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Dal riconoscimento dell'inviolabilità della dignità umana ai diritti
di cittadinanza:
PREAMBOLO
- I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta
hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
- Ispirandosi al suo retaggio culturale, umanistico e religioso, l'Unione
si fonda sui principi indivisibili e universali di dignità della persona,
di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi
di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro
della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- L'Unione contribuisce allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto
della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei,
dell'identità nazionale degli stati membri e dell'ordinamento dei loro
pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca
di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi nonché
la libertà di stabilimento.
- Con l'adozione della presente Carta l'Unione intende, rendendoli più
visibili, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione
della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e
tecnologici.
- La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei
compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà,
i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari,
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità
e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei
diritti dell'uomo.
- Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri
nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
- Pertanto sono riconosciuti a ogni individuo i diritti e le libertà
enunciati in appresso.
DIGNITÀ
- Articolo 1. Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
- Articolo 2. Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
- Articolo 3. Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo
le modalità definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi
come scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali
una fonte di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
- Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene
o trattamenti inumani o degradanti.
- Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
LIBERTÀ
- Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
- Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
- Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio
di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona
interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano
e di ottenere la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un'autorità indipendente.
- Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
- Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione
o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o
il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza
dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
- Articolo 11. Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono garantiti.
- Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione, segnatamente in campo politico, sindacale e
civico. In particolare ogni individuo ha il diritto di fondare sindacati
insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione.
- Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la
ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
- Articolo 14. Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione
e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose,
filosofiche e pedagogiche, sono garantiti secondo le norme nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
- Articolo 15. Libertà professionale
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di
lavorare, di stabilirsi o di prestare o ricevere servizi in qualunque
Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti
a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
- Articolo 16. Libertà d'impresa È riconosciuta la libertà d'impresa.
- Articolo 17. Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che
ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento
in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa.
L'uso dei beni può essere regolamentato nei limiti imposti dall'interesse
generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
- Articolo 18. Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito
nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra nel
28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status
dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.
- Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione
e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte,
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
UGUAGLIANZA
- Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
- Articolo 21. Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale,
le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni
personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap,
l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito dell'applicazione del trattato che istituisce la Comunità
europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione
fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari
contenute nei trattati stessi.
- Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
- Articolo 23. Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il
principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
- Articolo 24. Diritto del bambino
1. I minori hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per
il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione;
questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano
in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore
deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali
e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario
al suo interesse.
- Articolo 25. Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale
e la partecipazione alla vita della comunità.
SOLIDARIETA'
- Articolo 26. Diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa.
Ai lavoratori o ai loro rappresentati devono essere garantite a tutti
i livelli, l'informazione e la consultazione in tempo utile sulle questioni
che li riguardano nell'ambito dell'impresa, nei casi e alle condizioni
previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
- Articolo 27. Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno
a tutti i livelli, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
- Articolo 28. Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni lavoratore ha il diritto di accedere a un sevizio di collocamento
gratuito
- Articolo 29. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato
- Articolo 30. Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima
del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie
annuali retribuite.
- Articolo 31. Divieto del lavoro minorile e protezione dei
giovani sul luogo di lavoro Il lavoro minorile è vietato.
L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età
in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli
ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento
economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute,
lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a
rischio la loro istruzione.
- Articolo 32. Vita familiare e vita professionale
E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
Ogni individuo deve poter conciliare vita familiare e vita professionale;
ciò comporta in particolare il diritto di essere tutelato contro il
licenziamento in occasione di una maternità ed il diritto a un congedo
parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
- Articolo 33. Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione
in caso di maternità, malattia infortunio sul lavoro, dipendenza o vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazione e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione
ha diritto a prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. L'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a
tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità
stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
- Articolo 34. Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria
e dio ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali: Nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di
protezione della salute umana.
- Articolo 35. Accesso ai servizi di interesse economico generale
L'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico
generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, ai sensi
delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea al
fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione.
- Articolo 36. tutela dell'ambiente Nelle politiche dell'Unione
devono essere integrati un livello elevato di tutela dell'ambiente e
il miglioramento della sua qualità, e vanno garantiti conformemente
al principio dello sviluppo sostenibile.
- Articolo 37. Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
CITTADINANZA
- Articolo 38. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede,
alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale
diretto, libero e segreto.
- Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
- Articolo 40. Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
tratte in modo imparziale, equo, secondo il principio della neutralità
dell'azione pubblica, ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni
e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare :
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi
confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi
pregiudizio;
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda,
nel rispetto degli interessi legittimi della riservatezza e del segreto
professionale;
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità
dei danni cagionati dalle sue istitutizioni o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una
delle lingue ufficiali di queste ultime e deve ricevere una risposta
nella stessa lingua.
- Articolo 41. Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
- Articolo 42. Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione
da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, salvo la Corte
di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro
funzioni giurisdizionali.
- Articolo 43. Diritto di petizione
- Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica
che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto
di presentare una petizione al Parlamento europeo.
- Articolo 44. Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente
al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi
terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
- Articolo 45. Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino
dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzi nel quale lo Stato
membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato , della tutela
da parte della autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
GIUSTIZIA
- Articolo 46. Diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice
imparzial
e 1. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi
a un giudice.
2. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente
e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
3. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio
a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare a spese
dello stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
alla giustizia.
- Articolo 47. Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti delle difesa è garantito ad ogni imputato.
- Articolo 48. Principi della illegalità e della proporzionalità
dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un omissione che, al
momento in cui è stato commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato
è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la
legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare
quest'ultima.
2. Il presente articolo non costa al giudizio e alla condanna di una
persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, costituiva un
crimine secondi i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essre sproporzionate rispetto al reato
- Articolo 49. Diritto di non essere giudicato o punito due volte
per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato per un
reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione europea
a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 50. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presenta Carta si applicano alle istituzioni
e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà
come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano
i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi
per la Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti
definiti dai trattati.
- Articolo 51.Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti
dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare
il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere portate limitazioni solo
laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse
generale perseguite dall'Unione, ad altri interessi legittimi in una
società democratica o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento
nei tratti comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano
alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli
garantiti dalla convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, il significato e alla portata degli stessi
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione, a meno che
la presente Carta non garantisca una protezione maggiore o più estesa.
- Articolo 52. Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto internazionale
dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, al Comunità o
tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
e dalle costituzioni degli Stati membri.
- Articolo 53. Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel
sensori comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un
atto che miri alla distruzione dei diritti di esercitare un'attività
o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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