ART.
1 - COSTITUZIONE
E' costituita l' Associazione dei Gruppi Archeologici d' Italia [G.A. d' Italia
(acronimo: G.A.I.)], con sede in Roma, e durata illimitata. L' Associazione
e' apartitica ed aconfessionale. Lo stemma dell' Associazione è quello che risulta
nell' allegato A. L' Associazione esercita la propria attività ai sensi della
legge quadro sul volontariato e delle disposizioni regionali che ne daranno
attuazione, nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia.
ART.2 SCOPI
L' Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare
il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici,
ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici
e geologici) collaborando con le Autorità preposte. In tale ambito l' Associazione
persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla
generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente
delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci. L' Associazione collabora
altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle
norme statutarie. L' Associazione non ha scopo di lucro.
ART.
3 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI
Per la realizzazione dei suoi scopi, l' Associazione si propone di:
a) sensibilizzare l' opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti
la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
b) stimolare l' applicazione delle leggi vigenti, promuovere l' emanazione di
norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere
ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
c) collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano
gli stessi fini in Italia e all' estero;
d) svolgere attività statutaria anche all' estero, previ accordi con i governi
interessati;
e) assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali,
monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso
la loro gestione e/o acquisto da parte dell' Associazione;
f) gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative
di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione
dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale;
g) partecipare attivamente, nell' ambito delle strutture pubbliche di protezione
civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
h) favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile
nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
i) promuovere la compilazione, la pubblicazione, l' edizione e la diffusione
di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi,
di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie
e di disegni, di rilievi e quant' altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;
l) promuovere e organizzare attività di formazione culturale e professionale
per gli associati nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali;
m) promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione ed addestramento
professionale nell' ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione
con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
n) promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali
oggetto dell' attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni
e conferenze.
o) favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione
nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.
ART.
4 - SOCI
Fanno parte dell' Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche
la cui richiesta sia accolta dai Gruppi dell'Associazione o dalla Direzione
Nazionale, e che si impegnino per l' attuazione dei programmi statutari. L'
adesione all' Associazione è volontaria. Nello spirito animatore dell' Associazione
di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali,
i Soci liberamente rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall' applicazione
delle disposizioni di legge vigenti in materia. L' iscrizione all' Associazione
è subordinata alla totale accettazione sottoscritta dello Statuto e del Regolamento
Nazionale ed all' intero versamento della quota sociale. Ogni Socio che non
si comporti secondo i dettami dello Statuto dei G.A. d' Italia e della legislazione
vigente può essere espulso dall' Associazione con delibera motivata dal Consiglio
Nazionale, su proposta di un qualsiasi Consigliere e sentito il parere del Collegio
dei Probiviri. Si può inoltre perdere la qualifica di Socio per dimissioni o
per mancato rinnovo dell' iscrizione all' Associazione. Tutti i Soci impegnati
in attività di volontariato devono essere coperti da assicurazione stipulata
dall' Associazione.
ART.
5 - DIRITTI E DOVERI
I Soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall' Associazione
e dai Gruppi che la compongono, il dovere di versare annualmente le quote sociali
e di contribuire con pensiero o attività alla realizzazione degli scopi sociali.
L' attività viene prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza alcun fine di lucro.
ART.
6 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Sono organi centrali dell' Associazione: L' Assemblea Nazionale, il Consiglio
Nazionale, il Direttore Nazionale, la Direzione Nazionale, il Collegio dei Probiviri,
il Collegio dei Revisori Contabili e l' eventuale Presidente Onorario. Sono
organi periferici: i Gruppi o Sedi e i Comitati Regionali.
ART.
7 - ASSEMBLEA NAZIONALE
L' Assemblea Nazionale e' l' organo sovrano dell' Associazione e rappresenta
tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti
non sia intervenuto provvedimento di decadenza, di sospensione o espulsione.
L' Assemblea Nazionale è costituita dai membri del Consiglio Nazionale, e della
Direzione Nazionale, e da quei Soci dei Gruppi delegati a rappresentarne la
volontà nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. L' Assemblea Nazionale
si riunisce in via ordinaria almeno una volta all' anno per l' esame e l' approvazione
dei bilanci e dei programmi di attività, entro il mese di aprile dell' anno
successivo a quello del periodo di riferimento. In via straordinaria ogni qualvolta
lo richieda il Consiglio Nazionale, il Direttore Nazionale oppure su richiesta
motivata di almeno 1/10 dei Soci. L' Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione
con la presenza di un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più
uno di tutti i Soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei
Soci. L' Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza
di un numero di delegati che rappresenti i due terzi di tutti i Soci, in seconda
convocazione indipendentemente dal numero dei Soci. Le deliberazioni dell' Assemblea
ordinaria e dell' Assemblea straordinaria saranno prese con il voto favorevole
della maggioranza assembleare. L' Assemblea Nazionale è presieduta dal Direttore
Nazionale, o da chi ne fa le veci. Il diritto di voto viene esercitato in Assemblea
personalmente dal Socio delegato, e non è ammessa trasmissione di delega ad
altro Socio. E' ammesso il voto per corrispondenza da parte del singolo socio
purché maggiorenne per quanto attiene l' approvazione del bilancio ed il rinnovo
delle cariche sociali. L' Assemblea Nazionale può eleggere un Presidente Onorario
dell' Associazione.
ART.
8 - CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale e' l' organo direttivo dell' Associazione. Esso ha il
compito di disporre l' esecuzione delle decisioni dell' Assemblea Nazionale,
di determinare le iniziative da assumere e i criteri da seguirsi nell'attuazione
degli scopi sociali, di curare l' osservanza dello Statuto, di provvedere all'
amministrazione straordinaria in conformità alle norme stabilite dallo Statuto
e dal Regolamento Generale e di compiere tutti gli atti che nel presente Statuto
non siano attribuiti alla competenza di altri organi. Il Consiglio Nazionale
esercita il controllo sull'operato della Direzione Nazionale. Il Consiglio Nazionale,
in via straordinaria, può convocare l'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale,
presieduto dal Direttore Nazionale, è composto dai Vice Direttori Nazionali
e dai Direttori Regionali. Il Consiglio Nazionale coopta ulteriori Soci a norma
dell'art. 13 del Regolamento Generale. Il Consiglio Nazionale si riunisce in
via ordinaria due volte all'anno entro i mesi di febbraio e ottobre, e in via
straordinaria secondo quanto stabilito dall' art. 14 del Regolamento Generale.
ART.
9 - DIRETTORE NAZIONALE
Il Direttore Nazionale è il rappresentante legale dell' Associazione di fronte
a terzi e in giudizio, con potere di firma su tutti gli atti ufficiali e sociali.
Il Direttore Nazionale è eletto dall' Assemblea Nazionale, dura in carica tre
anni e può essere rieletto. La carica di Direttore Nazionale è incompatibile
con qualunque altra carica dell' Associazione.
ART. 10 - DIREZIONE NAZIONALE
La Direzione Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. Essa ha il compito
di dare attuazione agli indirizzi dettati dal Consiglio Nazionale, assumendo
i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obbiettivi statutari e provvede
all'amministrazione ordinaria. La Direzione Nazionale rendiconta del proprio
operato al Consiglio Nazionale durante le riunioni ordinarie di quest'ultimo
La Direzione Nazionale, presieduta dal Direttore Nazionale, è composta da un
massimo di 6 Vice Direttori Nazionali eletti dall'Assemblea Nazionale su proposta
del Direttore Nazionale, ciascuno dei quali può assumere funzione vicaria. La
Direzione Nazionale si riunisce, di norma, ogni tre mesi.
ART. 11 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri e' composto da tre membri effettivi e due
supplenti, eletti dall' Assemblea Nazionale. Durano in carica per tre anni e
possono essere rieletti. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, oltre ad avere
le funzioni di carattere disciplinare stabilite dal Regolamento, decide sulle
controversie che avessero a sorgere fra gli organi dell' Associazione e si pronuncia,
insindacabilmente, sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento e sulla
conformità degli Statuti locali allo Statuto nazionale. Svolge la funzione di
Commissione Elettorale nel voto per corrispondenza. Il funzionamento del Collegio
è disciplinato da apposito regolamento interno. La carica di componente il Collegio
dei Probiviri e' incompatibile con le altre cariche nazionali.
ART.
12 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dall' Assemblea Nazionale. Durano in carica
tre anni e possono essere rieletti. Al Collegio dei Revisori dei Contabili spetta
il controllo dell'amministrazione dell' Associazione. Il Collegio Nazionale
dei Revisori Contabili deve avvalersi della consulenza di un professionista
iscritto all'Albo dei Revisori Contabili. La carica di Revisore dei Contabile
è incompatibile con le altre cariche nazionali.
ART.
13 - GRUPPI O SEDI
Organi periferici dei Gruppi Archeologici d' Italia sono i Gruppi o Sedi, che
localmente possono avere denominazioni più specifiche ed aderenti alle realtà
locali, e che nei presenti Statuto e Regolamento Generale sono denominati più
semplicemente AGruppi@. I Gruppi sono le unità di base dell' organizzazione.
Ogni Gruppo è retto da un Direttore e da un Consiglio Direttivo eletti dall'
Assemblea dei Soci del Gruppo stesso. Entrambi gli organi durano in carica tre
anni. Ogni Gruppo deve fare riferimento allo Statuto ed al Regolamento dei Gruppi
Archeologici d' Italia. I Gruppi interessati da norme regionali o provinciali
possono adottare, in ottemperanza a queste ma in conformità allo Statuto nazionale,
un proprio Statuto a carattere locale. Sottoposto al vaglio del Collegio Nazionale
dei Probiviri nelle forme stabilite dal Regolamento Generale, lo Statuto conforme
verrà ratificato dal Consiglio Nazionale. Ogni Gruppo può, inoltre, avere un
Regolamento proprio ad integrazione e applicazione di quello nazionale, che
dovrà essere approvato dal Consiglio Nazionale. Ogni Gruppo gode di autonomia
operativa, amministrativa e patrimoniale, pur nel rispetto dello Statuto e del
Regolamento dei G.A. d' Italia.
ART.
14 - COMITATI REGIONALI
I Comitati Regionali, determinati nelle forme stabilite dal Regolamento Generale,
esercitano funzioni di coordinamento tra i Gruppi della Regione e di rappresentanza
in seno al Consiglio Nazionale, mantenendo i rapporti con pubbliche Istituzioni
ed altri Enti. Ogni Comitato Regionale è composto dai Direttori dei Gruppi di
cui all' art. 13, i quali eleggono un Direttore Regionale che dura in carica
tre anni e può essere rieletto.
ART.
15 - PROVENTI E PATRIMONIO
I proventi dell' Associazione sono costituiti:
a) dalle quote dei soci;
b) da lasciti, donazioni, contributi dei Soci, di privati, dello Stato, di Enti
e di Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno
delle attività sociali;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da eventuali altri proventi. Il patrimonio dell' Associazione e' costituito
da attività mobiliari ed immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari
ART.
16 - NORME DI ATTUAZIONE
Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto sono
definite in apposito Regolamento Generale approvato dall' Assemblea Nazionale.