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Giurisprudenza

n. 02-2001 - © copyright - vietata la riproduzione.

AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLARE 16 febbraio 2001, n. 27 (in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001) - Oggetto: Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni.

1. Premessa.
  Com'e'  noto, l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39,   ha   introdotto   il  principio  secondo  il  quale  "gli  atti
amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di
norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati".
  L'art.  15,  comma  2,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, ha, poi,
riconosciuto  validita'  e  rilevanza,  a tutti gli effetti di legge,
agli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
dai  privati  con  strumenti  informatici  e telematici, demandando a
"specifici  regolamenti", da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge n. 400/1988, la definizione dei criteri e delle modalita'
di applicazione della norma.
  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513, e' stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalita' per
la  formazione,  l'archiviazione  e  la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici".
  I  documenti  informatici  delle  pubbliche amministrazioni debbono
essere  formati  e  conservati  secondo  le  regole  tecniche dettate
dall'Autorita'  per  l'informatica nella pubblica amministrazione con
deliberazione  n.  51/00  del  23 novembre  2000,  emanata  ai  sensi
dell'art.  18,  comma  3,  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 513/1997.
  L'art.   17   del  richiamato  decreto  prevede  che  le  pubbliche
amministrazioni  provvedono autonomamente, con riferimento al proprio
ordinamento,    alla    generazione,    alla    conservazione,   alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi di cifratura pubbliche di
propria competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, in
materia  di  certificazione, sia per le pubbliche amministrazioni che
per i privati, e delle regole tecniche di cui all'art. 3.
  L'art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  8 febbraio  1999,  recante  le  regole
tecniche  per  la  formazione,  la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione,  la  riproduzione e la validazione, anche temporale dei
documenti informatici" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 513/1997, ha determinato le modalita'
di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei
certificatori  di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 513; l'art. 62 dello stesso
allegato  definisce le regole tecniche per la certificazione da parte
delle pubbliche amministrazioni.
  Cio'  premesso  e  con  riferimento alle norme citate, le pubbliche
amministrazioni possono:
    a)  ai  fini  della  sottoscrizione,  ove  prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna:
      svolgere  in  proprio  l'attivita'  di  certificazione  di  cui
all'art.  8 del decreto 10 novembre 1997, n. 513, ma limitatamente ai
propri  organi ed uffici ed hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco
pubblico  dei  certificatori, predisposto, tenuto e aggiornato a cura
di  questa Autorita' per l'informatica, secondo le modalita' indicate
al  successivo  punto  2,  attenendosi alle regole tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
      rilasciare  certificati  di  firma  digitale relativi ai propri
organi  ed uffici, avvalendosi dei servizi offerti dal centro tecnico
o  dai certificatori iscritti nell'elenco di cui sopra, acquisiti nel
rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici; in
questo  caso  non  vi  e'  obbligo  di  iscrizione  nel citato elenco
pubblico;
    b) per  la  sottoscrizione  di documenti informatici di rilevanza
interna:
      rilasciare  ai  propri  organi  ed  uffici  firme  elettroniche
certificate  secondo  regole  tecniche  diverse  da  quelle di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
    c) per la formazione e la gestione di documenti informatici per i
quali non e' prevista la sottoscrizione:
      utilizzare    sistemi    elettronici   di   identificazione   e
autenticazione   che  l'amministrazione,  nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa, ha ritenuto di adottare.
2.  Attivita'  di certificazione ed iscrizione nel  l'elenco pubblico
dei certificatori.
  Le  pubbliche amministrazioni che intendono svolgere l'attivita' di
certificazione  di  cui  all'art.  8 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto di quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999
devono  inoltrare  all'Autorita'  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione,  domanda  di  iscrizione nell'elenco pubblico di cui
all'art.  8,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre  1997, n. 513, secondo le modalita' che qui di seguito si
espongono  e  che  sono disponibili anche sul sito Internet dell'AIPA
www.aipa.it
  2.1.  Formalita'  con le quali deve essere predisposta la domanda e
documentazione richiesta.
  La     domanda,     sottoscritta    dal    rappresentante    legale
dell'amministrazione, in plico chiuso con evidenza del mittente e con
l'indicazione:    "domanda    per    l'iscrizione   nell'elenco   dei
certificatori",  va  indirizzata  e fatta pervenire all'Autorita' per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  via  Isonzo, 21/b -
00198 Roma.
  La  consegna  puo'  avvenire  tramite  servizio pubblico o privato,
oppure  a  mano,  nei giorni compresi tra il lunedi' e il venerdi' al
seguente  orario: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.
In  quest'ultimo  caso  verra'  data formale ricevuta di consegna del
plico.
  La   domanda   e   i  documenti  prodotti  dal  richiedente,  vanno
predisposti  utilizzando  un  sistema  di elaborazione testi di larga
diffusione.  Un  supporto  informatico,  contenente  tale  testo, con
l'eccezione  del  piano  per  la sicurezza, va allegato alla domanda,
insieme  alla  stampa,  in  duplice copia, del contenuto del supporto
stesso.
  La domanda deve recare:
    l'indicazione e la sede dell'amministrazione;
    l'organo che ne ha la rappresentanza legale;
    l'elenco dei documenti allegati.
  E'  opportuno  che vengano indicati il nominativo della persona cui
far  riferimento,  anche  per  le  vie  brevi,  e  le  modalita'  per
contattarla  (numeri  telefonici,  telefax,  telex),  ai  fini di una
sollecita definizione delle eventuali problematiche che richiedessero
chiarimenti di minore importanza.
  Alla domanda vanno allegati:
    a) copia   della   certificazione   di   qualita'   dei  processi
informatici  e dei relativi prodotti cui all'art. 8, comma 3, lettera
d),  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio
1999;
    b) dichiarazione  di  piena  disponibilita'  a consentire accessi
presso  le  strutture  dedicate alle operazioni di certificazione, da
parte di incaricati dell'AIPA, per la verifica del mantenimento della
rispondenza   ai   requisiti   tecnico-organizzativi   di   cui  alla
documentazione allegata alla domanda;
    c) copia del manuale operativo;
    d) copia del piano per la sicurezza;
    e) una relazione sulla struttura organizzativa;
    f) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'AIPA
ogni  variazione  significativa delle soluzioni tecnico-organizzative
adottate,  fermo  restando quanto prescritto dall'art. 18 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.
  2.2. Requisiti tecnico-organizzativi da documentare.
  2.2.1. Manuale operativo.
  Il  manuale  operativo  va  strutturato  in  modo  tale  da  essere
integralmente   consultabile  per  via  telematica,  come  prescritto
dall'art.  45,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 febbraio 1999.
  Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) dati identificativi del certificatore;
    b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
    c) responsabile del manuale operativo;
    d) definizione  degli  obblighi del certificatore, del titolare e
di quanti accedono per la verifica delle firme;
    e) definizione    delle   responsabilita'   e   delle   eventuali
limitazioni agli indennizzi;
    f) tariffe;
    g) modalita' di identificazione e registrazione degli utenti;
    h) modalita' di generazione delle chiavi;
    i) modalita' di emissione dei certificati;
    j) modalita' di sospensione e revoca dei certificati;
    k) modalita' di sostituzione delle chiavi;
    l) modalita' di gestione del registro dei certificati;
    m) modalita' di accesso al registro dei certificati;
    n) modalita' di protezione della riservatezza.
  2.2.2. Piano per la sicurezza.
  Il  documento  contenente  il  piano  per  la  sicurezza, in quanto
coperto   da   riservatezza,  deve  essere  racchiuso  in  una  busta
sigillata,  all'interno del plico contenente la domanda, con evidenza
dell'amministrazione  e  l'indicazione  "Piano  per  la  sicurezza  -
versione del.... (data)".
  Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi:
    a) struttura  generale, modalita' operativa e struttura logistica
dell'organizzazione;
    b) descrizione  sommaria  dell'infrastruttura  di  sicurezza  per
ciascun immobile;
    c) breve descrizione dell'allocazione degli impianti informatici,
dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;
    d) elenco del personale addetto;
    e) attribuzioni dettagliate delle responsabilita';
    f) algoritmi crittografici utilizzati;
    g) descrizione   delle  procedure  utilizzate  nell'attivita'  di
certificazione, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza,
alla gestione del log-file e alla garanzia della sua integrita';
    h) descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;
    i) descrizione dei flussi di dati;
    j)  procedura  di  gestione  delle  copie  di  sicurezza dei dati
(modalita'  e  frequenze  dei  salvataggi,  tipo  e  ubicazione delle
sicurezze  fisiche  in  conformita' alle regole tecniche per l'uso di
supporti ottici - deliberazione AIPA n. 24/98);
    k)  procedure  di  gestione  dei  disastri  (precisare  i tipi di
disastri  per  i  quali  sono  state  previste  delle  soluzioni: per
calamita'  naturali,  per  dolo,  per indisponibilita' prolungata del
sistema,  per altre ragioni; descrivere le soluzioni con dettagli sui
tempi e le modalita' previste per il ripristino del servizio);
    l)  analisi dei rischi (precisare i tipi di rischi: per dolo, per
infedelta'   del   personale,   per   inefficienza   operativa,   per
inadeguatezza tecnologica, per altre ragioni);
    m) descrizione  delle contromisure (precisare i tempi di reazioni
previsti e i nomi dei responsabili);
    n) specificazione  dei  controlli  (precisare  se  e' previsto il
ricorso periodico a ispezioni esterne).
  2.2.3. Organizzazione del personale.
  Deve   essere  predisposto  un  apposito  documento  contenente  la
descrizione  dell'organizzazione  del  personale,  limitatamente alle
funzioni  elencate  nell'art.  49  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  dell'8 febbraio 1999; tale atto deve essere
corredato  da  un'adeguata  documentazione,  a norma dell'art. 51 del
medesimo decreto, dell'esperienza maturata dal personale stesso.
  A  norma  dell'art.  16, comma 2, del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, deve essere precisato, in particolare, il
profilo  del  personale  responsabile delle generazioni delle chiavi,
della  emissione  dei certificati e della gestione del registro delle
chiavi.  Tale  profilo  dovra' essere idoneo ad attestare il possesso
della  competenza  e  dell'esperienza richiesti dall'art. 8, comma 3,
lettera  c),  del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
  2.3. Requisiti tecnico-organizzativi da autocertificare.
  L'amministrazione   e'   tenuta   a   specificare,   con   apposita
dichiarazione, i punti che seguono:
    a) algoritmi   di  generazione  e  verifica  firme  utilizzati  e
supportati;
    b) algoritmi di hash utilizzati e supportati;
    c) lunghezza delle chiavi;
    d) assicurazioni relative al sistema di generazione delle chiavi;
    e) caratteristiche del sistema di generazione;
    f) informazioni contenute nei certificati;
    g) formato dei certificati;
    h) modalita' di accesso al registro dei certificati;
    i) modalita'   con   la   quale  viene  soddisfatta  la  verifica
dell'unicita'  della  chiave  pubblica,  in rapporto allo stato delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche;
    j) caratteristiche del sistema di generazione dei certificati;
    k)   modalita'   di  attuazione  della  copia  del  registro  dei
certificati;
    l) modalita' di tenuta del giornale di controllo;
    m) descrizione del sistema di validazione temporale adottato;
    n) impegno      ad     adottare     ogni     opportuna     misura
tecnico-organizzativa   volta   a   garantire   il   rispetto   delle
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  E'   data   facolta'   di  limitare  la  documentazione  alle  sole
informazioni  non  soggette  a  particolari  ragioni di riservatezza.
L'AIPA, dal canto suo, si riserva, a norma dell'art. 16, comma 3, del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio
1999,  di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di
effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.
  2.4. Modalita' di esame delle domande.
  L'istruttoria  sulle  domande e sulla relativa documentazione sara'
svolta,   sotto   il   controllo  di  un  membro  dell'Autorita'  per
l'informatica  all'uopo  designato,  a  cura  degli  uffici,  con  la
concordata  collaborazione  specialistica  del  centro tecnico di cui
all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al termine
dell'istruttoria  sulla  richiesta di iscrizione nell'elenco pubblico
dei   certificatori,   sara'  adottata  dall'Autorita',  su  proposta
formulata   dal   membro   designato,   deliberazione   motivata   di
accoglimento  o di reiezione ovvero di integrazione dell'istruttoria,
se ritenuta necessaria.
  In caso di reiezione della domanda di iscrizione, l'amministrazione
interessata  non  puo'  presentare  una  nuova  istanza, se non siano
trascorsi   almeno   sei   mesi   dalla  data  di  comunicazione  del
provvedimento  stesso  e,  comunque, prima che siano cessate le cause
che hanno determinato il non accoglimento della domanda.
  Eventuali  richieste  di  delucidazioni  e/o  chiarimenti  potranno
essere   inoltrate   al   direttore   generale   dell'Autorita'   per
l'informatica.
3.   Sottoscrizione   del   documento   informatico    con  modalita'
semplificate (sub punto b).
  La  sottoscrizione  prevista  al  punto  sub  b)  e'  finalizzata a
soddisfare esigenze di semplificazione del processo di formazione dei
documenti   amministrativi,   per  quegli  adempimenti  di  rilevanza
esclusivamente   interna,   ritenendosi  che  l'impiego  della  firma
digitale,  come  prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
n.  513/1997  e dalle relative regole tecniche, contenute nel decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 febbraio 1999,
determinerebbe  un  notevole  appesantimento del processo documentale
stesso.
  Ogni   amministrazione  pubblica  potra'  prescindere  dal  formale
processo di certificazione della chiave pubblica previsto dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  513/1997  e  dal  decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e ricorrere a
regole  tecniche  dalla  stessa  autonomamente  definite,  sia per la
generazione  e  conservazione  delle chiavi pubbliche che per la loro
certificazione,   limitatamente  alla  sottoscrizione  dei  documenti
informatici d'uso interno e con riferimento al proprio ordinamento.
    Per  tali  adempimenti,  la deroga alle regole tecniche di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio
1999  e' motivata dalla circostanza che la verifica dell'autenticita'
ed  integrita'  del documento informatico puo' avvenire attraverso il
solo  riscontro interno, grazie al processo di certificazione operato
da ogni singola amministrazione.
4. Utilizzo di sistemi di identificazione.
  Gli  strumenti  di  identificazione  ed autenticazione, intesi come
meccanismi  di  verifica  della  reale identita' dell'utente, possono
essere implementati e gestiti per garantire l'accesso a sistemi o per
la   produzione   di   documentazione   che   non   necessiti   della
sottoscrizione.   Le   amministrazioni,   per  la  definizione  delle
specifiche  di  progetto,  di  implementazione di tali strumenti e di
sicurezza   si   avvalgono  di  quanto  prescritto  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  428/1998  e  dalle relative regole
tecniche  nonche'  dalle  "Linee guida per la definizione di un piano
per  la sicurezza" emesse dall'AIPA e pubblicate nei quaderni AIPA n.
2 dell'ottobre 1999 e consultabili sul sito www.aipa.it
  In particolare, e' opportuno che tali strumenti costituiscano parte
integrante  di  un  insieme  di  misure finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza.
  Tra  le  misure  adottabili, al fine di cui sopra, sono da ritenere
indispensabili:
    la  definizione  di  profili  di  accesso  associati  alle utenze
definite;
    la verifica dell'integrita' dei dati;
    la  registrazione,  in  appositi  file  di  log,  delle attivita'
svolte;
    la periodica analisi delle suddette registrazioni.
  E'  inoltre necessario integrare nel sistema di sicurezza le misure
previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n.  318,  recante  norme  per l'individuazione delle misure minime di
sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  Si segnala, infine, che le pubbliche amministrazioni:
    a) definiscono  e  gestiscono, in modo autonomo, tutti i processi
di   identificazione   o   autenticazione   interni   alle  pubbliche
amministrazioni  stesse  e,  comunque,  relativi  ai propri organi ed
uffici;
    b) devono  accettare  tutti  i  documenti  informatici  formati e
sottoscritti  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto del Presidente
della  Repubblica  10 novembre 1997, n. 513, dalle regole tecniche di
cui   al   decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 febbraio  1999  e  dalle  regole di interoperabilita' definite
dalla  circolare  AIPA/CR/24  del  19 giugno 2000, in quanto validi e
rilevanti ad ogni effetto di legge;
    c) devono adottare i principi di interoperabilita' definiti dalla
citata circolare AIPA/CR/24.
      Roma, 16 febbraio 2001
                                                   Il presidente

 

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