ITALIA OGGI – 22.12.00

FINANZIARIA 2001/ LE NOVITA’ INTRODOTTE DAGLI ARTICOLI 58/60 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Cambiano le procedure d’acquisto

Con aggregazioni tra enti e ricorso alle convenzioni Consip

Una vera rivoluzione per le procedure di acquisto di beni e servizi realizzate dagli enti locali, attraverso procedure e strategie innovative.

Possibili le aggregazioni tra enti locali di più regioni per l'effettuazione degli acquisti o il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip.

Sono questi solo alcuni dei profili di maggior rilievo e novità dati negli articoli 58-60 del ddl della Finanziaria 2001, con la configurazione di un sistema che ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per semplificare i metodi attraverso i quali i soggetti pubblici ricorrono al mercato per l'acquisizione di beni e servizi.

Il primo dato di notevole importanza si rinviene nell'art. 58, con l'estensione all'intero novero delle pubbliche amministrazioni del sistema di adesione alle convenzioni per forniture gestito dalla Consip spa, ma anche con la definizione di un quadro di regole (da completare attraverso vari regolamenti di delegificazione) volto alla definizione di linee di programmazione degli acquisti per servizi e beni.

Per questi ultimi, se mobili durevoli è riconosciuta la possibilità di fare ricorso al leasing e ad altri contratti di locazione finanziaria.

La disposizione, riprendendo elementi definiti nella legge n.340/2000, delinea in via generale un sistema degli appalti che avrà uno spazio sempre più rilevante gestito attraverso strumenti tecnologici e informatici, in grado di consentire lo sviluppo di vere e proprie gare on-line.

Sempre ai regolamenti di delegificazione è rimessa la definizione di una disciplina omogenea in ordine ai tempi e alle modalità di pagamento per le forniture di beni e servizi, nonché per i sistemi di collaudo.

L'impostazione di nuove metodologie è chiaramente esplicitata anche nell'art. 59, nel quale si stabilisce che al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

L'aspetto di ulteriore interesse è dato dal fatto che tali aggregazioni possono essere costituite, sulla base di indicazioni della Conferenza stato-città e autonomie locali, da province e comuni, appartenenti a regioni diverse.

Tale previsione ha valore straordinariamente innovativo, in quanto modifica i riferimenti tradizionali per la formalizzazione di soluzioni di coesione tra enti locali, consentendo un superamento dei vincoli formali dati dall'appartenenza del comune o della provincia interessati a una regione, ammettendo invece come criterio-guida del processo aggregativo la contiguità territoriale riferita ad aree con caratteristiche omogenee, anche se in differenti ambiti regionali.

Peraltro risulta necessario verificare la compatibilità dell'effetto aggregante di tale disposizione con le esperienze associative o convenzionali finalizzate all'effettuazione di gare comuni già in corso, nonché con quelle riferibili all'esercizio di funzioni con riguardo agli ambiti territoriali ottimali.

Tali convenzioni risultano complementari a quelle stipulate dalla Consip spa e a esse è assicurata pubblicazione (con attenzione per i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche) sul sito Internet del ministero del tesoro. Conseguentemente:

a) gli enti locali che non si aggregano sono tenuti (al pari di regioni o Asl che scelgono questa soluzione) ad aderire alle convenzioni Consip;

b) qualora gli enti locali decidano anche di non aderire a tali convenzioni, optando per procedure tradizionali gestite in proprio, devono comunque motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.

L'intervento della Consip è peraltro destinato a svolgersi anche nel campo delle valutazioni strategiche, in quanto la società deve (art. 60) provvedere alla definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, individuando in tal modo le aree d'interesse per le convenzioni da predisporre.

In tale attività la Consip dovrà quindi svolgere un'attenta analisi dei mercati di riferimento, compresi quelli locali, prendendo in esame non solo le informazioni di carattere economico, ma anche valutando le forme e le tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie delle stesse, con verifica specifica dei tipi di gara o delle modalità alternative di ricorso al mercato.

Nelle varie disposizioni del ddl della Finanziaria 2001 è posta comunque straordinaria attenzione a un fattore-chiave: la concorrenza.

Il sistema di acquisto, fortemente standardizzato, deve in ogni caso garantire il confronto concorrenziale tra i potenziali fornitori delle pubbliche amministrazioni: ciò fa desumere chiaramente come gli enti locali, qualora non optino per l'aggregazione o le convenzioni Consip, debbano sviluppare le gare privilegiando le procedure ad evidenza pubblica.

Un ulteriore dato d'interesse è configurato nella disposizione che prevede l'estensione delle forme di pubblicità legale via Internet definite dalla legge n. 340/2000 anche agli appalti di lavori pubblici, con decorrenza dall'1 luglio 2001.

Tale norma presuppone l'interazione tra un sistema tradizionale di comunicazione istituzionale con metodologie informative innovative, volta ad assicurare massima conoscibilità alle iniziative d'appalto delle pubbliche amministrazioni da parte di una platea di potenziali esecutori in continua trasformazione (peraltro garantita dal sistema di qualificazione impostato sulla legge Merloni e sul dpr n. 554/1999).