IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ – 7.5.01

ENTI LOCALI

GIURISPRUDENZA • Sentenza della Corte dei conti sui canoni di locazione ai dipendenti

Vietati gli sconti compiacenti sugli affitti delle case comunali

 

Nella amministrazione del patrimonio comunale non si possono fare sconti a colleghi o ad amici.

La "cortesia" fatta da un dipendente comunale a un collega nel determinare il canone di locazione di un alloggio di proprietà del Comune dato in affitto allo stesso dipendente a canone agevolato, potrebbe comportare, infatti, l'obbligo di risarcire il danno conseguente alla minore somma incassata dalle finanze dell'ente locale.

È questa, in buona sostanza, l'indicazione che si trae da una recente sentenza della Sezione II centrale d'Appello della Corte dei conti chiamata a giudicare, in sede di appello, un funzionario del Settore finanze e patrimonio di un Comune pugliese che, nell'istruire la pratica per la locazione a canone agevolato di un alloggio di proprietà del Comune a un dipendente comunale, aveva ritenuto di poter fare una ulteriore agevolazione al collega, oltre a quella già prevista dalla normativa di settore, attestando falsamente - e consapevolmente - la percezione, da parte del locatario, di uno stipendio inferiore a quello effettivo.

Per effetto di tale comportamento il funzionario compiacente era stato citato in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per risarcire il danno subito dalle finanze comunali in ragione della minore somma incassata, ed era già stato condannato, in primo grado, dalla sezione giurisdizionale regionale innanzi alla quale era stato convenuto.

In particolare, la Seconda sezione centrale d'appello della Corte dei conti ha affermato che < il pregiudizio patrimoniale subito dal Comune a seguito della dazione in affitto a canone agevolato, anziché a equo canone, di un alloggio di proprietà comunale dato in locazione a un dipendente dell'ente locale privo dei requisiti di non abbienza previsti dalla legislazione regionale di riferimento" (nella specie, la legge regionale Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54), non può non essere addebitato ai funzionari che abbiano scientemente attestato la percezione da parte del locatario, di uno stipendio inferiore a quello effettivo, e abbiano quindi consapevolmente istruito in modo compiacente la pratica al fine evidente di favorire il dipendente in questione (Corte dei conti, Sezione II centrale d'Appello, n. 14 dell'8 gennaio 2001).

Per quanto scontata e in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato, la sentenza dei giudici contabili appare comunque significativa perché ha ribadito - semmai ce ne fosse stato bisogno - il principio della assoluta inderogabilità delle norme previste in materia di amministrazione del patrimonio comunale e provinciale.

Anche nelle ipotesi in cui si tratti di affittare o alienare un immobile del Comune o della Provincia a un amministratore o a un dipendente di tali enti, agevolazioni nella scelta del contraente o nella determinazione del prezzo non previste dalla legge, possono determinare, infatti, una minore acquisizione di entrate per l'ente locale che, in quanto non giustificata, costituisce un danno per le finanze pubbliche, che, se commesso con dolo o colpa grave, deve essere risarcito da chi lo abbia cagionato.

A parte l'esigenza di rispettare le regole fissate dalla legge, dalla sentenza della Corte dei conti sopra citata sembrerebbe potersi trarre una ulteriore indicazione, e cioè, che, per evitare di cagionare ingiustificati danni patrimoniali alle finanze dell'ente locale e di incorrere, quindi, in ipotesi di responsabilità amministrativa, nella gestione del patrimonio degli enti locali - e degli enti pubblici in genere oltre alle regole fissate dalla legge, occorre rispettare soprattutto le regole di correttezza e di buon senso, in osservanza del principio di buona amministrazione.

Nella responsabilità amministrativa, infatti, possono assumere rilievo anche comportamenti che, sebbene conformi a legge, abbiano ugualmente cagionato, per dolo 0 colpa grave, un ingiustificato danno alle pubbliche finanze.

TOMMASO MIELE