Art.
1 |
E'
costituita l'associazione GRU.S.A.P. - "Gruppo Salvaguardia Ambiente
Poggio dei Pini", con sede in Capoterra, località Poggio dei Pini. |
Art.
2 |
L'associazione,
apolitica e apartitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di
individuare, accertare, proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale,
con particolare riferimento alla flora e alla fauna del territorio del
comune di Capoterra, e ha come obiettivo principale la prevenzione e la
lotta agli incendi nel territorio di Poggio dei Pini, collaborando
volontariamente con le autorità preposte e con le altre associazioni
aventi finalità similari. |
Art.
3 |
L'associazione
ha le seguenti categorie di soci: Fondatori, Onorari, Sostenitori,
Ordinari e Giovanili |
Art.
4 |
Sono
soci Fondatori tutti i soci che hanno partecipato alla costituzione
dell'associazione e che risultano dall'atto di costituzione. Nella
categoria dei soci Onorari sono ammessi con delibera motivata
dell'assemblea dei soci, coloro che abbiano contribuito con le loro
attività o munificenze, al raggiungimento degli scopi sociali o
all'affermazione ed all'incremento dell'associazione. Nella categoria dei
soci Sostenitori ed Ordinari sono ammessi con delibera del consiglio
direttivo coloro che si impegnano a versare le rispettive quote sociali.
Sono soci Giovanili coloro che non hanno compiuto i diciotto anni di età.
Questi non hanno diritto di voto e non possono coprire carica sociale. |
Art.
5 |
Tutti
i soci, ad esclusione di quelli Onorari sono tenuti al pagamento delle
quote sociali, nella misura stabilita per ciascuna categoria dal consiglio
direttivo. |
Art.
6 |
Per
essere ammessi a socio Sostenitore od Ordinario è necessario presentare
domanda al consiglio direttivo, che ha la facoltà di accettare o
respingere la domanda. Contro la decisione del consiglo direttivo che
rigetta la domanda, si può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui
decisione è inappellabile. Per gli aspiranti soci giovanili, l'ammissione
è subordinata al consenso di chi ne ha la patria potestà. |
Art.7 |
I
soci che si rifiutano o si astengano dal pagare le quote sociali
decadranno da ogni diritto sociale. La qualifica di socio si perde, con
delibera del consiglio direttivo, per comportamento in contrasto con i
fini sociali, o che comunque sia lesivo dell'immagine dell'associazione. I
soci morosi da almeno sei mesi possono essere esclusi con delibera del
consiglio direttivo senza alcuna formalità. contro la decisione di
esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, la cui decisione
è inappellabile. |
Art.
8 |
L'assemblea
dei soci può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. La
convocazione è fatta dal consiglio direttivo con avviso personale o sulla
stampa locale almeno dieci giorni prima della data della riunione.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni
anno. Per questa assemblea la convocazione può avvenire anche con
affissione presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della data
fissata per la riunione. L'assemblea straordinaria viene convocata quando
il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3
aventi diritto di voto. In questo caso l'assemblea deve essere convocata
entro un mese dalla richiesta. L'assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche del presente statuto e sulle azioni di responsabilità nei
confronti dei componenti del consiglio direttivo. |
Art.
9 |
I
soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno diritto di partecipare
all'assemblea con diritto di voto purchè si trovino nelle seguenti
condizioni:
A)
abbiano un'anzianità di tesseramento di almeno tre mesi |
B)
siano in regola con il pagamento delle quote sociali |
C)
non siano sospesi dalle attività sociali con deliberazione del
consiglio direttivo |
I
soci Onorari e Giovanili hanno facoltà di partecipare all'assemblea
senza diritto di voto. |
|
Art.
10 |
L'assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la
maggioranza assoluta dei soci aventi il diritto di voto ed in seconda
convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il
numero dei partecipanti. |
Art.
11 |
L'assemblea
è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, ed elegge un
segretario e se necessario due o più scrutatori. |
Art.
12 |
L'assemblea
straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di
voto. |
Art.
13 |
L'assemblea
ordinaria:
A)
delibera sul bilancio preventivo e consutivo |
B)
approva la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo |
C)
nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo |
Le
delibere devono essere prese col voto favorevole della maggioranza
dei partecipanti all'assemblea e nel caso di revoca dei componenti
del consiglio direttivo devono rappresentare almeno il 20% dei soci
aventi diritto al voto. |
|
Art.
14 |
Il
consiglio direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri,
stabilito di volta in volta dall'assemblea di soci, con un minimo di 5 e
un massimo di 19 membri, eletti dall'assemblea fra i soci aventi diritto
di voto, di età non inferiore ai 18 anni. I consiglieri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili. |
Art.
15 |
Il
consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri il
presidente, due vice presidenti, il segretario e il tesoriere. Il
consiglio direttivo può inoltre nominare dirigenti aventi particolari
compiti, anche al di fuori dei suoi componenti. |
Art.
16 |
Il
consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti prevale il voto del presidente. Il consiglio è
presieduto dal presidente e in caso di sua assenza dal vice presidente
avente più anzianità di tesseramento. |
Art.
17 |
Il
consiglio direttivo dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla
nomina del nuovo consiglio. Le dimissioni contemporanee della
maggioranza dei membri del consiglio direttivo fanno decadere l'intero
consiglio. si ritengono decaduti dall'incarico, i consiglieri che non
partecipano a tre sedute consecutive del consiglio e a cinque sedute anche
non consecutive, durante l'esercizio sociale. Nel caso di decadenza di uno
o più consiglieri per qualsiasi motivo, purchè non raggiungano la
maggioranza dei componenti il consiglio, lo stesso consiglio nominerà i
sostituti, che dureranno in carica fino alla successiva assemblea dei
soci. |
Art.
18 |
Il
consiglio direttivo è competente in materia di funzionamento
amministrativo ed organizzativo dell'associazione, ad esso spettano tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
Ha
la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il
buon andamento dell'associazione, esclusi quelli che lo statuto
attribuisce esplicitamente all'assemblea dei soci; |
Vigila
sull'osservazione dello statuto sociale; |
Emana
disposizioni disciplinari a carico dei soci colpevoli di particolari
mancanze; |
Emana
regolamenti riguardanti particolari settori o attività. |
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Art.
19 |
Il
consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi mediante convocazione
del presidente. deve essere convocato entro 15 giorni, su richiesta
scritta rivolta al presidente da almeno un terzo sei suoi componenti. |
Art.
20 |
Il
presidente:
A)
rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai soci ed ai terzi,
ha la firma per tutti gli atti sociali, qualunque sia la loro
portata o natura; |
B)
approva e delibera, in caso di comprovata urgenza, qualunque
questione di competenza del consiglio direttivo, cui la relazionerà
alla successiva riunione per la ratifica; |
C)
convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno il consiglio direttivo; |
D)
può delegare un vice presidente a rappresentarlo ad ogni effetto. |
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Art.
21 |
IL
vice presidente più anziano di tesseramento sostituisce ad ogni effetto
il presidente in caso di sua assenza o impedimento. |
Art.
22 |
Il
segretario:
A)
è il coordinatore di tutto il lavoro organizzativo ed il portavoce
degli organi statutari; |
B)
da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e del
presidente; |
C)
provvede alla corrispondenza dell'associazione, al tesseramento dei
soci; |
D)
prepara, su disposizione del presidente, gli ordini del giorni delle
riunioni degli organi sociali e tutto il materiale necessario alle
riunioni stesse; |
E)
redige i verbali delle riunioni, trascrivendoli negli appositi libri
dei verbali, che devono da lui essere custoditi; |
F)
tiene e custodisce il libro dei soci. |
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Art.
23 |
Il
tesoriere:
A)
provvede all'amministrazione della società, la cui contabilità
deve essere costantemente aggiornata; |
B)
provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi
straordinari; |
C)
provvede a tutte le spese sociali, avendo particolare cura di non
superare mai, quanto fissato nel bilancio preventivo, tenendo
costantemente aggiornato, in ordine cronologico il libro cassa o di
contabilità e le schede delle entrate e delle uscite, alle cui
annotazioni devono far riscontro le pezze giustificative delle
singole voci; |
D)
si preoccuperà inoltre di incrementare il patrimonio sociale,
procurando all'associazione sovvenzioni, introiti ed elargizioni e
proponendo al consiglio direttivo iniziative atte a trovare tali
mezzi. |
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Art.
24 |
Il
collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, anche non soci. Il presidente viene eletto dall'assemblea dei
soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. |
Art.
25 |
Il
verbale del consiglio dei revisori viene redatto ed approvato dagli
intervenuti e trascritto nell'apposito libro verbali che viene custodito
dal presidente del collegio. |
Art.
26 |
Il
collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'associazione
ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Si applicano
inoltre le norme del codice civile riguardanti il collegio sindacale delle
società per azioni. |
Art.
27 |
Il
collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, nominati dall'assemblea dei soci anche tra i non soci. Essi
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione, di
assenza o di impedimento anche temporaneo, di uno dei membri effettivi,
subentra il membro supplente più anziano di età. Nel caso in cui
l'assemblea non vi abbia provveduto, viene presieduto dal membro più
anziano di età. I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del
collegio dei probiviri, la risoluzione di tutte le controversie che
comunque dovessero insorgere fra soci o tra gli stessi e gli organi
dell'associazione, che riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle
disposizioni statutarie, di regolamenti derivanti da deliberazioni prese
dagli organi sociali. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena
di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla
conoscenza dell'atto che ha determinato la controversia. i probiviri
decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni
formalità procedurale e devono pronunciarsi entro tre mesi dal
ricevimento del ricorso. Le decisioni del collegio dei probiviri sono
definitive. |
Art.
28 |
L'anno
sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni anno sociale, il
consiglio direttivo provvede alla redazione dei bilanci preventivo e
consuntivo e alla relazione morale e finanziaria, da presentare
all'assemblea dei soci per l'approvazione. |
Art.
29 |
Lo
scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea
straordinaria dei soci, con la maggioranza di almeno 4/5 dei soci aventi
diritto di voto. La stessa assemblea dovrà decidere sulla liquidazione
del patrimonio sociale, che in ogni caso sarà devoluto in beneficienza o
a scopi di pubblica utilità e nominerà uno o più liquidatori. |