Italia Oggi – 3.3.00

Circolare della funzione pubblica sui ritocchi al dlgs 29/93

STOP ALL’ALBO DIRIGENTI

Negli enti va in soffitta la schedatura

Di Luigi Oliveri

Cessano le "schedature,, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali. L'albo nazionale dei dírigenti, infatti, cessa di esistere. Lo chiarisce il dipartimento della funzione pubblica con la circolare 76/2000/UPEA-SIS dello scorso 25 febbraio, indirizzata a regioni, enti locali, prefetture, agli enti pubblici economici, alle università ed agli enti universitari.

Detti enti, non do vranno più provvedere agli adempimenti previsti dal dpr 374/94, che imponeva a tutte le p.a. comprese nella prima formulazione dell'articolo 13 del dlgs 29/93 (quando era previsto per gli enti locali l'obbligo di conformarvi i propri ordinamenti) di inviare alla funzione pubblica i dati necessari alla formazione dell'abrogato albo nazionale.

Per accertare la consistenza quantitativa di tutti i dirigenti, ciascun ente doveva fornire le notizie riguardanti le anagrafiche dei dirigenti in servizio, in particolare le caratteristiche culturali, professionali e manageriali dei dirigenti pubblici, anche ai fini dell'attuazione della disciplina della mobilità. Gli enti dovevano trasmettere attraverso supporti informatici o telematicamente alla funzione pubblica i dati relativi all'albo entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alla composizione dell'organico dei dirigenti alle proprie dipendenze aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. Il dipartimento doveva provvedere sulla base delle informazioni ricevute alla pubblicazione all'albo inserendone le risultanze nella relazione al parlamento sullo stato del pubblico impiego prevista dall'art. l6 della legge 93/83.

La circolare, pertanto, interviene per dispensare le amministrazioni interessate dagli adempimenti connessi con l'abrogato istituto dell'albo nazionale. La nota del dipartimento guidato da Franco Bassanini spiega che all'origine dell'eliminazione dell'albo nazionale dei dirigenti è il dlgs 80/98, che con l'art. 15 ha sostituito l'art. 23 del dlgs 29/93. Questo conteneva la delega al governo ad emanare il regolamento d'attuazione all'albo nazionale, sfociato poi nel dpr 374/94. La nuova formulazione dell'art. 23 del dlgs 29/93 ha cancellato la delega al governo, sicché viene a mancare la base legislativa che sorreggeva il sistema dell'albo nazionale. Che è stato sostituito dal ruolo unico dei dirigenti, disciplinato dalla nuova formulazione dell'art. 23 del dlgs 29193 e attuato nel dettaglio dal dpr 150/99.

Tuttavia, il ruolo unico dei dirigenti è riservato soltanto ai manager dipendenti dalle amministrazioni dello stato anche a ordinamento autonomo. Se, allora, gli enti locali non saranno più tenuti a schedare i dirigenti, mancherà una banca dati aggiornata relativa ai manager locali, che avrebbe potuto essere particolarmente utile per la valutazione dei curricula professionali, sia per il conferimento degli incarichi dirigenziali, sia per eventuali procedure di mobilità, in particolare quella intercompartimentale, espressamente consentita dalla legge 488/99.