ITALIA OGGI 22.12.00

Spetta alla giunta l’approvazione delle aliquote di imposte e tributi

Di Giuseppe Rambaudi

Cambiano radicalmente tempi e regole per l'approvazione dell'e aliquote dei tributi e delle imposte degli enti locali, nonché per l'adozione dei relativi regolamenti: la competenza è attribuita alla giunta ed essa può provvedere entro la data di approvazione del bilancio e non necessariamente entro il 31 dicembre.

È questo il risultato delle innovazioni contenute nel dlgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella legge n. 342/2000 (collegato alla Finanziaria) e nella legge finanziaria licenziata dal senato.

La legge finanziaria per l'anno 2001 prevede che il termine per "deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione all'Irpef e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione".

La legge n. 342/2000 prevede che, in tema di addizionale Irpef, "l'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione".

La norma fa inoltre salvi gli effetti delle delibere per l'anno 2000 ove i comuni "hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione. nella Gazzetta Ufficiale".

Il dlgs n. 267/2000 prevede che il consiglio comunale sia competente alla "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi".

E ancora, esso prevede che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi".

Dal combinato disposto di tali norme, da interpretare sulla base di una logica unitaria e prevedendo un effetto abrogativo delle norme precedenti da parte di quelle successive (vedi il diverso termine per l'adozione della aliquota Irpef tra Finanziaria e collegato alla finanziaria), emergono quindi una serie di marcati elementi di novità.

In primo luogo si chiarisce una volta per tutte che termine per l'adozione dei bilanci e termine per l’approvazione della manovra tariffaria e tributaria coincidono.

Così si superano i dubbi interpretativi che si hanno tutti gli anni e che sono accresciuti da quando la variazione del termine di adozione dei bilanci può essere disposta con un semplice decreto del ministro dell'interno.

E così, visto che anche per l'anno 2001 è da considerare pressoché certo lo spostamento al 28 febbraio di tale termine (in tal senso vi è una specifica richiesta dell'Anci) risulta chiaro che regolamenti e deliberazioni di modifica delle aliquote Ici, Tarsu, Irpef ecc. potranno essere adottati entro la fine del mese di febbraio.

Nel frattempo dovrebbe essere emanato il decreto sulle modalità di applicazione dell'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'adozione o modificazione da parte dei comuni delle addizionali Irpef e i singoli enti dovranno preoccuparsi di dare attuazione rapida a tale incombenza.

Da sottolineare che la norma prevede la possibilità di slittamento dei termini per l'adozione dei regolamenti tributari comunali e delle relative variazioni. Il Testo unico ha chiarito, superando i dubbi interpretativi, che la deliberazione di approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza della giunta, mentre il consiglio ne prende atto come allegato al bilancio e ha competenza sull'istituzione e la regolamentazione.

Da qui due conseguenze; in primo luogo, la competenza a provvedere spetta chiaramente all'organo esecutivo e che non si può ipotizzare un percorso formale che veda il coinvolgimento dell'organo assembleare.

Ciò ovviamente fa salva la possibilità per i singoli enti di prevedere sempre la possibilità che il consiglio formuli indirizzi e auspici, ma essi hanno valore sul terreno politico e non su quello istituzionale.

In secondo luogo, appare utile che la giunta adotti le proprie decisioni comunque prima dell'approvazione del bilancio, possibilmente entro i termini per il deposito preventivo del relativo schema.

E ciò perché sono evidenti le importanti conseguenze che sul terreno dell'equilibrio dei conti sono determinate dalla manovra tariffaria.