Italia Oggi 13.4.01

AMBIENTE E SANITÀ'

Circolare del Ministero della sanità interpreta la legge 584/1975 e la direttiva 14 dicembre 1995

Veronesi contro il fumo

Una sigaretta in metrò o a scuola può costare 24 mila lire

DI SILVANA SATURNO

Una sigaretta accesa in metropolitana o nelle sale d'aspetto in ospedale può costare cara. Per l'esattezza, minimo 24 mila lire.

E tanto può far sborsare la boccata di fumo dietro il vetro dello sportello postale, o anche quella per i corridoi e nei bagni della scuola.

Per non parlare di tutti gli altri uffici pubblici (dall'Iva al registro, agli uffici giudiziari) dove le lunghe attese fanno la felicità delle grandi compagnie del tabacco.

Occhio alla multa, insomma. Sì, perché di vera e propria contravvenzione si tratta; cui segue modulo di contestazione, termine per provvedere al pagamento, e "schedatura" in un rapporto presentato alle autorità, che faranno in modo di far pentire il malcapitato fumatore di aver agito con leggerezza.

Tutto questo ci ricorda Umberto Veronesi, in una circolare della sanità dello scorso 28 marzo (n. 4, in G. U. dell'11 aprile 2001), che contiene anche alcuni chiarimenti in tema di accertamento dell'infrazione, e di ripartizione di competenze fra l'autorità statale (il prefetto) e quelle regionali a ricevere il rapporto delle violazioni accertate.

Sanzioni per i fumatori e per i "vigilanti". Rischia di pagare minimo 24 mila lire di multa chi fuma nei locali in cui vige il divieto.

Tale somma è dovuta quale pagamento in misura ridotta (art. 16 legge 689/1981), effettuabile entro 60 giorni dalla contestazione della violazione e corrispondente al doppio del minimo previsto per la trasgressione, secondo la legge 584/1975, e la successiva normativa di depenalizzazione 689 / 1981 e 507/ 1999 (per cui la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 12 mila e non superiore a 20 milioni).

Sul rispetto del divieto ha l'obbligo di vigilare un funzionario (nominato dal dirigente della struttura interessata) che provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, oltre che alla presentazione alle autorità competenti (individuate chiaramente nell'ultima parte della circolare) del rapporto sulle trasgressioni accertate.

Per coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno al loro dovere sono previste sanzioni da un minimo di 20 mila a un massimo di 100 mila, lire.