Parte seconda
Libro ottavo
Procedimento davanti al pretore
Titolo I
Disposizioni generali


Art. 549 - Norme applicabili al procedimento davanti al pretore

1. Nel procedimento davanti al pretore [ 7 ], per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme relative al procedimento davanti al tribunale [ 326 s. ], in quanto applicabili [ 90 disp. att. ].

Art. 550 - Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore<1>

1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento davanti al pretore:
a) il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale<2>;
b) il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale<3>;
c) il pretore del dibattimento in sede mandamentale<4>.


Parte seconda
Libro ottavo
Procedimento davanti al pretore
Titolo II
Indagini preliminari


Art. 551 - Incidente probatorio

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei casi previsti dall' articolo 392 [552 ].

2. Il giudice dispone l' incidente probatorio se la complessità delle indagini rende impossibile l' immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell' articolo 555 [ 155 disp. att. ].

3. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. Si applica il comma 2 dell' articolo 394.

Art. 552 - Provvedimenti del giudice

1. Il giudice, nel termine previsto dall' articolo 398 comma 1, se non dichiara inammissibile o non rigetta la richiesta, dispone con ordinanza l' assunzione della prova indicando il giorno, l' ora e il luogo in cui deve eseguirsi l' incidente probatorio. L' ordinanza è comunicata al pubblico ministero ed è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori almeno due giorni prima della data fissata per l' assunzione della prova [ 172 c. 5, 174 ].

2. Quando per l' assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza, i termini previsti dal comma 1 sono abbreviati nella misura necessaria.

3. Si applica la disposizione dell' articolo 393 comma 4.

Art. 553<1> - Termini di durata delle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell' articolo 405 commi 2, 3 e 4.

2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell' articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori [ 258 disp. trans. ]<2>.

3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell' articolo 407 commi 1 e 3.

Art. 554 - Chiusura delle indagini preliminari

1. Concluse le indagini, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [ 550 ] con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio.

2. Il giudice, se non accoglie la richiesta di archiviazione [ 156 disp. att. ], restituisce con ordinanza gli atti al pubblico ministero, disponendo che, entro dieci giorni, questi formuli l' imputazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti. L' ordinanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell' articolo 412 [ 158 disp. att. ]<1>.

3. La richiesta di decreto penale di condanna, contenente la formulazione dell' imputazione, deve essere presentata entro il termine previsto dall' articolo 553 comma 1.

4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicate nell' articolo 416 comma 2.


Parte seconda
Libro ottavo
Procedimento davanti al pretore
Titolo III
Atti introduttivi del giudizio


Art. 555 - Decreto di citazione a giudizio

1. Il decreto di citazione a giudizio contiene [ 429, 560 c. 3 ;159 disp.att. ]:
a) le generalità dell' imputato [ 60 ] o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [ 76, 83, 89 ], con l' indicazione dei difensori [ 96 s. ];
b) l' indicazione della persona offesa [ 90, 91 ], qualora risulti identificata;
c) l' enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l' applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l' indicazione del pretore competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell' ora della comparizione [ 160 disp. att. ], con l' avvertimento all' imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
e) l' avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l' imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell' ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato [ 560 s. ] ovvero l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444 ovvero presentare domanda di oblazione [ 162, 162bis c.p. ];
f) l' avviso che l' imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;
g) l' avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari [ 416 c. 2 ;161 disp. att. ] è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell' ausiliario che lo assiste.

2. Il decreto è nullo se non è preceduto dall' invito a presentarsi per rendere l' interrogatorio ai sensi dell' articolo 375, comma 3, ovvero se l' imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l' indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c), d), f)<1><2>.

3. Il decreto è notificato [ 148 s. ] all' imputato e al suo difensore almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio.

Art. 556 - Consenso anticipato del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che può procedersi al giudizio abbreviato [ 560 s. ] ovvero all' applicazione della pena a norma dell' articolo 444 [ 563 ], indica nel decreto di citazione [ 555 ] il rito per il quale intende prestare il consenso [ 159 disp. att. ]. Avvisa inoltre l' imputato che può chiedere la definizione anticipata del procedimento entro quindici giorni dalla notificazione e che, in caso di mancata richiesta, deve comparire all' udienza fissata per il giudizio nel decreto di citazione [ 558 ].

2. Se l' imputato formula la richiesta entro il termine previsto dal comma 1, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari e avvisa l' imputato e il suo difensore della data fissata per l' udienza. L' avviso è notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l' udienza [ 160 disp. att. ].

Art. 557 - Richiesta di definizione anticipata al procedimento

1. Se entro il termine previsto dall' articolo 555 comma 1 lettera e), l' imputato presenta richiesta di giudizio abbreviato [ 560 s. ] o di applicazione della pena a norma dell' articolo 444 [ 563 ] ovvero domanda di oblazione, il pubblico ministero provvede sulla richiesta entro cinque giorni e, se presta il consenso, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [ 559 ] a norma dell' articolo 556 comma 2 [ 160 c.2, 162 c. 3 disp. att. ].

Art. 558 - Trasmissione degli atti al pretore

1. Se entro il termine indicato negli articoli 555 comma 1 lettera e) e 556 comma 1 l' imputato non presenta richiesta di definizione anticipata del procedimento ovvero se il pubblico ministero non presta il proprio consenso, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento [431 ], lo trasmette al pretore unitamente al decreto di citazione a giudizio [ 555 ] e dispone la citazione della persona offesa.

2. La citazione della persona offesa è notificata almeno cinque giorni prima della data dell' udienza indicata nel decreto di citazione.

3. Il pretore, se non deve applicare la disposizione prevista dall' articolo 469, procede al dibattimento a norma dell' articolo 567.

Art. 559 - Atti urgenti

1. Il giudice per le indagini preliminari [ 550 ] è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell' articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al pretore a norma dell' articolo 558 comma 1.


Parte seconda
Libro ottavo
Procedimento davanti al pretore
Titolo IV
Definizione del procedimento


Art. 560 - Giudizio abbreviato

1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l' imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato [ 566 c. 8 ].

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [ 557 ;160 c. 2, 161 disp. att. ].

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall' articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonché l' indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell' ora della comparizione [ 161 disp. att. ].

4. Il decreto di citazione è notificato all' imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l' udienza. Entro il medesimo termine, è notificato al difensore dell' imputato avviso della data dell' udienza.

Art. 561 - Udienza per il giudizio abbreviato

1. L' udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell' articolo 420.

2. Il giudice sente la persona offesa e l' imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma dell' articolo 554 comma 4.

3. Se il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a norma dell' articolo 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei limiti previsti dall' articolo 443.

Art. 562 - Trasformazione del rito

1. Nel corso dell' udienza, il giudice, se ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio, fissando l' udienza davanti al pretore per una data non successiva a venti giorni da quella della restituzione degli atti.

2. Il decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall' articolo 555 comma 1 lettere e), f) e g).

3. La lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti 148 c. 5 ]. Il decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima della data dell' udienza [ 172 c. 5, 174 ].

Art. 563 - Applicazione della pena su richiesta

1. Si osservano le norme relative al procedimento per l' applicazione di pena su richiesta dell' imputato per i reati di competenza del tribunale 444-447 ], in quanto applicabili.

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari [ 326 s. ], il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l' imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell' udienza. Del luogo, del giorno e dell' ora dell' udienza è notificato avviso [ 148 s. ] all' imputato [ 60 ], al difensore [ 96 ] e alla persona offesa [ 90, 91 ] almeno cinque giorni prima [ 160 c. 2 disp. att. ].

3. Se non sussistono le condizioni per l' applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell' articolo 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall' articolo 555 comma 1 lettera e), è competente a decidere il pretore del dibattimento.

Art. 564 - Tentativo di conciliazione

1. In caso di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela [ 340 ] e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.

Art. 565 - Procedimento per decreto

1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale [ 459 s., 554 c. 3 ;141 c. 3 dist. att. ]<1>.

2. Con l' atto di opposizione l' imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio [ 160 c. 1 disp. att. ;20 c. 1 reg. esec. ] ovvero chiede il giudizio abbreviato o l' applicazione della pena a norma dell' articolo 444.

Art. 566 - Convalida dell' arresto e giudizio direttissimo

1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l' arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l' arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell' arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero [ 162, 163 disp. att. ]. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell' articolo 97 comma 3.

2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l' arresto o che hanno avuto in consegna l' arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l' arrestato all' udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall' arresto. Non si applica la disposizione prevista dall' articolo 386 comma 4.

3. Il pretore al quale viene presentato l' arrestato autorizza l' ufficiale o l' agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l' arrestato per la convalida dell' arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l' arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell' articolo 386, lo può presentare direttamente all' udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall' arresto. Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell' articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l' arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l' imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l' arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio [ 138 disp. att. ].

7. L' imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l' imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso [ 477 c. 2 ] fino all' udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l' udienza di convalida, l' imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell' articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell' articolo 452 comma 2.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro [ 233 disp. coord. ]<1><2>.

Art. 567 - Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili [ 470 s. ]<1>.

2. Le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l' esame a norma dell' articolo 468 devono, a pena di inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima della data fissata per il dibattimento.

3. Anche fuori dei casi previsti dall' articolo 140, il verbale di udienza [ 480 ] è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.

4. Sull' accordo delle parti, l' esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal pretore sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori [ 498, 501, 503 ].

5. Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare complessità [ 544 ].

6. In caso di impedimento del pretore, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale del circondario previa menzione della causa della sostituzione [546 c. 2 ].