CAPO PRIMO ---- CAPO SECONDO ---- CAPO TERZO (prima parte) ---- CAPO QUARTO
(inserire la funzione F11)



DELLA GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA
CENTRO REGIONALE DELLA SARDEGNA


CAPO TERZO (parte seconda)
DELLE FUNZIONI E DEI CORRISPONDENTI GRADI DI RESPONSABILITA'

Art. 55- Dei controlli amministrativi

Il controllo di competenza del COLLEGIO REVISORE dei conti è diretto ad accertare che ogni entrata ed ogni uscita della tesoreria regionale corrisponda a precisa registrazione contabile e sia giustificata da idonea documentazione, contenente le indicazioni degli elementi atti ad individuare il titolo dell'operazione contabile e l'autorizzazione alla spesa.
Il Collegio, che nel suo interno designa il Presidente, in occasione dell'accertamento contabile, verbalizza le risultanze, rimettendone copia alla Segreteria Regionale; quest'ultima ne informerà prontamente il Presidente del "Centro", perché ne dia comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 56- Attività addestrativa

L'efficienza del "Centro" si basa sulla professionalità dei volontari che, una volta ammessi al servizio, debbono mantenere e migliorare le loro capacità mediante un costante addestramento. La responsabilità dell'addestramento ricade sui Presidente della zona e sul responsabile regionale per la parte da programmare. Gli istruttori dei corsi cureranno in particolare la rispondenza delle esercitazioni ai programmi addestrativi periodici o saltuari, simulati od effettivi.

Art. 57- Delle responsabilità all'interno del "Centro"

Gli organi sociali territoriali devono assumersi le responsabilità di legge per l'impiego dei volontari e dei mezzi posti sotto il controllo dei medesimi. Essi sono responsabili per gli infortuni e le malattie sofferte dai volontari in occasione od in conseguenza delle loro prestazioni, eseguite sulla scorta dei compiti assegnati.

Art. 58 - Assegnazione dei compiti

I compiti che il volontario deve assolvere sono assegnati dai responsabili dell'unita operativa ed organizzativa da cui dipende. L'ordine può essere impartito solo al volontario in possesso dell'abilitazione richiesta per l'assolvimento del compito relativo. L'assegnazione del compito da parte del Presidente o Vice Presidente Zonale o Capo Gruppo costituisce la legittimazione dell'operato del volontario, che, se ha- agito in aderenza e nei limiti dell'ordine ricevuto, resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni alle persone od alle cose da lui eventualmente cagionate . Il compito può essere conferito per iscritto ovvero documentato da registrazione fonica, in modo che vèngano certificati tempo, luogo, natura e limiti dell'attività segnata. Nessun volontario può rivendicare diritti di alcun genere per servizi non espressamente ordinati dai Presidenti o Vice Presidenti Zonali o Capi Gruppo, ovvero dalle Autorità competenti, salvi i casi di assoluta urgenza o in casi in cui l'iniziativa è comunque opportuna per raggiungere il migliore risultato.

Art. 59- Ordini scritti

L'ordine deve essere dato per iscritto per qualsiasi dislocazione di unità navale, aerea o radiomobile, sempre che rimanga sotto il comando od il controllo operativo del "Centro", per qualsiasi altra operazione che rimanga sotto il controllo dello stesso "Centro", per qualsiasi viaggio collettivo od isolato per motivi di servizio, per il rimborso delle spese in generale, sempre per motivi di servizio.
Qualora la missione assegnata non preveda il rimborso delle spese, l'ordine deve precisare che, nel caso in cui il volontario non intenda sostenere le necessarie spese, la missione deve intendersi annullata.

Art. 60 - Responsabilità per gli ordini riguardanti operazioni di soccorso navale

Salvi i casi in cui la prestazione di assistenza e soccorso a persone e beni in pericolo sia imposta dalla legge a qualsiasi comandante di unità navale, il volontario che rivesta tale funzione in seno al "Centro" si assume l'obbligo nei confronti del "Centro" di iniziare l'opera di assistenza e soccorso fino al conseguimento dell'utile risultato secondo le circostanze e sulla base della normale perizia marinaresca.
L'osservanza di tale obbligo da parte del volontario comporta l'assunzione della piena responsabilità del "Centro" nei confronti dei terzi . Tale disposizione non si applica se il volontario opera fiori della propria zona di appartenenza e fino a quando egli non pone la sua prestazione sotto il controllo del capo Gruppo ovvero dell'Autorità marittima competente.

Art. 61- Responsabilità per gli ordini riguardanti operazioni di vigilanza e sicurezza

Le attività di vigilanza rivolte all'individuazione di fatti anormali e potenzialmente pericolosi per le persone, i beni e l'ambiente soggiacciono ai principi generali che regolano le responsabilità nella esecuzione di servizi pubblici, sulla base di eventuali convenzioni.
Sono soggetti alle responsabilità civili i servizi di vigilanza a richiesta di privati relativi a prevenzione incendi, scoppi, esplosioni ed altri incidenti a bordo di navi nell'interno di strutture portuali, cantieri, depositi e magazzini ed altre strutture contenenti merci pericolose od infiammabili; vigilanza e monitoraggio contro gli inquinamenti accidentali delle acquee, comprese situazioni di degrado delle spiagge e della costa in genere; guardia ai beni ed alle persone in mare, lungo le coste ed ogni altro luogo in cui tale servizio venga richiesto; servizi tecnico - nautici in favore delle navi nei porti, rade ed ancoraggi; altri servizi di sicurezza e vigilanza previsti da singoli accordi contrattuali.
Il personale del settore sicurezza e vigilanza è esonerato da ogni responsabilità se ha agito sotto il comando dei propri superiori e se risulta in possesso delle autorizzazioni di legge eventualmente richieste per l'espletamento di un determinato servizio.

Art. 62- Obblighi del volontario

Il volontario ha l'obbligo di versare la quota sociale quale elemento essenziale per la costituzione ed il mantenimento del rapporto associativo. Egli ha l'obbligo di farsi riconoscere e deve quindi provvedere ad acquistare a sue spese l'uniforme e le altre dotazioni personali prescritte, di mantenerle in perfetto ordine e di rinnovarle periodicamente, con i segni distintivi della propria specialità, del grado rivestito e degli altri segni distintivi.
Il volontario che metta a disposizione del "Centro" un mezzo navale, aereo o di altro tipo, ha l'obbligo di provvedere a sue spese a quanto sia necessario per mantenerne l'efficienza, comprese le autorizzazioni ed i permessi previsti per ciascuno di essi, e di rinnovarli alla loro scadenza. Con l'adesione al "Centro" il volontario rinuncia incondizionatamente e senza riserve, al compenso di legge eventualmente spettante per l'opera utilmente prestata in favore di navi, aerei, persone o cose assistite o salvate.

Art. 63- Obblighi del servizio

Sono a carico del servizio le spese effettivamente sostenute dai volontari di qualsiasi grado per l'assolvimento dei compiti loro assegnati - i premi per l'assicurazione sulla vita e contro gli infortuni derivanti da missione di servizio - i premi di responsabilità civile verso terzi in relazione ad operazioni sotto il controllo del "Centro" - il costo dei carbolubrificanti consumati dai mezzi di proprietà dei volontari durante le operazioni e le esercitazioni - il costo per il ricovero e le riparazioni dei mezzi a seguito di danni riportati durante ed in conseguenza dell'assolvimento della missione assegnata, escluso dolo e colpa grave - il costo dei corsi di addestramento, abilitazione e specializzazione.

Art. 64- Pubblicizzazione delle attività

Il successo delle attività del "Centro" dipende in larga parte dal consenso dell'opinione pubblica e dalle adesioni volontarie al servizio, ottenute mediante costante e penetrante azione pubblicitaria realizzata con tutti i mezzi di informazione I programmi relativi ed il reperimento dei fondi necessari debbono essere reperiti dal Consiglio Direttivo regionale.

Art. 65 - Relazioni esterne

I volontari come tali NON rappresentano il "Centro" nei rapporti con i terzi e con le Autorità, salvo specifica delega ovvero rivestano la qualifica di dirigenti. La limitazione di cui sopra non riguarda le situazioni in cui il volontario agisce come semplice cittadino ed opera nella sua sfera privata. La citazione dei volontari quali testimoni in processi che riguardano il "Centro" deve essere comunicata dal volontario al Capo Gruppo, il quale ne informerà gli organi territoriali.

Art. 66- Nominativi ed indirizzi

In osservanza delle norme vigenti rivolte a tutelare la riservatezza, non possono essere rilasciati a terzi elenchi dei nominativi ed indirizzi dei volontari, senza il consenso degli interessati. In relazione delle finalità pubbliche del servizio, i responsabili della zona debbono vigilare affinché le offerte ed in genere la ricezione del materiale pubblicitario di servizi e prodotti da parte di terzi non devono in alcun modo condizionare il servizio o comunque interferirvi.

Art. 67- Corrispondenza privata

I volontari del "Centro" possono usare, nella corrispondenza privata e nei biglietti e carte da visita personali, la qualifica e la funzione assolta nell'ambito del servizio.

Art. 68- Pubblicazioni

Nella pubblicazione di testi, articoli e simili a contenuto scientifico ed informativo, riferito ai temi, programmi ed attività del "Centro", il volontario deve indicare la propria qualifica nel servizio. I testi degli scritti ed eventuale materiale fotografico da pubblicare devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo regionale, al solo scopo di verificare l'opportunità e l'adeguatezza della trattazione dell'argomento. In caso di mancata approvazione, il volontario può sempre pubblicare il suo scritto ma non può apporre la sua qualifica in seno al "Centro". Dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale, il volontario ha facoltà di utilizzare l'emblema del "Centro".

Art. 69- Foggia dell'uniforme

L'uniforme costituisce l'espressione esterna dei compiti navali del "Centro" e la sua foggia è simile a quella di quasi tutte le Marine Militari e Mercantili. La foggia dell'uniforme del "Centro" deve essere tale che, pur rappresentando un servizio navale, possieda elementi che la distinguano chiaramente dalle uniformi della Marina Militare ed in genere delle FF.AA. e di Polizia. Apposito regolamento stabilirà in dettaglio foggia, distintivi, emblemi, atti a riconoscere i volontari, la loro collocazione gerarchica, le loro funzioni ed abilitazioni e connesse responsabilità. I volontari appartenenti ad una categoria in congedo del Corpo delle Capitanerie di Porto o di altri Corpi armati e di Polizia possono apporre nell'uniforme del "Centro" le ricompense, onorificenze e distintivi di abilitazione conseguiti durante il precedente servizio, con esclusione dei fregi prettamente militari.

Art. 70- Obbligo di indossare l'uniforme

I volontari del "Centro" di entrambi i sessi devono indossare l'uniforme di servizio durante le "visite di cortesia" alle imbarcazioni a bordo delle unità aderenti al servizio / durante le esercitazioni, anche simulate, presso o in collaborazione con la Guardia Costiera / a bordo di aeromobili in servizio / a bordo di unità della Guardia Costiera o della M.M., se regolarmente imbarcati o per visite e cerimonie ufficiali durante la tenuta o la frequenza a corsi, conferenze, convegni ed altre manifestazioni collettive / in tutte le occasioni nelle quali è consigliato l'uso dell'uniforme.

Art. 71 - Divieto di indossare l'uniforme

I volontari non devono indossare l'uniforme durante manifestazioni a carattere politico o sindacale / in luoghi ed occasioni che non si addicono alla serietà, al decoro ed alla dignità del "Centro" / all'estero, senza autorizzazione del Presidente Zonale / a bordo di unità navali od aeree che non sono in servizio d'istituto.

Art. 72- Distintivi sull'abito civile

I volontari possono portare sull'abito civile il distintivo del "Centro" ma non possono portare distintivi di grado e ricompense concesse durante il loro servizio.

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