Italia Oggi, 29.2.00

Lo afferma il CdS

APPALTI, NO ALL’ACCESSO ALLE RELAZIONI

Negli appalti di lavori pubblici sono sottratte all'accesso le relazioni del collaudatore e del direttore dei lavori in quanto l'art. 31 bis della legge 109/94 le definisce riservate. Lo ha sostenuto la quinta sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 2128 del 20/12/99.

I giudici di palazzo Spada hanno affermato che esiste una giustificazione di carattere sostanziale alla base delle diversità di regime, ai fini dell'accesso, fra i documenti inerenti alla fase di esecuzione del contratto e le relazioni riservate.

I primi attengono a un rapporto che ha per oggetto immediato e diretto la cura dell'interesse della collettività; le seconde si inseriscono in una controversia in atto o potenziale fra pubblica amministrazione e appaltatore di natura patrimoniale.

Ciò giustifica come il legislatore abbia voluto mantenere le parti contrapposte su un piano di parità anche per quanto concerne le possibilità di difesa delle rispettive posizioni.