BONIFICHE SITI INQUINATI

  ò giù  aggiornato: 04/07/05

In Italia le bonifiche dei siti inquinati hanno cominciato a realizzarsi nei primi anni 90. 

All'epoca erano pochissime le Società in grado di operare in modo efficace. Prevalentemente in Italia c'erano delle sedi di rappresentanza di società estere (in genere USA) e gli interventi venivano realizzati da specialisti chiamati dall'estero.

Tra queste prime Società va sicuramente ricordata la GROUNDWATER TECHNOLOGY Italia S.r.l. (oggi ITGroup Italia S.r.l.) con sede a Cantù, (Como) fondata e diretta dal Dott. Antonino Schillaci che alcuni anni dopo ha aperto una sua nuova ditta: la RPT (Remediation & Prevention Technology) S.r.l. con sede a Roma.

In quegli anni in assenza di una normativa nazionale per le bonifiche ci si riferiva usualmente alla "norma olandese", successivamente alcune regioni come la Toscana ed il Piemonte cominciarono a produrre le prime leggi. 

Finalmente nel 1997 con il: 

Decreto Legislativo 5 feb 97, n. 22 “Ronchi” 

"Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi"

si cominciò a regolamentare a livello nazionale la materia. La norma, calibrata sui rifiuti, contiene, tra l'altro, importanti definizioni, le diverse tipologie di riciclaggio, le  sanzioni e, negli allegati, sono indicati i codici CER di classificazione dei rifiuti.

Il DLgs 22/97 rimanda per le bonifiche ad un successivo regolamento attuativo necessario per definire, con un sufficiente dettaglio di contenuti tecnici e normativi, la complessa materia.

Per essere prodotto il Decreto Ministeriale di attuazione alle direttive del Ronchi (DM 471/99) si sono dovuti aspettare ancora 2 anni e, nel frattempo, il Ronchi ha subito alcune modifiche ed integrazioni con:

il Decreto Legislativo 8 nov 97, n. 389 “Ronchi bis” - Testo aggiornato del decreto legislativo 22/97 “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi”

e con la Legge 9 dic 1998 n 426 “Ronchi ter” - Nuovi interventi in campo ambientale.

Dopo l'entrata in vigore del DLgs 22/97 le Regioni hanno legiferato recependo a livello locale la norma per quanto riguarda la Regione Lazio la legge di riferimento è la:  

Legge Regionale Lazio 9 lug 1998, n. 27 - Disciplina regionale della gestione dei rifiuti

 

Il Decreto Ministeriale 25 ott 1999, n. 471 come già detto è il regolamento attuativo del Ronchi la norma chiarisce tutte LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA che comprendono:

  1. la MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA (MSE) (il Comune ne verifica l'efficacia e può dare prescrizioni)

  2. la redazione del PIANO DI CARATTERIZZAZIONE (PDC) con indagini ambientali con trivellazioni, campionamenti analisi di terreni ed acque ecc. La sua approvazione ed autorizzazione all' esecuzione avviene in Conferenza dei Servizi indetta dal Comune (o dalla Regione)

  3. la redazione del PROGETTO PRELIMINARE (PP) e la sua approvazione in Conferenza dei Servizi indetta dal Comune (o dalla Regione). Il PP indica, sulla base delle precedenti indagini di caratterizzazione le possibili soluzioni di:

  1. la redazione del PROGETTO DEFINITIVO (PD) che specifica nel dettaglio quanto approvato al punto precedente, la sua approvazione autorizzazione alla esecuzione avviene nell'ambito Conferenza dei Servizi indetta dal Comune (o dalla Regione).

 

MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA

All'articolo 2. Definizioni, alla lettera d, del DM 471/99 si chiarisce, cosa si intende per azioni di Messa in sicurezza d'emergenza (che è la prima importantissima fase di un procedimento di bonifica):

d - Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;

le azioni di messa in sicurezza d'emergenza non possono e non devono essere autorizzate dalle pubbliche autorità ma devono essere prontamente poste in essere dal responsabile dell'inquinamento proprio in virtù del carattere di immediatezza e dell'importanza che rivestono, sia per gli aspetti collegati alla tutela ambientale (protezione di terreni falde acquifere, ecosistemi, ecc.), che per quanto attiene alla protezione civile ed alla tutela della salute pubblica (rischio di contatto con sostanze tossiche e nocive, inalazione di vapori, pericolo di incendio ed esplosioni, inquinamento di pozzi idropotabili, irrigui ecc.)

A tal riguardo nel DLgs 22/97 all'art. 17 comma 2 si dispone:

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), (nota: limiti di ammissibilità di inquinamento di terreni e falde acquifere) ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

Il progetto di bonifica di cui alla lettera c) comprende le tre fasi indicate ai punti 2 3 e 4 e cioè: Piano della caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo.  (art. 10 DM 471/99)

Tra le azioni più frequenti di messa in sicurezza d'emergenza il DM 471/99 indica nell'Allegato 3:

- rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta liquidi sversati, pompaggio liquidi inquinanti galleggianti

- installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza

- installazione di drenaggi di controllo

- costruzione o stabilizzazione di argini

- copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati

- rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza sono previste attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare sia il raggiungimento degli obiettivi previsti che il permanere nel tempo delle condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica.

TALE ELENCO PER OVVIE RAGIONI NON PUO' ESSERE CONSIDERATO ESAUSTIVO usualmente nella MSE possono essere impiegate le stesse tecniche che si impiegano per la bonifica, tipo installazione di barriere di pozzi con trattamento acque, impianti di estrazione vapori ecc.

 

PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE: 

ecco alcune azioni che vengono usualmente progettate e realizzate nell'ambito dellei INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DI AREE INQUINATE E/O A RISCHIO POTENZIALE

 

PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DI BONIFICA

ecco alcune azioni che vengono usualmente progettate e realizzate nell'ambito degli INTERVENTI DI BONIFICA DI SITI INQUINATI

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