l'olio extravergine d'oliva Garda dop

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Il disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Garda dop
Decreto 17 settembre 1998. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva "Garda", riconosciuto in ambito U.E. come denominazione di origine protetta.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva "Garda", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa
comunitaria di settore;
Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
Considerato che la denominazione di origine protetta "Garda" per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, reg. (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del
relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva "Garda" affinchè le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano;
Decreta:
Articolo unico
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Garda", registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle "Denominazioni di origine protetta" dell'Unione uropea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata "Garda" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione "Denominazione di origine protetta" in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa in materia.
Roma, 17 settembre 1998
Il Ministro: Pinto

Il testo del disciplinare
Clicca qui per legge l'intero testo del disciplinare dell'olio extravergine Garda dop

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L'olio del Garda in cucina
Vigne ed olivi dominano il paesaggio agricolo della riviera orientale del Garda. L'olivo è signore incontrastato del tratto settentrionale. La parte meridionale è il regno della vigna, qui e là inframmezzata dall'oliveto. Da quand'è che qui si coltiva l'olivo? Dall'età altomedievale. Con sicurezza. Furono i grandi monasteri dell'epoca a favorirne ed incentivarne la coltura. Gli ordini religiosi avevano bisogno d'olio per l'illuminazione delle chiese e per i riti sacri, ma dal Mediterraneo non ne arrivava a sufficienza. Cominciarono così a far piantare olivi ovunque fosse possibile, e i laghi prealpini si mostrarono particolarmente adatti. "Garda deputavit ad olium" statuì nell'835 Wala, l'abate del potente monastero di San Colombano di Bobbio: è forse la data d'inizio dell'olivicoltura intensiva sulla riviera benacense.
L'olio extravergine d'oliva del Garda ha ora il marchio europeo della dop, la denominazione d'origine protetta. È un olio che si caratterizza per la straordinaria leggerezza, la facile digeribilità, i delicati toni fruttati: un gioiellino. Quand'è appena spremuto, la tradizione vuole che lo si provi sulla bruschetta oppure sulle patate lesse. Terzo test tradizionale: un'insalata di solo radicchio rosso di Verona condita con olio, aglio e un trito finissimo d'acciughe. In tavola accompagna tutta la cucina tipica del territorio. Insieme col Bardolino.
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Extravergine
Il libro di Diego Soracco, edito da Slow Food, è un'eccellente guida alla conoscenza e alla degustazione dell'olio extravergine di oliva.
Lo trovate in vendita nelle migliori librerie e sul sito internet www.slowfood.it

Guida agli Extravergini 2001-2002
L'ossatura centrale della guida agli extravergini di Slow Food, che ha come curatori Diego Soracco e Nanni Ricci, è costituita da un percorso regionale aperto sulle aziende di cui si delineano il profilo e la filosofia produttiva con notizie sulle varietà, le pratiche colturali e quelle estrattive, mentre l'olio (o gli oli) selezionati sono descritti da un profilo organolettico completato da una nota di valutazione riguardante la tipicità e da una indicazione sul rapporto prezzo/qualità.
Le schede delle aziende del Veneto e del Garda lombardo sono di Angelo Peretti.
Un'introduzione agile ma esauriente alle singole regioni, ne racconta la vocazione olivicola soffermandosi sulla fisionomia delle cultivar e delle zone di produzione, mentre, in apertura, due brevi capitoli descrivono le origini della qualità, fanno il punto su leggi, classificazioni e denominazioni, danno consigli sulla conservazione e sulle possibilità dell'impiego.
Il gran ritorno d'interesse attorno all'olio extravergine di oliva ha risvegliato, nel corso degli ultimi anni, l'attenzione dei consumatori, rivolgendola non semplicemente agli aspetti nutrizionali e salutistici bensì a quelli edonistici, della piacevolezza organolettica. È in questa direzione e per venire incontro a queste esigenze, che è stata progettata e realizzata la guida, redatta secondo il concetto di "qualità obbligatoria" (di cui molto si parla) che garantisce il consumatore sulla rispondenza del prodotto sia ai requisiti merceologici e igienico sanitari, sia a quelli di qualità e tipicità, in cui rientrano gli attributi conseguenti alle condizioni pedoclimatiche, agronomiche e tecnologiche.
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "GARDA"

Art. 1.
Denominazione
1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Bresciano", "Orientale", "Trentino", è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio, e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.
2. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Casaliva o Drizzar presente negli oliveti per almeno il 50%. Possono, altresì, concorrere le seguenti varietà: Lezzo, Favarol, Rossanel, Razza, Fort, Morcai, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%.
3. La denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla prooduzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio; in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.
4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dal confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominaziome di origine controllata di cui all'art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.
4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.
5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.
6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.
7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg. 5000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
10. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
11. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Bresciano" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.
2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controlla "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Orientale" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Trentino" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati a punto 4 dell'art. 3.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine ai cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
6. Le operazioni di oleificaziome devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Bresciano" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio o leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < =12, Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Orientale" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde da intenso a marcato, con modeste variazioni della componente del giallo;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg;
acido oleico: > = 74%.
3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda" accompagnata dalla menzione geografica "Trentino" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde con riflessi dorati;
odore: di fruttato leggero con sensazione erbacea;
sapore: sapido, delicatamente fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7,00;
numero perossidi: < = 14 Meq02/kg.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
6. è in facoltà del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.

Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
2. è consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata "Garda".
6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Bresciano", deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 5.
9. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Orientale" deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
10. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Garda", accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Trentino" deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacità non superiore a litri 1.
11. è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.
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