Titolo
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
La Massoneria è universale.
Non è una religione, rispetta le credenze religiose e politiche e ne
vieta in Loggia la discussione.
Intende alla
elevazione materiale, morale e spirituale dell’uomo.
Gli appartenenti si chiamano Liberi
Muratori e si raccolgono in Comunioni Nazionali.
L’Oriente è il luogo in cui ha sede una Loggia.
Art. 2.
La Gran Loggia della Repubblica di San Marino, uniformandosi a quanto la Massoneria Universale professa e si propone, propugna il principio del rispetto dell’ordine politico e sociale e si ispira al trinomio
“
LIBERTA’ – UGUAGLIANZA – FRATERNITA’
”
e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico
Art. 3.
La Comunione della Gran Loggia della Repubblica
di San Marino segue l’esoterismo nell’insegnamento
ed il simbolismo nell’arte operativa.
Adotta la divisione della Massoneria simbolica per i Fratelli e le
Sorelle nei tre gradi :
-
Apprendista Libero Muratore,
-
Compagno di Mestiere,
-
Maestro d’Arte.
Art. 4.
La Gran Loggia della Repubblica di San Marino è
legittima fonte di autorità massonica sulle Logge alla obbedienza e nei
confronti delle Comunioni Estere.
Ha potere di
emanare, modificare e abrogare le leggi per il governo dell’Ordine nel
rispetto delle istituzioni del Paese, di regolare
i rapporti e
gli accordi con le Comunità Massoniche di altri Orienti.
E’ dotata di un “ labaro ” bianco bordato di azzurro che reca al
centro lo stemma a ricamo d’oro qui riprodotto ed è integrato da un nastro
in cima all’asta con i colori nazionali della Repubblica di San Marino.
Art. 5. - Organi della Gran Loggia.
Sono Organi della Gran Loggia dei Liberi Muratori di San Marino :
-
il Gran Magistero
-
il Consiglio di Governo dell’Ordine
-
i Collegi Distrettuali
-
le Logge
-
la Giustizia Massonica.
Tutti gli Organi sono responsabili nei confronti della Gran Loggia,
così come ogni singolo componente lo
è di
fronte all’organismo del quale fa
parte per gli atti di ufficio cui è preposto.
Art. 6. - Sovranità della Gran Loggia.
La Gran Loggia ha sovranità massonica sulle Logge alla sua
obbedienza :
-
emana norme e statuti,
-
li rinnova nel rispetto degli antichi
“ Landmarks ”;
-
amministra direttamente, o per suoi delegati,
le attività dell’Ordine.
Art. 7. - Garanti di Amicizia.
La Gran Loggia della
Repubblica di
San Marino può
scambiare “ Garanti di
Amicizia ”
con Grandi Logge o Grandi Orienti esteri.
Art. 8. - Il Gran Magistero.
E’ composto dal Gran Maestro e dai Grandi Maestri Aggiunti.
Esamina la problematica della Famiglia Massonica Sammarinese e ne
dispone le direttive-guida.
Art. 9. - Il Consiglio di Governo dell’Ordine.
Agisce in conformità della Costituzione e Regolamenti.
E’ formato dal
Presidente e da almeno quattro Dignitari di Gran Loggia nominati dal
Gran Maestro.
Art. 10 . - Il Collegio Distrettuale.
E’ costituito dai Maestri Venerabili in carica di tutte le Logge del
Distretto.
Il Collegio nella prima riunione elegge un Presidente, un Vice
Presidente e l’Oratore che restano in carica un
anno e sono
rieleggibili.