ]. Il giudice, quando ne fatta richiesta, ammette l' intervento personale dell' imputato interessato all' esame.

Art. 503 - Esame delle parti private

1. Il presidente dispone l' esame delle parti [ 208 ] che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile [ 76 s. ], responsabile civile [ 83 s. ], persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [ 89 ] e imputato [ 60 ;150 disp. att. ]<1>.

2. L' esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l' ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, del coimputato e dell' imputato. Quindi, chi ha iniziato l' esame pu rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura [ 514 ] e di allegazione [ 63 c. 2, 103 c.7, 203, 228 c. 3, 240, 254 c. 3, 267 c. 2, 270, 271, 350 c. 6, 407 c. 3, 7729 ], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [ 433 ]. Tale facolt pu essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia gi deposto.

4. Si applica la disposizione dell' articolo 500 comma 3.

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [ 370 ] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3<2>.

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299 comma 3-ter, 391 e 422.<3>

Art. 504 - Opposizioni nel corso dell' esame dei testimoni

1. Salvo che la legge disponga diversamente [ 495 c. 4 ], sulle opposizioni formulate nel corso dell' esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalit [ 125 c. 6 ].

Art. 505 - Facolt degli enti e delle associazioni rappresentativi di
interessi lesi dal reato

1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell' articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private che si sono sottoposte a esame. Possono altres chiedere al giudice l' ammissione di nuovi mezzi di prova utili all' accertamento dei fatti [ 511 c. 6 ]<1>.

Art. 506 - Poteri del presidente in ordine all' esame dei testimoni e delle parti private

1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, pu indicare alle parti temi di prova nuovi o pi ampi, utili per la completezza dell' esame.

2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, pu rivolgere domande ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle parti private gi esaminate. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l' esame, secondo l' ordine indicato negli articoli 498 commi 1 e 2 e 503 comma 2 [ 509 ].

Art. 507 - Ammissione di nuove prove

1. Terminata l' acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario [ 523 c. b ], pu disporre anche di ufficio l' assunzione di nuovi mezzi di prove [ 509 c. a ;151 disp. att. ].

Art. 508 - Provvedimenti conseguenti all' ammissione della perizia nel dibattimento

1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte, dispone una perizia [ 224 ], il perito immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento [ 145, 150 disp. att. ]. Quando non possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza [586 c. 1e2 ] con la quale, se necessario, sospende il dibattimento [ 477 c. 2 ] e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni [ 152 disp. att. ].

2. Con l' ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l' esercizio dei poteri previsti dall' articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed esaminato a norma dell' articolo 501.

D.P.R. 22-09-1988, n. 447
Art. 509 - Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie

1. Nei casi previsti dagli articoli 495 comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario [ 477 c. 2 ], fissando la data della nuova udienza.

Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova

1. Nel verbale sono indicate le generalit dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed fatta menzione di quanto previsto dall' articolo 497 comma 2 [ 134 s. ].

2. L' ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell' esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonch le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall' articolo 140 comma 2 sono esercitati dal presidente [ 481 ].

Art. 511 - Letture consentite

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [ 268 c. 7, 431, 467 c. 3 ;223 c. 3 disp. coord. ].

2. La lettura di verbali di dichiarazioni disposta solo dopo l' esame della persona che le ha rese, a meno che l' esame non abbia luogo.

3. La lettura della relazione peritale disposta solo dopo l' esame del perito.

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza consentita ai soli fini dell' accertamento della esistenza della condizione di procedibilit.

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, pu indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L' indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi.

6. La facolt di chiedere la lettura o l' indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell' articolo 93 [ 505 ]<1>.

Art. 511 bis<1> - Lettura di verbali di prove di altri procedimenti

1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell' articolo 238. Si applica il comma 2 dell' articolo 511.

Art. 512<1> - Lettura di atti per sopravvenuta impossibilit di
ripetizione

1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne divenuta impossibile la ripetizione.

Art. 512 bis<1> - Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero

1. Il giudice, a richiesta di parte, pu disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all' estero se la persona non stata citata, ovvero, essendo stata citata, non comparsa.

Art. 513 - Lettura delle dichiarazioni rese dall' imputato nel corso delle
indagini preliminari o nell' udienza preliminare<1>

1. Il giudice, se l' imputato contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all' esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall' imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell' udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210 ,il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l' accompagnamento coattivo del dichiarante o l' esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l' esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all' esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell' articolo 512 qualora la impossibilit dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facolt di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l' accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell' articolo 392 ,si applicano le disposizioni di cui all' articolo 511 .

Art. 514 - Letture vietate<1>

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513 ,non pu essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall' imputato, dalle persone indicate nell' articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell' udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagliarticoli 498 e 499 ,alla presenza dell' imputato o del suo difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall' articolo 511 , vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attivit compiute dalla polizia giudiziaria. L' ufficiale o l' agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone pu servirsi di tali atti a norma dell 'articolo 499, comma 5 .

Art. 515 - Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento

1. I verbali degli atti di cui stata data lettura [ 511-513 ] e i documenti ammessi a norma dell' articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo IV
Nuove contestazioni


Art. 516 - Modifica dell' imputazione

1. Se nel corso dell' istruzione dibattimentale [ 496 ss. ] il fatto risulta diverso [ 413 ] da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l' imputazione e procede alla relativa contestazione [ 520, 522 ]<1>.

Art. 517<1> - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento

1. Qualora nel corso dell' istruzione dibattimentale [ 496 s. ] emerga un reato connesso a norma dell' articolo 12 comma 1 lettera b) ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all' imputato il reato o la circostanza [ 520, 522 ], purch la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore [ 23 c. 1 ].

Art. 518 - Fatto nuovo risultante dal dibattimento

1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento [ 484 s. ] risulta a carico dell' imputato un fatto nuovo [ 423 ] non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.

2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, pu autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi consenso dell' imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti [ 522 ].

Art. 519 - Diritti delle parti

1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva [ 99 c.p. ], il presidente informa l' imputato che pu chiedere un termine per la difesa.

2. Se l' imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall' articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l' imputato pu chiedere l' ammissione di nuove prove a norma dell' articolo 507<1>.

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.

Art. 520 - Nuove contestazioni all' imputato contumace o assente

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all' imputato contumace [ 487 ] o assente [ 488 ], il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all' imputato.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [ 477 c. 2 ] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell' articolo 519 commi 2 e 3 [ 522 ].

Art. 521 - Correlazione tra l' imputazione contestata e la sentenza

1. Nella sentenza il giudice pu dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell' imputazione, purch il reato non ecceda la sua competenza.

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2 [ 522 ].

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2 [ 522 ].

Art. 522 - Nullit della sentenza per difetto di contestazione

1. L' inosservanza delle disposizioni previste in questo capo causa di nullit [ 177, 178 ].

2. La sentenza di condanna [ 533 ] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante [ 604, 606 c. c ].


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo II
Dibattimento
Capo V
Discussione finale


Art. 523 - Svolgimento della discussione

1. Esaurita l' assunzione delle prove [ 496 ss. ], il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell' imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.

2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l' imputato e il difensore devono avere, a pena di nullit, la parola per ultimi se la domandano [ 475 c. 3 ].

6. La discussione non pu essere interrotta per l' assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessit. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell' articolo 507.

Art. 524 - Chiusura del dibattimento

1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo I
Deliberazione


Art. 525 - Immediatezza della deliberazione

1. La sentenza deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento [ 524 ].

2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullit assoluta [ 179 c. 2 ], gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento<1>. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti gi emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

3. Salvo quanto previsto dall' articolo 528, la deliberazione non pu essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilit. La sospensione disposta dal presidente con ordinanza.

Art. 526 - Prove utilizzabili ai fini della deliberazione

1. Il giudice non pu utilizzare [ 191 ] ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento [ 496 s. ].

Art. 527 - Deliberazione collegiale

1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari [ 491 ] non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l' esame del merito non risulti precluso dall' esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l' imputazione e, se occorre, quelle relative all' applicazione delle pene [ 533 ;132 s. c.p. ] e delle misure di sicurezza [ 199 s. c.p. ] nonch quelle relative alla responsabilit civile [ 538 ].

2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianit di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per et.

3. Se nella votazione sull' entit della pena o della misura di sicurezza si manifestano pi di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravit si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parit di voti, prevale la soluzione pi favorevole all' imputato.

Art. 528 - Lettura del verbale in camera di consiglio

1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza [ 480 ] redatto con la stenotipia ovvero l' ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l' assistenza dell' ausiliario [ 126 ] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione I
Sentenza di proscioglimento


Art. 529 - Sentenza di non doversi procedere

1. Se l' azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [ 336 s., 649 ], il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell' esistenza di una condizione di procedibilit insufficiente o contraddittoria.

Art. 530 - Sentenza di assoluzione

1. Se il fatto non sussiste, se l' imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non previsto dalla legge come reato ovvero se il reato stato commesso da persona non imputabile [ 85 s. c.p. ] o non punibile per un' altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa del dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l' imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato stato commesso da persona imputabile.

3. Se vi la prova che il fatto stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [ 50 s. c.p. ] o di una causa personale di non punibilit ovvero vi dubbio sull' esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza [ 300 c. 2, 579 ;199 s. c.p. ]<1>.

Art. 531 - Dichiarazione di estinzione del reato

1. Salvo quanto disposto dall' articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato estinto [ 150 s. c.p. ], pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo [ 469 ].

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi dubbio sull' esistenza di una causa di estinzione del reato.

Art. 532 - Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell' imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena [ 154bis disp. att. ].


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo II
Decisione
Sezione II
Sentenza di condanna


Art. 533 - Condanna dell' imputato

1. Se l' imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena [ 132 s. c.p. ]<1> e l' eventuale misura di sicurezza [ 199 s. c.p. ]<2>.

2. Se la condanna riguarda pi reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene [ 71 s. c.p. ] o sulla continuazione [ 81 c.p. ]. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza [ 102 s. c.p. ].

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena [ 163 c.p. ]<3> o la non menzione della condanna 175 c.p. ] nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

Art. 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 c. 3 del codice penale e nelle leggi speciali<1>, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulter insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

Art. 535 - Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [ 691 ] relative ai reati di cui la condanna si riferisce<1>.

2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali stata pronunciata condanna.

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell' articolo 692<2>.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza rettificata a norma dell' articolo 130.

Art. 536 - Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

1. Nei casi previsti dall' articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita [ 694 ].

Art. 537 - Pronuncia sulla falsit dei documenti

1. La falsit di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, dichiarata nel dispositivo [ 675 ].

2. Con lo stesso dispositivo ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell' atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

3. La pronuncia sulla falsit impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull' imputazione [ 568 ].

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento [ 425 ].


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
apo II
Decisione
Sezione III
Decisione sulle questioni civili


Art. 538 - Condanna per la responsabilit civile

1. Quando pronuncia sentenza di condanna [ 533 ], il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell' imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altres alla liquidazione [ 539 ], salvo che sia prevista la competenza di un altro giudice.

3. Se il responsabile civile stato citato o intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno pronunciata anche contro di lui in solido, quando riconosciuta la sua responsabilit [ 574 s. ].

Art. 539 - Condanna generica ai danni e provvisionale

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile [ 76 ], l' imputato e il responsabile civile [ 83 s. ] sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene gi raggiunta la prova.

Art. 540 - Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno [ 538 ] dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [ 213 disp. coord. ].

2. La condanna al pagamento della provvisionale [ 539 c. 2 ] immediatamente esecutiva.

Art. 541 - Condanna alle spese relative all' azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno [ 538 ], il giudice condanna l' imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale [ 153 disp. att. ].

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l' imputato per cause diverse dal difetto di imputabilit [ 530 ], il giudice, se ne fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall' imputato e dal responsabile civile per effetto dell' azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi colpa grave, pu inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all' imputato o al responsabile civile [ 574 s. ].

Art. 542 - Condanna del querelante alle spese e ai danni

1. Nel caso di assoluzione perch il fatto non sussiste o perch l' imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela [ 336 s. ], si applicano le disposizioni dell' articolo 427 per ci che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [ 691 ] nonch alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell' imputato e del responsabile civile [ 574 s. ].

2. L' avviso del deposito della sentenza notificato al querelante [ 576 ].

Art. 543 - Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno

1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell' articolo 186 del codice penale ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice [ 694 ].

3. Se l' inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile pu provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall' obbligato [ 536, 694 ].


Parte seconda
Libro settimo
Giudizio
Titolo III
Sentenza
Capo III
Atti successivi alla deliberazione


Art. 544 - Redazione della sentenza

1. Conclusa la deliberazione [ 525 s. ], il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia [ 548, 585 ;154 disp. att. ]<1>.

3. Quando la stesura della motivazione particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravit delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, pu indicare nel dispositivo un termine pi lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

Art. 545 - Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell' articolo 544 comma 1 segue quella del dispositivo e pu essere sostituita con un' esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all' udienza [ 472 c. 2, 487 c. 2, 488 ].

Art. 546 - Requisiti della sentenza

1. La sentenza contiene:
a) l' intestazione "in nome del popolo italiano" e l' indicazione dell' autorit che l' ha pronunciata;
b) le generalit dell' imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonch le generalit delle altre parti private;
c) l' imputazione;
d) l' indicazione delle conclusioni delle parti;
e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione fondata, con l' indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l' enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie<1>;
f) il dispositivo, con l' indicazione degli articoli di legge applicati<2>;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore [ 154 c. 4 disp. att. ]. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non pu sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell' impedimento, il componente pi anziano del collegio; se non pu sottoscrivere l' estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell' impedimento, provvede il solo presidente.

3. Oltre che nel caso previsto dall' articolo 125 comma 3, la sentenza nulla se manca o incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

Art. 547 - Correzione della sentenza

1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall' articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell' articolo 130.

Art. 548 - Deposito della sentenza

1. La sentenza depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione [ 545 ] ovvero entro i termini previsti dall' articolo 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

2. Quando la sentenza non depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell' articolo 544 comma 3, l' avviso di deposito comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. E' notificato altres a chi risulta difensore dell' imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L' avviso di deposito con l' estratto della sentenza in ogni caso notificato all' imputato contumace [ 487 ;23 disp. att. ] e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.