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CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO (prima parte) ---- CAPO TERZO (seconda parte) ---- CAPO QUARTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO PRIMO
DEL SERVIZIO E DEI COMPITI

Art.1 - Costituzione del servizio

La "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA" è basata sul volontariato, come previsto dall'art. 1 de1lo statuto. Mediante apposita organizzazione, il "Centro" assicura che le finalità istituzionali vengano tradotte in operazioni, sulla base direttiva degli organi statutari e secondo le norme del presente regolamento. Per quanto attiene al compito del concorso alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla Convenzione Internazionale di Amburgo del 27.04.79 (L. 147 del 3.4.89), il "Centro" si propone come struttura di salvataggio ed elemento dell'organizzazione nazionale, con compiti di previsione, prevenzione e soccorso ai sensi della L. 255 del 24.02.92 e del D.P.R. 613 del 21.09.94, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2 - Identificazione del servizio

Il personale volontario ed i mezzi del "Centro" si riconoscono per gli emblemi ed i segni distintivi atti a garantire la provenienza esclusiva dei servizi al pubblico e, come tali, sono oggetto di tutela ai sensi del R.D. 21.06.42 n. 929 e successive norme in materia L'uso indebito della denominazione, emblema e segni distintivi di cui al comma 1, inclusi i sinonimi, gli anagrammi, la diversa combinazione delle parole, colori e simboli, loro eventuali riproduzioni anche su prodotti o servizi, che possano dare adito ad equivoci nell'opinione pubblica e presso le Autorità da parte di persone fisiche diverse dal "Centro" e dai suoi volontari, non da adito ad alcuna responsabilità nei confronti dei terzi per le prestazioni ed i servizi resi dai medesimi sotto denominazione, emblemi e segni indebiti prodotti.

Art.3 - Operazioni di soccorso marittimo e nelle acque interne

Ai fini del presente regolamento e dei rapporti giuridici che ne derivano, per operazioni di soccorso marittimo e nelle acque interne si intendono quelle definite tali o derivanti in via di interpretazione dalle convenzioni internazionali in materia e dagli artt. da 489 a 513 del Codice della navigazione e norme corrispondenti dei regolamenti di esecuzione nonché dagli usi internazionali.

Art.4 - Compiti

Il "Centro" si prefigge di concorrere alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla tutela del patrimonio marittimo della Sardegna. Tale missione è svolta sulla base del volontariato, in assenza di ogni fine di lucro, mediante una struttura organizzativa basata sulla gestione democratica, la partecipazione dei volontari alla stessa, sul loro libero accesso alle più alte cariche, sulla gratuità delle prestazioni, sulla base di criteri predeterrninati di ammissione e di esclusione e sulla certezza dei diritti e degli obblighi imposti.
Costituiscono compiti specifici del "Centro" prevenire i sinistri della navigazione mediante un adeguato sistema di promozione, incentivazione e diffusione della cultura della sicurezza in acqua e mediante la conoscenza delle procedure di soccorso da parte del naviglio minore, da diporto e da pesca, non soggetto alla normativa internazionale; assistere e consigliare, per quanto attiene alla sicurezza, quanti espletano attività nautiche o si apprestano ad esercitarle; ottenere la più vasta adesione al servizio da parte di persone e di unità navali od aeree per il loro possibile impiego in operazioni di ricerca, salvataggio e recupero, in concorso con la Guardia Costiera; raggiungere e mantenere il più alto standard addestrativo ed organizzativo del servizio; svolgere servizi di vigilanza e sicurezza a favore di persone e di beni a richiesta ed anche per rendere più efficaci i risultati del proprio servizio; svolgere ogni altro servizio sussidiario e di supporto a favore della Guardia Costiera, sulla base di apposite convenzioni.

Art.5 - Ammissione al servizio ed assegnazione ai gruppi

Possono essere ammessi a far parte del "Centro" i soci di entrambe i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti essere cittadini italiani o di uno dei Paesi dell'Unione Europea; avere età superiore agli anni 18 ma, se inferiori ai 16 anni, occorre il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoria o tutelare; essere in possesso dei requisiti psico-fisici previsti; non essere stato definitivamente condannato per un delitto contro la sicurezza della navigazione o contro l'ambiente marino o per un fatto che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.
La richiesta di adesione, presentata ad un organo territoriale, deve contenere la dichiarazione al consenso od al diniego alla trattazione dei dati personali a norma della legge n. 675 / 96 ed accettare espressamente le norme del presente Regolamento nonché gli ordini e le disposizioni degli organi sociali.
Sulla richiesta di ammissione esprime parere il Presidente Zonale, l'Ispettore regionale, ma la decisione definitiva spetta al Presidente del "Centro".

Art.6 - Gratuità della prestazione

A norma dell'art. 22 della legge n. 266 dell'11.08.91, l'attività del volontario del "Centro" non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo che si tratti di compensi di assistenza e salvataggio (vedi artt. 491-495 del Codice della Navigazione), che, per effetto dell'art. 6 dello Statuto ed in deroga all'art. 496 del Codice predetto, vanno devoluti al "Centro" per il loro reinvestimento in attività istituzionali. Al volontario debbono essere rimborsate dal "Centro" le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, purché autorizzata per iscritto dal Capo Gruppo zonale, salvo che si tratti di spese inerenti ad operazioni di assistenza e soccorso marittimo ai sensi dell'art. 491 Cod. Nav. che vanno integralmente rimborsate al volontario o al Gruppo che le ha sostenute, con inclusione delle spese generali. Il volontario deve essere assicurato contro gli infortuni, le malattie ed i danni cagionati a terzi dall'esercizio della sua attività; se egli ha messo a disposizione del gruppo un mezzo navale od aereo o di altro tipo, deve essere assicurato contro le avarie ed i danni per perdita parziale o totale, a norma delle leggi vigenti e dell'accordo tra le parti.

Art.7 - Obbligo di farsi riconoscere

Il "Centro" assume le responsabilità delle operazioni svolte sotto il controllo dei suoi organi, solo ed esclusivamente chiaramente riconoscibili per l'uso della denominazione, degli emblemi, dei segni distintivi o prefissi di radiocomunicazione di cui esso abbia l'esclusiva.
Il volontario che conduce un mezzo aeronavale o d'altro tipo, sprovvisto del guidone sociale e degli altri dati di identificazione esclusivi del "Centro" ovvero effettui un'operazione o mandi in onda una comunicazione radiofonica, telefonica o telegrafica senza, rispettivamente, indossare l'uniforme o adoperare i prefissi di identificazione ufficiali, agisce sotto la sua personale responsabilità e senza tutela di copertura assicurativa.

Art.8 - Assegnazione al settore

Il volontario ammesso al servizio nel "Centro" viene assegnato ad uno dei settori operativi di cui ai successivi articoli, tenuto conto della capacità professionale posseduta ovvero di quella che il volontario ha scelto o che gli sarà definitivamente assegnata dopo la frequenza del corso di formazione.
Con l'assegnazione ad un settore operativo il volontario acquisisce la qualifica di volontario del "Centro" con il complesso dei diritti e degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Con parere dell'ispettore Regionale ma con provvedimento del Presidente zonale, al volontario viene conferita l'ulteriore qualifica di "volontario operativo" che abilita al servizio attivo.

Art.9 - Le visite di cortesia

Le unità di diporto e le altre unità navali minori non soggette alla disciplina normativa internazionale prevista per le navi maggiori costituiscono oggetto di "visita di cortesia" da parte dei volontari del "Centro" abilitati a tale servizio, i quali dovranno indossare l'uniforme di servizio.
Le "visite" vengono eseguite esclusivamente con il consenso ed alla presenza del suo proprietario o conducente.
Le "visite" si svolgono con l'osservanza delle seguenti condizioni:
la visita è assolutamente gratuita; deve essere preventivamente concordata l'ora ed il luogo della visita e può svolgersi anche in navigazione; il volontario del "Centro" è responsabile di eventuali danni all'unità visitata ed ai terzi per inosservanza delle norme e delle cautele necessarie; la visita deve essere eseguita con il massimo rispetto della riservatezza.
All'unità visitata viene rilasciato un attestato comprovante l'osservanza delle norme di sicurezza che può essere esposto permanentemente a bordo ed esibito ad eventuale richiesta della Guardia Costiera o di altri ufficiali / agenti di polizia giudiziaria operanti in mare.
Con le finalità e le modalità indicate nei precedenti commi, possono essere effettuate visite di cortesia ai cantieri di costruzione e riparazione del naviglio minore.

Art.10 - Finalità della visita

La visita di cortesia persegue i seguenti scopi: svolgere un'efficace azione di educazione civica personalizzata sulla sicurezza in mare; promuovere il massimo rispetto delle norme, la solidarietà e la collaborazione in mare; suggerire l'eliminazione delle eventuali carenze nella forma più rapida ed efficace; fornire informazioni e materiale didattico sulla sicurezza della navigazione; verificare sommariamente se l'unità possa far parte del servizio del "Centro"; in caso positivo, invogliare il proprietario ad aderirvi, illustrando utilità e vantaggi.

Art.11 - L'educazione civica e l'informazione

La diffusione della "cultura della sicurezza" costituisce uno dei compiti primati del "Centro", quale strumento più efficace per la prevenzione dei sinistri.
I volontari istruttori svolgono corsi, conferenze ed altri incontri presso Scuole, Istituti ed Associazioni, con lo scopo di: fornire le cognizioni basilari riguardanti la navigazione e le condizioni di sicurezza; fornire informazioni essenziali sulle precauzioni che debbono essere adottate dalle unità minori; promuovere l'adesione al servizio volontario nel "Centro"; far conoscere l'organizzazione nazionale ed internazionale per la sicurezza della navigazione; guidare le visite presso le Centrali Operative ed altre strutture della Guardia Costiera.

Art.12 - Corsi di educazione civica

I corsi basici ed avanzati per giovani ed adulti vengono svolti con l'osservanza dei seguenti criteri: i programmi sono riferiti esclusivamente alle nozioni fondamentali sulle cause e le tipologie di sinistri marittimi; non debbono essere trattati argomenti relativi al pronto soccorso ma solo ai sintomi della asfissia e dell'ipotermia; gli ausili didattici che devono essere adoperati devono essere preventivamente approvati dagli organi regionali del "Centro" deve essere data particolare rilevanza all'applicazione pratica delle nozioni impartite; i corsi possono essere integrati da visite a bordo di navi, ma è vietata qualsiasi esercitazione in mare con gli studenti.
I corsi per i giovani sono assolutamente gratuiti. I corsi per adulti possono essere a pagamento, secondo tariffe da stabilire.
I volontari istruttori, sulla base dei programmi predisposti dall'Ispettore Regionale, possono organizzare "settimane di cultura navale" a bordo di unità mercantili o militari, ad integrazione dei corsi svolti e con la finalità di dare la massima attuazione pratica alle nozioni impartite.

Art.13 - Operazioni di soccorso

Le operazioni di ricerca e soccorso in mare sono condotte secondo la regolamentazione internazionale. A norma delle vigenti leggi, la direzione dei soccorsi compete ai Comandi della Guardia Costiera.
Qualora lo impongono le circostanze, la direzione dei soccorsi può essere assunta dai volontari del "Centro" abilitati a tale compito, che hanno l'obbligo di cederla non appena consentito dalla situazione ai Comandi suddetti, rimanendo comunque agli ordini dei medesimi.

Art.14 - La cooperazione e la solidarietà

Il programma per la cooperazione e la solidarietà ha lo scopo di creare e coltivare lo "spirito di corpo" tra tutti coloro che esercitano attività marinare, onde creare le migliori condizioni per il successo dell'attività del "Centro".
Tale programma è realizzato a mezzo di corsi, riunioni, convegni ed altre attività sociali per stabilire solidi rapporti tra i volontari, le loro famiglie e l'ambiente esterno.

Art.15 - Preparazione dei giovani alla carriera militare o mercantile

I programmi relativi sono rivolti ad invogliare gli studenti delle scuole superiori e delle Università a scegliere la carriera militare nella Guardia Costiera o nella marina mercantile, mediante brevi corsi di orientamento concertati con i Comandi delle Capitanerie di porto.
Normalmente nel periodo estivo, gli studenti di entrambi i sessi possono essere invitati a partecipare a settimane di studio e di osservazione sui temi della sicurezza e dell'ecologia marittima a bordo di unità militari o mercantili, con la partecipazione dei Comandi della Guardia Costiera, Club Nautici, armatori, costruttori navali e simili.
I programmi e le condizioni di partecipazione vengono stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo Regionale, sentito l'Ispettore Regionale del "Centro".

Art.16 - Partecipazione a regate, convegni, mostre ed altre manifestazioni

Il programma relativo a tale settore di attività prende in considerazione tutte le occasioni di propaganda e diffusione del servizio del "Centro".
In linea educativa, durante le varie occasioni, si procede alla distribuzione di materiale pubblicitario; alla raccolta di interviste con il pubblico circa le diverse tematiche sulla sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino; alla raccolta di richieste di "visite di cortesia"; alla raccolta di adesioni al servizio presso il "Centro"; a fornire collaborazione ad analoghe manifestazioni della Guardia Costiera, anche in occasione di regate, gare ed altre attività sportive. L'Ispettore regionale dovrà seguire tali attività, relazionando il Presidente del "Centro".

Art.17 - Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale costituisce uno dei compiti primari del "Centro".
A tale fine, un apposito programma, predisposto dal Direttivo Regionale, prevede l'istituzione ed il mantenimento di rapporti con gli Organismi Internazionali competenti nella tematica della sicurezza della navigazione e con altre istituzioni similari di Stati Esteri, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo.

Art.18 - Supporti alla Guardia Costiera

Mediante apposita convenzione, il Direttivo Regionale del "Centro" stabilisce con le Capitanerie di Porto della Sardegna quali servizi ausiliari o strumentali possono essere svolti in ausilio della Guardia Costiera, fissando le modalità, il relativo onere finanziario ed il relativo criterio di ripartizione delle spese.

Art.19 - Supporti al servizio idrografico

Il servizio del "Centro" assume le necessarie iniziative per raccogliere tutte le informazioni e notizie utili per la sicurezza della navigazione e per l'aggiornamento delle carte e pubblicazioni nautiche.

Art.20 - Servizi di vigilanza privata ed ambientale

Il servizio di vigilanza a richiesta di privati per la sicurezza delle persone e dei beni, mobili ed immobili, negli spazi marittimi, fascia costiera, acque interne e rive, può essere espletato da personale del "Centro" in base ad appositi rapporti contrattuali.
La vigilanza sull'ambiente costituisce parte integrante del soccorso marittimo, in quanto assicura l'operatività, l'ordine e la disciplina nonché la sicurezza delle operazioni, con particolare riferimento al movimento ed allo stazionamento delle unità navali, al loro supporto logistico ed a quanto necessario nei porti e lungo le coste per il successo del salvataggio.

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