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(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO QUARTO
DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE FINANZIARIA


Art.20

Il "Centro" trae le proprie risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivitā da:
a) contributi dei soci;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni;
d) contributi di Organismi Internazionali;
e) donazioni, lasciti testamentari ed altre liberalitā;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) cessione di beni e servizi, ed in genere attivitā produttive di reddito connesse con gli scopi istituzionali, comprese quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art.21

Le quote associative di adesione ed annuali sono fissate per ciascun anno finanziario dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.
Il versamento delle quote associative, in quanto elemento costitutivo del rapporto associativo, costituisce il presupposto e la condizione per l'esercizio dei diritti spettanti al socio.

Art.22

Le quote associative ed i contributi non possono essere trasmessi o rivalutati, salvo che si tratti di trasferimenti per causa di morte.

Art.23

Il patrimonio del "Centro" č costituito dal complesso dei beni, immobili, denaro, crediti e diritti calcolati secondo le scritture contabili.

Art.24

L'esercizio finanziario del "Centro" ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.25

Entro il termine di tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, il Direttivo Regionale sottopone all'approvazione della Assemblea il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione per l'anno in corso.

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