Italia Oggi, 6.3.01

RILASCIO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO DA PARTE DEL DIPENDENTE TRASFERITO

Pagina a cura di Giuseppe Pennisi

Il bidello, collaboratore ausiliario, al quale era stato affidato il compito di custodia dei locali scolastici e di apertura e chiusura del portone di ingresso, è stato trasferito in altra scuola.

Pur svolgendo servizio nella nuova sede, continua a occupare l'alloggio, sordo a ogni invito e anche alle diverse diffide a rilasciare la casa situata all'interno dello spazio recintato annesso alla scuola, cui si accede da un cancello. Pare che non abbia alcun diritto a continuare a disporre dell'alloggio, ma come si dovrà procedere?

Carlo Cutolo Genova

 

Il dipendente in questione non ha diritto a detenere l'immobile concesso in uso per ragioni connesse al servizio.

La cessazione del servizio (per pensionamento o per trasferimento) fa venir meno il presupposto della concessione in uso dell'immobile.

Sul punto la giurisprudenza è concorde. "La concessione in uso degli alloggi di servizio a taluni dipendenti pubblici è data in ragione delle specifiche funzioni prestate dai concessionari presso gli uffici pubblici; pertanto è legittima la revoca della concessione ove il beneficiario sia trasferito ad altra sede, sia collocato a riposo o cessi comunque dal servizio".

La concessione di alloggio di servizio segue un regime pubblicistico.

Non si è in presenza di un rapporto di locazione di tipo privatistico, bensì di una mera facoltà di uso, concessa al dipendente dalla pubblica amministrazione, strutturalmente connessa alla prestazione di un servizio alle dipendenze dell'ente pubblico proprietario del bene.

Tale facoltà di godimento cessa per estinzione del rapporto di servizio oppure per revoca espressa o tacita dal concedente.

Nel caso prospettato, atteso il trasferimento del dipendente ad altra sede scolastica, può essere legittimamente disposto il provvedimento di revoca della concessione dell'alloggio, con invito (e diffida) a porre l'immobile, entro il termine fissato, nella disponibilità dell'ente concedente.

"Lo sfratto in via amministrativa da un alloggio di servizio si pone come mero atto dì esecuzione di quello di revoca della concessione e di diffida al rilascio dell'alloggio".

In sintesi, il procedimento per il rilascio dell'immobile da parte dell'ausiliario trasferito ad altra sede, segue un preciso iter: notifica al dipendente del provvedimento di revoca della concessione dell'alloggio (per sopravvenuta carenza del presupposto), con invito a rilasciare l'immobile entro il termine fissato; diffida al rilascio, in ipotesi di mancato adempimento; esecuzione in via amministrativa (da parte del prefetto) del provvedimento del rilascio.

 

(tratto dalle pagine dedicate alla Scuola)