ART.
1 - SOCI
Coloro che intendono farsi Soci devono inoltrare domanda di ammissione al Gruppo
presso il quale intendono svolgere la loro attività e devono pagare la tassa
di iscrizione e la quota di Gruppo. Se minorenni la domanda deve essere controfirmata
da un genitore o da chi ne fa le veci. Laddove non esista un Gruppo si può inoltrare
domanda di ammissione direttamente al Comitato Regionale competente per territorio.
La segreteria di Gruppo o il Comitato Regionale trasmette la domanda di iscrizione,
approvata dal competente organo, alla Segreteria Amministrativa per la registrazione,
e rilascia la tessera nazionale. Per passare da un Gruppo / Comitato Regionale
all' altro, il socio deve dare avviso scritto al Gruppo / Comitato Regionale
che intende lasciare e presentare domanda al Gruppo / Comitato Regionale al
quale intende iscriversi
ART.2 SOCI - QUALIFICHE
I Soci si distinguono in Effettivi ed Onorari. Soci Effettivi sono coloro che
contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali, sia attraverso la partecipazione
all'attività dell'Associazione, sia attraverso il sostenimento economico di
quest'ultima. I Soci Effettivi si suddividono in Ordinari, Familiari e Studenti.
Gli Ordinari sono tenuti al pagamento per intero della quota sociale, di cui
all'art. 16 lettera g) del Regolamento Generale. I Soci Familiari e Studenti
possono essere agevolati economicamente con una riduzione della quota sociale,
con modalità e misura stabilita dal Consiglio Nazionale. La qualifica di Socio
Familiare è alternativa a quella di Socio Studente, ai fini della riduzione
della quota sociale. Per Soci Familiari si intendono i conviventi con un Socio
Ordinario. Per Soci Studenti si intendono coloro che oltre a seguire un percorso
formativo scolastico, non abbiano compiuto il ventisettesimo anno di età. Soci
Onorari sono coloro che vengono nominati tali esclusivamente dal Consiglio Nazionale,
per meriti nella realizzazione degli scopi sociali, e non sono tenuti al pagamento
della quota sociale. E' vietato istituire altre categorie di Soci.
ART.
3 - SOCI - DIRITTI E DOVERI
I Soci hanno diritto di:
a) partecipare a tutte le iniziative promosse dall' Associazione e dai Gruppi
che la compongono;
b) votare in Assemblea Nazionale e in quella di Gruppo secondo le modalità previste
dal Regolamento;
c) rivestire cariche negli organi nazionali e periferici secondo le norme del
Regolamento;
d) ricevere la tessera sociale;
e) ricevere l' organo ufficiale di stampa AArcheologia@ in ragione di almeno
una copia, di ogni numero, per nucleo familiare.
I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare Statuto e Regolamento dell' Associazione e dei Gruppi;
b) versare annualmente le quote sociali;
c) rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall' applicazione delle disposizioni
di legge vigenti in materia;
d) osservare le direttive impartite dagli Organi Centrali e Periferici dell'
Associazione;
e) rinunciare in favore dell' Associazione a tutti i diritti connessi all' attività
professionale, tranne la Apaternità@ intellettuale, prestata nell' ambito associativo.
ART.
4 - SOCI - ASSICURAZIONE
Tutti i Soci devono essere coperti da assicurazione attraverso formule stabilite
dalla Associazione in accordo e secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
E' demandata alla Direzione Nazionale la stipula della/delle convenzioni con
la/le Compagnie di Assicurazione.
ART.
5 - ASSEMBLEA NAZIONALE - COSTITUZIONE
L' Assemblea Nazionale è costituita dai membri del Consiglio Nazionale
della Direzione Nazionale e dai delegati maggiorenni dei Gruppi eletti dalle
Assemblee di Gruppo nel rapporto di un delegato ogni 60 soci o frazione. Il
numero dei delegati spettanti ad ogni Gruppo si determina in base al numero
dei Soci in regola con il pagamento della quota risultante dai versamenti fatti
dai Gruppi alla Segreteria Amministrativa entro il 31 dicembre dell' anno precedente,
e ciascun delegato vota per il numero dei Soci rappresentati. I Soci iscritti
direttamente presso il Comitato Regionale e gli esuberi dei Gruppi che non raggiungono
il numero di 60 esprimono un rappresentante che porta in delega un numero di
voti pari al numero dei Soci del proprio Gruppo o Comitato Regionale. Nessun
membro del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio Nazionale
dei Probiviri, del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili può essere eletto
delegato. Un delegato non può rappresentare altri delegati
ART.
6 - ASSEMBLEA
NAZIONALE - CONVOCAZIONE
L' Assemblea Nazionale è convocata, in via ordinaria, dal Direttore Nazionale
dell' Associazione una volta all' anno, entro il mese di aprile. In via straordinaria,
ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Nazionale, il Direttore Nazionale oppure
su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci. L' Assemblea Nazionale viene
convocata con lettera a firma del Direttore Nazionale e l' invito deve indicare
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l' ora della riunione in prima e in
seconda convocazione; esso deve essere inviato ai Gruppi almeno 60 giorni prima
della data stabilita. Le domande per ottenere la convocazione delle riunioni
straordinarie dell' Assemblea Nazionale devono essere indirizzate al Consiglio
Nazionale che deve deliberarne la convocazione nei 30 giorni successivi alla
ricezione della domanda stessa.
ART.
7 - ASSEMBLEA NAZIONALE - VALIDITA'
L' Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti i delegati della metà più uno di tutti i soci,
i cui poteri siano stati verificati dalla Segreteria Amministrativa; in seconda
convocazione e' valida quale che sia il numero dei Soci rappresentati. L' Assemblea
Nazionale è presieduta dal Direttore Nazionale dell' Associazione o, in sua
assenza, da chi ne fa le veci, e all' inizio dei lavori, nomina un segretario.
I componenti del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale partecipano
all' Assemblea Nazionale, ma in essa non hanno diritto al voto. Le decisioni
sono prese a maggioranza. In caso di parità si procederà a successive votazioni.
Le votazioni avvengono per appello nominale.
ART.
8 - ASSEMBLEA
NAZIONALE - COMPITI
L' Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti: a) eleggere il Direttore Nazionale
dell' Associazione; b) eleggere la Direzione Nazionale su proposta del Direttore
Nazionale; c) eleggere i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri e del
Collegio Nazionale dei Revisori Contabili; d) può eleggere un Presidente Onorario;
e) indicare le linee programmatiche dell' Associazione; f) discutere e deliberare
sulla relazione programmatica della Direzione Nazionale e deliberare sui bilanci
della Associazione; g) deliberare sulle proposte presentate dal Consiglio Nazionale,
dai Comitati Regionali, dai Consigli direttivi di Gruppo e dai soci, in numero
non inferiore a 60; h) deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello
Statuto e del Regolamento in presenza di almeno 2/3 dei Soci rappresentati;
i) deliberare, con il voto favorevole di almeno l' 80% dei Soci rappresentati,
lo scioglimento dell' Associazione e nominare il liquidatore.
ART.
9 - ASSEMBLEA
NAZIONALE - PROPOSTE
L' Assemblea Nazionale discute e delibera solamente gli argomenti indicati nell'
ordine del giorno. Le proposte da sottoporre all' Assemblea Nazionale, per iniziativa
dei Comitati regionali, dei Consigli direttivi di Gruppo o di almeno 60 soci,
devono essere presentate al Consiglio Nazionale 30 giorni prima della data stabilita
per l' Assemblea.
ART. 10 - ASSEMBLEA
NAZIONALE - VOTO PER CORRISPONDENZA
Il voto per corrispondenza del singolo Socio, di cui all'art. 7 dello Statuto,
si intende espresso attraverso il suo proprio Delegato. Dal voto per corrispondenza
è esclusa l= elezione del Direttore Nazionale. La scheda per il voto viene inviata
dalla Segreteria Amministrativa ai delegati maggiorenni dei Gruppi eletti dalle
Assemblee di Gruppo, determinati nelle forme stabilite dal Regolamento Generale
(art. 5), i cui nominativi e recapiti siano registrati presso la Segreteria
Amministrativa. La scheda votata deve essere rispedita alla Direzione Nazionale
- Collegio Nazionale dei Probiviri, che la conserva in apposita urna fino alla
data prestabilita per lo scrutinio. Lo scrutinio avviene alla presenza della
Commissione elettorale composta dal Collegio Nazionale dei ProbiViri e presieduta
dal Direttore Nazionale o da un suo Vicario.
ART. 11 - DIRETTORE NAZIONALE
Il Direttore Nazionale dell' Associazione ha i seguenti compiti: a) convoca
e presiede l' Assemblea Nazionale; b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
c) convoca e presiede la Direzione Nazionale; d) propone i membri della Direzione
Nazionale all'Assemblea Nazionale, in caso di mancata elezione dei componenti
della Direzione Nazionale da parte dell'Assemblea, il Direttore Nazionale ha
30 giorni di tempo per proporre all'Assemblea la nuova composizione della Direzione
Nazionale, affinchè questa si esprima anche per corrispondenza. In caso di ulteriore
bocciatura il Direttore Nazionale si dimette dalla carica; e) propone all'Assemblea
Nazionale la sostituzione motivata dei Vice Direttori Nazionali; f) firma gli
Atti che impegnano l'Associazione; g) presiede la Commissione Elettorale per
il voto per corrispondenza; h) rappresenta operativamente l'Associazione presso
Enti ed Istituzioni nazionali ed sovranazionali avvalendosi anche dei membri
della Direzione Nazionale; i) ha pieni poteri di firma per quanto concerne l'
apertura e la gestione di conti correnti bancari e postali della Associazione
Nazionale, e poteri di delega per la gestione degli stessi; l) presenta il bilancio
consuntivo e lo stato patrimoniale, accompagnato dalla relazione illustrativa;
m) presenta il bilancio preventivo; n) coordina e promuove a livello nazionale
le attività di Protezione Civile. In caso di impedimento il Direttore Nazionale
conferisce delega revocabile in qualsiasi momento che specifichi durata e oggetto
ad un componente della Direzione Nazionale. Per ragioni eccezionali e motivate
può delegare Soci al di fuori della Direzione Nazionale. Il Direttore Nazionale
nomina la Segreteria Amministrativa a norma dell'art. 17 del Regolamento Generale.
ART.
12 - DIREZIONE NAZIONALE
I Vice Direttori Nazionali hanno i seguenti compiti: a) organizzazione; b) rapporti
con i Ministeri, Enti ed altre Associazioni nazionali e sovranazionali; c) stampa;
d) promozione ed immagine; e) assicurazione dei Soci e delle strutture; f) bilancio;
g) protezione civile; h) gestione e aggiornamento delle banche dati centrali
dei soci e degli assicurati. I Vice Direttori Nazionali possono ricevere procura
dal Direttore Nazionale per gli atti di loro competenza e possono ricevere procura
dal Direttore Nazionale, revocabile in qualsiasi momento, per qualsiasi suo
compito, con obbligo di firma congiunta di almeno due Vice Direttori. La Direzione
Nazionale redige il rendiconto sull'attività svolta da presentare per iscritto
al Consiglio Nazionale. Tutti i componenti della Direzione Nazionale hanno diritto
di voto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Direttore Nazionale.
ART.
13 - CONSIGLIO NAZIONALE COMPOSIZIONE
Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale il Direttore Nazionale, i Vice
Direttori Nazionali, i Direttori Regionali. Vengono cooptati automaticamente
in numero pari ai membri di diritto i Direttori di Gruppo con il maggior numero
di Soci registrati presso la Segreteria Amministrativa nell' anno sociale precedente.
Il Consiglio Nazionale può cooptare Soci particolarmente qualificati, in numero
non superiore ad un terzo dei membri di diritto, fino al compimento degli incarichi
specifici loro affidati e con potere di revoca dell'incarico in caso di palese
insufficienza dei risultati. Il Direttore di Gruppo, nel corso dell'anno sociale
e per tutta la residua durata dello stesso, può delegare ad un membro del suo
direttivo la partecipazione al Consiglio Nazionale. Il Direttore Regionale impossibilitato
a partecipare al Consiglio Nazionale può delegare un sostituto per la riunione
in cui è assente, scelto tra i membri del suo Comitato.
ART.
14 - CONSIGLIO NAZIONALE - CONVOCAZIONE
Il Consiglio Nazionale viene convocato in via ordinaria secondo quanto stabilito
dall'art. 8 dello Statuto e in via straordinaria su richiesta scritta e motivata
del Direttore Nazionale o di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio Nazionale
stesso. La convocazione viene fatta con lettera, inviata ai consiglieri 30 giorni
prima della data fissata per la riunione.
ART.
15 - CONSIGLIO NAZIONALE - RIUNIONI
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione quando
sia presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione sono valide
qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Direttore
Nazionale o in sua assenza dal componente della Direzione Nazionale con funzione
Vicaria. Non é ammessa delega, fatta eccezione per i casi espressamente previsti.
Il Consiglio Nazionale prende decisioni a maggioranza dei presenti e ciascun
membro ha diritto a un voto; in caso di parità decide il voto di chi presiede;
i Soci cooptati a norma dell'art. 13 del Regolamento Generale hanno diritto
di voto unicamente per le materie relative agli incarichi speciali loro affidati.
Le votazioni avvengono per appello nominale. Il Direttore Nazionale ha diritto
di veto sulle questioni economiche di rlievo. I membri della Direzione Nazionale
in Consiglio Nazionale si astengono dal voto sulle deliberazioni concernenti
l= operato della Direzione Nazionale stessa.
ART.
16 - CONSIGLIO NAZIONALE - COMPITI
Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti: a) imposta e tratta nell' interesse
comune ogni questione a carattere generale, relativa alla tutela e alla valorizzazione
del patrimonio storico artistico e monumentale nazionale e internazionale; b)
delibera gli atti giuridici, economici ed amministrativi di straordinaria amministrazione
che impegnano l'Associazione; c) formula il programma nazionale delle attività;
d) sostituisce a tutti gli effetti con la persona del Consigliere Anziano il
Direttore Nazionale in caso e per il periodo di impedimento grave e prolungato
dichiarato dallo stesso o per sua cessazione dall' incarico per qualsiasi motivo.
In quest' ultimo caso il Consiglio Nazionale provvede ad indire nei tempi minimi
concessi dalle norme di Statuto e Regolamento Generale, l' Assemblea straordinaria
per l' elezione del nuovo Direttore Nazionale. e) controlla gli atti e l'operato
della Direzione Nazionale; f) delibera la convocazione dell' Assemblea Nazionale
in sede ordinaria e straordinaria; g) determina la quota annuale dell' associazione
G.A. d' Italia; h) ratifica l' elezione dei direttori di Gruppo e di Comitato;
i) cura il deposito degli Statuti locali presso la Segreteria Amministrativa;
l) esamina ed approva i regolamenti interni dei singoli Gruppi; m) ratifica
la costituzione di Gruppi e decide sul loro scioglimento; n) costituisce Commissioni;
o) ratifica eventuali decisioni d' urgenza adottate dai Comitati Regionali;
p) discute e delibera sulla relazione tecnica e finanziaria della Direzione
Nazionale e delibera sui bilanci della stessa; q) nomina i Soci Onorari. Le
deliberazioni del Consiglio Nazionale sono trasmesse integralmente a tutti Gruppi.
ART.
17 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Il Segretario Amministrativo e' nominato dal Direttore Nazionale con compiti
specifici di: a) provvedere al tesseramento ed alla tenuta del libro nazionale
dei soci; b) svolgere funzioni di segreteria per conto della Direzione Nazionale
del Consiglio Nazionale; c) esercitare poteri di firma, su delega del Direttore
Nazionale, per quanto concerne la gestione di conti correnti bancari e postali
con obbligo di firma congiunta con un ViceDirettore Nazionale; d) provvedere
alla gestione della Banca Dati Centrale dell' Associazione; e) redigere il bilancio
consuntivo e lo stato patrimoniale, e il bilancio preventivo; f) redigere la
relazione illustrativa del bilancio; g) provvedere al deposito degli Statuti
locali, e provvedere all'invio in copia, corredata dalle relative motivazioni,
ai singoli membri del Collegio Nazionale dei Probiviri, che ne verificherà la
conformità allo Statuto nazionale; h) provvedere ad aggiornare annualmente l'elenco
dei delegati all'Assemblea Nazionale e dei componenti il Consiglio Nazionale;
i) provvede a tutti gli adempimenti a carattere amministrativo previsti dalla
legge.
ART.
18 - DIREZIONE NAZIONALE - UFFICI
Possono essere costituiti a cura degli Organi dell' Associazione uffici, per
il disbrigo delle attività amministrative. Il funzionamento di detti uffici
è regolamentato da norme stabilite dal Consiglio Nazionale
ART.
19 - STEMMA DELL' ASSOCIAZIONE - MARCHIO
Lo stemma dell' Associazione è quello che risulta nell' allegato. A Tale stemma
è un marchio depositato e registrato. La Direzione Nazionale, a fronte della
costituzione di un nuovo Gruppo, lo concede in uso secondo disciplinare della
Direzione Nazionale. A fronte dello scioglimento del Gruppo cessa la concessione
e uso del marchio. Il Marchio viene distribuito a tutti gli Organi periferici
dell' Associazione e ai Direttori Responsabili di testate di pubblicazioni periodiche
e non, in essere alla data di approvazione del presente Regolamento.
ART.
20 - GRUPPI ARCHEOLOGICI - COSTITUZIONE
La costituzione di un Gruppo va richiesta al Comitato Regionale con domanda
sottoscritta da almeno 10 promotori o da una Sezione di Gruppo costituita ed
operante da almeno un anno. Nella domanda deve essere indicato: a) il programma
di attività e le iniziative che il nucleo promotore intende realizzare; b) i
proventi con i quali i promotori ritengono di poter fronteggiare gli oneri derivanti
dalle attività programmate; c) il nome del responsabile pro tempore; d) la sede
o il recapito, anche se provvisorio; e) l' area territoriale che si ritiene
di poter coprire con la propria attività di ricerca e sensibilizzazione. Lo
stesso Comitato Regionale provvederà affinchè il neonato Gruppo o Sezione sia
messo a diretto contatto e/o, almeno per il primo anno, alle dirette dipendenze
del Gruppo più vicino per territorio al fine di attuare la necessaria formazione
associativa. Nel primo anno di vita, quando non trattasi di Sezione di Gruppo,
il nucleo promotore risponde della sua attività al Comitato Regionale competente
e deve: a) promuovere iniziative di sensibilizzazione dell' opinione pubblica
locale atte ad incrementare il numero dei soci; b) partecipare con il maggior
numero possibile di Soci a Campi nazionali e a corsi di preparazione tecnica
promossi dai Gruppi limitrofi e, nella sede stessa del nucleo promotore, dal
Comitato competente. La denominazione di Gruppo Archeologico potrà essere conferita
dal Consiglio Nazionale soltanto dopo un anno di attività, sentito il parere
del Comitato Regionale competente. Per le Sezioni di Gruppo operanti da almeno
un anno, la costituzione in Gruppo sarà ratificata dal Consiglio Nazionale.
I Gruppi prendono nome dalla città o dal territorio in cui si costituiscono.
ART.
21 - GRUPPI ARCHEOLOGICI - COMPETENZE
Ogni Gruppo, sotto l' osservanza delle norme statutarie e regolamentari Nazionali,
gode di piena autonomia e libertà di iniziativa e di azione, nel rispetto delle
direttive impartite dal Comitato Regionale di appartenenza e dagli Organi nazionali.
Ha l' amministrazione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio. Ogni
Gruppo può avere un proprio Regolamento e, nei casi previsti dallo Statuto nazionale,
anche un proprio Statuto a carattere locale. Copia dello Statuto locale dovrà
essere notificata al Consiglio Nazionale e depositata entro 30 giorni dalla
approvazione dell' Assemblea locale presso la Segreteria Amministrativa. Lo
Statuto locale deve essere ratificato dal Consiglio Nazionale entro 180 giorni
dalla data di arrivo. In caso di silenzio è comunque ratificato. Entro il mese
di gennaio di ogni anno, l' Assemblea di Gruppo approva, rispettivamente, il
programma e il bilancio preventivo dell' esercizio successivo e il consuntivo
dell' esercizio precedente, da inviarsi entro il cinque febbraio in triplice
copia al Direttore Nazionale, al Direttore Regionale, al Segretario Amministrativo.
I Gruppi che non ottemperano saranno passibili di sanzioni disciplinari comminate
dal Collegio Nazionale dei Probiviri su deferimento del Consiglio Nazionale.
La Direzione Nazionale indica i criteri a cui i singoli Gruppi devono uniformarsi
al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la corretta tenuta
delle rilevazioni contabili. I Gruppi che non osservano i suddetti criteri sono
passibili di sanzioni disciplinari comminate dal Collegio Nazionale dei Probiviri
su deferimento del Consiglio Nazionale. Dalla quota annuale di ciascun socio,
ogni Gruppo deve versare alla Segreteria Amministrativa le aliquote fissate
dal Consiglio Nazionale. Tutti i rapporti con Organi centrali dello Stato sono
di competenza del Direttore Nazionale. Nei rapporti con organi ed enti locali,
i Gruppi dovranno uniformarsi all' indirizzo di carattere generale dell' Associazione,
giuste le deliberazioni dell' Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale,
della Direzione Nazionale, del Comitato Regionale. Ogni Gruppo può provvedere
autonomamente all'espletamento delle pratiche necessarie alla iscrizione presso
l'anagrafe unica delle O.N.L.U.S. così come prevista dal D.L. n. 460/97 e/o
all'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione
competente per territorio. Le competenze territoriali di un Gruppo sono stabilite
in sede di Comitato Regionale. Ai Gruppi e' vietato svolgere opera di proselitismo
e attività non concordata nella zona di competenza di un altro Gruppo. Tutti
i Gruppi e le Sezioni devono esporre nella propria sede lo stemma dei Gruppi
Archeologici e fregiarne il materiale amministrativo, scientifico, informatico,
multimediale e promozionale.
ART.
22 - GRUPPI ARCHEOLOGICI - DIREZIONE
Ogni Gruppo e' retto da un Direttore e da un Consiglio direttivo, eletti dall'
Assemblea dei soci, ai quali spetta l'esecuzione delle disposizioni statutarie
e regolamentari. La Direzione del Gruppo può essere divisa fra un Direttore
Tecnico e un Direttore Amministrativo. A quest' ultimo spettano i poteri di
firma e la rappresentanza del Gruppo nel Comitato Regionale. Gli atti di straordinaria
amministrazione sono di competenza del Consiglio direttivo di Gruppo. I Consigli
direttivi di Gruppo sono composti da un numero di membri non inferiore a 4,
eletti dall' Assemblea, secondo le norme dei regolamenti interni. L' Assemblea
di Gruppo con più di 300 Soci può essere convocata per delegati in ragione di
un delegato ogni 10 Soci. Hanno diritto di voto in Assemblea di Gruppo tutti
i soci in regola con il pagamento delle quote associative. I regolamenti locali
possono prevedere limitazioni del diritto di voto per limite minimo di età e
per oggetto della votazione. La Direzione di Gruppo comunica al Comitato Regionale
le convenzioni stipulate localmente. E' ammessa la votazione per corrispondenza.
ART.
23 - GRUPPI ARCHEOLOGICI - SCIOGLIMENTO E SOSPENSIONE ATTIVITA'
Un Gruppo può essere sciolto o uscire dall'Associazione per deliberazione della
propria Assemblea, col voto favorevole dei 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.
Il Consiglio Nazionale può disporre che un Gruppo venga sottoposto ad un controllo
per mezzo di un membro del Consiglio Nazionale stesso, o di un Revisore Contabile,
all' uopo delegato. Il Consiglio Nazionale può altresì promuovere la convocazione
di un' Assemblea straordinaria del Gruppo, sotto la presidenza di un delegato
del Consiglio Nazionale stesso, per le informative e le delibere opportune.
Il Consiglio Nazionale può deliberare, in casi gravi, la sospensione dell'attività
o lo scioglimento del Gruppo. Un Gruppo può essere altresì sciolto o sospeso
dal Consiglio Nazionale quando per un anno sia in stato di morosità verso la
Segreteria Amministrativa o il numero dei Soci sia ritenuto dal Consiglio Nazionale
insufficiente al conseguimento delle finalità statutarie, sentito il parere
del Comitato Regionale competente. I provvedimenti di scioglimento del Gruppo
sono immediatamente esecutivi, ma e' ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei
Probiviri. In caso di scioglimento del Gruppo, i Soci restano iscritti presso
il Comitato Regionale e possono chiedere il passaggio ad altro Gruppo.
ART.
24 - GRUPPI ARCHEOLOGICI - SEZIONI
I Gruppi, nel rispettivo territorio di competenza, possono costituire Sezioni
che fanno parte integrante del Gruppo agli effetti del computo per i delegati
all' Assemblea Nazionale e dei bilanci. I rapporti fra Gruppi e Sezioni e la
composizione degli organi delle Sezioni sono determinate dai Regolamenti di
Gruppo. Una Sezione può essere sciolta per deliberazione del Consiglio direttivo
del Gruppo. Contro il provvedimento di scioglimento è ammesso ricorso al Comitato
Regionale entro 60 giorni.
ART.
25 - COMITATI REGIONALI
I Comitati Regionali sono costituiti da un Direttore per ogni Gruppo esistente
nel territorio. Ad essi spetta la nomina del Direttore del Comitato il quale,
come rappresentante legale del Comitato stesso, ne ottempera la volontà nei
riguardi degli organi preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio
culturale e degli enti regionali. Il Direttore può essere affiancato da una
Giunta nominata dall' Assemblea del Comitato. Sono compiti del Comitato: a)
coordinare l' attività di ricerca e sensibilizzazione dei Gruppi; b) promuovere
e organizzare convegni, mostre, seminari, campi scuola, di ricerca, viaggi di
studio; c) promuovere e prendere in esame la costituzione di nuovi Gruppi nella
zona di competenza, assistere i Gruppi in formazione nel primo anno di attività
e, successivamente, dare parere al Consiglio Nazionale per la ratifica della
costituzione; d) mantenere i contatti con i Soci non organizzati in Gruppo;
e) giudicare in prima istanza le controversie tra Soci e Gruppo, Sezione e Gruppo
e tra Gruppi; f) definire le competenze territoriali dei Gruppi; g) esaminare
i programmi dei Gruppi; h) determinare la quota annuale di associazione al Comitato;
i) elaborare i bilanci del Comitato stesso e trasmetterli al Consiglio Nazionale
per l' esame e la ratifica; l) portare a conoscenza del Consiglio Nazionale,
nella prima riunione utile, le convenzioni stipulate localmente e devono depositarle
presso la Segreteria Amministrativa Nazionale; m) coordinare e promuovere a
livello regionale le attività di Protezione Civile. Pertanto i Comitati Regionali
dovranno anche provvedere ad individuare, per ogni Provincia, elenchi di Soci
operativi negli interventi di emergenza e post emergenza di Protezione Civile
da trasmettere alla Direzione Nazionale e da sottoporre ad assicurazione. Il
Comitato Regionale viene convocato almeno 2 volte all' anno entro i mesi di
gennaio e settembre. Tutti gli atti del Comitato Regionale devono essere resi
noti entro 60 giorni ai Direttori dei Gruppi dello stesso Comitato e al Consiglio
Nazionale. Ogni Comitato può adottare la denominazione di.'Gruppi Archeologici
del/la ... nome della regione - Comitato Regionale'. oppure: A Comitato Regionale
(nome della regione) dei Gruppi Archeologici d' Italia.
ART.
26 - GRUPPI ARCHEOLOGICI E COMITATI REGIONALI - COMMISSARIO
Qualora, per un qualsiasi motivo, un Comitato Regionale si trovi nell= impossibilità
di funzionare o un Gruppo venga a trovarsi privo del Consiglio Direttivo o questo
si trovi nell'impossibilità di funzionare; oppure emergano conflitti
insanabili tra gli organi direttivi, così pure nell' ipotesi che a carico
di un Gruppo o di un Comitato Regionale emergano gravi irregolarità legali e/o
fiscali e/o il provato non rispetto dello Statuto, il Consiglio Nazionale delega
il Direttore Regionale competente o un Consigliere Nazionale a commissariare
il Gruppo o il Comitato Regionale. L' atto di commissariamento comporta automaticamente,
dalla data di nomina del Commissario, la sospensione degli organi direttivi.
Il Commissario riferisce al Consiglio Nazionale sull'andamento del suo operato.
Il Commissario dura in carica sei mesi non rinnovabili e deve indire nuove elezioni
entro questo termine.
ART.
27 - PROTEZIONE CIVILE - ORGANIZZAZIONE
Nella situazione ordinaria l' Associazione si occupa delle attività di Protezione
Civile tramite il membro della Direzione Nazionale all'uopo delegato. Nell'
emergenza, gli interventi saranno diretti dal Direttore Nazionale affiancato
oltre che dal ViceDirettore incaricato, da un comitato operativo di cui faranno
parte: a) Il Rappresentante dell' Associazione presso il "Comitato del Volontariato
per la Protezione Civile"; b) I Direttori Tecnici dei Gruppi per il periodo
dell' intervento in cui i relativi Soci risultino direttamente impegnati; c)
eventuali esperti di nomina del Direttore Nazionale, in un numero massimo di
tre. Gli oneri degli interventi di Protezione Civile in emergenza a carico dei
Gruppi, saranno da iscriversi nel bilancio della Direzione Nazionale. Gli oneri
relativi alle attività locali preparatorie, didattiche, e di allestimento delle
attrezzature saranno da iscriversi nel bilancio dei Gruppi interessati.
ART.
28 - DISCIPLINA
Il Consiglio Direttivo di Gruppo giudica sulle infrazioni disciplinari dei soci.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo di Gruppo è ammesso ricorso al Collegio
Nazionale dei Probiviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri funziona come organo deliberante in materia
disciplinare e decide definitivamente in primo grado sulle questioni deferitegli
dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dai Comitati Regionali e
in secondo grado, sulle questioni deferitegli dai soci. Ai Soci possono essere
applicate le seguenti sanzioni disciplinari: richiamo scritto, rimozione dall'
incarico, sospensione dall' attività, espulsione. L' espulsione dai G.A. d'
Italia può essere determinata dai seguenti motivi: a) violazione delle leggi
dello Stato; b) violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento
generale; c) trasgressione delle direttive impartite dagli Organi sociali; d)
propagazione di notizie e compimento di atti tali da procurare nocumento all'
attività sociale; e) per aver compiuto atti lesivi al prestigio dell' Associazione;
L' espulsione dall' Associazione deve essere ratificata dal Collegio Nazionale
dei Probiviri e di essa viene data comunicazione a tutti gli Enti interessati.
Un socio espulso non potrà essere riammesso ad alcun Gruppo senza l' autorizzazione
del Collegio Nazionale dei Probiviri. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si
pronuncia entro 180 giorni dall'arrivo della richiesta.
ART.
29 - CONVENZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Si possono stipulare convenzioni a livello nazionale ed internazionale con altre
associazioni, tali convenzioni dovranno essere stipulate dalla Direzione Nazionale.
ART.
30 - PATRIMONIO
La Direzione Nazionale, i Comitati Regionali e i Gruppi hanno un proprio patrimonio
e possono acquistare, possedere ed alienare. Le iniziative che impegnano il
bilancio del Gruppo e dei Comitati regionali per la costruzione, il riattamento,
l' ampliamento, l' alienazione e l' acquisto di immobili devono essere deliberate
dall' Assemblea competente e preventivamente notificate al Consiglio Nazionale
per le eventuali osservazioni.
ART.
31 - BILANCI DELLA ASSOCIAZIONE
Il bilancio nazionale dell'Associazione corrisponde al bilancio della Direzione
Nazionale e deve essere trasmesso ai Consiglieri Nazionali e ai Revisori Contabili
almeno 30 giorni prima della riunione in cui verranno trattati; tale riunione
dovrà precedere di almeno 30 giorni l' Assemblea Nazionale. Il bilancio nazionale
dovrà poi essere comunicato con almeno una settimana di anticipo ai delegati
dell' Assemblea in cui verrà discusso. Gli utili e gli avanzi di gestione non
possono essere divisi tra i soci e devono essere impiegati nel successivo esercizio
per le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse. Dopo l'
approvazione del bilancio preventivo nazionale da parte dell' Assemblea Nazionale,
non potranno essere prese deliberazioni che comportino nuove maggiori spese,
senza assicurarne i mezzi per farvi fronte. Il bilancio interno dell' Associazione
è costituito dalla somma dei bilanci dei Gruppi, dei Comitati Regionali e della
Direzione Nazionale, inviati entro il 30 aprile di ogni anno. Gli organi Dirigenti
Nazionali dell' Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai singoli
Gruppi e dai Comitati Regionali.
ART.
32 - ONERI PER LE RIUNIONI DELL' ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Le spese di intervento dei Delegati all'Assemblea Nazionale sono a carico dei
Gruppi di appartenenza o dei Comitati Regionali. Le spese di intervento dei
Consiglieri al Consiglio Nazionale e dei ViceDirettori Nazionali alla Direzione
Nazionale sono a carico degli stessi con la possibilità di rimborso delle spese
fornendo alla Segreteria Amministrativa adeguati giustificativi. Le spese di
intervento dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Collegio Nazionale
dei Revisori Contabili sono a carico della Direzione Nazionale.
ART.
33 - LIQUIDAZIONE DI UNA SEDE O GRUPPO
In caso di scioglimento di un Gruppo la liquidazione dovrà farsi sotto il controllo
del Comitato Regionale competente, che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale.
Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione passano al Comitato
Regionale competente che le amministra per tre anni per il caso di ricostituzione
del Gruppo Dopo tale periodo i beni sono devoluti ad altri Gruppi in seno all'Associazione
o in caso di scioglimento della stessa ad altra Associazione come previsto dall'art.
5 comma 4 della l. 266/91
ART.
34 - ELEGGIBILITA'
Sono eleggibili alle cariche Nazionali, Regionali o di Gruppo i Soci con almeno
un anno di anzianità associativa, che abbiano compiuto il 18E anno di età e
che non abbiano subito sanzioni di carattere disciplinare. Non sono eleggibili
ad altre cariche nazionali i membri del Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
e del Collegio Nazionale dei Probiviri.
ART.
35 - CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sono volontarie e non retribuite e hanno la durata di tre anni,
ad eccezione di quelle per le quali è fissata espressamente una durata minore.
Per la ratifica delle cariche di Direttore di Gruppo , di Direttore di Comitato
Regionale da parte del Consiglio Nazionale, dovranno essere trasmessi alla Segreteria
Amministrativa i verbali delle commissioni elettorali, completi di tutti i dati.
Fino alla ratifica, i dirigenti decaduti restano in carica per il disbrigo dell'
ordinaria amministrazione. Tutti i Soci che ricoprono cariche sociali devono
provvedere al rinnovo della propria quota associativa entro il 31 gennaio di
ogni anno. I Responsabili e/o Dirigenti di Gruppi e/o Sezioni, partecipano ai
corsi di formazione organizzati dalla Direzione Nazionale. La durata della carica
di Consigliere Nazionale, per il Direttore di G.A. e per il rappresentante di
cui all'art. 13 del Regolamento Generale, è di un anno. Consiglio Nazionale:
dopo due assenze consecutive il Consigliere Nazionale decade dall' incarico.
(Se il consigliere decaduto è un Direttore Regionale, il comitato di appartenenza
elegge un nuovo Direttore, se è un Direttore di G.A. subentra un delegato eletto
dall' Assemblea dei Soci e dura in carica per la durata del mandato).
ART.
36 - ANNO FINANZIARIO
L' anno finanziario dell' Associazione e dei Gruppi coincide con l' anno solare.
ART.
37 - MODIFICA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO
Le proposte di modifica dello Statuto si dovranno portare all' Assemblea Nazionale
da parte del Consiglio Nazionale o di almeno 1/10 dei soci. Esse non potranno
essere discusse se non siano state inviate ai delegati nel loro testo integrale
almeno 15 giorni prima dell' Assemblea Nazionale. Per modificare lo Statuto
e Regolamento Generale occorre la presenza di almeno i 2/3 dei Soci rappresentati
e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci rappresentati. Le modifiche
del Regolamento Generale per l' attuazione dello Statuto spettano al Consiglio
Nazionale e l' approvazione all' Assemblea Nazionale, previa comunicazione del
testo ai delegati almeno 15 giorni prima dell' Assemblea.