ITALIA OGGI, 9 AGOSTO 2000

 

Nel caso di affidamento di opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri di commissione edilizia

Appalti, i consorzi comunali non sono esclusi dalla Merloni

 

di MARCO SOLAIA

 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, eseguite a scomputo degli oneri di commissione edilizia, da parte di una società consortile comunale, devono essere appaltate secondo le regole della legge Merloni.

Questo è il principio affermato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 32 del 13 luglio che fa seguito all'audizione svolta il 31 maggio presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sull'applicabilità della legge-quadro sui lavori pubblici da parte di una società consortile comunale.

La questione riguarda essenzialmente l'interpretazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della 109 concernente l'ambito di applicazione soggettivo della legge-quadro, ma nell'occasione si è anche discusso della questione generale relativa all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri sulla quale l'Autorità si riserva altra determinazione.

La determinazione è stata emanata per dare seguito alla richiesta di parere formulata dalla società consortile in ordine all'obbligo di osservare la legge-quadro sui lavori pubblici nella realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria rientranti tra le sue finalità. Da notare che la società accomunava in un unico scopo consortile i soggetti proprietari o promissari di aree comprese nella zona ex zuccherificio di Cesena e aveva lo scopo di svolgere, senza fine di lucro e a favore dei soci consorziati, l'attività di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel Comune di Cesena nell’area denominata ex zuccherificio.

Anche il Comune partecipava alla società, con la Cassa di risparmio di Cesena spa, alla Fondazione Cassa di risparmio di Cesena e alla cooperativa Romagna Marche.

Nella richiesta di parere la società sosteneva la tesi del mancato assoggettamento alla 109 in ordine all'assenza di finalità di lucro e al mancato svolgimento di un servizio pubblico. Inoltre, si sosteneva che la società non rientrava nell'ambito applicativo dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della 109, non solo perché non riceveva contributi superiori al 50%, ma anche perché non produceva beni e servizi da collocare sul mercato nel comune, bensì la sola realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Su questi punti l'Autorità si è espressa affermando innanzitutto l'irrilevanza dell'eventuale presenza di una finalità di lucro.

È’ sufficiente, invece, la sola sua organizzazione in forma societaria e la partecipazione anche minoritaria di un soggetto pubblico.

Si precisa inoltre che "tra le società con partecipazione pubblica. sono esonerate dall'osservanza della legge soltanto quelle che operano in regime di concorrenza in quanto produttrici di beni o servizi destinati al mercato.

Sono invece assoggettate alla legge non solo quelle che producono beni o servizi destinati a essere collocati sul mercato in regime non concorrenziale, ma, a maggior ragione, anche quelle che producono beni o servizi che, per loro natura, non sono destinati al mercato".

Per le modalità costitutive (partecipazione comunale) e per lo scopo societario (produzione di manufatti non destinati a essere collocati sul mercato), la società consortile deve essere ritenuta soggetta all'applicazione della legge 109.

La realizzazione di opere di urbanizzazione configura, inoltre, sempre secondo l'organismo di vigilanza che richiama una giurisprudenza consolidata, la realizzazione di opere pubbliche tali perché di proprietà del comune e destinate a svolgere una funzione di rilievo collettivo.

Se quindi alla realizzazione delle opere provvedono i privati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nulla quaestio e quindi risulta pacifica l'inapplicabilità della 109, ma se la realizzazione avviene tramite una società con partecipazione pubblica si provvedere alla scelta del contraente con le procedure della Merloni.