GRUPPO SALVAGUARDIA AMBIENTE
POGGIO DEI PINI

Art. 1 E' costituita l'associazione GRU.S.A.P. - "Gruppo Salvaguardia Ambiente Poggio dei Pini", con sede in Capoterra, località Poggio dei Pini.
Art. 2 L'associazione, apolitica e apartitica, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di individuare, accertare, proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale, con particolare riferimento alla flora e alla fauna del territorio del comune di Capoterra, e ha come obiettivo principale la prevenzione e la lotta agli incendi nel territorio di Poggio dei Pini, collaborando volontariamente con le autorità preposte e con le altre associazioni aventi finalità similari.
Art. 3 L'associazione ha le seguenti categorie di soci: Fondatori, Onorari, Sostenitori, Ordinari e Giovanili
Art. 4 Sono soci Fondatori tutti i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e che risultano dall'atto di costituzione. Nella categoria dei soci Onorari sono ammessi con delibera motivata dell'assemblea dei soci, coloro che abbiano contribuito con le loro attività o munificenze, al raggiungimento degli scopi sociali o all'affermazione ed all'incremento dell'associazione. Nella categoria dei soci Sostenitori ed Ordinari sono ammessi con delibera del consiglio direttivo coloro che si impegnano a versare le rispettive quote sociali. Sono soci Giovanili coloro che non hanno compiuto i diciotto anni di età. Questi non hanno diritto di voto e non possono coprire carica sociale.
Art. 5 Tutti i soci, ad esclusione di quelli Onorari sono tenuti al pagamento delle quote sociali, nella misura stabilita per ciascuna categoria dal consiglio direttivo.
Art. 6 Per essere ammessi a socio Sostenitore od Ordinario è necessario presentare domanda al consiglio direttivo, che ha la facoltà di accettare o respingere la domanda. Contro la decisione del consiglo direttivo che rigetta la domanda, si può ricorrere al collegio dei probiviri, la cui decisione è inappellabile. Per gli aspiranti soci giovanili, l'ammissione è subordinata al consenso di chi ne ha la patria potestà.
Art.7 I soci che si rifiutano o si astengano dal pagare le quote sociali decadranno da ogni diritto sociale. La qualifica di socio si perde, con delibera del consiglio direttivo, per comportamento in contrasto con i fini sociali, o che comunque sia lesivo dell'immagine dell'associazione. I soci morosi da almeno sei mesi possono essere esclusi con delibera del consiglio direttivo senza alcuna formalità. contro la decisione di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri, la cui decisione è inappellabile.
Art. 8 L'assemblea dei soci può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. La convocazione è fatta dal consiglio direttivo con avviso personale o sulla stampa locale almeno dieci giorni prima della data della riunione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno. Per questa assemblea la convocazione può avvenire anche con affissione presso la sede sociale almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'assemblea straordinaria viene convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 aventi diritto di voto. In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro un mese dalla richiesta. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto e sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio direttivo.
Art. 9 I soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto purchè si trovino nelle seguenti condizioni:
A) abbiano un'anzianità di tesseramento di almeno tre mesi
B) siano in regola con il pagamento delle quote sociali
C) non siano sospesi dalle attività sociali con deliberazione del consiglio direttivo
I soci Onorari e Giovanili hanno facoltà di partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
Art. 10 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta dei soci aventi il diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art. 11 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, ed elegge un segretario e se necessario due o più scrutatori.
Art. 12 L'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Art. 13 L'assemblea ordinaria:
A) delibera sul bilancio preventivo e consutivo
B) approva la relazione morale e finanziaria del consiglio direttivo
C) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo
Le delibere devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e nel caso di revoca dei componenti del consiglio direttivo devono rappresentare almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto.
Art. 14 Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di consiglieri, stabilito di volta in volta dall'assemblea di soci, con un minimo di 5 e un massimo di 19 membri, eletti dall'assemblea fra i soci aventi diritto di voto, di età non inferiore ai 18 anni. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 15 Il consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri il presidente, due vice presidenti, il segretario e il tesoriere. Il consiglio direttivo può inoltre nominare dirigenti aventi particolari compiti, anche al di fuori dei suoi componenti.
Art. 16 Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Il consiglio è presieduto dal presidente e in caso di sua assenza dal vice presidente avente più anzianità di tesseramento.
Art. 17 Il consiglio direttivo dura in carica dal giorno della sua elezione fino alla nomina del  nuovo consiglio. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del consiglio direttivo fanno decadere l'intero consiglio. si ritengono decaduti dall'incarico, i consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio e a cinque sedute anche non consecutive, durante l'esercizio sociale. Nel caso di decadenza di uno o più consiglieri per qualsiasi motivo, purchè non raggiungano la maggioranza dei componenti il consiglio, lo stesso consiglio nominerà i sostituti, che dureranno in carica fino alla successiva assemblea dei soci.
Art. 18 Il consiglio direttivo è competente in materia di funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:
Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il buon andamento dell'associazione, esclusi quelli che lo statuto attribuisce esplicitamente all'assemblea dei soci;
Vigila sull'osservazione dello statuto sociale;
Emana disposizioni disciplinari a carico dei soci colpevoli di particolari mancanze;
Emana regolamenti riguardanti particolari settori o attività.
Art. 19 Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi mediante convocazione del presidente. deve essere convocato entro 15 giorni, su richiesta scritta rivolta al presidente da almeno un terzo sei suoi componenti.
Art. 20 Il presidente:
A) rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai soci ed ai terzi, ha la firma per tutti gli atti sociali, qualunque sia la loro portata o natura;
B) approva e delibera, in caso di comprovata urgenza, qualunque questione di competenza del consiglio direttivo, cui la relazionerà alla successiva riunione per la ratifica;
C) convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno il consiglio direttivo;
D) può delegare un vice presidente a rappresentarlo ad ogni effetto.
Art. 21 IL vice presidente più anziano di tesseramento sostituisce ad ogni effetto il presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 22 Il segretario:
A) è il coordinatore di tutto il lavoro organizzativo ed il portavoce degli organi statutari;
B) da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo e del presidente;
C) provvede alla corrispondenza dell'associazione, al tesseramento dei soci;
D) prepara, su disposizione del presidente, gli ordini del giorni delle riunioni degli organi sociali e tutto il materiale necessario alle riunioni stesse;
E) redige i verbali delle riunioni, trascrivendoli negli appositi libri dei verbali, che devono da lui essere custoditi;
F) tiene e custodisce il libro dei soci.
Art. 23 Il tesoriere:
A) provvede all'amministrazione della società, la cui contabilità deve essere costantemente aggiornata;
B) provvede alla riscossione delle quote sociali e dei contributi straordinari;
C) provvede a tutte le spese sociali, avendo particolare cura di non superare mai, quanto fissato nel bilancio preventivo, tenendo costantemente aggiornato, in ordine cronologico il libro cassa o di contabilità e le schede delle entrate e delle uscite, alle cui annotazioni devono far riscontro le pezze giustificative delle singole voci;
D) si preoccuperà inoltre di incrementare il patrimonio sociale, procurando all'associazione sovvenzioni, introiti ed elargizioni e proponendo al consiglio direttivo iniziative atte a trovare tali mezzi.
Art. 24 Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. Il presidente viene eletto dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 25 Il verbale del consiglio dei revisori viene redatto ed approvato dagli intervenuti e trascritto nell'apposito libro verbali che viene custodito dal presidente del collegio.
Art. 26 Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'associazione ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Si applicano inoltre le norme del codice civile riguardanti il collegio sindacale delle società per azioni.
Art. 27 Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione, di assenza o di impedimento anche temporaneo, di uno dei membri effettivi, subentra il membro supplente più anziano di età. Nel caso in cui l'assemblea non vi abbia provveduto, viene presieduto dal membro più anziano di età. I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio dei probiviri, la risoluzione di tutte le controversie che comunque dovessero insorgere fra soci o tra gli stessi e gli organi dell'associazione, che riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, di regolamenti derivanti da deliberazioni prese dagli organi sociali. Il ricorso ai probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che ha determinato la controversia. i probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità procedurale e devono pronunciarsi entro tre mesi dal ricevimento del ricorso. Le decisioni del collegio dei probiviri sono definitive.
Art. 28 L'anno sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni anno sociale, il consiglio direttivo provvede alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e alla relazione morale e finanziaria, da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.
Art. 29 Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, con la maggioranza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto di voto. La stessa assemblea dovrà decidere sulla liquidazione del patrimonio sociale, che in ogni caso sarà devoluto in beneficienza o a scopi di pubblica utilità e nominerà uno o più liquidatori.