CAPO PRIMO ---- CAPO TERZO ---- CAPO QUARTO ---- CAPO QUINTO ---- CAPO SESTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO SECONDO
DEI SOCI


Art.6

Possono far parte del Centro le persone fisiche che, aderendo alle finalità del "Centro", intendono far parte della Guardia Costiera Ausiliaria. La richiesta di adesione, su apposito modulo, indirizzato alla Presidenza del Centro, deve contenere, oltre alle generalità, indirizzo e professione del richiedente, apposita dichiarazione che l'attività che si intende prestare è quella personale, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Resta stabilito che l'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario.

Art 7

La qualità di socio si perde. a) per recesso unilaterale dell'associato, da comunicare all'organo Amministrativo del "Centro" con un preavviso di almeno sei mesi; b) per deliberazione degli Organi Sociali ed a causa di inadempimento degli obblighi assunti; c) La riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio.