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Lettera di Romano Ricciotti Se c'è un delitto ripugnante è quello di bancarotta fraudolenta... Ora è in corso presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l'elaborazione del Progetto di legge n. 2342, su iniziativa di un gruppo di Deputati della Casa delle libertà, i quali propongono di attenuare il rigore delle pene previste per i delitti di bancarotta, portando la pena massima a tre anni di reclusione... Se c'è un delitto ripugnante è quello di bancarotta fraudolenta.
Il bancarottiere è quell'imprenditore commerciale che acquista
a credito e, falsificando bilanci e scritture contabili, sottrae ai fornitori
la garanzia del loro credito e ai dipendenti quella del salario. Per la Chiesa, negare la mercede agli operai è uno dei peccati
che gridano vendetta al cospetto di Dio. Ora è in corso presso la Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati l'elaborazione del Progetto di legge n. 2342, su iniziativa di
un gruppo di Deputati della Casa delle libertà, i quali propongono
di attenuare il rigore delle pene previste per i delitti di bancarotta,
portando la pena massima a tre anni di reclusione. Si legge nella Relazione che la severità delle pene oggi previste è caratterizzata dalla " sua incompatibilità con i princìpi penali costituzionali quali, ad esempio il principio di necessaria offensività" e con "lo stesso canone di ragionevolezza delle leggi più volte invocato dalla Corte Costituzionale che ha sovente dichiarato l'illegittimità costituzionale della sanzione prevista per taluni reati, sia per sproporzione diretta tra offesa e sanzione sia per sproporzione tra sanzioni relative alla stessa offesa o ad offesa analoga". Sotto il velame del "giuridichese" stretto si scoprono argomenti
che vanno bene solo per gli ignari. Come si può affermare che è
privo di offensività un delitto che colpisce creditori e dipendenti
nei loro interessi vitali? E perché la Corte costituzionale non
ha dichiarato illegittima anche la norma sulla bancarotta fraudolenta,
che, quanto a severità, è una delle più rigorose?
I Relatori sottolineano, ancora, che "le modifiche proposte non possono essere avulse da altre analoghe aventi ad oggetto le sanzioni relative ad alcuni reati di falso per gli innegabili riverberi su tali fattispecie delittuose della nuova disciplina". Infatti la tutela del "diritto inviolabile" non sarebbe completa se si trascurassero i diritti dei falsari. Va da sé. La Relazione al Progetto di legge esordisce con queste parole: |
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