CAPO PRIMO ---- CAPO TERZO (prima parte) ---- CAPO TERZO (seconda parte) ---- CAPO QUARTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO SECONDO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE

Art.21- Gestione e partecipazione.

Il "Centro" costituisce un'organizzazione di volontariato specializzato, basata sull'intima compenetrazione dei suoi componenti e dei suoi elementi, atti a conferire la massima flessibilità delle operazioni in relazione alla situazione locale e del momento.
Il "Centro" si fonda inoltre sul consenso dell'opinione pubblica, sulla partecipazione democratica dei volontari alla sua gestione, rivolti a consolidare il principio gerarchico e l'unità di comando. La pianificazione costituisce la fase fondamentale della gestione.
Ogni responsabile deve accuratamente scegliere i suoi collaboratori con il compito di redigere e sviluppare i programmi e dar loro attuazione in funzione del compito da assolvere e delle risorse finanziarie disponibili.
Per ciascun anno solare e per tutti i livelli organizzativi deve essere redatto un documento di previsione di spesa, che sarà discusso ed approvato dal Direttivo Regionale.

Art.22 - Struttura organizzativa del "Centro".

L'organizzazione del "Centro" è rivolta a conseguire la più efficace complementarietà e sussidiarietà rispetto all'organizzazione territoriale della Guardia Costiera.
Il "Centro" si articola in Organi sociali "regionali" e "territoriali".

Art.23- Dei singoli elementi dell'organizzazione regionale.

Il Presidente rappresenta il "Centro" in tutte le manifestazioni ed occasioni sociali, regionali - nazionali - internazionali ed anche nel caso in cui il "Centro" debba stare in giudizio. Inoltre presiede il Consiglio Direttivo regionale, il Comitato regionale dei Dirigenti e l'assemblea dei soci e firma tutti gli atti ufficiali del "Centro".
I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle normali funzioni e possono ricevere dallo stesso incarichi particolari. Il Vice Presidente vicario sostituisce in toto il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento o dimissioni. Allo stesso il Presidente delegherà le funzioni di coordinamento amministrativo e di firma degli atti unitamente al Segretario Regionale.
L'Ispettore Regionale, che deve possedere il titolo di Ufficiale Superiore della Marina Italiana ovvero di Capitano di lungo corso, ha la direzione tecnica ed assicura il coordinamento delle unità del "Centro" operanti in Sardegna, ne esercita il controllo e del suo operato risponde direttamente al Presidente Regionale.
In particolare conferisce la qualifica di "volontario operativo" al socio meritevole di far parte del servizio attivo, su proposta del Consiglio Zonale; avanza proposte per le ricompense, elogi e gratificazioni ai volontari, nonché per eventuali sussidi alle famiglie degli stessi, su segnalazione del Consiglio Zonale; svolge le funzioni di capo del servizio aeronavale regionale.

I Vice Ispettori Regionali, che devono possedere il titolo di Ufficiale della Marina Italiana ovvero di Capitano di lungo corso / padrone marittimo, hanno la direzione tecnica di una determinata zona ed hanno il compito di coadiuvare l'Ispettore Regionale svolgendo gli incarichi che lo stesso, nell'ambito delle proprie competenze, attribuisce loro.
Il segretario regionale coordina gli uffici della segreteria ed in particolare assiste il Presidente e/o i Vice Presidenti nell'esercizio delle loro funzioni; cura e mantiene i rapporti con le segreterie delle organizzazioni di volontariato, eventualmente collegate con il "Centro"; assiste i Consigli zonali nell'opera di proselitismo verso i soci; esercita il potere di ratifica sui verbali relativi ai risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali a livello zonale, dichiarando la validità degli scrutini; è unico responsabile della raccolta, registrazione, conservazione, utilizzazione, diffusione, cancellazione e/o combinazione dei dati personali dei soci (vedi L.675/96).
L'ufficio della segreteria regionale provvede sotto attento controllo del segretario alla registrazione dei soci, curando l'aggiornamento e la revisione annuale degli schedari computerizzati; alla gestione degli elenchi delle attività particolari degli organi zonali; al materiale rilascio dei diplomi, delle tessere e dei distintivi per l'attribuzione della qualifica di "onorario" ai soci ordinari; al rilascio degli attestati di benemerenza, previsti dall'art.53 del presente regolamento, dopo la delibera di approvazione da parte del Consiglio direttivo Regionale; all'organizzazione delle manifestazioni sociali a livello regionale; all'organizzazione per la partecipazione dei soci ai "seminari" o altre manifestazioni nazionali/internazionali; alla custodia ed all'archiviazione degli atti ufficiali del "Centro"; al coordinamento delle attività di assistenza a favore dei soci regionali, nazionali o esteri.

Capi servizio regionali

Hanno la responsabilità tecnica dei settori in cui si articola il servizio a livello regionale. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo regionale, sentito il parere dell'Ispettore Regionale, tra i volontari in possesso dei requisiti adeguati alle funzioni da svolgere.

Comitato regionale dei Dirigenti

E' istituito il Comitato Regionale dei Dirigenti con la funzione di organo consultivo del Comitato Direttivo Regionale; esso esprime pareti sui seguenti argomenti supporti alla Guardia Costiera; piano annuale delle operazioni di soccorso e di vigilanza ambientale; struttura operativa del Comitato Direttivo Regionale; logistica; addestramento e corsi.
Il Comitato, presieduto dal Presidente del "Centro", è costituito dai Capi dei servizi regionali e dai Vice Ispettori Regionali. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, collegate eventualmente con il "Centro".

Art. 24 - Dei singoli elementi dell'organizzazione territoriale

L'assemblea zonale raggruppa i soci che operano nelle località in cui ha sede un "centro zonale". Essa è convocata dal Presidente zonale almeno 2 volte all'anno, allo scopo di elaborare i piani di intervento, la formazione professionale dei soci e la promozione culturale nonché eleggere il Presidente ed il Vice Presidente zonale al termine del loro mandato.
Il Consiglio zonale è composto dai capi zona operativa e dai capi settore operanti nella zona, ed è presieduto dal Presidente zonale. Esso elabora gli interventi operativi, individuando i soci volontari cui affidare incarichi di particolare impegno.
Il Presidente Zonale è responsabile della presenza della G.C.A. in zona, curando e controllando l'operatività dei gruppi, a sua volta coordinati dal capo zona operativa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci; cura e mantiene i rapporti con le Autorità locali.
Il Vice Presidente Zonale sostituisce il Presidente zonale se assente per impedimento o malattia. Collabora direttamente con il Presidente Zonale per la migliore riuscita degli interventi compiuti dai soci.
Il Capo Zona Operativa è nominato dal Consiglio Zonale, su proposta del Presidente Zonale e con parere dell'Ispettore Regionale. Ha il compito di coordinare tutte le operazioni eseguite dai gruppi operanti nella zona. Per accedere alla carica, il candidato deve possedere provata esperienza in ambiente marinaro.
Il Vice Capo Zona Operativa sostituisce il Capo Zona Operativa se assente per malattia o impedimento. Collabora con lo stesso per la migliore riuscita degli interventi dei gruppi. Viene proposto dal Capo Zona Operativa ed è nominato dal Consiglio Zonale.
Il Gruppo costituisce l'unità organizzativa elementare dell'organo territoriale ed assicura la realizzazione concreta dei programmi e la loro traduzione in operazioni.
Sotto l'aspetto operativo, esso viene considerato come unità omogenea, in relazione alla sua composizione: il gruppo aeronavale è composto da mezzi nautici ed aerei dislocati nei luoghi di loro normale stazionamento o ricovero, nonché dal personale volontario destinato alla loro condotta; il gruppo di salvamento, costituito da volontari e mezzi specializzati nel salvamento individuale, normalmente ubicato in luoghi di consistente afflusso di bagnanti; il gruppo di vigilanza e sicurezza, costituito da volontari e mezzi specializzati, ubicato nei luoghi in cui si riscontri maggiore esigenza di controlli o richiesta di servizi; il gruppo misto, costituito da volontari e mezzi con finzioni multiple e dislocato nelle località ritenute più idonee, a giudizio del Capo Gruppo; il gruppo subacquei, costituito da mezzi e uomini specializzati.
Ogni Gruppo può essere articolato in "settori". La composizione del Gruppo vede la presenza di almeno 15 volontari in possesso dei requisiti ed abilitazioni necessarie per il servizio. Tale composizione deve rispondere ad un adeguato bilanciamento tra le varie specialità e specializzazioni dei volontari. Il gruppo aeronavale non può avere più di 3 volontari per ciascuna unità navale e 2 piloti per ogni mezzo aereo. Qualora l'organico del Gruppo scende al disotto del minimo suddetto per la sua efficienza operativa, l'Ispettore Regionale ne dispone lo scioglimento ed i volontari che non intendono trasferirsi ad altro Gruppo vengono esonerati dal servizio.
Il Capo Gruppo è nominato dal Consiglio Zonale previo parere dell'Ispettore Regionale. Egli ha la responsabilità diretta del suo gruppo e dovrà nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi della legge n. 626 del 19.09.94.

Art. 25- Rapporto tra il "Centro" e le associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato possono avere rapporti di reciproca collaborazione con il "Centro", allo scopo di meglio realizzare gli interventi a favore delle persone e dei mezzi in pericolo, sia in mare che nelle acque interne .Tale intesa dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti e troverà attuazione al momento della contestuale sottoscrizione del protocollo.

Art. 26 - Requisiti per l'assegnazione al settore aeronavale

Per essere assegnato al settore aeronavale, il volontario deve essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
1. essere proprietario o comproprietario di almeno il 51%:
* di un mezzo navale idoneo al servizio cui è destinato a norma della legislazione vigente;
* di un mezzo aereo da turismo;
* di una stazione radio fissa o mobile, abilitata al traffico di soccorso marittimo ovvero autorizzata alle radiocomunicazioni della Protezione Civile.
2. indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, essere in possesso:
- di adeguata esperienza di servizio navale nel Corpo delle Capitanerie di Porto, nella Marina Militare o nei Corpi Navali dello Stato;
- di titoli professionali marittimi di coperta o dì macchina;
- di abilitazione alla condotta di navi ed imbarcazioni da diporto rilasciata da una Capitaneria di Porto;
- di brevetto di pilota militare o di pilota civile superiore al 1° grado;
- di abilitazione alla condotta di apparati ricetrasmittenti idonei al traffico ed al servizio radiomobile marittimo, ovvero autorizzata alle radiocomunicazioni della Protezione Civile.

Art. 27 - Requisiti per l'assegnazione al settore salvamento

Per essere assegnato al settore salvamento individuale, il volontario deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti e condizioni: essere in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato da un Ente riconosciuto; possedere il titolo di infermiere specializzato nel soccorso individuale o di medico - chirurgo specializzato in sistemi di soccorso in acqua.

Art. 28 - Requisiti per l'assegnazione al settore vigilanza

Per essere assegnato al settore vigilanza e sicurezza, il volontario deve possedere precedenti di servizio in Istituzioni pubbliche, Corpi armati e di Polizia, Istituzioni private autorizzate aventi lo scopo di prevenzione di fatti dannosi o pericolosi alle persone, alle cose o all'ambiente; abilitazione al salvamento individuale, di cui al precedente articolo.

Art. 29 - Requisiti per l'assegnazione al settore dei servizi personale, generali e logistici

Per essere assegnato al settore, il volontario deve possedere: titoli professionali rispondenti alle funzioni da espletare presso le singole unità; precedenti di servizio presso strutture pubbliche o private.
Possono essere assegnati al settore i volontari che non siano in possesso di alcuna qualificazione professionale, dopo la frequenza di appositi corsi di formazione.

Art. 30 - Requisiti per l'assegnazione al settore delle operazioni subacquee o speciali

Per essere assegnato al settore operazioni subacquee o speciali, il volontario deve essere in possesso di abilitazione rilasciata da un Ente riconosciuto per le singole specialità.

Art. 31 - Requisiti per l'assegnazione al settore delle telecomunicazioni ed Informatica

Per essere assegnato al settore, il volontario deve essere in possesso di: abilitazione alla condotta di apparati ricetrasmittenti del servizio mobile marittimo o autorizzati alle radiocomunicazioni della protezione civile; patentino di radioamatore; precedenti di servizio presso strutture pubbliche o private che abbiano conferito al volontario sufficiente esperienza nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 32 - Requisiti per l'assegnazione al settore formazione, addestramento e scuole

Per essere assegnato al settore, il volontario deve essere in possesso di titoli professionali che, sentito il Presidente Zonale e a giudizio dell'Ispettore regionale, garantiscano l'espletamento di una funzione didattica, formativa e di addestramento.

Art. 33 - Requisiti per l'assegnazione al settore sanitario

Per essere assegnato al settore sanitario, il volontario deve essere in possesso: dell'abilitazione all'esercizio della professione medica con specializzazione nel campo specifico o in campi compatibili; di titolo di personale paramedico o abilitato a particolari attività del settore.

Art. 34- Destinazione del volontario

La destinazione del volontario ad uno dei gruppi ovvero ad un ufficio regionale è definita dopo un periodo di prova, eventualmente intercalato da addestramento, a giudizio del responsabile di ciascun settore e dell'Ispettore regionale.

Art. 35- Delle specialità

I volontari, dopo l'assegnazione ad un settore e la destinazione ad una unità operativa, possono acquisire una delle seguenti specialità, conferita per precedenti servizi, abilitazioni professionali o dopo la frequenza di appositi corsi:
- Specialità del settore aeronavale: istruttore - ispettore per visite di cortesia - comandante di unità di altura - conduttore di unità costiera - comandante di unità speciali - pilota di aeromobile.
- Specialità del settore salvamento: Istruttore - conduttore di battello costiero - medico di primo soccorso - infermiere.
- Specialità del settore vigilanza: istruttore - ispettore.
- Specialità del settore operazioni subacquee: istruttore - sommozzatore protezione civile - medico e/o infermiere addetto al primo soccorso e rianimazione - conduttore di battello costiero - medico iperbarico - tecnico iperbarico.
- Specialità del settore telecomunicazioni ed informatica: istruttore operatore TL - - meteorologo - operatore PC.
- Specialità del settore personale e logistica: pubbliche relazioni - operatore amministrativo - consulente legale.
- Specialità del settore sanitario: istruttore - ispettore - medico - infermiere.
NON può essere conferita una specialità se il volontario non sia in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per quella determinata attività.

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