COMUNE DI ____________________

Provincia di __________

SERVIZIO AFFARI GENERALI

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO________

 

Art.1 - Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della gestione del servizio di asilo nido istituito dal Comune di ____________presso la struttura posta in via___________.

L'inizio dell’attività è previsto indicativamente per il giorno______, il termine per ____ , con pausa nei mesi di Luglio ed Agosto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso se ne presenti la necessità e a seguito di valutazione positiva dell'esperienza, di confermare l'appalto per ulteriori due anni, con le procedure di cui all’art. 44 della L. 23.12.94, n° 724.

La gestione in appalto comporta:

  1. la comprensione del profilo educativo-formativo del servizio e delle attività ad esso riferite;
  2. la capacità di programmazione e verifica delle attività proposte;
  3. le modalità attraverso cui le attività saranno rendicontate-documentate anche ai fini della loro verificabilità-socializzabilità;
  4. le modalità di raccordo e integrazione con il consulente psicopedagogico nominato dall’Amministrazione;
  5. le modalità di aggiornamento e formazione utilizzate all’interno della cooperativa, in riferimento ai contenuti del progetto.

  1. alla gestione del servizio educativo di asilo nido part-time (in orario antimeridiano) presso la nuova struttura in via delle Mura, comprensivo dello sporzionamento e distribuzione pasti e delle attività di pulizia e riordino dell’ambiente;
  2. gestione del servizio educativo Centro dei Bambini e dei Genitori (in orario pomeridiano) nella stessa struttura di cui al punto a), comprensivo delle attività di pulizia e riordino dell’ambiente;

Si richiede altresì la disponibilità dell’aggiudicatario a applicare gli stessi patti e condizioni comprese quelle economiche, ad eventuali ulteriori progetti educativi per la prima infanzia che il Comune ritenesse di istituire collateralmente al nido, ex L.R. 22/99.

 

Art.2 - Modalità organizzative del servizio

Le modalità organizzative a cui si dovrà fare riferimento nella stesura del progetto educativo sono le seguenti :

Asilo nido (antimeridiano)

Centro dei Bambini e dei genitori (pomeridiano)

 

Art. 3 – Affidamento del servizio

L’affidamento del servizio è riservato alle Cooperative sociali di cui all’art. 1 lett. A della legge 8/11/91, n° 381 o Consorzi, iscritti all’apposito Albo Regionale, previa selezione da esperirsi sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dall’art. 12 della L.R. 24/11/97, n° 87.

La selezione verrà effettuata fra le Cooperative sociali o Consorzi cui sia stata verificata, mediante dichiarazione da rendersi nei modi di cui all’apposito "Modulo di richiesta di partecipazione a selezione ed autocertificazione", l’idoneità ad eseguire il servizio avendone la capacità giuridico amministrativa e tecnico economica, sulla base dei seguenti requisiti minimi:

  1. iscrizione negli appositi registri prefettizi;
  2. iscrizione nella sezione A dell’apposito Albo Regionale o nella sezione C e possesso dei requisiti di cui agli artt. 4,5,6 della Legge regionale 87/1997, per la permanenza dell’iscrizione;
  3. iscrizione nel Registro Operativo presso la C.C.I.A.A. per la categoria corrispondente all’oggetto del servizio;
  4. Capacità economica/finanziaria attestata da:

  1. Autocertificazione circa i rapporti (relativi agli ultimi 3 anni) con gli Istituti di credito che possono attestare l’affidabilità dell’Impresa;

ii) Bilanci o estratti dei Bilanci di Impresa (relativi agli ultimi 3 anni);

iii) Dichiarazioni in merito al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e s.m. e i. comprendente la comunicazione relativa al nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nonché del medico competente individuati per la gestione del Servizio in oggetto.

  1. operatori in possesso dei titoli prescritti, come indicato nel successivo art. 5;
  2. adempimento integrale di tutti gli obblighi contributivi.

L’affidamento sarà disposto su conforme parere della Commissione Giudicatrice nominata allo scopo, alla Cooperativa che avrà presentato la proposta valutata più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi parametri:

  1. Costo della gestione del servizio (massimo 40 punti), con assegnazione del punteggio massimo al migliore offerente e di un punteggio proporzionale agli altri prezzi offerti;
  2. Qualità del progetto pedagogico-organizzativo (massimo 30 punti)

3. Capacità economica e organizzativa (massimo 20 punti), con il seguente parametro:

- consistenza e complessità delle esperienze maturate in campo educativo, valutate con particolare riferimento all’attinenza con i servizi richiesti dal presente capitolato;

  1. Titoli posseduti e curriculum del personale (massimo 10 punti), con i seguenti sotto-parametri:

  1. valutazione dei titoli di studio, di formazione, di specializzazione (massimo 5 punti);
  2. valutazione delle esperienze in campo educativo (massimo 5 punti);

L’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77 comma 2 RD 827/1924.

Ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 17.03.1995 n° 157, qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'Amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha la facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendola, dalla gara.

L’aggiudicazione diventa efficace dopo l'approvazione definitiva da parte dell’organo comunale competente.

Art. 4 - Personale

Il Consorzio o la Cooperativa appaltatrice per il disimpegno del servizio dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali.

In particolare modo il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un

comportamento corretto e irreprensibile, l’Amministrazione potrà tenere conto di eventuali segnalazioni negative, adeguatamente motivate.

Il consorzio o Cooperativa appaltatrice è tenuta a fornire i nominativi del personale incaricato del servizio.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore la sostituzione di chi, a suo insindacabile giudizio, risulti inidoneo alle mansioni previste.

Il personale dovrà essere dotato di tessera sanitaria.

Il Consorzio o la Cooperativa è tenuta altresì all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

 

Art. 5 - Titoli culturali e del personale

Per l’appalto della gestione è richiesto personale in possesso della qualifica di educatore di asilo nido e personale ausiliario:

 

Art. 6 - Tempi di lavoro del personale

La ripartizione dei tempi quotidiani di lavoro fra tempi con i bambini e tempi senza i bambini dovrà essere indicata nel progetto, tenendo conto di quanto indicato all’art. 2.

Il tempo di lavoro senza i bambini dovrà essere rivolto all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, documentazione e valutazione dell’attività educativa, al rapporto con le famiglie mentre l'aggiornamento professionale resta a totale carico della Cooperativa o Consorzio.

 

Art. 7 - Sostituzione delle assenze del Personale

Le assenze a qualsiasi titolo del personale educativo impegnato nella struttura dovranno essere regolarmente sostituite con personale in possesso degli stessi titoli culturali del personale sostituito.

 

Art. 8 - Responsabile dell'asilo nido

La Cooperativa aggiudicataria dell'appalto designerà un responsabile tecnico organizzativo a cui l’Amministrazione si rivolgerà per tutte le necessità relative all’espletamento del servizio. Il referente dell’Amministrazione Comunale per gli aspetti organizzativi e di gestione è individuato nel Responsabile del Servizio Affari Generali.

 

Art. 9 - Progettazione educativa e documentazione dell’attività svolta

Il personale della Cooperativa aggiudicataria, costituitosi in apposito gruppo di lavoro, avrà la responsabilità educativa, del corretto svolgimento delle mansioni assegnate in stretta connessione alla tipologia di attività in oggetto sotto il diretto coordinamento approntato dal comune.

Al personale è richiesta la partecipazione alla progettazione e alla programmazione delle attività ed esperienze di cura ed educative, l’adozione di tecniche di osservazione/documentazione e la redazione di testi di rendicontazione e valutazione delle attività ed esperienze educative in conformità alla prassi vigente ed in accordo con il Responsabile del Servizio. Con cadenza concordata il responsabile per la Cooperativa o il Consorzio si riunisce con il responsabile designato dall’Amministrazione Comunale per la verifica del corretto svolgimento dell’attività programmata.

 

Art. 10 - Attrezzature della struttura, materiale sanitario d’uso e materiale didattico, servizio mensa per gli utenti

Farà carico all’Amministrazione Comunale la messa a disposizione dei locali già arredati con le relative forniture di energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono nonché del materiale sanitario ed alimentare per i bambini e del materiale ed attrezzature per la refezione e la pulizia.

Tutto il materiale in uso all'Asilo Nido verrà preso in carico per le rispettive competenze dal personale della Cooperativa, che è responsabile della custodia e del corretto uso.

Sarà cura del Comune fornire il materiale didattico concordato con l'Amministrazione.

 

Art.11 - Offerta

Per partecipare alla gara l'impresa dovrà presentare l'offerta secondo le modalità analiticamente indicate nel bando di concorso

 

Art.12 - Modalità per l'invio delle offerte

Il plico contenente la busta dell’offerta economica e gli altri documenti previsti dal bando:

Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di ________non più tardi delle ore 12:00 del giorno feriale antecedente a quello stabilito per l'apertura delle buste (indicato nel bando di gara). Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida altra offerta.

 

Art.13 - Comunicazione all’impresa aggiudicataria

Il responsabile del procedimento comunica con lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla gara, l'esito della stessa all’aggiudicatario.

Con tale lettera verrà richiesta la documentazione necessaria nel termine fissato dal Servizio comunale competente.

 

Art.14 - Cauzione

La Cooperativa o il Consorzio aggiudicatario dell’appalto, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà prestare una cauzione pari al 5% dell’importo netto dell’aggiudicazione, mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale o mediante da fideiussione bancaria o assicurativa.

 

Art.15 - Stipula di convenzione e spese contrattuali

I rapporti contrattuali inerenti la fornitura del servizio saranno regolati da apposita convenzione, da stipulare sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato e nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

 

Art.16 - Durata dell’appalto

L'appalto avrà durata per il periodo dal _______al__________.

Qualora per motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, si verificasse una diminuzione delle prestazioni (ad esempio per la variazione del calendario scolastico) si procederà a decurtare di una quota proporzionale il compenso richiesto.

L’affidamento è sottoposto ad una prima verifica entro tre mesi dall’inizio e ad altre successive, tendenti ad accertare i risultati conseguiti in ordine alla qualità di prestazione del servizio. Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, in caso di esito negativo della verifica, la stessa Amministrazione Comunale promuoverà un contraddittorio con la Cooperativa per acquisire in modo diretto eventuali motivazioni giustificatorie. Qualora anche tale contraddittorio confermi l’esito negativo, la convenzione è rescindibile senza altra modalità che quella della comunicazione mediante raccomandata A.R. inviata dal Comune di __________entro il mese successivo all’accertamento dell’irregolarità o dell’inadempimento.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa istruttoria del Responsabile del Servizio, da cui si evinca la valutazione positiva dell’esperienza alla fine del primo anno, il permanere dello stato di necessità di mantenimento del servizio, la congruità del prezzo con le modalità di cui all’art. 44 della legge 724/94, di rinnovare la convenzione, a partire dal 1 Gennaio 2002, previa adozione di apposito atto.

Per gli anni successivi al primo, l’inizio delle prestazioni dovrà avvenire il 1° settembre. Il termine finale resta fissato il 31 luglio di ogni anno.

 

Art.17 - Pagamenti

La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentare con cadenza quadrimestrale la fattura relativa al servizio effettuato. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Responsabile del Servizio competente avrà la facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi alla cui correttezza è subordinato il pagamento stesso. In caso di ritardato pagamento per causa imputabile all’Amministrazione Comunale, sarà applicato il tasso legale di interesse.

 

Art.18- Divieto di cessione del contratto e di subappalto

La Cooperativa aggiudicataria non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né avvalersi del subappalto, pena la risoluzione del contratto.

 

Art.19 – Obblighi dello aggiudicatario

La Cooperativa o il Consorzio aggiudicatario è tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dei dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre esclusivamente alle sue dirette dipendenze. Essa si obbliga inoltre contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni.

L’Amministrazione Comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Cooperativa provvede ad assicurare se stessa ed il personale impiegato per la Responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e a persone, esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio per tutta la sua durata. Prima della firma della Convenzione la Cooperativa presenterà all’Amministrazione copia conforme delle suddette polizze assicurative.

Su richiesta della amministrazione Comunale la ditta appaltatrice è tenuta a fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro di matricola.

La Cooperativa è tenuta a risarcire all’Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati alle strutture da parte del personale.

Qualora la Cooperativa non provvedesse a tale risarcimento l’Amministrazione tratterrà sull’importo dell’ultima rata maturata la spesa presuntivamente occorrente per tale risarcimento il pagamento verrà effettuato dopo la regolazione del rapporto fra le parti.

 

 

Art.20Controlli da parte dell’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione Comunale ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte del Consorzio o Cooperativa degli standard di qualità nel campo della cura e dell’educazione della prima infanzia, applicando anche gli indicatori di qualità elaborati dalla Regione Toscana, e confrontare la rispondenza dell’attività svolta quotidianamente, al progetto pedagogico presentato in sede di gara.

In caso di inadempienza degli operatori, l’Amministrazione Comunale informerà tempestivamente il Consorzio o la Cooperativa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto svolgimento delle prestazioni.

Inoltre, a norma dell’art.8 della L.R. 87/1997 l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre la Cooperativa a periodiche verifiche relativamente all’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, all’applicazione per tutti i soci lavoratori e dei soci volontari.

Nel caso in cui siano accertate irregolarità o la perdita di alcuno dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo Regionale, sarà data comunicazione immediata al Presidente della Provincia ai fini dell’attivazione della procedura di cancellazione dall’Albo.

Art.21 - Controversie

La cooperativa aggiudicataria non potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Ente darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Per ogni controversia che non si sia potuto risolvere in via amministrativa é competente esclusivo il tribunale di Siena.

 

Art.22 - Risoluzione del contratto

La convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Amministrazione Comunale in caso di gravi inadempienze da parte della Cooperativa, di violazione degli obblighi assunti, di verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste, previa diffida all’adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano fornite opportune giustificazioni.

Il rapporto convenzionale fra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa (o Consorzio) sarà inoltre risolto con effetto immediato in caso di cancellazione di questa dall’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n° 87/97.

Art.23- Norme applicabili

Per quanto non previsto da questo capitolato speciale, le parti si riportano a quanto stabilito dal Codice Civile, dalla legislazione vigente in materia di appalti e di Cooperative sociali, dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e da tutte le norme vigenti nella materia di cui trattasi.