CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO (prima parte) ---- CAPO TERZO (seconda parte)
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO QUARTO
DELLA LOGISTICA

Art. 73 - Oggetto del settore

Il settore logistico cura quanto è necessario per rendere possibile l'assolvimento dei compiti. L'apparato logistico, in relazione alle disponibilità finanziarie, tende all'autosufficienza .
Appositi accordi con soggetti pubblici o privati che intendono cooperare con l'attività del "Centro" saranno stipulati dall'organo regionale e fisseranno le condizioni per l'utilizzo di supporti esterni sulla base di appositi programmi.

Art. 74 - Delle funzioni logistiche

Le funzioni logistiche, coordinate dal Segretario Regionale, comprendono:
l'approvvigionamento di mezzi, materiali e servizi / la conservazione, custodia, manutenzione e riparazione di beni durevoli / lo studio e la sperimentazione di mezzi, materiali e sistemi per il migliore e più adeguato assolvimento della missione / gli accertamenti e le verifiche tecniche di vario genere / l'amministrazione dei fondi e la compilazione di rendiconti ed inventari / la gestione di servizi comuni a tutti i servizi operativi / l'amministrazione ed il governo del personale volontario ed impiegatizio / l'organizzazione dei corsi di addestramento, qualificazione e specializzazione / la pubblicità, comunicazioni, stampa, edizioni, manifestazioni, convegni e le attività di pubbliche relazioni / il servizio legale / ogni altro servizio a carattere generale che debba consentire l'assolvimento della missione.

Art. 75 - Dei mezzi del "Centro"

I mezzi navali, aerei, di telecomunicazione e di qualsiasi altro tipo necessari per l'assolvimento del servizio provengono da cessione in comodato da parte dei volontari / donazioni o altri atti di liberalità e lasciti testamentari / cessione da parte di Enti pubblici ai sensi della legge n. 74/96 / acquisto in proprietà / locazione o noleggio a tempo determinato o indeterminato.

Art. 76 - Cessione di beni mobili

In applicazione della legge n, 74/96 e sulla base di appositi accordi con l'amministrazione competente, il "Centro" potrà ricevere in uso o in proprietà, a titolo oneroso o gratuito, unità navali / aeromobili / automezzi / stazioni radio, fisse o mobili, apparati elettronici e simili / attrezzature ed equipaggiamenti / mobili ed arredi per uffici / libri, pubblicazioni, materiale didattico e simili.

Art. 77 - Utilizzo dei beni mobili

L'insieme dei beni mobili, dei mezzi aeronavali e terrestri di proprietà del "Centro", a qualsiasi titolo acquisiti, restano sempre sorto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo Regionale, il quale può però disporre, d'intesa con l'Ispettore regionale e con i Presidenti dei centri zonali interessati, della loro ubicazione, della manutenzione e riparazione, della loro custodia nonché dell'uso dei mezzi stessi nelle sedi più appropriate.

G.C.A. Centro Regionale della Sardegna

CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO (prima parte) ---- CAPO TERZO (seconda parte)