Italia Oggi venerdì 9 giugno 2000

La circolare del ministero dell’interno che chiarisce l’applicazione del dm sui gettoni di presenza

AMMINISTRATORI, INDENNITA’ TASSATIVE

No all’estensione a soggetti non indicati nelle norme primarie

LUIGI OLIVERI

E' tassativo l'elenco dei destinatari delle indennità per gli amministratori locali, previsto dall’articolo 23 della legge 265/1999.

La circolare del ministero dell'interno 6/6/2000, esplicativa del dm 119/2000 (si veda ItaliaOggi del 7/6/2000) dispone infatti, che l'elencazione è "oggetto di una precisa scelta operata dal legislatore, cui la norma regolamentare non può derogare, ha carattere tassativo e non consente di attribuire benefici ad amministratori che non siano menzionati nella norma primaria".

L’articolo 23 della legge 265 / 1999 menziona ai commi 1 e 3 i seguenti amministratori: sindaco, presidente della provincia, sindaco metropolitano, presidente della comunità montana, presidente di consiglio circoscrizionale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, componente della giunta comunale, componente di organi esecutivi delle articolazioni dei comuni (giunte circoscrizionali), componente della giunta provinciale, componente degli organi esecutivi della città metropolitana, della comunità montana, dell'unione di comuni e dei consorzi, nonché i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e della comunità montana.

Si nota che dall'elenco mancano i consiglieri metropolitani. In realtà l'articolo 18 della legge 142 / 1990 non cita il consiglio quale organo delle città metropolitane; i consigli metropolitani sono, invece, indicati dall'articolo 24, comma 1, della legge 265/1999. L'interpretazione fornita dalla circolare riguardo la tassatività dell'elenco degli amministratori. menzionati dall'articolo 23 della legge 265/1999 pone, allora, il problema della disparità di trattamento tra i consiglieri metropolitani e soprattutto i consiglieri provinciali, visto che le città metropolitane, una volta costituite, assumeranno molte delle funzioni e competenze della provincia.

L'articolo 18, comma 2, della medesima legge 265 / 1999, nell'elencare gli amministratori locali, per altro, dispone che per amministratori si intendono "i consiglieri dei comuni anche metropolitani", considerando quindi univocamente la carica di consigliere comunale e metropolitano. Non pare, allora, che l'interpretazione fornita dalla circolare possa escludere i consiglieri metropolitani dalla possibilità di percepire il gettone di presenza.

Problema analogo si pone per il presidente del circondario e per gli amministratori dei municipi, anch'essi non presi in considerazione dall'articolo 23 della legge265/1999. Tuttavia, nel caso del presidente del circondario, questo può essere nominato tra i consiglieri dei comuni che ne fanno parte. In tal caso, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, della legge 142 / 1990 al presidente del circondario "si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario". Questo significa che, nonostante l'omissione dell'articolo 23 della legge 265 / 1999, per disposizione di legge comunque vada esteso al presidente del circondario l'intero status dei presidenti di consiglio comunale.

Allo stesso modo, l'articolo 12, comma 2, della legge 142 / 1990 prevede che "si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni di pari popolazione": anche in questo caso, allora, nonostante l'articolo 23 della legge 265 / 1999 non parli degli amministratori dei municipi, non pare che essi possano essere esclusi dall'applicazione del dm 119/2000. La circolare, comunque, non consente estensioni non desumibili da norme di legge.

È da ritenere, allora, che ad avviso del ministero non possano spettare gettoni di presenza per i componenti "esterni" delle commissioni comunali come ad esempio la commissione edilizia. ,E’ certo un'interpretazione restrittiva, alla quale, tuttavia, non si può obiettare l'eventuale disincentivo a partecipare per i tecnici esterni, giacché proprio le commissioni edilizie sono individuabili come commissioni eliminabili, ai sensi delle disposizioni sulla semplificazione amministrativa.