Titolo  I

 

 

PRINCIPI  GENERALI

Art. 1.

           La Massoneria è universale.

         Non è una religione, rispetta le credenze religiose e politiche e ne vieta in Loggia la discussione.

         Intende  alla  elevazione materiale, morale e spirituale dell’uomo.

         Gli appartenenti si chiamano Liberi  Muratori e si raccolgono in Comunioni Nazionali.

         L’Oriente è il luogo in cui ha sede una Loggia.

 

Art. 2.

           La Gran Loggia  della Repubblica di San Marino, uniformandosi  a quanto la Massoneria Universale professa e si propone, propugna il principio del rispetto dell’ordine politico e sociale e si ispira al trinomio

 

  LIBERTA’ – UGUAGLIANZA – FRATERNITA’ 

              e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico

A \ G \ D \ G \ A \ D \ U \

 

Art. 3.

           La Comunione della Gran Loggia della Repubblica di San Marino segue l’esoterismo  nell’insegnamento ed il simbolismo nell’arte operativa.

           Adotta la divisione della Massoneria simbolica per i Fratelli e le Sorelle nei tre gradi :

-     Apprendista Libero Muratore,

-          Compagno di Mestiere,

-          Maestro d’Arte.

 

Art. 4.

           La Gran Loggia della Repubblica di San Marino è  legittima fonte di autorità massonica sulle Logge alla obbedienza e nei confronti delle Comunioni Estere.

           Ha  potere  di  emanare, modificare e abrogare le leggi per il governo dell’Ordine nel rispetto delle istituzioni del Paese, di regolare  i  rapporti  e  gli accordi con le Comunità Massoniche di altri Orienti.

           E’ dotata di un “ labaro ” bianco bordato di azzurro che reca al centro lo stemma a ricamo d’oro qui riprodotto ed è integrato da un nastro in cima all’asta con i colori nazionali della Repubblica di San Marino.


 

 

 

 

 

 

Art. 5. - Organi della Gran Loggia.

           Sono Organi della Gran Loggia dei Liberi Muratori di San Marino :

-          il Gran Magistero

-          il Consiglio di Governo dell’Ordine

-          i Collegi Distrettuali

-          le Logge

-          la Giustizia Massonica.

           Tutti gli Organi sono responsabili nei confronti della Gran Loggia, così come ogni singolo componente  lo  è  di  fronte  all’organismo  del  quale fa parte per gli atti di ufficio cui è preposto.

 

Art. 6. - Sovranità della Gran Loggia.

           La Gran Loggia ha sovranità massonica sulle Logge alla sua obbedienza :

-          emana norme e statuti,

-          li rinnova nel rispetto degli antichi  “ Landmarks  ”;

-          amministra direttamente, o per suoi delegati, le attività dell’Ordine.

 

Art. 7. - Garanti di Amicizia.

           La Gran Loggia  della  Repubblica  di  San Marino  può  scambiare  “ Garanti di Amicizia ”  

           con Grandi Logge o Grandi Orienti esteri.

         

Art. 8. - Il Gran Magistero.

           E’ composto dal Gran Maestro e dai Grandi Maestri Aggiunti.

           Esamina la problematica della Famiglia Massonica Sammarinese e ne dispone le direttive-guida.

 

Art. 9. - Il Consiglio di Governo dell’Ordine.

           Agisce in conformità della Costituzione e Regolamenti.

           E’ formato  dal  Presidente e da almeno quattro Dignitari di Gran Loggia nominati dal Gran Maestro.

 

Art. 10 . - Il Collegio Distrettuale.

           E’ costituito dai Maestri Venerabili in carica di tutte le Logge del Distretto.

           Il Collegio nella prima riunione elegge un Presidente, un Vice Presidente e l’Oratore che restano in carica un            anno e sono rieleggibili.