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DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO PRIMO
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


Art.l

E' costituita una associazione di volontari denominata "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA" in conformità ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, retta dal presente statuto, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative applicabili in relazione all'oggetto sociale. La denominazione "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA", i relativi emblemi e segni di riconoscimento degli uomini e dei mezzi, in quanto rivolti a garantire in forma esclusiva, la provenienza e la natura dell'attività prestazioni e servizi e prodotti di qualsiasi genere, ed in tal senso trasferiti al "Centro" ai sensi dell'art. 1, costituiscono oggetto di deposito ai fini di registrazione presso l'Autorità competente ai sensi del RD. n. 929 del 21 giugno 1942 e successive disposizioni.

Art.2

La sede legale dell'associazione è in Cagliari Viale Monastir 151 09122 Cagliari ed è denominata "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA".

Art.3

Esula dall'Associazione qualsiasi scopo di lucro o politico ed il suo ordinamento, come quello dell'organizzazione operativa di volontariato risponde ai principi democratici, di decentramento amministrativo e finanziario ed, in generale, alla normativa relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art.4

Il "Centro" ha lo scopo di promuovere, organizzare e valorizzare le attività nautiche, la loro sicurezza e la salvaguardia della vita che si svolge nel mare e sulle acque interne; di concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale e storico, monumentale ed archeologico, riferiti all'ambiente marittimo e delle acque interne. Per conseguire tali scopi di solidarietà sociale, l'Associazione promuove ed organizza le energie del Paese disponibili a concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne
--- effettua, per lo scopo suddetto e mediante propria organizzazione, uomini e mezzi ed a titolo di volontariato di sua iniziativa e/o a richiesta delle Autorità e di Privati, servizi di assistenza, salvataggio e recupero di persone o beni in pericolo di perdersi in mare o nelle acque interne;
--- organizza e svolge azioni di assistenza ai naufraghi ed alle loro famiglie; ed in genere azioni di solidarietà sociale a favore della gente di mare, e in favore di quanti svolgono attività marinare;
--- segnala all'Autorità competente le azioni di merito compiute in mare raccogliendo tutti gli elementi e prove utili per il loro riconoscimento e per la concessione delle eventuali ricompense relative;
--- svolge, su base convenzionale, servizi ausiliari e di supporto alla Guardia Costiera ed alle altre Autorità responsabili della tutela del patrimonio e dell'ambiente marino, nonché di ogni altro pubblico interesse connesso o attinente alle attività nautiche;
--- svolge servizi di assistenza sanitaria alle unità da pesca professionale durante le campagne di pesca ed altre circostanze in cui la pesca sia esercitata in gruppi;
--- organizza e svolge corsi di formazione, qualificazione e specializzazione per creare e migliorare le capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendano esercitare attività nautiche, e tutto quanto connesso alle attività acqua-nautiche a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
--- effettua studi, ricerche, progetti, anche su richiesta di Organismi Pubblici o Privati;
--- concede premi o borse di studio; instaura rapporti e partecipa ad Organismi nazionali ed internazionali, organizza Convegni, Comitati, Manifestazioni, Mostre, Gare, Tornei, Regate e simili;
--- svolge ogni attività ed iniziativa atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità sulle problematiche sociali e giuridiche relative alle attività nautiche, utilizzando qualsiasi mezzo di informazione consentito.

Art.5

Per conseguire le finalità statutarie il "Centro" può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa, assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative; ed in genere effettuare operazioni produttive di reddito connesse con gli scopi istituzionali, in ogni caso, con il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve capitale; cedere beni. Qualsiasi utile derivante da attività produttive di reddito deve essere reinvestito in attività istituzionali.

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