Italia Oggi

Mercoledì 28 Marzo 2001

AMBIENTE E SANITÀ

Il principio interpretativo della Consulta sull’articolo 13 della legge 47/1985

Abusi ambientali insanabili

La concessione in sanatoria non estingue il reato

DI UGO DI BENEDETTO

La sanatoria edilizia non estingue il reato ambientale.

La concessione di cui all'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha effetto estintivo per i reati strettamente urbanistici di cui all'articolo 20 della stessa legge, mentre rimangono i reati ambientali e quelli connessi alla violazione della normativa antisismica.

È’ questo il principio che la Corte costituzionale ha posto alla base della propria decisione di cui all'ordinanza n 46 del 6 marzo 2001(consultabile integralmente sul sito internet www.diritto2000.it).

Invece, la Corte di legittimità ha ritenuto non in contrasto con la Costituzione la diversa soluzione adottata dal legislatore nella sanatoria prevista dalla legge 23/12/1994, n. 724 (art. 39, comma 8), attesa la natura temporanea ed eccezionale e non ripetibile di detto condono edilizio.

Il tribunale di Cuneo, nel sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale, aveva correttamente rilevato che la sanatoria di cui all'art. 13 legge 47/1985 riguarda i meri abusi formali e il suo rilascio è condizionato dalla presenza di una situazione di "legittimità sostanziale", ovvero della accertata conformità urbanistica, ancorché la costruzione sia stata realizzata senza munirsi preventivamente del titolo legittimante.

Il giudice a quo aveva ritenuto che la mancata estensione al reato ambientale dell'effetto estintivo delle violazioni urbanistiche, attribuito alla concessione in sanatoria, avrebbe determinato un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra situazioni analoghe, accertatine ex post dell'intrinseca legittimità dell'attività.

La Consulta non ha condiviso detto orientamento, in quanto tale forma di regolarizzazione formale dell'abuso (espressamente limitata alle violazioni edilizie e ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, con implicita esclusione, attesa la tassatività delle previsioni estintive di reati, dei reati ambientali) costituisce una valutazione rientrante nella discrezionalità del legislatore.

Tale scelta legislativa, nella specie, è stata ritenuta tutt'altro che palesemente irragionevole o arbitraria, attesa la particolare tutela dei beni paesaggistico-ambientali, considerata tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale "valore primario e assoluto" insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro.

Inoltre la Corte costituzionale ha precisato che nell'accertamento di conformità ex artt. 13 e 22 è prescritto come unico parametro di valutazione la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, senza alcuna valutazione dei profili paesaggistico-ambientali e, per di più, in tale accertamento non vi è una previsione procedimentale di partecipazione di autorità preposta ai vincoli paesaggistico-ambientali.

Pertanto ha ritenuto non irragionevole la scelta di mantenere, soprattutto a fini di prevenzione generale, la punibilità di un comportamento modificativo del territorio, che ha comportato un rischio per l'ambiente in mancanza di preventiva autorizzazione, attesa l'irreparabilità di talune trasformazioni e la mancanza di controlli durante l’esecuzione di opere non autorizzate.

 

 

Stop agli illeciti comunali

I comuni non potranno più rilasciare concessioni in sanatoria per opere edilizie realizzate in violazione di legge in territori soggetti a vincolo paesaggistico-ambientale. Questo, secondo il vicepresidente del Wwf Maurizio Santoloci, l'effetto dell'ordinanza n. 46/2001 della Consulta, che "interviene in modo netto su una prassi attuata da anni dalla maggior parte dei comuni italiani, i quali, nonostante l'articolo 13 legge 47/1985 fosse chiarissimo, hanno finora rilasciato in modo palesemente illegittimo concessioni in sanatoria per illeciti urbanistico-edilizi nelle aree tutelate".

Importanti, per Santoloci, le conseguenze pratiche della pronuncia: "Se il comune rilascerà sanatorie su aree vincolate (parchi, aree tutelate dalla legge Galasso), la concessione sarà illegittima. Le associazioni potranno attivarsi per chiederne la revoca, impugnarla di fronte al Tar o fare un esposto penale".