Italia Oggi IMPOSTE E TASSE Mercoledì 7 Marzo 2001

Il dlgs n. 32 del 26/1/2001 ha adeguato le imposte comunali alla legge sui diritti del contribuente

tributi locali a norma di Statuto

Agli avvisi di accertamento vanno allegati gli atti richiamati

DI DIANA NOCITO

Anche le norme dei tributi locali sono state adeguate alle disposizioni dello statuto dei diritti del contribuente nella parte in cui impone l'obbligo di allegare gli atti richiamati negli avvisi di accertamento.

È quanto si ricava dalla lettura dell'art. 6 del dlgs n. 32 del 26 gennaio 2001, emanato in attuazione dell'art. 16 della legge 212/2000 (si tratta del dlgs correttivo di leggi tributarie vigenti, ai sensi dello Statuto del contribuente, pubblicato sulla G. U. n. 53 del 5/3/2001).

I tributi interessati sono infatti l’imposta comunale sugli immobili (Ici), l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

La disposizione attuativa dello statuto dei diritti del contribuente consiste nell'imporre che tutti gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li danno determinati.

Inoltre, se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo dev'essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

La norma in questione è stata inserita in ognuna delle disposizioni che concernono al predisposizione degli avvisi di liquidazione e di accertamento di questi tributi e precisamente:

- per l'Ici nel comma 2-bis dell'art.11del dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992;

-per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni nel comma 2, dell'art. 10,del dlgs n. 507 del 15 novembre 1993;

- per la Tosap nel comma 2 dell'art. 51 del dlgs n. 507 del 15 novembre 1993;

-perla Tarsu nel comma 2 dell'art. 71del dlgs n. 507/93.

Si deve dire che la necessità di motivare i provvedimenti amministrativi ha da sempre costituito un obbligo da parte degli uffici tributi degli enti locali, poiché le disposizioni di ciascun tributo già prevedevano questo particolare adempimento, del resto già scaturente dall'art. 3 della legge 241/90, che prevede che tutti gli atti amministrativi, tra cui vanno certamente annoverati anche gli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi, devono essere motivati.

Tuttavia la norma ha il pregio di aver esplicitato con più incisività il fatto che la motivazione deve consistere necessariamente nell'esplicitazione dei presupposti di diritto e di fatto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

Desta invece maggiore interesse la disposizione che riguarda l’obbligo di allegare gli avvisi di liquidazione o di accertamento, gli atti richiamati in questi ultimi provvedimenti.

Tale necessità, che emerge direttamente dalle norme dello statuto nell’art. 7 della legge 212/2000, viene meno unicamente nel caso in cui il provvedimento tributario riproduce il contenuto essenziale dell'atto richiamato.

Sarà quindi cura degli uffici tributi degli enti locali stare ben attenti affinchè gli atti non presentino vizi che possano essere causa di impugnativa da parte dei contribuenti.

Questi ultimi soggetti possono, oggi, individuare con un maggior margine di sicurezza quali siano i vizi dell'atto che conducono a una pronuncia di annullamento da parte del giudice tributario, poiché le norme in questione hanno inserito nel contesto normativo di riferimento di ogni tributo la disposizione che stabilisce i criteri di validità degli atti emanati dagli uffici tributi.

Se questo era l’intento del legislatore delegato, si deve dire che tale opera è riuscita solo in parte, in quanto altre disposizioni contenute nello statuto forse avrebbero avuto bisogno di essere trasferite nelle normative particolari di ciascun tributo locale, quali ad esempio quelle contenute sempre nell'art. 7 della legge 212/2000, che prescrivono l’indicazione negli atti di accertamento notificati al contribuente:

- dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allatto notificato o comunicato;

- del responsabile del procedi mento;

- dell'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela.

È comunque certo che tali prescrizioni, anche se non sono state trasfuse nei provvedimenti dei singoli tributi locali, sono direttamente applicabili a questi ultimi, così come lo sono tutte le norme dello statuto, che ad esempio si riferiscono all'amministrazione finanziaria in generale e non anche agli enti locali.

Non occorre infatti in questi casi attendere, per rendere operativi i principi dello statuto; un particolare adeguamento da parte degli enti locali da effettuare con regolamento, bisogna solo tradurre mentalmente i termini di riferimento delle norme che appunto parlando di amministrazione si riferiscono a tutte le p.a., comprese quelle locali.

Le altre disposizioni che interessano i tributi locali contenuti nel dlgs 32/2001 riguardano le modificazioni al dlgs 472/97 sulle sanzioni amministrative.

L'art. 7 del dlgs 32/2001 introduce tra le cause di non punibilità quelle relative alle violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.