ZONE

U.C.G. – DIREZIONE MARITTIMA DELLA SARDEGNA – 13° M.R.S.C. CAGLIARI

U.C.G. - Unità costiere di guardia                       M.R.S.C. – Maritime Rescue Sub Center

 

RICERCA E SALVATAGGIO - ORGANIZZAZIONE SAR (Search And Rescue)

 

Le fonti normative del soccorso in mare

            In Italia, le fonti normative del soccorso in mare sono:

‑ Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327, articoli 69 e 70:”L’Autorità Marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, …. ecc.” e ancora “L’Autorità marittima può ordinare che le navi in porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi….ecc.”

In campo internazionale la prima indicazione, sia pure piuttosto generica sull’obbligo del soccorso in mare, sotto il profilo tecnico‑operativo, la si ritrova nella Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1960, che stabilisce l’obbligo per gli Stati contraenti la Convenzione medesima, di organizzare un servizio di soccorso in mare lungo le rispettive coste.

‑ Legge 31/12/1992 “Disposizioni per la difesa del mare” che stabilisce il potenziamento del servizio di soccorso in mare svolto per istituto dalle Capitanerie di Porto / Guardia Costiera, anche nelle acque di altura, cioè in tutte le acque di interesse nazionale, a qualsiasi distanza dalla costa.

‑Infine, ed è la norma che stabilisce compiutamente a livello internazionale l’istituzione di servizi S.A.R, (Search And Rescue) la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimoadottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, ratificata in Italia con legge 3 aprile 1989, n° 147.

La convenzione stabilisce l’obbligo, per le parti contraenti, di organizzare un servizio SAR in una propria area di competenza, 1’istituzione di Centri e Sotto Centri di coordinamento, la designazione di unità costiere di soccorso, l’obbligo di mettere a disposizione strutture mezzi navali e aerei, centri di telecomunicazione di soccorso, personale adeguato quantitativamente e qualitativamente, …..ecc. Indica ancora le procedure fondamentali che devono essere seguite nella gestione delle emergenze, le fasi di allerta e di mobilitazione del personale in ordine crescente di gravità, indica le responsabilità dei Centri e Sotto Centri di coordinamento, le procedure per le radiocomunicazioni (fondamentali) per il coordinamento e la gestione da terra dei mezzi impegnati m mare,   ecc.

Insomma, questa Convenzione stabilisce, per cosi dire, una cornice, un quadro con precisi termini, riferimenti e procedure, entro i quali tutti gli Stati contraenti devono muoversi ed agire nello strutturare i propri servizi di salvataggio in mare, indicando anche le reciproche responsabilità degli Stati confinanti (fra Italia e Francia per la zona e le acque a cavallo del confine italo‑francese, tanto per fare una esempio).

Per l’applicazione di questa convenzione, è stato emanato il D.P.R. 2819/1994, n° 662, “Regolamento di attuazione della legge 3/4189, n° 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27/04/79”, al fine di conformare l’organizzazione operativa italiana sul soccorso in mare a quanto stabilito dalla convenzione stessa.

Si stabiliva che l’Autorità nazionale responsabile era il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi che il Comando Generale delle Capitanerie di Porto è l’organismo nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (I.M.R.C.C. – Italian Maritime Rescue Coordination Center). Le Direzioni marittime costituiscono i centri secondari di soccorso marittimo (M.R.S.C. – Maritime Rescue Sub Center), i singoli Comandi di Porto costituiscono le Unità costiere di guardia U.C.G., le unità navali e gli aeromobili del servizio di Guardia Costiera del Corpo delle Capitanerie di porto, appositamente allestiti, costituiscono le Unità di soccorso marittimo.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale centro nazionale di coordinamento di soccorso marittimo, assicura l’organizzazione generale dei servizi marittimi di assistenza e salvataggio, coordina le operazioni di ricerca e salvataggio nell’ambito dell’intera regione di interesse italiano sul mare e tiene contatti con i centri di coordinamento e soccorso degli altri Stati.

Le Direzioni marittime assicurano altresì il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso secondo le direttive specifiche o le deleghe del centro nazionale, mentre i Comandi di porto, quali Unità costiere di guardia, dispongono l’intervento dei mezzi di soccorso marittimo da esse dipendenti e dislocati nella loro giurisdizione e ne mantengono il controllo operativo, salvo che il centro nazionale disponga diversamente.

Le Unità di soccorso marittimo intervengono nelle operazioni di soccorso secondo le pianificazioni delle unità costiere di guardia, redatte e disposte dai centri secondari di soccorso marittimo (le Direzioni marittime) per l’impiego dei mezzi disponibili nella loro giurisdizione.

            Quanto precede costituisce il quadro normativo di base del soccorso marittimo nazionale e va però, ovviamente, “tradotto” in procedure di applicazione e di esecuzione snelle e veloci al fine di dare concreto carattere operativo e pratico alle norme stesse. Pertanto, tutte le indicazioni e previsioni normative devono essere “calate” per cosi dire, nelle pianificazioni nazionali e locali, attraverso le quali si è poi in grado di dare, all’emergenza, risposte pratiche, rapide ed efficaci.

Sotto questo profilo, con provvedimento del 25 novembre 1996, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato il “Piano nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare” dell’attuazione del quale è responsabile il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

            Scopo del piano è quello di dare attuazione alla Convenzione di Amburgo e al suo regolamento di esecuzione vincolandolo, in via primaria, all’applicazione delle disposizioni del piano stesso il Corpo delle Capitanerie di porto.

Concorrono altresì gli altri Comandi della marina militare, l’Aeronautica Militare e tutti gli altri organi dello Stato, Enti, Organizzazioni pubbliche (Comuni, Croce Rossa, ASL, …ecc.) nonché gli Organismi e Soggetti privati incaricati o non di Pubblico servizio. Che dispongono di mezzi navali. Aerei e di telecomunicazioni impiegabili nell’attività S.A.R.

.

Il “piano S.A.R. marittimo locale” di ciascuna Direzione marittima è composto dalla prima parte di quello nazionale e dall’elenco delle risorse disponibili all’interno della propria area di responsabilità.

Altre leggi e normative disciplinano nel nostro Paese il soccorso in mare, a cominciare dall’obbligo di soccorso generico che impone a tutti i cittadini di prestare aiuto, così come previsto dal Codice Penale, ma quelle che sono state sinteticamente sopra illustrate sono le fonti legislative del soccorso marittimo, da cui praticamente tutte le altre discendono

 

  U.C.G.  CAGLIARI

j = 39° 18’ N

Da Capo Ferrato

l = 009° 38’ E

A

                                  j = 38°51’,8 N   

Capo Teulada

l = 008° 38’,7 E

 

 

 

  U.C.G.  S.ANTIOCO

j = 38°51’,8 N

Da Capo Teulada

l = 008°38’,7 E

A

j = 39° 11’,65 N

Portovesme

l = 008° 23’,4 E

 

 

MARE:

 

A    j = 39° 00’ N;    l = 008° 15’ E

B    j = 39°00’ N;     l = 007° 44’ E

C    j = 38° 32’ N;    l = 007° 44’ E

D    j = 38°32’ N;    l = 008° 40’ E

 

 

  U.C.G. CARLOFORTE

j = 39° 11’,65 N

Da Portovesme

l = 008° 23’,4 E

A

j = 39° 27’,3 N

Capo Pecora

l = 008° 22’,9 E

 

MARE:

 

A   j = 39° 00’ N;    l = 008° 15’ E

B    j = 39°00’ N;    l = 007° 44’ E

C    j = 39°27’ N;    l = 007° 44’ E

 

 

 

 

 

  U.C.G.  ORISTANO

j = 39°27’,3 N

Da Capo Pecora

l = 008°22’,9 E

A

j = 40°14’,5 N

Porto Alabe

l = 008° 28,5 E

 

 

 

MARE:

 

A   j = 40° 14’ N;    l = 007° 44’ E

B    j = 39°27’ N;    l = 007° 44’ E

 

 

 

  U.C.G.  ALGHERO

j = 40°58’,33 N

Da Capo Falcone

l = 008° 12’,1 E

A

j = 40° 14’,5 N

Porto Alabe

l = 008° 28’,5 E

 

 

MARE:

 

A    j = 40° 58’ N;    l =007° 44’ E

B    j = 40° 14’ N;    l = 007° 44’ E

 

 

 

  U.C.G.  PORTO TORRES

j = 40°58’,33 N

Da Capo Falcone

l = 008° 12’,1 E

A

 

j = 41° 08’,25 N

Punta  Li Francesi

l = 009° 03’,33 E

 

 

MARE:

 

A   j = 41°20’ N;    l = 009° 00’ E

B    j = 41°20’ N;    l = 007° 44’ E

C    j = 40° 58’ N;    l = 007° 44’ E

 

 

  U.C.G.  LA MADDALENA

j = 40°58’,33 N

Da Punta Li Francesi

l = 008° 12’,1 E

A

j = 40° 14’,5 N

Capo Ferro

l = 008° 28’,5 E

 

MARE:

 

A    j = 41° 20’ N;    l =009° 00’ E

B    j = 41° 20’ N;    l = 010° 06’ E

C    j = 41° 08’ N;    l = 010° 13’ E

 

 

 

  U.C.G.  GOLFO ARANCI

j = 41° 09’,33 N

Da Capo Ferro

l = 009° 31’,6 E

A

j = 40° 56’,75 N

Punta Bados

l = 009° 34’,75 E

 

 

MARE:

 

Fino a 20 miglia dalla costa

 

 

 

 

 

9° U.C.G.  OLBIA

j = 40°56’,75 N

Da Punta Bados

l = 009° 34’,75’ E

A

j = 40° 04’,7 N

Capo di Monte Santu

l = 009° 44’,2 E

 

MARE:

 

A   j = 41° 08’ N;    l = 010° 13’ E

B    j = 40° 05’ N;    l = 010° 18’ E

 

 

 

10°  U.C.G.  ARBATAX

j = 39° 18’ N

Da Capo Ferrato

l = 009° 38’ E

A

j = 40° 04’,7 N

Capo di Monte Santu

l = 009° 44’,2 E

 

 

MARE:

 

A   j = 40° 05’ N;    l = 010° 18’ E

B    j = 39°18’ N;    l = 010° 18’ E