CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO ---- CAPO QUARTO ---- CAPO QUINTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE


Art.29

Con delibera del Comitato Regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla sua costituzione, deve essere approvato un programma riguardante:
a) le attività rivolte alla valorizzazione e promozione del patrimonio storicomonumentale, artistico e culturale riguardante le coste e le rive interne;
b) le attività di solidarietà sociale e di quelle altre connesse a quelle istituzionali, come la formazione professionale, 1a promozione culturale; a favore della generale categoria di chi esercita, a qualsiasi fine, attività di carattere nautico;
e) le prestazioni di supporto locale alla Guardia Costiera.

Art.30

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto avranno piena applicazione le disposizioni del libro I° titolo II° del Codice Civile, nonché le norme di Legge in materia di ONLUS.
Il presente viene stipulato su carta libera ai sensi della Legge n. 266 del 11.08.1991 art. 8.