DICHIARAZIONE
DIGNITATIS HUMANAE
SULLA LIBERTA' RELIGIOSA
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli esseri umani
divengono sempre più consapevoli della propria dignità di
persone e cresce il numero di coloro che esigono di agire di loro
iniziativa, esercitando la propria responsabile libertà, mossi
dalla coscienza del dovere e non pressati da misure coercitive.
Parimenti, gli stessi esseri umani postulano una giuridica
delimitazione del potere delle autorità pubbliche,
affinché non siano troppo circoscritti i confini alla onesta
libertà, tanto delle singole persone, quanto delle associazioni.
Questa esigenza di libertà nella convivenza umana riguarda
soprattutto i valori dello spirito, e in primo luogo il libero
esercizio della religione nella società. Considerando
diligentemente tali aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e
come siano conformi alla verità e alla giustizia, questo
Concilio Vaticano rimedita la tradizione sacra e la dottrina della
Chiesa, dalle quali trae nuovi elementi in costante armonia con quelli
già posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio professa che Dio stesso ha fatto conoscere
al genere umano la via attraverso la quale gli uomini, servendolo,
possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla beatitudine. Questa
unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e
apostolica, alla quale il Signore Gesù ha affidato la missione
di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: “ Andate
dunque, istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello
che io vi ho comandato ” (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani sono
tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che
concerne Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla
verità man mano che la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano
la coscienza degli uomini, e che la verità non si impone che per
la forza della verità stessa, la quale si diffonde nelle menti
soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà
religiosa, che gli esseri umani esigono nell'adempiere il dovere di
onorare Iddio, riguarda l'immunità dalla coercizione nella
società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la
vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il sacro Concilio,
trattando di questa libertà religiosa, si propone di sviluppare
la dottrina dei sommi Pontefici più recenti intorno ai diritti
inviolabili della persona umana e all'ordinamento giuridico della
società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il
diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale
libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla
coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di
qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno
sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito,
entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa:
privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre
dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda
realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno
fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo
diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere
riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico
della società.
A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto
sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà
e perciò investiti di personale responsabilità, sono
dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la
verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono
pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad
ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale
obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare,
in modo rispondente alla loro natura, se non godono della
libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità
dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non
si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla
sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità
perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la
verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia
rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può
essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora
si consideri che norma suprema della vita umana è la legge
divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con
sapienza e amore ordina, dirige e governa l'universo e le vie della
comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della sua
legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida,
possa sempre meglio conoscere l'immutabile verità. Perciò
ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in
materia religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di
coscienza retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla
dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e
cioè con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto
dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello scambio e del
dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca,
gli uni rivelano agli altri la verità che hanno scoperta o che
ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta conosciuta la
verità, occorre aderirvi fermamente con assenso personale.
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso
la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua
attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si
deve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si
deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa,
soprattutto in campo religioso. Infatti l'esercizio della religione,
per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e
liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio:
e tali atti da un'autorità meramente umana non possono essere
né comandati, né proibiti. Però la stessa natura
sociale dell'essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti
interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa e
professi la propria religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito
da Dio per gli esseri umani, quando si nega ad essi il libero esercizio
della religione nella società, una volta rispettato l'ordine
pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli
esseri umani con decisione interiore si dirigono a Dio, trascendono per
loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi la
potestà civile, il cui fine proprio è di attuare il bene
comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita
religiosa dei cittadini, però evade dal campo della sua
competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole
persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma
comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura
sociale tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine
pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di
essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme
proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico,
nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel
sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle
istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri
ad informare la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti
con leggi o con atti amministrativi del potere civile di scegliere,
educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le
autorità e con le comunità religiose che vivono in altre
regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di
godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di
insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per
scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e
nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di
procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste
o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di
cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato come
abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi
religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel
vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere sociale
della natura umana e della stessa religione si fonda il diritto in
virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla propria
convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad
associazioni educative, culturali, caritative e sociali.
La libertà religiosa della famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto
proprio e primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la
propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A
questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da
impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa.
Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori
il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri
mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta non
debbono essere gravati, né direttamente né
indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono
violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che
non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene
imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni
formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della società--che si
concreta nell'insieme delle condizioni sociali, grazie alle quali gli
uomini possono perseguire il loro perfezionamento più riccamente
o con maggiore facilità --consiste soprattutto nella
salvaguardia dei diritti della persona umana e nell'adempimento dei
rispettivi doveri, adoperarsi positivamente per il diritto alla
libertà religiosa spetta tanto ai cittadini quanto ai gruppi
sociali, ai poteri civili, alla Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a
ciascuno nel modo ad esso proprio, tenuto conto del loro specifico
dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli inviolabili diritti dell'uomo è dovere
essenziale di ogni potere civile. Questo deve quindi assicurare a tutti
i cittadini, con leggi giuste e con mezzi idonei, l'efficace tutela
della libertà religiosa, e creare condizioni propizie allo
sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini siano
realmente in grado di esercitare i loro diritti attinenti la religione
e adempiere i rispettivi doveri, e la società goda dei beni di
giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà degli uomini
verso Dio e verso la sua santa volontà.
Se, considerate le circostanze peculiari dei popoli nell'ordinamento
giuridico di una società viene attribuita ad un determinato
gruppo religioso una speciale posizione civile, è necessario che
nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutti i gruppi religiosi
venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in
materia religiosa.
Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica dei
cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della
società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in
forma occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere
imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi
la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o
di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne
allontanino. Tanto più poi si agisce contro la volontà di
Dio e i sacri diritti della persona e il diritto delle genti quando si
usa, in qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la
stessa religione o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o
in un determinato gruppo.
I limiti della libertà religiosa
7. Il diritto alla libertà in materia religiosa viene
esercitato nella società umana; di conseguenza il suo esercizio
è regolato da alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio
morale della responsabilità personale e sociale: nell'esercitare
i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali, in
virtù della legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai
diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene
comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo giustizia ed
umanità.
Inoltre, poiché la società civile ha il diritto di
proteggersi contro i disordini che si possono verificare sotto pretesto
della libertà religiosa, spetta soprattutto al potere civile
prestare una tale protezione; ciò però va compiuto non in
modo arbitrario o favorendo iniquamente una delle parti, ma secondo
norme giuridiche, conformi all'ordine morale obiettivo: norme
giuridiche postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla loro
pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i cittadini, da una
sufficiente tutela di quella autentica pace pubblica che consiste in
una vita vissuta in comune sulla base di una onesta giustizia,
nonché dalla debita custodia della pubblica moralità.
Questi sono elementi che costituiscono la parte fondamentale del bene
comune e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico. Per il resto
nella società va rispettata la norma secondo la quale agli
esseri umani va riconosciuta la libertà più ampia
possibile, e la loro libertà non deve essere limitata, se non
quando e in quanto è necessario.
Educazione all'esercizio della libertà
8. Nella nostra età gli esseri umani, a motivo di
molteplici fattori, vivono in un'atmosfera di pressioni e corrono il
pericolo di essere privati della facoltà di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi quelli che, sotto il
pretesto della libertà, respingono ogni dipendenza e apprezzano
poco la dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio Vaticano esorta tutti, ma soprattutto
coloro che sono impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi per
formare esseri umani i quali, nel pieno riconoscimento dell'ordine
morale, sappiano obbedire alla legittima autorità e siano amanti
della genuina libertà, esseri umani cioè che siano capaci
di emettere giudizi personali nella luce della verità, di
svolgere le proprie attività con senso di responsabilità,
e che si impegnano a perseguire tutto ciò che è vero e
buono, generosamente disposti a collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve pure essere ordinata e
contribuire a che gli esseri umani adempiano con maggiore
responsabilità i loro doveri nella vita sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà religiosa affonda le radici nella Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano dichiara sul diritto degli
esseri umani alla libertà religiosa ha il suo fondamento nella
dignità della persona, le cui esigenze la ragione umana venne
conoscendo sempre più chiaramente attraverso l'esperienza dei
secoli. Anzi, una tale dottrina sulla libertà affonda le sue
radici nella Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata
con sacro impegno dai cristiani. Quantunque, infatti, la Rivelazione
non affermi esplicitamente il diritto all'immunità dalla
coercizione esterna in materia religiosa, fa tuttavia conoscere la
dignità della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra il
rispetto di Cristo verso la libertà umana degli esseri umani
nell'adempimento del dovere di credere alla parola di Dio, e ci insegna
lo spirito che i discepoli di una tale Maestro devono assimilare e
manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò illustra i principi
generali sopra cui si fonda la dottrina della presente dichiarazione
sulla libertà religiosa. E anzitutto, la libertà
religiosa nella società è in piena rispondenza con la
libertà propria dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della dottrina cattolica,
contenuto nella parola di Dio e costantemente predicato dai Padri,
è che gli esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo
volontariamente; nessuno, quindi, può essere costretto ad
abbracciare la fede contro la sua volontà. Infatti, l'atto di
fede è per sua stessa natura un atto volontario, giacché
gli essere umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati in Cristo
Gesù ad essere figli adottivi, non possono aderire a Dio che ad
essi si rivela, se il Padre non li trae e se non prestano a Dio un
ossequio di fede ragionevole e libero. È quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia religiosa si escluda
ogni forma di coercizione da parte degli esseri umani. E perciò
un regime di libertà religiosa contribuisce non poco a creare
quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani possono essere
invitati senza alcuna difficoltà alla fede cristiana, e possono
abbracciarla liberamente e professarla con vigore in tutte le
manifestazioni della vita.
Modo di agire di Cristo e degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e
verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere
alla loro vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo della
dignità della persona umana da lui creata, che deve godere di
libertà e agire con responsabilità. Ciò è
apparso in grado sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio ha
manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo,
che è Maestro e Signore nostro, mite ed umile di cuore ha
invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e
confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e
confortare la fede negli uditori, ma senza esercitare su di essi alcuna
coercizione Ha pure rimproverato l'incredulità degli uditori,
lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio.
Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: “ Chi avrà creduto
e sarà battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà
creduto sarà condannato ” (Mc 16,16). ma conoscendo che la
zizzania è stata seminata con il grano, comandò di
lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che avverrà
alla fine del tempo. Non volendo essere un messia politico e dominatore
con la forza preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che viene
“ per servire e dare la sua vita in redenzione di molti ” (Mc 10,45).
Si presentò come il perfetto servo di Dio che “ non rompe la
canna incrinata e non smorza il lucignolo che fuma ” (Mt 12,20).
Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti, comandando di
versare il tributo a Cesare, ammonì però chiaramente di
rispettare i superiori diritti di Dio: “ Rendete a Cesare quello che
è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio ” (Mt 22,21).
Finalmente ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera
della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e
la vera libertà. Infatti rese testimonianza alla verità,
però non volle imporla con la forza a coloro che la
respingevano. Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce
ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce
in virtù dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a
sé gli esseri umani.
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno
seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i
discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri umani a
confessare Cristo Signore, non però con un'azione coercitiva
né con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza
della parola di Dio, Con coraggio annunziavano a tutti il proposito di
Dio salvatore, “ il quale vuole che tutti gli uomini si salvino ed
arrivino alla conoscenza della verità ” (1 Tm 2,4); nello stesso
tempo, però, avevano riguardo per i deboli, sebbene fossero
nell'errore, mostrando in tal modo come “ognuno di noi renderà
conto di sé a Dio” (Rm 14,12) e sia tenuto ad obbedire soltanto
alla propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno sempre cercato
di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando
dinanzi al popolo e ai principi di “ annunziare con fiducia la parola
di Dio ” (At 4,31). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo
fosse realmente la forza di Dio per la salvezza di ogni credente.
Sprezzando quindi tutte “ le armi carnali ” seguendo l'esempio di
mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno predicato la parola di Dio
pienamente fiduciosi nella divina virtù di tale parola del
distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli esseri umani alla
fede e all'ossequio di Cristo, Come il Maestro, così anche gli
apostoli hanno riconosciuto la legittima autorità civile: “ Non
vi è infatti potestà se non da Dio ”, insegna l'Apostolo,
il quale perciò comanda: “ Ognuno sia soggetto alle
autorità in carica... Chi si oppone alla potestà, resiste
all'ordine stabilito da Dio ” (Rm 13,1-5). Nello stesso tempo,
però, non hanno avuto timore di resistere al pubblico potere che
si opponeva alla santa volontà di Dio: “ È necessario
obbedire a Dio prima che agli uomini ” (At 5,29). La stessa via hanno
seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la
terra.
La Chiesa segue le tracce di Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele alla verità evangelica,
segue la via di Cristo e degli apostoli quando riconosce come
rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il
principio della libertà religiosa e la favorisce. Essa ha
custodito e tramandato nel decorso dei secoli la dottrina ricevuta da
Cristo e dagli apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio,
pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia umana, di quando
in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo spirito
evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia la dottrina della Chiesa,
secondo la quale nessuno può essere costretto con la forza ad
abbracciare la fede, non è mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure lungamente operato nell'animo degli
esseri umani e molto ha contribuito perché gli uomini lungo i
tempi riconoscessero più largamente e meglio la dignità
della propria persona e maturasse la convinzione che la persona nella
società deve essere immune da ogni umana coercizione in materia
religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono al bene della Chiesa, anzi al
bene della stessa città terrena, e che vanno ovunque e sempre
conservate e difese da ogni ingiuria, è certamente di altissimo
valore la seguente: che la Chiesa nell'agire goda di tanta
libertà quanta le è necessaria per provvedere alla
salvezza degli esseri umani. È questa, infatti, la
libertà sacra, di cui l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la
Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria della Chiesa,
tanto che quanti l'impugnano agiscono contro la volontà di Dio.
La libertà della Chiesa è principio fondamentale nelle
relazioni fra la Chiesa e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento
giuridico della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a qualsivoglia pubblico potere, la
Chiesa rivendica a sé la libertà come autorità
spirituale, fondata da Cristo Signore, alla quale per mandato divino
incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo
ad ogni creatura. Parimenti, la Chiesa rivendica a sé la
libertà in quanto è una comunità di esseri umani
che hanno il diritto di vivere nella società civile secondo i
precetti della fede cristiana.
Ora, se vige un regime di libertà religiosa non solo proclamato
a parole né solo sancito nelle leggi, ma con sincerità
tradotto realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di diritto e di
fatto, usufruisce di una condizione stabile per l'indipendenza
necessaria all'adempimento della sua divina missione: indipendenza
nella società, che le autorità ecclesiastiche hanno
sempre più vigorosamente rivendicato. Nello stesso tempo i
cristiani, come gli altri uomini godono del diritto civile di non
essere impediti di vivere secondo la propria coscienza. Vi è
quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà
religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli
esseri umani e a tutte le comunità e che deve essere sancita
nell'ordinamento giuridico delle società civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per obbedire al divino mandato: “
Istruite tutte le genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare
instancabilmente “affinché la parola di Dio corra e sia
glorificata” (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi ardentemente i suoi figli affinché “
anzitutto si facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti per
tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito al
cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale vuole che tutti gli
uomini si salvino ed arrivino alla conoscenza della verità” (1
Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella formazione della loro coscienza, devono
considerare diligentemente la dottrina sacra e certa della Chiesa.
Infatti per volontà di Cristo la Chiesa cattolica è
maestra di verità e sua missione è di annunziare e di
insegnare autenticamente la verità che è Cristo, e nello
stesso tempo di dichiarare e di confermare autoritativamente i principi
dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana. Inoltre
i cristiani, comportandosi sapientemente con coloro che non hanno la
fede, s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni fiducia e
con fortezza apostolica, fino all'effusione del sangue, “ nello Spirito
Santo, con la carità non simulata, con la parola di
verità” (2 Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso Cristo Maestro il dovere grave di
conoscere sempre meglio la verità da lui ricevuta, di
annunciarla fedelmente e di difenderla con fierezza, non utilizzando
mai mezzi contrari allo spirito evangelico. Nello stesso tempo,
però, la carità di Cristo lo spinge a trattare con amore,
con prudenza e con pazienza gli esseri umani che sono nell'errore o
nell'ignoranza circa la fede. Si deve quindi aver riguardo sia ai
doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere annunciato,
sia ai diritti della persona umana, sia alla misura secondo la quale
Dio attraverso il Cristo distribuisce la sua grazia agli esseri umani
che vengono invitati ad accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli esseri umani aspirano di
poter professare liberamente la religione sia in forma privata che
pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior parte delle
costituzioni è già dichiarata diritto civile ed è
solennemente proclamata in documenti internazionali.
Non mancano però regimi i quali, anche se nelle loro
costituzioni riconoscono la libertà del culto religioso, si
sforzano di stornare i cittadini dalla professione della religione e di
rendere assai difficile e pericolosa la vita alle comunità
religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con lieto animo quei segni propizi di
questo tempo e denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli, esorta i
cattolici e invita tutti gli esseri umani a considerare con la
più grande attenzione quanto la libertà religiosa sia
necessaria, soprattutto nella presente situazione della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le genti si vanno sempre
più unificando, che si fanno sempre più stretti i
rapporti fra gli esseri umani di cultura e religione diverse, mentre si
fa ognora più viva in ognuno la coscienza della propria
responsabilità personale. Per cui, affinché nella
famiglia umana si instaurino e si consolidino relazioni di concordia e
di pace, si richiede che ovunque la libertà religiosa sia munita
di una efficace tutela giuridica e che siano osservati i doveri e i
diritti supremi degli esseri umani attinenti la libera espressione
della vita religiosa nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la famiglia umana, diligentemente
elevando a metodo nei rapporti sociali l'esercizio della libertà
religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per l'azione dello
Spirito Santo pervenga alla sublime e perenne “ libertà della
gloria dei figli di Dio” (Rm 8,21).
7 dicembre 1965